Sentenza 10 novembre 2011
Massime • 1
È legittimo l'impedimento a comparire dell'imputato che, sottoposto a misura di prevenzione dell'obbligo di soggiorno in un comune diverso da quello del luogo di svolgimento del giudizio, non abbia ottenuto, pur avendola richiesta, l'autorizzazione a recarsi in udienza da parte del Tribunale competente in materia di misure di prevenzione. (Nella specie, la Corte ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto insussistente il legittimo impedimento, ritenendo erroneamente che, in assenza di autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente, sarebbe bastata da parte dell'imputato una mera comunicazione all'autorità di polizia).
Commentario • 1
- 1. Detenzione dell'imputato agli arresti domiciliari per altra causa: integra un legittimo impedimento?Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 20 agosto 2023
di Anna Mauro LA DETENZIONE DELL'IMPUTATO AGLI ARRESTI DOMICILIARI PER ALTRA CAUSA INTEGRA UN LEGITTIMO IMPEDIMENTO A COMPARIRE? UN NODO DA SCIOGLIERE. Indice: 1. Il quesito sottoposto alle Sezioni Unite 2. Lo scenario del contrasto 3. La disciplina dell'assenza 4. La giurisprudenza di legittimità sulla questione controversa 5. La sentenza delle Sezioni Unite “Arena”: una traccia per la soluzione della questione 6. La giurisprudenza di legittimità sulla questione controversa: i diversi orientamenti 7. La giurisprudenza di rilevanza indiretta 8. La decisione 1. Il quesito sottoposto alle Sezioni Unite Le Sezioni Unite della Corte di cassazione sono state chiamate a pronunciarsi sulla …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/11/2011, n. 12806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12806 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2011 |
Testo completo
M 1 2806/ 12
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE
Composta da
Sent. n. sez.1740 Tito Garribba
- Presidente -
Francesco Serpico UP 10/11/2011-
Nicola Milo R.G.N. 16959/2011
Arturo Cortese
Giovanni Conti
- Relatore -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
BU IC, nato a [...] il [...]
avverso la sentenza del 20/03/2009 della Corte di appello di Palermo
visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Conti;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Aurelio
Galasso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo confermava la sentenza in data 22 maggio 2006 del Tribunale di Palermo, appellata da
IC BU, condannato alla pena di anni tre di reclusione ed euro 300 di multa in quanto colpevole del delitto di tentata estorsione, aggravata ex artt.
629, comma secondo, in relazione all'art. 628, comma terzo, n. 3, cod. pen. e 7
d.l. n. 152 del 1991 in danno di IN SE;
fatto commesso in Palermo nel novembre del 1999 e ritenuto in continuazione con altro delitto, ritenuto più
2. Osservava la Corte di appello che la prova della responsabilità dell'imputato derivava: dalla ripresa filmata attraverso la quale era stato documentato il contatto tra l'imputato e ZI RP, dipendente dell'imprenditore edile IN SE;
dalle dichiarazioni, sia pure in parte reticenti, del RP e del Sidita;
da quanto attestato circa lo svolgimento delle operazioni di controllo e di indagine dagli appartenenti alla Polizia di Stato
Michele Pipitone e Leonardo Di NA;
dalle parziali ammissioni dell'imputato circa i suoi movimenti nei giorni dei fatti;
e, infine, dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Francesco Famoso, Davide De Marchi e Luigi Lo Iacono, in particolare circa la vicinanza del BU alla cosca mafiosa di Palermo Centro
e della sua abituale attività estorsiva per conto di questa, del resto accertata con la precedente sentenza del Tribunale di Palermo in data 23 febbraio 2002
divenuta irrevocabile.
3. Ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore avv. Salvatore
Priola, il quale deduce i seguenti motivi.
3.1. Nullità della sentenza per violazione del diritto dell'imputato a presenziare alla udienza del 20 marzo 2009 davanti alla Corte di appello: il
BU, sottoposto al regime di sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, da ultimo, nel Comune di Ficarazzi, aveva chiesto tempestivamente al Tribunale di Palermo, sezione misure di prevenzione, l'autorizzazione a poter recarsi in udienza (senza ottenere alcuna risposta), richiesta di cui aveva informanto la
Corte di appello;
e quest'ultima aveva erroneamente escluso la sussistenza di un legittimo impedimento a comparire ritenendo che fosse sufficiente per consentirgli di presenziare alla udienza una mera comunicazione in tal senso all'autorità di P.S.
3.2. Violazione dell'art. 195, comma 4, cod. proc. pen. con riferimento alla deposizione del verbalizzante Michele Pipitone, che aveva riferito quanto appreso ex art. 351 cod,. proc. pen. dalla persona informata sui fatti ZI RP
3.3. Vizio di motivazione in punto di valutazione delle prove: i collaboratori di giustizia non avevano riferito alcunché sul fatto specifico;
non era stato accertato quale fosse il contenuto del colloquio tra l'imputato e il RP;
la persona offesa SE non aveva riconosciuto nel BU l'autore di richieste estorsive;
la presenza dell'imputato in luogo prossimo al cantiere era giustificata dal fatto che nei pressi era situata la scuola frequentata dal figlio.
да CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso, che ha natura preliminare, è fondato, e ciò comporta l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo.
2. Va infatti che ribadito spetta all'autorità giudiziaria che ha applicato la misura di prevenzione personale con obbligo di soggiorno autorizzare il sottoposto, che ne abbia fatta istanza, a recarsi in una udienza davanti ad altra autorità giudiziaria in relazione a un procedimento penale a suo carico, e che in mancanza di tale autorizzazione il procedimento in questione non può essere trattato in assenza dell'imputato (come nella specie avvenuto), essendo lo stesso legittimamente impedito a presenziare alla udienza se non a pena di trasgressione degli obblighi impostigli con il provvedimento di prevenzione (v. tra le altre, con specifico riferimento al sottoposto ad obbligo di soggiorno, Sez. 5, n.
38422 del 12/07/2010, La Marca, Rv. 248649; Sez. 2, n. 16352 del 06/04/2006,
Longhitano, Rv. 234751; Sez. 6, n. 21561 del 29/01/2002, Buraglia, Rv.
222742Sez. 6, n. 44764 del 28/11/2001, Bonaccorsi, Rv. 220527; nonché in genere, per la individuazione in capo all'a.g. che ha applicato misure limitative della libertà personale della competenza a decidere sulla istanza dell'imputato, e sulle relative conseguenze in caso di mancata risposta, Sez. U, n. 35399 del
24/06/2010, F, Rv. 247837 e 247835).
3. Nella specie, risulta documentalmente non solo che il BU aveva tempestivamente (in data 10 marzo 2009) richiesto al Tribunale di Palermo,
Sezione Misure di prevenzione, l'autorizzazione a recarsi alla udienza del 20 marzo 2009 davanti alla Corte di appello di Pelermo, senza ottenere alcuna risposta, ma anche che la Corte di appello, alla predetta udienza, dato atto di essere venuta a conoscenza della presentazione di detta istanza, ha affermato l'insussistenza di un legittimo impedimento a comparire osservando che l'imputato «ben avrebbe potuto allontanarsi dal luogo di dimora notiziando preventivamente l'autorità di P.S le ragioni dell'allontanamento», con ciò erroneamente confondendo il divieto di allontanarsi dalla dimora, superabile con la comunicazione all'autorità di p.s., con quello di allontanarsi dal comune di residenza, per il quale occorre invece una specifica autorizzazione dell'a.g.
да
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra s ezione della Corte di appello di Palermo.
Così deciso il 10/11/2011.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Giovanni Conti Tito Garribba
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DEPOSITATO IN CANCELLERIA
- 4 APR 2012
IL FUNZIONARIO BUDIZIARIO E
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