Cass. pen., sez. III, sentenza 01/12/1998, n. 842
CASS
Sentenza 1 dicembre 1998

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Anche dopo le modifiche introdotte dalla legge n.172 del 1995, il reato di cui all'art.21, commi 1 e 2, della legge n.319 del 1976 deve ritenersi sussistente allorché lo scarico senza autorizzazione riguardi insediamenti produttivi, a prescindere dal recapito finale dello scarico medesimo che può essere costituito anche dalle pubbliche fognature. Trattandosi di reato formale, è sempre necessaria l'autorizzazione espressa della autorità competente e non può quindi assumere rilievo la semplice richiesta di autorizzazione. (Fattispecie in tema di acque di lavaggio di un cantiere di produzione di calcestruzzo).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 01/12/1998, n. 842
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 842
    Data del deposito : 1 dicembre 1998

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