Sentenza 10 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 10/01/2002, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2002 |
Testo completo
A N LIA ITA E Y ASSAZION A R PUBBLIC O P A T M I A C L L R S MA A T I L W G SUPRE E A NOME DEL POPOLO ITALIANO E 0 R 2 T I I E N N T D E G R S , Oggetto O E O g g L e A K L SEZIONE PRIMA CIVILE D O 9 1 B t. r (A Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 22944/99 Dott. Mario CORDA Presidente Consigliere - Dott. Giammarco CAPPUCCIO Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Consigliere - Cron. 438 BENINI Consigliere - Rep. Dott. Stefano Ud. 14/06/01 Dott. Onofrio FITTIPALDI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: ZA AL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CARONCINI 6, presso l'avvocato GENNARO CONTARDI, che lo rappresenta e difende, giusta mandato а margine del ricorso;
- ricorrente
contro
IC OS, elettivamente domiciliata in ROMA VIA COLLINA 36, presso l'avvocato ADRIANO GIUFFRE', che la rappresenta e difende, giusta delega in calce al controricorso;
2001 controricorrente 1573 contro 1 PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA;
- intimato avverso la sentenza n. 2857/99 della Corte d'Appello di ROMA, depositata 1'08/10/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/06/2001 dal Consigliere Dott. Onofrio FITTIPALDI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Contardi, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 5118/94, nel dichiarare la cessazione degli effetti civili del ma- trimonio contratto fra IC RO e ZA Alessandro il 2/12/73 e separatisi consensualmente nel 1979 senza previsione di obblighi economici, respingeva la domanda di assegno divorzile avanzata dalla IC. Ricorreva in appello la IC su tale capo. Resisteva lo ZA. La Corte di Appello di Roma, con sentenza n. 1795 del 1995, rigettava l'appello, ritenendo corretto il percorso logico seguito dal Tribunale il quale aveva 2 denegato l'assegno divorzile sulla base della conside- razione secondo cui la IC traeva o poteva comun- que trarre - reddito dalla sua attività di parrucchie- ra. Ricorreva per Cassazione la IC. Resisteva lo ZA. Questa Corte, con sentenza n. 7269/97, cassava con rinvio la sentenza impugnata, ritenendo fondati i moti- vi sollevati e rilevando, al riguardo: a) l'indirizzo consolidato relativo alla natura esclusivamente assi- stenziale dell'assegno di cui all'art. 5 della 1. n. 898/70 nella disciplina introdotta con l'art. 10 della 1. n. 74 del 1987; natura assistenziale derivabile dal fatto che esso trova il suo presupposto nell'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente, da intendersi come insufficienza dei medesimi (comprensivi di redditi, cespiti patrimoniali ed altre utilità) a conservargli un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio;
b) il fatto che la Corte di merito, pur avendo richiamato correttamente tale principio di inadeguatezza, non avesse dato suffi- ciente conto delle ragioni che la avevano indotta a ne- gare il diritto all'assegno; c) l'erronea ed arbitraria avvenuta equiparazione di situazioni del tutto diverse quali l'effettiva produzione di un reddito, conseguente 3 allo svolgimento di un'attività esercitata, e la mera possibilità di produrlo in relazione ad un' attività esercitabile;
d) la mancata puntuale ricognizione pro- batoria al fine di pervenire, da un lato, ad un raf- fronto dei mezzi a disposizione della IC, con la situazione esistente durante la convivenza matrimonia- le, e, dall'altro ed ancora prima ad una concreta verifica della possibilità di produrre reddito;
e) la carente verifica della situazione economica della IC, posto che la Corte di merito si era accontenta- ta di prendere le mosse dal contrasto esistente fra i testi assunti in primo grado in ordine all'entità della sua attività di parrucchiera, per poi ricavarne apodit- ticamente il mancato raggiungimento della prova, da parte della IC, di un apprezzabile deterioramento del precedente tenore di vita;
f) la mancata effettua- zione di un esame (neppure conciso) in ordine alle te- stimonianze raccolte, eccezion fatta per quelle di due testi - congiunte della IC ritenute inattendibi- li puramente e semplicemente in ragione del solo fatto della loro parentela con la IC e di talune da loro dichiarate caratteristiche soggettive;
g) 1'omessa va- lutazione dei riflessi di uno sfratto per finita loca- zione subito dalla IC. Riassunta la causa con il rito ordinario, la 4 IC insisteva nelle sue richieste di attribuzione dell'assegno divorzile e di conseguire la refusione delle spese anche dei precedenti gradi di giudizio. Resisteva lo ZA, e la Corte di Appello, previa modifica del rito, con sentenza n. 2857/99 del 1/6/1999- 8/10/1999, notificata il 22/10/1999, acco- glieva l'appello della IC, rilevando - fra l'altro quanto alle richieste istruttorie aggiuntive formula- te dalle parti, oltre che la loro contrarietà alla di- sciplina processuale di cui all'art. 384 c.p.c., la lo- ro intrinseca inammissibilità e/o inconferenza. Quanto al merito, riepilogata l'attività istrutto- ria svoltasi innanzi al Tribunale, ed esclusa la sussi- stenza di ragioni di inattendibilità dei testi escussi in primo grado, la Corte riteneva emergere con certezza che la IC, successivamente alla avvenuta cessazio- - nel 1990 della sua collaborazione con una sorel- ne - nell'esercizio di parrucchiera di proprietà di la quest'ultima, avesse subito un sensibile peggioramento delle sue condizioni economiche, dovuto alla difficoltà a proseguire, in privato, una attività lavorativa delle medesime precedenti dimensioni;
peggioramento sottoli- neato dall'avvenuto ricorso all'aiuto economico dei pa- renti. La Corte di Appello fissava più in particolare 5 in lire 300.000 mensili l'assegno divorzile, anche in considerazione della breve durata della convivenza CO- niugale, e di alcune sopravvenienze quali l'avvenuto conseguimento della disponibilità di un alloggio in lo- cazione a condizioni economiche quanto mai favorevoli. Condannava altresì lo ZA alla refusione delle spese processuali dei precedenti gradi di giudizio. Ricorre per Cassazione lo ZA, sulla base di 3 motivi. Resiste con controricorso la IC. Ha depositato memoria lo ZA. Motivi della decisione Con il primo dei motivi il ricorrente deduce VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 5 DELLA L. 898/70 COME MODIFICATO DALL'ART. 10 DELLA L. 74/87 - art. 360 n. 3 c.p.c. e lamenta, al riguardo il fatto che - a suo dire la Corte di Appello non avrebbe esa- minato affatto se nella fattispecie ricorressero effet- tivamente i presupposti per la concessione dell'assegno divorzile, consistenti nell'impossibilità per il Co- niuge richiedente di svolgere attività economicamente proficua, nell'esigenza di mantenimento del tenore di vita da lui goduto in costanza del matrimonio, e nell'inadeguatezza allo scopo dei mezzi a sua di- sposizione. 6 Con il 2° motivo 10 ZA deduce, invece, VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 116 C.P.C., IN RELAZIONE ALL'ART. 360 N. 3 C.P.C., lamentando, allo -che la Corte di Appello avrebbe a suo dire scopo, erroneamente valutato le prove documentali e quelle te- stimoniali già raccolte, non dando nessun valore a quelle che confermavano l'attività lavorativa e il red- dito della IC, e sproporzionato rilievo, invece, а quelle rese, in senso contrario, dai familiari della stessa. Con il terzo dei motivi il ricorrente deduce, infi- ne, VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 356 360 N. 3 C.P.C., dolendo-C.P.C., IN RELAZIONE ALL'ART. si del fatto per cui, pur di fronte a prove contrastan- ti, la Corte di Appello non abbia ritenuto di ammettere né l'interrogatorio formale, né la prova per testi, né gli accertamenti tributari richiesti nella comparsa di costituzione e di risposta. а Il primo ed il secondo motivo che possono essere - esaminati congiuntamente, stante la loro stretta con- nessione - si rivelano entrambi inammissibili e perciò vanno rigettati, in quanto pur sotto lo schema apparen- te della avvenuta deduzione della violazione di speci- fiche disposizioni normative, non si risolvono in altro che in un tentativo di provocare, inammissibilmente, 7 in sede di giudizio di legittimità, una ricostruzione della realtà dei fatti difforme rispetto a quella cui sono pervenuti i giudici di merito con motivazione del tutto congrua e scevra di vizi logico giuridici. Signi- ficativo si rivela, al riguardo, l'insistito indugio del ricorrente nella esposizione di fatti e circostan- ze, a suo dire comprovati, i quali, ove diversamente valutati rispetto a quanto fatto dalla Corte di Appello in sede di giudizio di rinvio, starebbero ad attestare la autosufficienza economica della ex moglie e la in- sussistenza dei presupposti per l'avvenuto riconosci- mento dell'assegno divorzile. Anche il terzo motivo si presenta, in ogni caso, del tutto inammissibile, in quanto, anche a prescindere dal già preclusivo profilo dei quanto mai ristretti li- miti in cui si rende possibile, in sede di giudizio di rinvio, l'articolazione di nuovi mezzi istruttori, il ricorrente, si limita in via del tutto generica a la- mentare la mancata ammissione di mezzi di prova a suo dire rilevanti, omettendo tuttavia di indicare - come era invece suo preciso onere specificamente l'oggetto - dei mezzi in questione e di circostanziarne i contenu- ti, il che confligge patentemente con il principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione, in ra- gione del quale alla Corte deve essere consentita la 8 sua attività di controllo sulla base delle sole dedu- zioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è pos- sibile sopperire con indagini suppletive (Cass. 4221/2001). Quanto infine al profilo - in sé - del mancato ricorso, da parte del giudice di rinvio, allo strumento di cui all'art. 6, comma nono, della legge 1/12/70, n. 689, esso si rende, oltretutto, del tutto insindacabile in sede di legittimità, corrispondendo esso all'esercizio di una facoltà discrezionale del giudice di merito. Ricorrono giusti motivi, in ragione dell'oggetto della controversia, e delle complesse e contraddittorie fasi da essa conosciute, compensare integralmente fra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso. Dichiara compensate fra le par- ti le spese della presente fase processuale. A T Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- S Y S O la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione il A P V A E 14/6/2001. R R E T L D Il Consigliere estensore Il Presidente A E , r T I O a N L N n Moni a L E G L S O O 9 1 B . t r A A D ( Purna Sazione IL C Depositato in Canceliera Luisa reseruet! 10 GEN. 2002 IL CANCELLIERE