Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/11/2019, n. 10114
CASS
Sentenza 21 novembre 2019

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Massime1

Sussiste l'interesse processuale della parte civile a impugnare la decisione di assoluzione resa con la formula "perché il fatto non costituisce reato", in quanto le limitazioni all'efficacia del giudicato, previste dall'art. 652 cod. proc. pen., non incidono sull'estensione del diritto all'impugnazione, riconosciuto in termini generali alla parte civile dall'art. 576 cod. proc. pen., dal momento che chi intraprende il giudizio civile dopo avere già ottenuto in sede penale il riconoscimento della responsabilità per fatto illecito della controparte si giova di tale accertamento e si trova in posizione migliore di chi deva cominciare il giudizio "ex novo".

Commentari4

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    Sentenze Cassazione penale , sez. V , 08/03/2021 , n. 26477 La Suprema Corte, con la sentenza in argomento ha sostenuto che, in tema di diffamazione, la causa di non punibilità della provocazione non ha natura di scriminante ma di scusante, idonea ad eliminare solo la rimproverabilità della condotta dell'autore in ragione delle motivazioni del suo agire, ferma restando l'illiceità del fatto, imputabile a titolo di dolo, e la conseguente obbligazione risarcitoria nei confronti del soggetto leso. (In applicazione del principio la Corte ha riconosciuto la sussistenza dell'interesse della parte civile ad impugnare la sentenza d'appello che, in riforma di quella di primo grado, aveva assolto …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/11/2019, n. 10114
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10114
Data del deposito : 21 novembre 2019

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