Sentenza 23 settembre 2008
Massime • 1
In tema di tutela penale del paesaggio, l'accertamento di compatibilità paesaggistica (art. 181, comma primo-ter, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) ai fini del condono ambientale è applicabile al solo vincolo paesaggistico e non anche a quello archeologico.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/09/2008, n. 39824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39824 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GRASSI Aldo - Presidente - del 23/09/2008
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDINO Vincenzo Luigi - Consigliere - N. 923
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 016445/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di;
nei confronti di:
IL LOREDANA, N. IL 04/03/1968;
avverso ORDINANZA del 03/04/2008 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. TARDINO VINCENZO LUIGI;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. Salzano, che richiedeva l'annullamento con rinvio;
udito il difensore: nessuno per la difesa.
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale aveva accolto l'appello dell'indagato sulla base dei nuovi elementi dedotti dal difensore (l'ottenimento del permesso di costruire in sanatoria congiuntamente all'autorizzazione paesaggistica in sanatoria limitatamente alle opere già realizzate di recinzione e sistemazione dell'area), rilevando come il tipo d'intervento realizzato (da caratterizzare nell'ambito delle opere minori di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, comma 1 ter: nel cui solo caso è consentito il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in sanatoria), non comportasse aumenti volumetrici o di superficie;
e come l'autorizzazione rilasciata escludesse in ogni caso la possibilità di disporre la rimessione in pristino dello stato dei luoghi,attesa l'intervenuta valutazione di piena compatibilità ambientale da parte dell'autorità competente. Per l'appunto il Tribunale non aveva ritenuto che persistessero le esigenze preventive poste a fondamento dell'originario provvedimento di sequestro preventivo: anche riconsiderando che la NC aveva presentato un nuovo progetto ritenuto dall'Amministrazione come riqualificazione dell'area in un contesto paesaggistico locale.
Ricorreva per cassazione il Proc. della Repubblica di Napoli,che eccepiva la violazione di legge: per avere il giudice ritenuto efficace il D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, comma 1 ter anche in ordine al vincolo archeologico oltre che a quello paesaggistico nel senso che,quand'anche si ritenesse legittima la sanatoria D.Lgs. n.42 del 2004, ex art. 181, comma 1 ter sotto il profilo paesaggistico,la stessa non poteva incidere sul vincolo archeologico, espressamente ricompresso nel dettato normativo di cui all'art. 44, lett. c). Osservava,inoltre,che in ogni caso sarebbe mancata una qualunque pronuncia della P.A. sul punto non potendo valere il parere della Sovrintendenza per i beni di rilevanza architettonica:non avendo lo stesso organo amministrativo alcun potere di esprimersi sui vincoli archeologici. La violazione, poi, del D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, comma 1 ter veniva rilevata argomentando come la sola normativa riguardante la sanabilità delle opere in assenza di autorizzazione paesaggistica fosse quella di cui all'art. 146, comma 10, lett. c) del predetto decreto che,in linea di principio,vieta autorizzazioni postume su opere già eseguite;
con la sola deroga degl'interventi sanabili del D.Lgs. n. 42 del 2004, ex art. 181, comma ter che avrebbero, però, una portata marginale:riguardando generalmente interventi manutentivi ordinari e straordinari di limitata offensività al bene sotto il profilo dell'immodificabilità del paesaggio;
nonché opere che non comportano superfici utili o aumenti volumetrici. Secondo il procuratore ricorrente,in sostanza intervento contestato sarebbe significativamente modificativo del paesaggio. Per ultimo sarebbe evidenziarle un'ulteriore violazione dell'art. 181, comma 1 ter in considerazione del fatto che il Tribunale aveva annullato il sequestro per effetto della cessazione delle esigenze cautelari, considerando sussistente il fumus dei reati: quando, invece, il permesso in sanatoria D.P.R. n. 380 del 2001, ex art. 36 estingue il reato urbanistico, ma senza che il giudice possa applicare la disposizione di cui al comma 1 di quella disposizione :nel senso che, quando il giudice ritiene sussistenti i reati nel giudizio di merito, lo stesso non possa più recuperare la valenza dei provvedimenti amministrativi nella fase cautelare:posto che la sussistenza e la legittimità del permesso in sanatoria e della relativa autorizzazione paesaggistica in sanatoria comporterebbe l'inapplicabilità delle disposizioni penali di riferimento.
Il motivo decisivo, ai fini dell'accoglimento del ricorso del procuratore ricorrente, è il fatto che il Tribunale, in evidente violazione di legge aveva ritenuto applicabile il D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, comma ter, oltre che al vincolo paesaggistico anche in ordine al vincolo archeologico. La predetta normativa non appare minimamente conferente con il ben più complesso regime vincolistico dell'area, risultando con il vincolo paesaggistico imposto dal piano territoriale "Campi Flegrei", anche quello archeologico, sul quale, tra l'altro, non era stata posta alcuna censura dall'interessato che è espressamente richiamato dal dettato normativo di cui all'art. 44, lett. c) (... anche perché l'invocata sanatoria è normativamente delimitata al solo profilo paesaggistico). Questo motivo deve dirsi assorbente dell'altro (... pur esso rilevante e relativo alla violazione del D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, comma ter con riguardo alla struttura sportiva con annesso parcheggio). Il ricorso va, per l'appunto, accolto e l'ordinanza impugnata annullata, con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata, e rinvia al Tribunale di Napoli per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 23 settembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2008