Sentenza 24 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/12/2002, n. 18306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18306 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2002 |
Testo completo
Aula B REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano La Corte Suprema di Cassazione 1 8 3 0 6 1 0 2 Sezione Lavoro composta dai seguenti Magistrati: Oggetto: Prev. c dr. Mario Putaturo Donati Viscido Presidente R. 804/2000 13087 Cron. dr. Michele De Luca Co igliere rel. Rep. dr. Donato Figurelli Consigliere Ud.24.10.2002 dr. Luciano Vigolo Consigliere dr. Saverio Toffoli ha pronunziato la seguente SENTEN ZA sul ricorso proposto da: fund T PO IN VI, rappresentata e difesa dallo avv. Bruno Murru;
dall'avv. Ettore M. Cerasa ed elet- dell'ew. Ettore M. Cerase tivamente domiciliata presso lo studio di quest'ulti- mo in Roma in via del Viminale n. 43, in virtù di pro- cura speciale a margine del ricorso, ricorrente;
CONTRO
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale INPS - (subentrato al Servizio Contributi Agricoli Unificati SCAU), in persona del Presidente e legale rappresentante prof. Massimo Paci, rappresentato e difeso, tanto con- 4192 - 1 giuntamente che disgiuntamente, dagli avv. Domenico Ponturo, Fabrizio Correra e Fabio Fonzo, con i quali è elettivamente domiciliato in Roma alla via della Frezza n. 17 presso l'Avvocatura Centrale dell'Isti- tuto medesimo, in virtù di procura speciale in calce al controricorso, controricorrente;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Nuoro in data 6 8 ottobre 1999, m. 304/1999, n. 20/ 1999 R.G.A. C udita la relazione della causa svolta dal consigliere Donato Figurelli nella pubblica udienza del 24 ottobre Прим 2002; udito l'avv. Ettore M. Cerasa per la ricorrente;
udito l'avv. Clementine Pulli per delega dell'avv. Fa- brizio Correra per il controricorrente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Ge- nerale dr. Alberto Cinque, che ha concluso per l'accogli- mento del 30 motivo di ricorso ed il rigetto degli altri. - 2 - Svolgimento del processo. Con ricorso ritualmente notificato l'INPS conveniva la signora PO IN VI innanzi al OR del Lavoro di Nuoro e, contestando che la stessa avesse svolto nel 1990 attività di lavoro subordinato in agricoltura, ne chiedeva la cancella-zione degli elenchi dei braccianti a- gricoli in cui, per tale periodo, era stata iscritta. La convenuta, costituitasi ritualmente in giudizio, eccepiva la nullità del ricorso avversario perchè generico e, nel merito, contestava il fondamento della domanda e ne chiede- va il rigetto. Il OR, disattesa l'eccezione preliminare, ritenendo che le risultanze dei verbali di accertamento redatti dai funzio- nari del reparto di vigilanza dello S.C.A.U. dessero prova suf- ficiente dell'assunto dell'INPS, accoglieva la domanda e con- dannava la PO al pagamento delle spese processuali. In particolare, a motivo della adottata decisione, il OR rilevava che il tenore delle dichiarazioni rese dalla PO agli ispettori dell'INPS e le discordanze fra tali dichiara- zioni e quelle del preteso datore di lavoro, zio della ricor- rente, erano complessivamente tali da indurre a ritenere in- sussistente il rapporto di subordinazione. Avverso tale sentenza, e per la integrale riforma delle stessa, proponeva impugnazione la PO per i seguenti motivi: il OR avrebbe in orimo luogo errato nel disattendere la - 3. preliminare eccezione di genericità e quindi nullità del ricor- so introduttivo;
B il OR non avrebbe garantito l'osservanza del principio del contraddittorio sancito dall'art. 101 c.p.c. nel momento in cui avrebbe nosto a fondamento della decisione le risultanze dei verbali de li ispettori dell'INPS "accettati come dogmi" e senza dare alcuna possibilità di provare i fatti contrari"; il OR avrebbe infine errato nel valutare il materiale pro- batorio e precisamente avrebbe ravvisato contraddizioni senza peraltro indicarle fra quanto dichiarato dalla PO e, rispettivamente, dal datore di lavoro%3B avrebbe valorizzato il vincolo familiare sussistente tra gli stessi come indice della presumibile assenza di subordinazione. Instauratosi il contraddittorio, l'INPS chiedeva il rigetto del- l'appello. Con sentenza in data 6 - 8 ottobre 1999 il Tribunale di Nuoro rigettava l'appello e condannava l'appellante alle spese. Osservava il Tribunale, quanto alla pretesa genericità e nul- lità del ricorso, che il tenore letterale dell'atto introduttivo consentiva di individuare pianamente sia l'oggetto della domanda, sia gli elementi posti a fondamento della domanda stessa. Il OR non aveva affatto individuato nei verbali dei fun- zionari dell'INPS, considerandoli come atti fidefacienti, la fonte del proprio convincimento. In realtà il OR era pervenuto alla soluzione del caso, - 4 valorizzando, da un lato, gli elementi di contrasto fra le dichiarazioni rese rispettivamente dalla PO e dal preteso datore di lavoro (elementi relativi all'orario di lavoro ed alla retribuzione, puntualmente indicati dal primo giudice), dall'altro, il rapporto di stretta affini- tà fra li stessi (nicote-zio), come indici sintomatici, indubbiamente specifici (precisi) e univoci (concordanti) e dotati di alta pregnanza probatoria (gravi), idonei a far presumere insussistente il rapporto di lavoro agricolo. Non vi era stata pertanto alcuna violazione dell'art. 101 ma corretta utilizzazione delle regole normative c.p. C . sull'efficacia probatoria delle presunzioni (art. 2727 ss. c.c.). Avverso detta sentenza, con atto notificato il 10 luglio 2000, la PO ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. L'Istituto intimato ha resistito con controricorso notificato il 2 agosto 2000. Motivi della decisione. Con il primo motivo, denunziando violazione dell'art. 2094 c.c. in rapporto all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. per violazione e falsa applicazione di norme di diritto, la ricorrente deduce che erroneamente il Tribunale di Nuoro ha dichiarato che il lavoro subordinato in agricoltura di cui alla fattispecie- - 5- in esame era sfomito di prova, escludendo in particolare l'elemento della subordinazione;
che nella sentenza erano state poste in rilievo caratteristiche proprie del raccorto di lavoro nell'industria, ben diverse da quelle richieste per il lavoro in agricoltura;
che, non essendo sufficienti per una motivazione logica della sentenza le dichiarazioni rese dalla PO (confessione stragiudiziale), il Tribunale aveva costo come base della motivazione le contraddizioni fra quanto dichia- rato dalla PO e dal preteso datore di lavoro agli Ispettori dell'INPS; che il Tribunale ha ritenuto rilevanti, così come il giudice di primo grado, solo due o tre elementi come parentela, ' mancanza della presenza costante del datore di lavoro e inammissi- bilità della prova, che non consentirebbe alla parte di dimostra- re con testi le sue tesi;
che le peculiari condizioni e gli elemen- ti che connotano la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato in agricoltura sono quelli riportati da Cass. 7438/97, e non quelli di cui alle sentenze dei giudici di merito (predetermina- zione di compenso, modalità di corresponsione, inserzione delle prestazioni in attività etero-determinate e assenza di rischi ge- stionali, orari di lavoro precisi e continua presenza del datore di lavoro), caratteristiche precipue del rapporto di lavoro in industria e non peculiarità del rapporto subordinato di lavoro in agricoltura. Dalle dichiarazioni della PO si poteva ri- levare che la ricorrente lavorava per 5 ore al giorno per 127 gg. lavorativi e che la stessa veniva regolarmente retribuita -6. con danaro ed in natura, ciò integrando un vero e proprio lavoro subordinato in agricoltura;
che detti elementi tro- vavano preciso riscontro nella prova dedotta in primo grado: lavori di zappatura, seminare, piantagione e irrigazione dell'orto, raccolta ortaggi (foraggio per l'erbaio), raccolta frutta, cioè lavori stagionali, per cui non è necessaria la presenza costante del datore di lavoro, ma sono sufficienti il sinallaşma della retribuzione, anche in natura, e l'orario di lavoro non prestabilito in relazione alla natura ed alla esigenza dei lavori. Con il secondo motivo la ricorrente denunzia violazione degli fromartt. 2697, 2727, 1362 ss. c.c. e 101 c.p.c. in rapporto al- l'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., per non avere il Tribunale ammesso la prova dedotta nell'interesse della PO e non aver tenuto conto' che la iscrizione negli elenchi nominativi in agricoltura è atto assistito da presunzione di legittimità con efficacia juris tantum e per insufficiente motivazione. Se la confessione stragiudiziale ha una efficacia juris tantum, la stessa efficacia ha l'iscrizione negli elenchi anagrafici e pertanto doveva essere ammessa la prova testimoniale, rite- nuta invece inammissibile dai giudici del merito (OR e Tribunale). La rilevanza assunta nelle sentenze di merito della confessione stragiudiziale è data dal fatto che esse, sbagliando sulle ' modalità e peculiarità del rapporto di lavoro in esame esclu- . - 7- dono la esistenza di un rapporto di lavoro subordinato in agricoltura, facendo diventare assiomatica la confessione. Elemento essenziale della tutela giurisdizionale è il con- traddittorio (art. 101 c.p.c.), dovendo esser data a cia- scuna delle parti la possibilità di fer valere le proprie regioni. La confessione stragiudiziale è una presunzione juris tantum e contro di essa è ammesse la prova contraria ed anche l'iscri- zione agli elenchi anagrafici è rafforzata da una presunzione di legge altrettanto valida. La sentenza impugnata respinge la prova dedotta in primo grado e non ammessa, statuendo la dogmaticità della confessione stragiudiziale. Non si va mai a vedere la confessione nel suo complesso, ma ci si basa per decidere la causa su un punto, su una frase, che avrebbe significato contrario e negatorio del lavoro subordinato in agricoltura. La valutazione complessiva della dichiarazione confessoria deve essere fatta in base alle norme di ermeneutica con- trattuale. Con il terzo motivo la ricorrente, denunziando violazione dell'art. 152 disp . att. c.p.c. in rapporto all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., deduce che nella controversia in questione la condanna alle spese di lite dell'assicurato soccombente presuppone la manifesta infondatezza e la temerarietà della pretesa dello stesso. -- 8 - Osserva le Corte che è infondato il primo motivo di ricorso. Come risulta invero dalla sentenza impugnate, con motivazione congrua ed esente da vizi logico-giuridici, i giudici del merito hanno valorizzato il contrasto esistente fra le dichiarazioni rese dalla PO e quelle rese dal preteso datore di lavoro, in relazione all'orario di lavoro ed alla retribuzione, nonchè il rapporto di stretta affinità fra gli stessi, trattandosi di nipote e zio, come elementi gravi, precisi e concordanti, ido- nei a far presumere l'insussistenza del rapporto di lavoro agri- colo. Se è vero, infatti, come assume la ricorrente, che nel rapporto di lavoro agricolo, avente ad oggetto determinate operazioni stagionali dedotto nella snecie la subordinazione è configura - bile anche in mancanza di direzione e controllo costanti del datore di lavoro sull'operato di un lavoratore e di un orario di lavoro rigidamente prestabilito, ed è essenziale che la prestazio- ne lavorativa sia resa in relazione di sinallagmaticità con una controprestazione retributiva, sia pure corrisposta in natura (Cass. 9 agosto 1997 n. 7438), è pur sempre necessario che gli elementi acquisiti forniscano prova di detta subordinazione e che sussista sinallagmaticità tra prestazione lavorativa e
contro
- prestazione retributiva, che devono ritenersi esclusi dal Tri- bunale sulla base della valutazione complessiva delle risultanze da esso fatta con argomentazioni -ripetesi congrue e logica- mente motivate, riservate al medesimo ed esenti da censure in -- 9 - sede di legittimità, essendo il compito della Cassazione limi- tato al controllo della congruità e logicità del ragionamento del giudice del merito. Infonds to è il secondo motivo, perchè da una parte la mancata specificazione della richiesta di prova non risponde al princi- pio di autosufficienza del ricorso, e dall'altra la presunzio- ne di legittimità dell'iscrizione negli elenchi della PO è ontractata dagli elementi evidenziati dal Tribunale, al quale -spette stabilire motivatamente come nella specie gli elemen- ti rilevanti per l'accertamento oggetto della domanda. Fondato è invece il terzo motivo, ritenendo la Corte che la disposizione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. vada interpretata nel senso che in essa sia ricomoreso l'accertamento del rap- porto del lavoratore nei confronti dell'ente previdenziale di- retto a far valere il preteso diritto alla prestazione previ- denziale. In definitiva deve essere accolto il terzo motivo di ricorso, con il rigetto dei primi due, e la causa, con la cassazione della sentenza impugnata in ordine al motivo accolto, va decisa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto sul presupposto del principio della non manifesta in- fondatezza e temerarietà dell'azione, applicabile in materia, e non della soccombenza, cui ha fatto riferimento il giudice del merito, dichiarandosi non dovute dalla PO le spese del giudizio di appello. Tenuto conto dell'esito della lite, sus- sistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di 10 - legittimità, dichiarandosi invece non dovute dalla predetta le spese del giudizio di primo grado. F.Q.M. La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso e rigetta ali altri, cesse le sentenza impugnata in ordine al motivo accolto e, deci- dendo nel merito, dichiara non dovute dalla PO le spese del giudizio di appello. Compensa le spece del giudizio di cassazione e dichiara non dovute dalla PO quelle del giudizio di primo grado. Così deciso in Rona il 24 ottobre 2002. Il Presidente ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DĮ dr. Mario Putaturo Donati Viscido) REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA Man de o Wicak O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 Il Consigliere estensore (dr. Donato Figurelli) Дошто пушивpusto ✓ CANCELLIERE, Deportate in Cancelleria ggi, D . 2007 - 11 -