Sentenza 23 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/05/2001, n. 7034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7034 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2001 |
Testo completo
Aula B REPUBBLICA ITALIANA SEZIONE 70 34 /0 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPRAM Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.4246/99 Presidente Dott. Ianniruberto Giuseppe Dott. Lupi Consigliere Fernando Cron. 16181 Dott. Celentano Attilio Consigliere Paolo Consigliere Rep. Dott. Stile Raffaele Cons. Relatore Ud. 21/03/01 Dott. Di Lella ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da IL AT, OT GA E DE TE GI rapp.ti e difesi dall'avv. Mario Candiano, giusta procura a margine del ricorso eletite dow. in Rome presso le Concellerie della Cortidi Casserione. 1305 ricorrente
contro
FERROVIE DELLO STATO- SOCIETA' DI SERVIZI E TRASPORTI PER AZIONI, in persona del Direttore Generale per le Risorse Umane, dott. Francesco Forlenza, elettivamente domiciliato in Roma via Sesto rufo n. 23, presso lo studio dell' avv. Nocola Corbo, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso. 1 · controricorrente avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. 953 del 17/10/98- RG 167/98. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/3/2001 dal Relatore Cons. Raffaele Di Lella;
Udito l'avv. Mario Candiano;
Udito l'avv. Nicola Corbo Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe Napoletano, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO introduttivo proposto innanzi al Con ricorso Pretore di Foggia, in funzione di giudice del lavoro, gli attuali ricorrenti deducevano di aver lavorato alle dipendenze della SpA Ferrovie dello Stato, e di essere stati collocati in quiescenza, nella vigenza del C.C.N.L. 1990/92 dei Ferrovieri, a seguito di domanda per prepensionamento ai sensi della legge 141/1990, la quale prevede un aumento di servizio fino a sette anni, valevole come servizio effettivo utile ai fini della misura della 2 pensione e della indennità di buonuscita. Chiedevano l'accertamento del proprio diritto a veder riliquidata la indennità di buonuscita computando nella base di calcolo tutti gli aumenti salariali, previsti nell'arco del triennio di riferimento, dal CCNL 1990/1992, e maturati in epoca successiva al prepensionamento. Il Pretore rigettava la domanda. Il Tribunale di Foggia, con la impugnata sentenza, rigettava l'appello proposto dal lavoratore, confermando la decisione pretorile. Osservava il giudice di appello che l'aumento di servizio previsto dalla legge 141/90 determina un corrispondente incremento del numero degli anni su cui calcolare la indennità di buonuscita, ma non incide sul principio della indifferenza della indennità di buonuscita, ancorata (secondo quanto previsto dall'art 14 legge 829/1973) all'ultimo stipendio effettivamente percepito, rispetto a fatti successivi al momento di cessazione del rapporto, quali gli aumenti stipendiali previsti dal contratto collettivo 90/92, con decorrenza successiva a tale scadenza. Precisava ancora che le norme della contrattazione collettiva 90/92, che richiamano, in tema di 3 indennità di buonuscita, il menzionato art 14, laddove rimanda all'ultimo stipendio mensile ai fini della determinazione della base di calcolo della indennità in questione, non si ponevano in contrasto con la legge 141/1990, così come interpretata. Avverso tale decisione i dipendenti in epigrafe propongono ricorso per cassazione, affidato a 203 ا ل motivi. Le Ferrovie dello Stato S.p.A. resistono con controricorso, illustrato con successiva memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo del ricorso i ricorrenti denunciano violazione dell'art 112 c.p.c. nonché omessa motivazione su un punto decisivo della controversia. In particolare, premesso che nel presente giudizio essi avevano fatto valere la fondatezza della pretesa azionata sia sulla base della legge 141/1990 che per effetto della disciplina contrattuale collettiva, lamentano che il giudice del gravame ha esaminato esclusivamente la prima prospettazione, omettendo di pronunciarsi sulla ulteriore causa petendi, individuata nella normativa di cui alla contrattazione collettiva. Il motivo in esame non merita accoglimento. Il giudice del gravame ha infatti esplicitamente richiamato le norme di cui alla contrattazione collettiva per evidenziare come le stesse, laddove richiamano, in tema di indennità di buonuscita, il menzionato art 14, confermano che é all'ultimo stipendio mensile che occorre fare riferimento ai fini della determinazione della base di calcolo della indennità in questione, e che, in tale loro significato, non si pongono in contrasto con la legge 141/1990, così come interpretata. In tal modo argomentando il giudice del gravame si è dunque pronunciato, con puntuale, anche se motivazione, sulla rilevanza e sulsuccinta, significato della normativa collettiva in riferimento alla dedotta incidenza degli aumenti Ц salariali ai fini della determinazione della indennità di buonuscita. La censura in esame non può pertanto trovare accoglimento. 5 : Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano : violazione e falsa applicazione dell'art 75, 3° comma, cpc e dell'art 2298 c.c. Sostengono i ricorrenti la nullità della costituzione della SpA Ferrovie dello Stato nel giudizio di merito, in quanto l'amministratore delegato, legale rappresentante, nel nominare il conferendogli laprocuratore speciale, rappresentanza processuale in tutti i giudizi nell'ambito dell'area territoriale, aveva ecceduto dai propri poteri. Infatti il consiglio di amministrazione, con propria delibera, aveva limitato il potere del legale rappresentante di delegare a terzi la rappresentanza solo in relazione a singoli giudizi. La doglianza è infondata. Le società per azioni, per ragioni di certezza nei rapporti giuridici, agiscono nei rapporti esterni 4 unicamente tramite il loro rappresentante legale, che ne esprime da solo la volontà, senza bisogno di giustificazione dei poteri specifici per i singoli atti ed in forza della qualità appunto di legale rapresentante. Proprio in relazione ciò, ed in attuazione della direttiva CEE 9/3/1968 n 151 (finalizzata alla 6 radicale semplificazione delle relazioni giuridiche con la totale identificazione della società di capitali con il rappresentante designato), il legislatore (art 5 DPR 29/12/1969 n. 1127), nel procedere alla riforma dell'art 2384 CC, ha statuito che "Gli amministratori che hanno la rapresentanza della società possono compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, salvo limitazioni che risultano dalla legge оle dall'atto costitutivo. Le limitazioni al potere di rappresentanza che risultano dall'atto costitutivo o dallo statuto, anche se pubblicate, non sono opponibili ai terzi...." Trattandosi di limitazioni non opponibili ai terzi, in quanto atti interni alla società, ne consegue terzi, in quanto estranei estranei al che rapporto fra amministratore legale rappresentante e а società, non sono legittimati a far valere dette limitazioni, che non incidono sulla efficacia e validità dell'atto compiuto dal legale rappresentante in eventuale violazione delle stesse, ma possono dar luogo soltanto ad azione di responsabilità della società nei confronti dell'amministratore legale rappresentante (Cass. : n.11615/2000; Cass. 4563/1998; Cass 12420/1995; Cass. 12741/1992). La doglianza in esame è peraltro infondata anche in fatto. Occorre al riguardo ricordare come le Sezioni Unite della Corte, con sentenza 4666 del 1998, abbiano posto in luce che la procura conferita, anche a fini di rappresentanza processuale, dal legale 1 rappresentante delle Ferrovie dello Stato a dirigenti preposti ad un settore aziendale, "presuppone e conferma un assetto organizzativo interno della socientà ricorrente, tale da doverne desumere la sussistenza di una preposizione institoria dei nominati procuratori speciali ad un coacervo di rapporti costituenti un settore dell'azienda ed aventi il comune denominatore di essere oggetto di controversia. In buona sostanza, in presenza di rapporti così caratterizzati, i relativi poteri di gestione negoziale e processuale vengono affidati ai responsabili della struttura organizzativa specificamente attrezzata per siffatte evenienze". Con la medesima sentenza è stato inoltre sottolineato che "l'ausiliare dipendente dell'imprenditore, il quale vanti poteri 8 dirigenziali e di gestione di un determinato settore aziendale, sì da venire in relazione con terzi per la conclusione di affari pertinenti al medesimo settore, implicitamente agisce nel presupposto di una "contemplatio domini", ed impegna la responsabilità dell'impresa per gli atti che rientrano nell'esercizio delle sue funzioni, indipendentemente dallo specifico conferimento di procure, in quanto il potere di rappresentanza costituisce effetto naturale della sua collocazione nell'organizzazione dell'impresa”. Mr Sulla base di tali osservazioni, che il collegio condivide e fa proprie, deve evidenziarsi che la procura in contestazione, che conferisce al procuratore poteri sostanziali e processuali ad un tempo, non ha ad oggetto un conferimento indiscriminato, ma riguarda, per contro, un numero determinato di affari, individualmente ben identificabili in relazione alla riferibilità al settore di competenza del procuratore, sicché non ne risulta comunque la violazione alla regola interna, posta dal Consiglio di Amministrazione, della possibilità di delega nella rappresentanza processuale limitatamente a singoli giudizi. 9 T Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano violazione falsa applicazione dell'art 152 disp. att. cpc. Lamentano i ricorrenti che il giudice del gravame è pervenuto alla statuizione di condanna alle spese in quanto ha erroneamente ritenuto la natura retributiva, anziché previdenziale, della controversia in esame, senza considerare che la indennità di buonuscita dei ferrovieri viene corrisposta su base contributiva e non retributiva, e sia soprattutto che la controversia in esame riguarda il periodo in cui detta indennità veniva erogata non già dal datore di lavoro ma da un diverso ente (l'Opafs) Il motivo di ricorso è infondato. Alla luce della più recente elaborazione giurisprudenziale, deve confermarsi che alla indennità in questione, così come a tutte le forme di indennità di fine rapporto, indipendentemente l dalla loro denominazione, trattandosi di erogazioni in denaro spettanti in ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro, ed il cui importo e' variamente determinato in relazione alla durata dello stesso ed alla retribuzione percepita, va riconosciuta natura retributiva e non più previdenziale, quali 10 che siano i soggetti tenuti all'erogazione della stessa (il datore di lavoro o un terzo) e quale che sia il meccanismo di alimentazione della provvista (contributi o accantonamenti), ciò riguardando le modalità e i meccanismi attraverso cui si attua e si realizza l'istituto, ma non incidendo sulla natura (retributiva) dello stesso (Corte Cost n. 243/1993; Corte Cost n. 106/1996; Corte Cost Ord. N. 453/2000; Corte Cost Ord. n. 223/1999 Cass. 4535/2000; Cass. 4947/1998; Cass 3977/1998). In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza nella misura indicata in dispositivo. POM Rigetta il ricorso Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in £ 50.000. - oltre I D £ 1.200.000 per onorari. Così deciso in Roma il 21/3//2001. Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe fanniruberto Raffaele Di Lella ве IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 23 MAG, 2001 E oggi, R E H Pl-A IL CANCELLIERE I Z N O