Sentenza 19 dicembre 2019
Massime • 1
In tema di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico, è esclusa la configurabilità del dolo generico quando la dichiarazione ritenuta non veritiera sia contenuta in un modulo prestampato ed attesti soltanto la rispondenza di una data situazione di fatto ad una normativa genericamente indicata senza, però, la precisa indicazione delle condizioni normative e delle circostanze fattuali attestate, in quanto per l'integrazione del delitto è necessaria la coscienza e volontà di agire contro il dovere giuridico di dichiarare il vero, non essendo, invece, sufficiente la mera colposa omissione di indagine sul significato delle indicazioni contenute nel modulo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto non configurabile il reato per assenza di dolo nel caso del titolare di un opificio che aveva dichiarato, su un modello prestampato, che l'attività da lui svolta era conforme alla normativa vigente in materia di smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi, essendosi poi accertato che l'opificio non risultava autorizzato allo scarico in pubblica fognatura).
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La semplificazione della produzione documentale mediante le dichiarazioni sostitutive di atti e documenti e l'acquisizione d'ufficio (*) (18 l. n. 241 del 1990 s.m.i. e D.P.R. n. 445 del 2000 s.m.i.) di Maria Alessandra Sandulli sommario: 1. Premessa. La ratio delle “dichiarazioni sostitutive”. — 2. Il sistema delle autodichiarazioni nel d.P.R. 445 del 2000. — 3. Segue: i controlli sulle autodichiarazioni. — 4. Segue: le conseguenze delle dichiarazioni non veritiere. — 5. L'acquisizione d'ufficio. 1. Premessa. La ratio delle “dichiarazioni sostitutive”. Come anticipato nell'Introduzione, le riforme più recenti, nell'ottica della semplificazione amministrativa (sancita anche dal divieto …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/12/2019, n. 2496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2496 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2019 |
Testo completo
02496-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 3787/2019 -Presidente- GERARDO SABEONE UP 19/12/2019- EDUARDO DE GREGORIO R.G.N. 38700/2019 IRENE SCORDAMAGLIA Relatore PAOLA BORRELLI MATILDE BRANCACCIO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE OL RU nato a [...] il [...] S ' E avverso la sentenza del 23/04/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE FIMIANI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito L'Avv. SALVATORE LILLO BRUCCOLERI in sost. dell'Avv. ALBERICO VILLANI che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il 23 aprile 2019, la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna di UN LL LL per il reato di cui all'art. 483 cod. pen. perché, quale titolare dell'omonima ditta individuale per la produzione di castagne, mediante dichiarazione sostitutiva presentata all'ASL di Avellino, attestava falsamente la conformità della sua attività alla normativa in materia di smaltimento di rifiuti solidi e liquidi, mentre invece l'opificio aziendale era come si legge - testualmente nel capo di imputazione privo di regolare allaccio alla pubblica medesima fognatura. La sentenza di primo grado aveva, invece, assolto il prevenuto quanto all'accusa ex art. 137 d.lgs. 152 del 2006, di avere scaricato acque reflue industriali nella pubblica fognatura senza autorizzazione perché il fatto non sussiste (non producendo, l'attività della ditta, acque reflue).
2. Ricorre avverso detta sentenza l'imputato a mezzo del suo difensore di fiducia, articolando due motivi.
2.1. Il primo motivo denunzia vizio di motivazione e violazione di legge. Sostiene il ricorrente che, dall'istruttoria svolta l'8 febbraio 2017, in particolare dell'escussione di Michele Pastore, era emerso che il tecnico che aveva seguito tutta l'istruttoria con predisposizione e compilazione di moduli e istanze relative alla registrazione dell'attività imprenditoriale dell'imputato in campo commerciale era lo studio tecnico di Giovanni Dragonetti, il quale, pure esaminato in dibattimento, aveva confermato detta circostanza. A sostegno di ciò, il ricorrente fa notare come, nella pratica amministrativa, vi sarebbe anche una relazione tecnico-illustrativa a firma del tecnico in cui si legge che «il locale è allacciato regolarmente sia alla rete idrica che fognaria comunale ...». Difetterebbe, dunque, il necessario coefficiente soggettivo doloso in quanto LL LL non poteva avere le necessarie conoscenze tecniche per la preparazione della suddetta pratica;
aggiunge, su questo aspetto, che la dichiarazione "incriminata" è contenuta in un modulo prestampato di non immediata comprensione, ن ز ا ع contenendo il riferimento a plurimi elementi normativi semplicemente menzionati e non spiegati, che non possono essere conosciuti da un bracciante agricolo, privo delle indispensabili conoscenze tecnico giuridiche.
2.2. Il secondo motivo di ricorso deduce i medesimi vizi, giacché la Corte di appello, limitandosi a confermare la pena del primo Giudice, aveva omesso di motivare circa l'escursione sanzionatoria e di valutare, all'uopo, l'incensuratezza del ricorrente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei termini di cui si dirà, donde la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché il fatto non costituisce reato.
2. Per chiarire le ragioni della decisione appare opportuno ricordare rievocando l'editto accusatorio che la contestazione sulla cui base LL LL è stato condannato riguarda la dichiarazione sostitutiva di atto notorio presentata all'ASL di Avellino in cui il medesimo attestava «la conformità della sua attività alla normativa in materia di approvvigionamento idrico e smaltimento rifiuti solidi 2 e liquidi», circostanze reputate false perché «l'opificio aziendale era privo di regolare allaccio alla pubblica fognatura e non risultava autorizzato allo scarico in pubblica fognatura». La Corte di appello, nel vagliare il gravame di merito dell'imputato, ha rimarcato che il Tribunale aveva ritenuto LL LL penalmente responsabile della falsità contestata quanto alla dichiarazione «resa in merito alla regolarità degli allacciamenti fognari posto che si accertava che l'opificio, pur essendo dotato di approvvigionamento idrico, era privo di allaccio sia alla rete di acqua potabile che alla rete fognaria in violazione delle norma in tema di smaltimento rifiuti».
3. Orbene, così individuato l'oggetto della dichiarazione, deve rilevarsi la fondatezza della doglianza che attiene al tema del coefficiente soggettivo. Giova premettere, prima di entrare nel vivo della decisione, che questa Corte ha precisato che, ai fini dell'integrazione del delitto di falsità, materiale o ideologica, in atto pubblico, l'elemento soggettivo richiesto è il dolo generico, il quale, tuttavia, non può essere considerato in re ipsa, in quanto deve essere rigorosamente provato, dovendosi escludere il reato quando risulti che il falso deriva da una semplice leggerezza ovvero da una negligenza dell'agente, poiché il sistema vigente non incrimina il falso documentale colposo (Sez. 3, n. 30862 del 14/05/2015, Di Stasi e altri, Rv. 264328; Sez. 5, n. 1963 del 10/12/1999, dep. 2000, Veronese e altri, Rv. 216354; Sez. 2, n. 2593 del 31/05/1989, dep. 1990, Pasini, Rv. 183469) Fatta questa premessa ed evidenziata la conseguente necessità, per il Giudice penale, di accertare la consapevolezza circa la falsità del dato oggetto della dichiarazione, occorre osservare che l'atto corpo di reato è stato redatto su un modulo prestampato e che la proposizione tacciata di falsità è costituita dall'attestazione circa «la conformità alla normativa vigente in materia di [............] smaltimento rifiuti solidi e liquidi»; al contrario, nell'atto non vi è alcuna indicazione che riguardi il profilo fattuale cui si riferirebbe la falsità, vale a dire - sulla scorta di quanto ricostruito dai giudici di merito l'esistenza di un _ collegamento dell'opificio con la pubblica fognatura. Ne consegue che l'affermazione della Corte territoriale circa la volontarietà e la consapevolezza da parte dell'imputato della falsità della dichiarazione non è idonea a sostenere la conferma della pronunzia di condanna, laddove è stata rimarcata la «semplicità della circostanza, ben conoscibile anche da un bracciante agricolo». Contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte di appello, infatti, l'oggetto testuale dell'autodichiarazione non era la circostanza fattuale dello scarico in fogna che, effettivamente, sarebbe stata comprensibile per chiunque ma la conformità ad un corpo normativo genericamente indicato (la già indicata normativa vigente in materia di [... ] smaltimento rifiuti solidi e liquidi....»); tanto lascia fondatamente dubitare che l'imputato avesse la consapevolezza che, così esprimendosi, stesse attestando di possedere l'allaccio alla pubblica fognatura, potendogli, al più, essere addebitato di non essersi documentato sul contenuto delle disposizioni evocate, il che ne individuerebbe un profilo di colpa non rilevante rispetto al reato di falso. In altri termini, il Collegio ritiene che la generica indicazione della normativa sopra indicata non possa costituire un valido parametro per valutare la percezione, da parte del LL LL, della falsità di quanto attestato, trattandosi di indicazione del tutto generica - per "argomento" - priva di estremi normativi - e men che meno della testuale trasposizione del dato normativo nonché priva di una pertinenza con il dato dell'allaccio alla fogna percepibile ictu oculi. Sotto questo profilo, va ricordato che questa Corte ha affermato il principio secondo cui, qualora la dichiarazione rilevante ex art. 483 cod. pen. sia contenuta in un modulo prestampato di non immediata comprensione, non può ritenersi esistente l'elemento soggettivo sulla base di un dovere di accertamento del privato determinato dall'assenza di chiarezza del modulo, in quanto, in tal caso, la responsabilità per il delitto di cui all'art. 483 cod. pen., viene fondata non già in ragione della coscienza e volontà di agire contro il dovere giuridico di dichiarare il vero, ma sulla base di una colposa omissione di indagine, insuscettibile di integrare il delitto di cui all'art. 483 cod. pen. punibile a titolo di dolo» (Sez. 5, n. 12710 del 27/11/2014, dep. 2015, Peccia, Rv. 263888). Il precedente è interessante anche perché, nel modulo in discorso in quel processo, erano contenute delle indicazioni normative specifiche e l'agire del privato sottoscrittore dell'autodichiarazione è stato ritenuto comunque privo del coefficiente soggettivo in ragione della mancata riproduzione testuale della disposizione citata, la mancanza della quale aveva privato il cittadino degli elementi utili necessari per identificare quali fossero i dati fattuali che quei dati normativi richiamavano (nel caso di specie il possesso dei requisiti morali e professionali per il subingresso in un'azienda di somministrazione di cibi e bevande). Nel caso di specie siamo oltre, dal momento che la normativa non solo non era testualmente trasposta, ma non era neanche indicata per estremi, il che rendeva ancor più arduo il processo percettivo e difficoltosa l'eventuale opera di documentazione dell'imputato tesa a comprendere il significato di quanto andava autocertificando. Dalle osservazioni appena sviluppate consegue l'assenza del coefficiente soggettivo doloso del reato addebitato al ricorrente, il che impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non costituisce reato. Così deciso il 19/12/2019. Il Consigliere estensore Il Presidente Gerardo Sabeone Paola Borrelli Родевоче Wallon DEPOSITATA IN CANCELLERIA addi 22 GEN 2020 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Amela Lanzuise 5