Sentenza 1 dicembre 1998
Massime • 1
Anche dopo le modifiche introdotte dalla legge n.172 del 1995, il reato di cui all'art.21, commi 1 e 2, della legge n.319 del 1976 deve ritenersi sussistente allorché lo scarico senza autorizzazione riguardi insediamenti produttivi, a prescindere dal recapito finale dello scarico medesimo che può essere costituito anche dalle pubbliche fognature. Trattandosi di reato formale, è sempre necessaria l'autorizzazione espressa della autorità competente e non può quindi assumere rilievo la semplice richiesta di autorizzazione. (Fattispecie in tema di acque di lavaggio di un cantiere di produzione di calcestruzzo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 01/12/1998, n. 842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 842 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Umberto PAPADIA Presidente del 01/12/98
1. Dott. Aldo RIZZO Consigliere SENTENZA
2. " Amedeo POSTIGLIONE Consigliere N. 3679
3. " Guido DE MAIO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. " Antonio MORGIGNI Consigliere N. 21922/98
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da: ON UG n. CH (AV) 20.2.1941 avverso la sentenza del Pretore di Avellino, Sezione Distaccata di Cervinara, del 9.3.1998 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. Amedeo Postiglione
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. Mario Fraticelli che ha concluso per il rigetto del ricorso
Fatto e diritto
Il Pretore di Avellino, Sezione Distaccata di Cervinara, con sentenza del 9.3.1998 condannava ON UG alla pena di 10 milioni di ammenda per violazione dell'art. 21, 1^ comma l. 319/76 (scarico da insediamento produttivo senza autorizzazione), accertato il 23.3.1995.
Contro questa sentenza l'imputato ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo la insussistenza del reato, perché sul piano formale esisteva una istanza di autorizzazione (del 15.2.1995) anche se non ancora accolta e, sotto il profilo sostanziale, perché lo scarico aveva carattere occasionale (acque di lavaggio del cantiere di produzione di calcestruzzo) e non era intrinsecamente pericoloso. Il ricorso è infondato.
Il reato di cui all'art. 21, 1^ e 2^ comma della legge 319/76 rimane sussistente anche dopo le modifiche introdotte dalla legge 172/95, allorché lo scarico senza autorizzazione riguardi insediamenti produttivi. Il sistema legislativo vigente sul settore ha, infatti, depenalizzato soltanto lo scarico senza autorizzazione degli scarichi civili e delle pubbliche fognature, mentre rimane il resto per gli scarichi da insediamenti produttivi, quale che sia il loro recapito finale (acque indicate nell'art. 1, che ricomprendono anche quelle raccolte nelle pubbliche fognature, suolo e sottosuolo). Trattasi di reato formale, che prescinde dalla natura pericolosa o meno dello scarico (che implica la eventuale sussistenza di altri reati) e dal carattere continuo dello scarico.
Proprio la sentenza formale del reato, non consente di ritenere sufficiente la semplice richiesta della autorizzazione, essendo necessaria sempre la autorizzazione espressa e specifica dell'autorità competente, come previsto dall'art. 9 l. 319/76 ed, ancor più, dalle Direttive Comunitarie (es. Direttiva 271/91/CEE, art. 11).
P. Q. M.
La Corte
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 1 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 1999