Sentenza 21 novembre 2019
Massime • 1
Sussiste l'interesse processuale della parte civile a impugnare la decisione di assoluzione resa con la formula "perché il fatto non costituisce reato", in quanto le limitazioni all'efficacia del giudicato, previste dall'art. 652 cod. proc. pen., non incidono sull'estensione del diritto all'impugnazione, riconosciuto in termini generali alla parte civile dall'art. 576 cod. proc. pen., dal momento che chi intraprende il giudizio civile dopo avere già ottenuto in sede penale il riconoscimento della responsabilità per fatto illecito della controparte si giova di tale accertamento e si trova in posizione migliore di chi deva cominciare il giudizio "ex novo".
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La massima In tema di diffamazione, la causa di non punibilità della provocazione non ha natura di scriminante ma di scusante, idonea ad eliminare solo la rimproverabilità della condotta dell'autore in ragione delle motivazioni del suo agire, ferma restando l'illiceità del fatto, imputabile a titolo di dolo, e la conseguente obbligazione risarcitoria nei confronti del soggetto leso. (In applicazione del principio la Corte ha riconosciuto la sussistenza dell'interesse della parte civile ad impugnare la sentenza d'appello che, in riforma di quella di primo grado, aveva assolto l'imputato a norma dell'art. 599, comma 2, c.p., revocando le statuizioni civili - Cassazione penale sez. V - …
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L'art. 573, comma 1-bis, c.p.p. è immediatamente applicabile a tutti i giudizi pendenti a seguito di impugnazione per i soli interessi civili e quindi anche a quelli introdotti prima o relativi a sentenze emesse prima del 30 dicembre 2022. Ciò perchè la parte civile di regola redigerà il proprio atto d'impugnazione non sapendo se la sentenza sarà impugnata ai soli effetti civili o anche agli effetti penali, evenienza quest'ultima che precluderebbe l'applicazione della nuova disposizione; in secondo luogo, non pare dubbio che l'ammissibilità del ricorso della parte civile, in assenza di impugnazione da parte del pubblico ministero, dovrà essere comunque valutata "secondo le regole proprie …
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Sentenze Cassazione penale , sez. V , 08/03/2021 , n. 26477 La Suprema Corte, con la sentenza in argomento ha sostenuto che, in tema di diffamazione, la causa di non punibilità della provocazione non ha natura di scriminante ma di scusante, idonea ad eliminare solo la rimproverabilità della condotta dell'autore in ragione delle motivazioni del suo agire, ferma restando l'illiceità del fatto, imputabile a titolo di dolo, e la conseguente obbligazione risarcitoria nei confronti del soggetto leso. (In applicazione del principio la Corte ha riconosciuto la sussistenza dell'interesse della parte civile ad impugnare la sentenza d'appello che, in riforma di quella di primo grado, aveva assolto …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/11/2019, n. 10114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10114 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2019 |
Testo completo
ACR 1 01 14-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA OR SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: - Presidente - Sent. n. sez. 2224/2019 PATRIZIA PICCIALLI UP 21/11/2019- SALVATORE DOVERE R.G.N. 48519/2018 MAURA NARDIN Relatore DANIELA DAWAN AN PICARDI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile IN VA nato a [...] il [...] dalla parte civile IN AN nato il [...] dalla parte civile IN ER nato a [...] il [...] nel procedimento a carico di: MA NO nato a [...] il [...] CA AU nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 18/01/2018 della OR APPELLO di VENEZIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIELLA DE MASELLIS che ha concluso chiedendo per l'annullamento con rinvio E' presente l'avv FOIS FULVIA per le parti civili il difensore presente si riporta ai motivi deposita conclusioni scritte e nota spese delle quali chiede la liquidazione E' presente l'avvocato CORATELLA CLAUDIO del foro di ROMA in difesa di: MA NO CA RAOUL l'avv presente chiede l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Venezia, in riforma della sentenza del Tribunale di Rovigo, ha assolto GA TI e RA AV dal reato loro ascritto perché il fatto non costituisce reato, conseguentemente revocando le statuizioni civili nei confronti delle costituite parti civili.
2. Al TI, in qualità di procuratore speciale e al AV in qualità di direttore generale, nonché institore, della cooperativa sociale LI- entrambi responsabili a vario titolo della Casa di Riposo "Villa Tamerici" di Porto Viro era ascritto il delitto di cui - agli artt. 113 e 589 cod. pen., perché, per colpa consistita nell'omessa predisposizione, presso la predetta struttura, di un adeguato servizio di sorveglianza, in relazione alle caratteristiche dell'ospite accettato, consentivano la fuga di DA DO, paziente ivi ricoverata, affetta da sindrome depressiva grave con disturbo della personalità, la quale si era già ripetutamente allontanata dalla struttura ed aveva più volte manifestato intenzioni suicidarie, così cagionandone la morte, intervenuta a seguito di suicidio per annegamento. Condotta consistita, in particolare, nell'omessa predisposizione di un adeguato servizio di controllo e vigilanza (mediante utilizzo di personale a presidio delle vie di fuga o installazione di idoneo sistema di videosorveglianza), con particolare riferimento ai cancelli di ingresso e di uscita dalla struttura, spesso lasciati aperti e comunque facilmente apribili poiché privi di idonea chiusura, nonché nell'omesso adeguamento della recinzione, la cui altezza (mt. 1,85) e conformazione (maglie di metallo) risultavano tali da consentirne un facile superamento. In Porto Viro (RO), 12-13/06/2008 (fuga alle ore 05,00 del 12/06/2008; rinvenimento del cadavere alle ore 21,45 del 13/06/2008).
3. Avverso la sentenza di appello le costituite parti civili, a mezzo del difensore, interpongono ricorso ai sensi dell'art. 576 cod. proc. pen., sollevando due motivi. Con il primo, deducono erronea applicazione dell'art. 40, cpv., cod. pen. e del "Contratto di Accoglienza", sottoscritto tra LI e TE ZA (marito della donna). Diversamente da quanto assume la Corte di appello, i due imputati rivestivano una posizione di garanzia. La morte della DO era prevedibile ed evitabile. Quanto alla prevedibilità, se ne ricordano i numerosi tentativi di fuga. È evidente che le prescritte speciali misure di prevenzione, volte ad evitare evenienze come quella poi verificatasi, non sono state adeguatamente applicate. A ciò si aggiunga l'inadeguatezza delle misure di protezione e sicurezza promesse e garantite contrattualmente, presenti nella struttura. Davanti al cancello di entrata dei visitatori, infatti, vi era una targhetta indicante il codice di accesso che consentiva l'apertura del portoncino in qualsiasi momento del giorno e della notte, senza alcuna possibilità di controllo. La struttura era inoltre sprovvista di impianti di videosorveglianza e di qualsiasi controllo da parte del personale sanitario preposto alla vigilanza degli ospiti, considerata la facilità con cui era scavalcabile la 2 recinzione. Mancava poi un procedimento di segnalazione di eventi avversi, che permettesse la conseguente correzione del rischio, di cui sono dotate le strutture sanitarie e le case di riposo, ragion per cui il personale di "Villa Tamerici" non era mai stato adeguatamente formato sulle procedure da adottare in caso di fuga di un paziente. L'obbligo di sorveglianza era contrattualmente previsto e, sotto questo profilo, era doveroso che l'ente gestore si dotasse di misure di sicurezza e di vigilanza idonee a scongiurare rischi per l'incolumità dei pazienti. Si sottolinea, inoltre, che nessuna U.V.M.D. fu mai convocata nonostante il peggioramento del comportamento della degente. Con il secondo motivo, si lamenta la contraddittorietà della motivazione perché il giudice di appello, pur ritenendo insussistente qualsivoglia posizione di garanzia, reputa tuttavia sussistente una posizione di garanzia in capo alla coordinatrice AN che avrebbe dovuto impartire disposizioni al personale del turno di notte sulla necessità di dare priorità al segnale sonoro dell'allarme delle porte antipanico che segnalava l'uscita della paziente dalla struttura e di vigilare sull'effettiva disattivazione del codice di apertura del cancelletto esterno. La AN, sempre secondo la Corte territoriale, avrebbe dovuto segnalare l'eventuale carenza del personale o di risorse, interfacciandosi con la signora BO, dotata di poteri di spesa;
avrebbe infine dovuto convocare la U.V.M.D. al fine di rappresentare le difficoltà riscontrate in ordine alla DO, chiedendone il trasferimento in una struttura più adeguata. Ritenere sussistente la posizione di garanzia in capo alla direttrice AN equivale, si legge ancora nel ricorso, a ritenere sussistente la posizione di garanzia anche in capo ai vertici TI e AV, in quanto la direttrice era sprovvista di qualsivoglia delega funzionale che pure non avrebbe esautorato gli odierni imputati dalla vigilanza e dal controllo del corretto adempimento degli obblighi assistenziali e di vigilanza.
4. Con memoria difensiva pervenuta nella cancelleria di questa Sezione il 26/03/2019, il difensore degli imputati ha chiesto che il ricorso delle parti civili sia dichiarato inammissibile per mancanza di interesse, in ragione del fatto che la formula assolutoria "perché il fatto non costituisce reato" non preclude loro l'azione per le restituzioni e il risarcimento dei danni in sede civile e comunque perché manifestamente infondato. In subordine, ne chiede il rigetto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi delle parti civili, proposti ai soli effetti della responsabilità civile degli imputati, sono fondati.
2. Secondo la giurisprudenza condivisa da questo Collegio, è ammissibile il ricorso della parte civile diretto ad impugnare la sentenza di assoluzione con la formula "perché il fatto non costituisce reato", in quanto le limitazioni all'efficacia del giudicato, previste dall'art. 652 cod. proc. pen., non incidono sull'estensione del diritto 3 all'impugnazione, riconosciuto in termini generali alla stessa parte civile nel processo penale dall'art. 576 cod. proc. pen., dal momento che chi intraprende il giudizio civile dopo avere già ottenuto in sede penale il riconoscimento della responsabilità per fatto illecito della controparte si giova di tale accertamento e si trova in una posizione migliore di chi deve cominciare dall'inizio (Sez. 5, n. 27318 del 07/03/2019, MA IA C/ MAZZINI ALBERTO, Rv. 276640; Sez. 5, n. 10369 del 06/02/2019, R., Rv. 276344; Sez. 2, n. 41784 del 18/07/2018, EDILSCAVI SNC SOC.CON SEDE IN CAPOTERRA C/ TOLA FRANCESCO, Rv. 275416).
3. Ciò detto, deve ricordarsi che, secondo l'autorevole insegnamento di questa suprema Corte, il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato [Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679; Sez. 3, n. 29253 del 05/05/2017, P.C. in proc. C., Rv. 270149; Sez. 4, n. 4222 del 20/12/2016 (dep. 2017), P.C. in proc. Mangano e altro, Rv. 268948; Sez. 6, n. 10130 del 20/01/2015, Marsili, Rv. 262907]. Si tratta di indirizzo che si inserisce nel solco già tracciato nel 1992 dalle stesse Sezioni Unite (n. 6682 del 04/02/1992, P.M., p.c., Musumeci ed altri, Rv. 191229), a mente del quale quando le decisioni dei giudici di primo e di secondo grado siano concordanti, la motivazione della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico, complesso, corpo argomentativo. Nel caso in cui, invece, per diversità di apprezzamenti, per l'apporto critico delle parti e o per le nuove eventuali acquisizioni probatorie, il giudice di appello ritenga di pervenire a conclusioni diverse da quelle accolte dal giudice di primo grado, non potrà risolvere il problema della motivazione della sua decisione inserendo nella struttura argomentativa di quella di primo grado genericamente richiamata - delle notazioni critiche di dissenso, in una sorta di ideale montaggio di valutazioni ed argomentazioni fra loro dissonanti, essendo invece necessario che egli riesamini, sia pure in sintesi, il materiale probatorio vagliato dal giudice di primo grado, consideri quello eventualmente sfuggito alla sua delibazione e quello ulteriormente acquisito, per dare, riguardo alle parti della prima sentenza non condivise, una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia ragione delle difformi conclusioni (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, cit.; Sez. 4, n. 35922 del 11/07/2012, p.c. in proc. Ingrassia, Rv. 254617). Dunque, la motivazione della sentenza d'appello che riformi in senso radicale la decisione di primo grado si caratterizza per un obbligo peculiare e "rafforzato" di tenuta logico-argomentativa, che si aggiunge a quello generale della non apparenza, non manifesta illogicità e non contraddittorietà, desumibile dalla formulazione dell'art. 606, 4 comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 8705 del 24/01/2013, Farre e altro, Rv. 254113; Sez. 6, n. 46847 del 10/07/2012, Aimone e altri, Rv. 253718).
4. Considerando, ora, le implicazioni di tale quadro di principi in relazione alla concreta disamina della vicenda storico-fattuale oggetto della regiudicanda, deve rilevarsi come la Corte territoriale, nel privilegiare l'epilogo assolutorio, abbia operato una rivalutazione sommaria delle emergenze probatorie, venendo meno all'obbligo di motivazione rafforzata che grava sul giudice di appello nelle evenienze procedimentali dianzi esaminate, avendo la stessa assolto gli imputati omettendo di confrontarsi con diversi elementi di prova valorizzati ed anzi ritenuti decisivi dalla sentenza di primo grado.
5. La casa di riposo "Villa Tamerici" era gestita dalla cooperativa sociale LI, la quale prevedeva, alle dirette dipendenze del Direttore Generale, quattro aree territoriali dirette ognuna da un direttore, cui competeva l'intera responsabilità strategica, gestionale e di sviluppo dell'area di competenza. Ai direttori di area facevano riferimento i Responsabili Tecnici di Produzione (R.P.T.), uno per area e per ciascun settore di intervento, responsabili dell'efficienza gestionale e dell'efficacia qualitativa dei servizi erogati. Agli R.T.P. rispondevano direttamente i Coordinatori della struttura, privi di poteri spesa, cui spettava il compito di gestire l'erogazione di servizi nella struttura. Nello specifico, per quanto di interesse per il presente giudizio, LE AN era la coordinatrice della struttura;
BE BO, la responsabile tecnica dell'area territoriale;
GA TI, titolare di una subdelega conferita da direttore generale;
RA AV, direttore generale e della cooperativa, che rispondeva al cda, ai cui piani, programmi e budget, definiti annualmente, doveva adeguare i propri risultati.
6. A far data dal marzo 2002, DA DO era in trattamento presso il Servizio Psichiatrico della USL 19, per una "sindrome depressiva in disturbo istrionico della personalità", per il quale aveva subito diversi ricoveri. Il 14/04/2006, fu ricoverata presso la struttura residenziale per non autosufficienti di OL, essendo contemporaneamente seguita dal Centro di Salute Mentale di Adria, con visite periodiche in struttura e terapia farmacologica. Il 19/07/2006, la dottoressa Anna Padovani, della USL 19, le diagnosticava una "sintomatologia negativista con idee di inutilità, di morte, grave rallentamento ideo motorio e grave compromissione cognitiva dell'autonomia personale". Gli operatori della struttura di OL segnalarono frequenti, considerevoli, difficoltà di gestione dell'ospite. Veniva, pertanto, convocata, su richiesta dell'assistente sociale NI NC, una Unità Valutativa Multidimensionale (U.V.M.D.), presieduta dal dottor Piergiorgio AN, medico incaricato dal direttore del distretto sanitario, al fine di richiedere l'assegnazione ad altra struttura che consentisse di far fronte ai problemi di gestione della paziente. In data 19/03/2007, la U.V.M.D., preso atto dei diversi tentativi di fuga posti in essere dall'ospite, ne trasse la conclusione che OL non fosse in grado di fornire una risposta assistenziale adeguata. Il 24/04/2007, la donna venne, quindi, ricoverata presso la casa di riposo "Villa Tamerici" di Porto Viro, struttura "a minima e ridotta intensità 5 assistenziale" per persone anziane, anche non autosufficienti, che non richiedevano assistenza medica e infermieristica, con personale qualificato, la quale, a differenza della casa di riposo di OL, era dotata di misure atte a prevenire la fuga dei pazienti, quali la recinzione, il cancelletto di ingresso munito di codice di apertura, la porta esterna munita di allarme. La struttura venne individuata, ricorda il Tribunale, sulla base di una valutazione comparativa delle case di riposo presenti nella zona, delle esigenze della famiglia (che chiedeva una struttura alla stessa vicina), della maggiore idoneità della medesima che già ospitava pazienti provenienti da strutture psichiatriche e con problemi di c.d. wandering o vagabondaggio. Il ricovero a "Villa Tamerici" era previsto inizialmente come temporaneo, con un periodo di verifica di tre mesi e la contestuale domanda di inserimento presso la RSA psichiatrica di Ficarolo in caso di ingestibilità della paziente anche presso la nuova struttura residenziale. Tale periodo di verifica fu concordato con la rappresentante di "Villa Tamerici", RI Cristina Remuzzi, che partecipava alla U.V.M.D. TE ZA, marito della DO, sentito in dibattimento, ha detto di non aver scelto autonomamente la struttura di "Villa Tamerici" ma di aver accettato la decisione della U.V.M.D. che gliel'aveva indicata come l'unica struttura presente nella zona idonea ad evitare fughe. La "carta servizi/regolamento", allegata al contratto di accoglienza, indicava, invero, fra i servizi socio assistenziali offerti agli ospiti, anche quello di "sorveglianza". Anche dopo il ricovero presso "Villa Tamerici", la DO continuava a manifestare diversi comportamenti problematici, anche di tipo suicidario, tra cui molti tentativi di fuga, avvenuti scavalcando la recinzione durante la notte o approfittando del fatto che il cancelletto pedonale non fosse stato chiuso correttamente, nascondendosi in giardino o in altri luoghi appartati nell'area interna. La dottoressa Rita Marangoni, psicologa incaricata di seguire i pazienti di "Villa Tamerici", ha riferito che era prevedibile che la DO si togliesse la vita, per quanto mai, le avesse manifestato un chiaro progetto suicidario. In seguito alle rimostranze che il marito espresse alla direttrice della struttura e al dottor Andrea IA, medico dipendente della U.S.L. 19, quest'ultimo prescrisse l'utilizzo di misure di contenzione "al bisogno", che erano state successivamente aggravate, ma la donna riusciva comunque a liberarsene e a scappare. Era stata, altresì, data indicazione di un'osservazione più frequente della paziente, sebbene non prescritta, ed erano state chieste dal predetto dottor IA diverse visite psichiatriche, con prescrizione di terapia farmacologica. La notte del 12/06/2008, alle ore 5.00, DA DO usciva dall'edificio. Scattava l'allarme ma NI RI, OSS di turno, pur avendolo udito, non poté intervenire tempestivamente perché impegnata con altra paziente non autosufficiente. Accortasi che il letto della DO era vuoto, allertava l'infermiere Stefano Borgato il quale attivava le ricerche all'interno e all'esterno dell'edificio e alle ore 6.00 avvisava i Carabinieri e, più 6 tardi, i familiari. Le ricerche proseguivano il giorno successivo, fino a quando il corpo senza vita della donna veniva rinvenuto nel canale Collettore Padano Polesano, a circa 1,5 km di distanza da "Villa Tamerici".
7. Così ricostruita la vicenda, la sentenza di primo grado evidenziava un significativo deficit organizzativo e strutturale della casa di riposo "Villa Tamerici", la quale pure, nel contratto stipulato, aveva garantito un adeguato sistema di sorveglianza, atto a prevenire la fuga della paziente: eventualità che - giova ricordare - costituiva la ragione del trasferimento della stessa dalla precedente struttura di OL. L'individuazione di "Villa Tamerici" come struttura idonea era dovuta, invero, non solo alla prossimità ai luoghi di residenza della famiglia, ma anche alla valutazione, da parte della U.V.M.D., della sua idoneità a far fronte ai problemi di gestione della paziente, anche in ragione del fatto che, a differenza della casa di riposo di OL, "Villa Tamerici" era dotata di misure asseritamente idonee a prevenire la fuga dei pazienti, quali la recinzione, il cancelletto di ingresso munito di codice di apertura, la porta esterna munita di allarme. Non senza significato, quanto all'idoneità della nuova struttura, appare, altresì, la circostanza, più sopra ricordata, che questa già ospitasse pazienti provenienti da strutture psichiatriche e con problemi di wandering. L'assicurata sorveglianza, che si sarebbe dovuta garantire attraverso i menzionati presidi, in realtà non trovò adeguata realizzazione. Il Tribunale ricorda i seguenti dati emersi dall'istruttoria dibattimentale che qui pare opportuno richiamare. Sentito in istruttoria dibattimentale, il perito, dott.ssa Silvia Bavaresco incaricata di verificare l'idoneità delle strutture e delle modalità organizzative della casa di riposo - ha affermato che - benché la casa di riposo "Villa Tamerici" presentasse tutti i requisiti organizzativi e strutturali previsti dalla normativa vigente, essendo in possesso delle autorizzazioni necessarie per l'esercizio dell'attività assistenziale socio-sanitaria essa non era in grado - di garantire in concreto le cautele volte a limitare o evitare il pericolo di fuga. Era, infatti, priva di aree a nucleo chiuso;
le porte delle singole stanze non erano dotate di allarme;
non vi era un sistema di videosorveglianza o di vigilanza permanente alla porta di ingresso, pur trattandosi di misure non richieste normativamente per le strutture residenziali di quel tipo. Il codice di ingresso del cancelletto, indicato su un cartello posto all'ingresso, sul lato esterno del muro, era visibile, sporgendosi, anche dall'interno; la recinzione era a maglie larghe che consentivano di appoggiare mani e piedi per scavalcarla;
il codice del cancelletto veniva disattivato durante la notte (dalle ore 19), ma era possibile entrare dal cancello carrabile sul retro che restava sempre aperto;
le porte esterne non potevano essere chiuse a chiave, per ragioni di sicurezza, trattandosi di porte munite di maniglioni antipanico. I parenti della DO avevano detto che essi potevano entrare liberamente nella struttura, senza venir controllati né dover esibire un documento di identità. 7 Quanto al profilo assistenziale della paziente, la prima sentenza ricorda che non venivano effettuate riunioni di equipe tra i professionisti che lavoravano nella struttura, potendo invece essere convocate delle U.O.I. (Unità Operative Interne), nel corso delle quali, alla presenza del medico, del direttore del distretto socio-sanitario (o di un suo delegato), del fisioterapista, dello psicologo, del logopedista, del referente degli OSS, veniva valutata la situazione di ogni ospite. Poiché le U.O.I. venivano convocate ogni sei mesi, le stesse non avevano finalità operative, atteso che le decisioni sulle condizioni degli ospiti richiedevano d'essere immediate e non potevano attenderne la convocazione. Nel corso delle stesse, si aggiornava la scheda S.V.A.M.A. (scheda per la valutazione multidimensionale delle persone adulte e anziane) - che attribuisce ad ogni paziente un "profilo socio-assistenziale" ed un punteggio che esprime il livello di autosufficienza necessario per l'applicazione della normativa regionale in materia di accesso a contributi ed alla collocazione in determinate strutture. Su richiesta dell'ospite, dei familiari e del personale della struttura potevano essere, altresì, convocate delle U.V.M.D. (Unità Valutative Multidimensionali), organi collegiali presieduti da un medico incaricato dal direttore del distretto socio-sanitario, con carattere di urgenza. Nel corso della riunione dell'U.V.M.D. si poteva procedere alla rivalutazione del livello di autosufficienza dell'ospite ed attribuirgli un diverso punteggio, al fine di assegnarlo ad un diverso tipo di struttura residenziale, come accadde a seguito della richiesta di OL.
8. Quanto alle procedure da osservarsi nel caso di fuga o di tentativo di fuga di un ospite, la sentenza di primo grado ricorda, tra altre cose, che il personale non riceveva un'apposita formazione e che, nel caso di eventi del genere, non vi era una procedura volta a comunicare l'informazione alla direttrice e ai suoi superiori, ma solo una comunicazione verbale. In particolare, la direttrice AN segnalava, mensilmente e per telefono, tali episodi al supervisore BE BO, la quale ha affermato, per contro, di non aver ricevuto alcuna segnalazione di malfunzionamenti, inadeguatezze o criticità nella gestione degli ospiti o nelle modalità di assistenza. In ogni caso, si trattava di segnalazione numerica e non nominativa (volta a verificare i coefficienti di qualità per eventualmente effettuare interventi migliorativi). Il perito, peraltro, non rinvenne alcun riscontro documentale di procedure standardizzate di segnalazione di eventi avversi, al fine di effettuare una valutazione di conformità dei servizi erogati.
9. Nell'ambito della tematica relativa alla segnalazione di ospiti problematici, la sentenza di primo grado evidenziava anche il ruolo svolto della direttrice della struttura, LE AN. Questa riferiva di aver sì ricevuto le lamentele del marito della DO, TE ZA, il quale aveva segnalato che la moglie era in grado di scavalcare la recinzione, ma che non reputò di darvi seguito perché la recinzione era a norma con i requisiti richiesti per le strutture per anziani non autosufficienti. Ella, ricorda il Tribunale, non ritenne neppure di segnalare che l'ospite non era idonea ad essere accolta in una struttura per anziani non autosufficienti», limitandosi a far presente il problema al dottor 8 IA (che richiese una visita psichiatrica al fine di prescrivere alla paziente dei farmaci) e nelle U.O.I., ritenendo che, in presenza di una S.V.A.M.A. che classificava l'ospite come anziana non autosufficiente, non avrebbe potuto discostarsi da tale indicazione, da lei considerata vincolante. La AN precisava che, in caso di inadeguatezza degli standard della struttura ad accogliere un ospite, era il medico a dover avviare la procedura di trasferimento e non la struttura a doversi adeguare. La direttrice riferiva anche di non essere al corrente del tentativo di fuga di DA DO poiché solo saltuariamente leggeva i registri delle consegne infermieristiche ed assistenziali;
e che di questi tentativi di fuga, ove annotati nei registri, avrebbero dovuto essere a conoscenza gli operatori. Affermava poi di non ricordare le ragioni del trasferimento da OL, che le dissero essere stato effettuato unicamente per avvicinare la degente a casa. Con riguardo alla direttrice AN, la sentenza di appello correttamente ricorda che la posizione di garanzia va ragguagliata ai principi di solidarietà sociale derivanti dall'art. 2 Cost., che integrano il precetto dell'art. 40 cpv. cod. pen., in particolare all'esercizio del potere di impartire disposizioni in materia di vigilanza e di controllo, volti ad eliminare le fonti di pericolo, pur nei limiti in cu tali attività erano esigibili sulla base delle dotazioni e competenze tecniche di cui gli operatori della casa di riposo potevano disporre. La Corte di appello, tuttavia, è incorsa in palese contraddittorietà, allorché, dopo aver escluso, da parte della direttrice della casa di riposo, violazioni di legge o di regolamento o di prescrizioni, sostiene che a lei competeva «impartire disposizioni al personale in servizio durante il turno di notte sulla necessità di dare priorità alle cd. "spie" (il suono dell'allarme delle porte antipanico) dell'eventuale uscita della paziente dalla struttura o sulla necessità di assicurare e vigilare che il codice di apertura del cancelletto esterno fosse stato realmente disattivato, ovvero in caso di insufficienza del personale [...] o di risorse, interfacciarsi con il direttore tecnico BO dotato di poteri di spesa, condotte queste per le quali non è stata fornita prova della compiuta osservanza». Evidenzia, inoltre, che, così come riconosciuto dal perito Bavaresco, competeva alla AN sollecitare la procedura di trasferimento della paziente, chiedendo all'assistente sociale la convocazione di una U.V.M.D. in cui rappresentare la difficoltà di fornire i servizi assistenziali di competenza, come aveva fatto anche la precedente casa di riposo di OL, specialmente a fronte dell'imbarazzo del proprio personale di attivare le contenzioni in assenza di un costante presidio medico». 10. Quanto alla responsabilità degli imputati TI e AV, la Corte distrettuale la escludeva sull'assunto che l'istruttoria non aveva provato che costoro fossero stati resi edotti dei problemi afferenti alla gestione della DO. Al riguardo, la sentenza di primo grado li aveva ritenuti titolari di una posizione di garanzia nei confronti della degente, derivante dal contratto di assistenza e ospitalità, richiamando, tra gli obblighi incombenti sull'ente, anche quello di sorveglianza, espressamente preveduto nell'intervenuto accordo che LI aveva stipulato con il marito della DO. Osserva, condivisibilmente, il Tribunale che l'obbligo, assunto dall'ente gestore della struttura, di provvedere alla sorveglianza dei propri ospiti e di tutelarne l'incolumità non possa risolversi nel mero rispetto delle norme comuni a tutte le strutture del tipo di quella in esame, ma debba comprendere l'obbligo di provvedere, in concreto, alla sicurezza dei pazienti, anche oltre quanto prescritto normativamente, adottando tutte le misure necessarie a fronteggiare eventuali rischi per la loro incolumità che siano prevedibili ed evitabili. Quanto alla valutazione sulla prevedibilità ed evitabilità dell'evento, la sentenza di primo grado, correttamente osservava che, durante il ricovero della predetta, si evincevano con chiarezza le esigenze particolari che questa imponeva, atteso che era in grado di slegarsi dalle contenzioni e di fuggire all'esterno della struttura, anche scavalcando la recinzione. Esigenze, continua il Tribunale, che non erano proprie della sola DO poiché, come riferito dai testi AN e IA, nella struttura erano ricoverati molti pazienti provenienti dagli ex ospedali psichiatrici e molti anziani che presentavano problemi di c.d. wandering, di talché, esattamente, andava ragionevolmente tratta la conclusione che fosse prevedibile ed evitabile l'evenienza che non soltanto DA DO, ma anche altri ospiti della struttura, ove non adeguatamente sorvegliati, se ne allontanassero, ponendo a repentaglio la propria incolumità fisica. Poiché tale rischio non poteva essere fronteggiato, come precisato dal dottor AN, mediante le sole misure individuali di contenimento, quali contenzioni e terapia farmacologica, che avrebbero privato i pazienti di qualunque autonomia e leso gravemente la loro dignità personale, era vieppiù doveroso, da parte dell'ente gestore, dotarsi di misure di sicurezza e di vigilanza generali e strutturali, idonee ad evitare i rischi per l'incolumità dei pazienti. Le misure di sicurezza, come aveva chiarito il perito Baverasco, avrebbero dovuto comprendere, alternativamente, un sistema di videosorveglianza ovvero di vigilanza permanente all'ingresso; una recinzione e un sistema di cancellate che non potessero essere agevolmente superate. Tutte misure, ricorda la sentenza di primo grado, poi adottate nel 2010, in occasione dell'istituzione del nucleo Alzheimer, per quanto, anche in questo caso, non si trattasse di misure rese obbligatorie dalla normativa vigente. Alla medesima stregua, sarebbe stata necessaria una procedura di segnalazione degli eventi avversi ai vertici dell'ente che consentisse agli stessi di provvedere all'adeguamento dei servizi e dell'organizzazione della struttura e di operare intervento correttivi e di riallocazione delle risorse. Infine, qualora nessuna di tali misure si fosse appalesata idonea, i gestori della casa di riposo avrebbero dovuto sollecitare (come già avvenuto a OL) il trasferimento della paziente presso altra struttura più idonea, chiedendo la convocazione di una U.M.M.D. Si tratta, all'evidenza, di misure che, ove adottate, avrebbero scongiurato, in termini di elevata probabilità logica e credibilità razionale, la verificazione dell'evento in questione. Il giudice di primo grado aveva ritenuto GA TI, procuratore speciale e responsabile dell'area Veneto, direttamente responsabile della mancata adozione delle 10 misure indicate, atteso che egli aveva la responsabilità strategica, gestionale e di sviluppo dell'area, alle dipendenze del direttore generale, ed era dotato di poteri di spesa: nell'ambito di tali poteri, egli era in grado d sottoscrivere contratti di acquisto di beni strumentali e di provvedere alla gestione del personale, ovvero di adottare tutti i provvedimenti concretamente necessari per predisporre le misure di sorveglianza sopra indicate. Con riguardo a RA AV, direttore generale e legale rappresentante di LI, il Tribunale correttamente osservava che, pur avendo egli conferito un'ampia delega al direttore di area, restava comunque obbligato ad adempiere ai propri doveri, sia di controllo dell'operato del delegato, sia di gestione diretta, assicurandosi della corretta organizzazione e dotazione delle strutture gestite, dell'adempimento dei rispettivi compiti di sorveglianza e della corretta organizzazione dell'attività, che implicava anche la segnalazione di eventi avversi. La sentenza di primo grado aveva concluso ritenendo TI e AV responsabili, in cooperazione colposa, dell'evento accaduto alla signora DO, sulla base della sussistenza, in capo a costoro, di una posizione di garanzia, la quale comporta il controllo sulle fonti di pericolo per l'incolumità fisica dei degenti della casa di riposo, ivi compreso il rischio di suicidio. La sentenza di appello, escludendo la responsabilità degli imputati sull'assunto della mancanza di prova che fossero stati resi edotti dei problemi afferenti alla gestione di DA DO, trascura di considerare che tra gli obblighi connaturati al fatto di rivestire una posizione di garanzia vi è anche quello di vigilanza che, nel caso di specie, è stato completamente disatteso. 11. Le richiamate valutazioni espresse dalla sentenza di primo grado, con le quali la pronuncia di appello non si è adeguatamente confrontata nei termini di cui più sopra si è dato conto, risultano del tutto coerenti rispetto ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, a partire dagli anni novanta, nella elaborazione della "teoria del garante". In via di estrema sintesi, deve rilevarsi che la Suprema Corte ha colto il significato profondo degli obblighi di garanzia nello speciale vincolo di tutela che lega il soggetto garante ad un determinato bene giuridico, per il caso in cui il titolare dello stesso bene sia incapace di proteggerlo autonomamente. In tale ambito ricostruttivo, questa Corte regolatrice ha osservato che le cosiddette posizioni di garanzia, le quali sono inequivoche espressioni di una particolare solidarietà, hanno un innegabile punto di riferimento in quella norma, art. 2 Cost., che, ispirandosi al principio personalistico o del rispetto della persona umana nella sua totalità, esige, nel riconoscere i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nella formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, l'adempimento doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale dei [Sez. 4, n. 4793 del 06/12/1990 (dep. 1991), Bonetti, Rv. 191792]. Si tratta di principi che vengono riaffermati in questa sede, per condivise ragioni, e che guidano la valutazione rimessa all'interprete - per tutti i casi della vita, non tipizzati dal legislatore, in cui sussiste una situazione di passività in cui versa il titolare del bene protetto sia nella selezione della figura del garante, sia nella individuazione del 11 contenuto degli obblighi impeditivi specificamente riferibili al soggetto che versa in posizione di garanzia (Sez. 4, n. 11136 del 04/02/2015, Conti, Rv. 262869: fattispecie in cui è stata riconosciuta la responsabilità della direttrice di una casa di riposo per anziani, per omessa predisposizione di misure idonee ad impedire l'accesso ad una scalinata, sulla quale rovinava un'ospite della struttura, procurandosi gravi lesioni conducenti alla morte, giacché a lei spettava la gestione dei degenti rispetto alle ordinarie esigenze di vita, comprendenti sul controllo sulle fonti di pericolo per l'incolumità fisica degli anziani). Orbene, il giudice di primo grado ha fatto buon governo dei principi ora richiamati, laddove ha valorizzato l'assenza di procedure e presidi decisivi ai fini di impedire eventi come quello occorso alla DO. Sui punti evidenziati, ed in relazione ai numerosi aspetti e profili ad essi fattualmente correlati e, come tali, investiti dal motivato convincimento espresso dal primo giudice, la Corte territoriale ha omesso di confutarne appieno la consistenza e linearità del ragionamento probatorio, trascurando la necessaria valutazione critica di tutti gli elementi su cui è stata fondata la precedente decisione di condanna. 12. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui va altresì demandata la regolamentazione delle spese tra le parti di questo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui demanda altresì la regolamentazione delle spese tra le parti di questo giudizio. Così deciso il 21 novembre 2019 Il Consigliere estensore Il Presidente Patrizia Piccialli Daniela Dawan Punali- JA e DA OR DEPOSITATO IN CANCELLERIA (0) 16 aggi, IL FUNZIONARIO DIZIARIO Dr.ssa Gafric anora 1 12 2