Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/01/2012, n. 21913
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Sentenza 13 gennaio 2012

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È punibile, ai sensi del comma primo dell'art. 111 cod. pen., chi ha determinato alla commissione del delitto una persona che, per essere stata richiesta di fornire informazioni ai fini delle indagini o assunta come teste, si trovi nella condizione prevista dall'art. 384, comma secondo, cod. pen.

Per l'applicabilità della circostanza aggravante di cui all'art 111 cod. pen. non è sufficiente una semplice richiesta o sollecitazione verso colui che poi consumerà il reato, ma occorre un'azione sulla volontà di detto soggetto di tale intensità da far insorgere nel predetto un'intenzione criminosa prima inesistente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/01/2012, n. 21913
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 21913
    Data del deposito : 13 gennaio 2012

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