Sentenza 20 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 20/12/2002, n. 18148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18148 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2002 |
Testo completo
1 8 14 8 /0 2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL PO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni - Presidente OLLA R.G. N. 17561/00 42852 - Rel. Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Cron. 4866 Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI - Consigliere Rep. PLENTEDA Consigliere Dott. Donato Ud.25/06/02 Dott. Giulio GRAZIADEI - Consigliere ha pronunciato la seguente S EN TENZA sul ricorso proposto da: BANCA INTESA SPA, già CO NO EN Spa) in persona del legale rappresentante pro tempore 7, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PISANELLI 4, presso l'avvocato GIUSEPPE GIGLI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ARMANDO MASSIGNANI, GASPARE ROBINO, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente
contro
CURATELA FALLIMENTO IGINO PASTRELLO, in persona del curatore Luigino Polon pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA CHINOTTO 1, presso l'avvocato2002 1434 ERMANNO PRASTARO, che lo rappresenta e difende -1- unitamente all'avvocato GIUSEPPE ROMANZINI, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 689/00 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 12/04/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/06/2002 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
udito per il ricorrente l'Avvocato Robino che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente l'Avvocato Prastaro che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il rigetto del ricorso;
-2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con uno stesso atto di citazione il NT dell'Impresa Igino PA conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Treviso varie banche fra cui il CO NO EN s.p.a., deducendo che prima dell'ammissione alla procedura di amministrazione controllata, avvenuta con decreto del 23.1.1985, il PA aveva ricevuto vari finanziamenti attraverso prelevamenti eseguiti nell'ambito del fido accordato previa consegna alle banche di ricevute bancarie relative a pagamenti dovuti da propri clienti e che, all'atto dell'incasso, le banche, anziché accreditare pagamenti nel suo conto corrente, avevano trattenuto i relativi importi per compensarli con i crediti maturati per detti finanziamenti. Chiedeva pertanto che venisse dichiarata l'illegittimità di dette compensazioni, avvenute anche dopo l'ammissione all'amministrazione controllata;
in subordine l'inefficacia delle operazioni qualora fossero ritenute alla stregua di un mandato "in rem propriam" e di cessione di cedito in quanto non opponibili al NT per mancanza delle forme di cui agli artt. 1264 e 2704 C.C. nonché, in via ulteriormente subordinata, la 3 loro revocazione ai sensi dell'art. 67 commi 1 o 2 L.F., con la conseguente condanna della banca alle somme riscosse. Si costituiva il CO NO EN che contestava di aver incassato ○ trattenuto somme, rilevando che l'operazione posta in essere rientrava fra i cosiddetti contratti bancari di liquidità implicanti una cessione di credito quanto meno, un mandato irrevocabile all'incasso a fini compensativi e contestando che i pagamenti dopo l'ammissione alla procedura di effettuati amministrazione controllata fossero di per sè inefficaci. Con sentenza del 18.2.1997 il Tribunale di Treviso riteneva che sussistevano i presupposti di cui all'art. 67 comma 2 L.F. e dichiarava l'inefficacia dei contratti, condannando il CO NO EN alla restituzione della somma di £ 57.284.123. Proponeva impugnazione il CO ed all'esito del giudizio, nel quale si costituiva il NT che chiedeva il rigetto del gravame e proponeva anche appello incidentale con cui lamentava che il primo giudice non avesse disposto la restituzione degli importi incassati per conto del PA 4 dopo l'apertura della procedura di amministrazione controllata, la Corte d'Appello di Venezia con sentenza del 9.3-12.4.2000, in parziale riforma dell'impugnata sentenza e modificatane per quanto necessaria la motivazione, riduceva la somma dovuta dal CO NO EN in £ 42.738.661. Dopo aver osservato che il NT, essendo risultato in primo grado totalmente vittorioso, non aveva l'obbligo di proporre appello incidentale per il riesame delle domande avanzate in primo grado e respinte о rimaste assorbite con la sentenza impugnata in quanto a tal fine è sufficiente che le stesse siano riproposte al giudice di secondo grado nelle difese e dopo aver sottolineato che il NT aveva ribadito in appello la tesi dell'applicabilità del comma 1 n.2 L.F., sostenendo che il CO si era servito di mezzi anormali di pagamento, rilevava la Corte d'Appello che il conferimento da parte del soggetto, poi fallito, di un mandato "in rem propriam" all'incasso a favore di un terzo con contestuale facoltà di utilizzare le somme incassate per l'estinzione di un credito vantato dal terzo nei confronti del mandante, anche attraverso la delle rispettivecompensazione ragioni di credito, producendo effetti 5 sostanzialmente analoghi a quelli della cessione dei crediti, assolve, oltre che ad uno scopo di garanzia, ad una funzione essenzialmente solutoria in quanto si risolve nella precostituzione di un mezzo certo di pagamento in favore del mandatario, con la conseguenza che, trattandosi di un mezzo satisfattorio diverso dal denaro ed estraneo alle comuni relazioni commerciali, suscettibile di revocatoria fallimentare ai sensi dell'art. 67 comma 1 n.2 L.F. se compiuto nel periodo sospetto. che, Alla luce di tale principio osservava un'operazione di avendo il CO dato luogo ad anticipazione su crediti attraverso ricevute bancarie che gli erano state consegnate, non per accreditare gli incassi, ma in corrispettivo di una contestuale anticipazione di pari importo, si era configurata una cessione di credito. Considerava quindi assorbita, stante la inversione dell'onere della prova conseguente all'applicabilità del comma 1 dell'art. 67, ogni considerazione del CO in ordine alla mancata dimostrazione da parte del NT della "scientia decoctionis", mentre riteneva che lo stesso non avesse superato la presunzione, posta a suo carico, circa la consapevolezza dello stato 6 d'insolvenza della società poi fallita, non essendo idonei a tal fine, per mancanza di significatività univoca, né l'assenza di protesti о di procedure esecutive, né il credito bancario di cui la società mostrava di poter godere, né la mancata revoca dei fidi accordati. Osservava altresì, relativamente all'entità della somma da restituire da parte del CO, che non potevasi tener conto dell'importo di £ 14.545.462 riguardanti n.10 effetti in quanto tornati insoluti. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione la Banca Intesa s.p.a., già CO NO EN s.p.a., che deduce quattro motivi di censura illustrati anche con memoria. Resiste con controricorso il NT dell'Impresa Igino PA. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso la Banca Intesa s.p.a. denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 342, 343, 346, 112 e 324 C.P.C.; 67 L. F. nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Lamenta che la Corte d'Appello abbia ritenuto di poter ravvisare l'ipotesi di cui al comma 1 n.2 dell'art. 67 L.F., anziché quella di 7 cui al comma 2 individuata dal Tribunale, senza necessità di un appello incidentale da parte del NT, nonostante la diversità della causa petendi" nelle due ipotesi e malgrado l'art. 346 C.P.C. non si riferisca alle domande, come quella in esame, non accolte. Deduce altresì che in ogni caso, sebbene in base all'art. 346 C.P.C. la parte vittoriosa debba manifestare in maniera specifica discussione, il la volontà di riaprire la incidentale, NT, nel proporre appello non 4 aveva mosso alcuna contestazione in ordine al rigetto della revocatoria con riferimento al primo comma, ma aveva anzi chiesto in via principale la conferma della sentenza del Tribunale. La censura è infondata. Il NT, pur proponendo appello incidentale, non ha inserito fra i motivi di impugnazione il mancato accoglimento dell'azione revocatoria esercitata sotto il profilo del comma 1 n.2 L.F. in alternativa con l'ipotesi di cui al comma 2 condivisa dal Tribunale. Ma una tale omissione non precludeva alla Corte d'Appello l'esame dell'ipotesi non accolta, potendo trovare in tal caso applicazione il principio, più volte espresso in giurisprudenza, 8 fatto proprio dal giudice del gravame e condiviso dal Collegio, secondo cui la parte totalmente vittoriosa nel giudizio di primo grado non ha l'onere di proporre impugnazione incidentale per chiedere ed ottenere il riesame delle domande e delle eccezioni dedotte in primo grado e respinte o rimaste assorbite con la sentenza impugnata, essendo sufficiente a tal fine che tali domande od eccezioni siano riproposte al giudice di secondo grado in una delle difese о comunque in sede di precisazione delle conclusioni (Cass. 649/95; Cass. 4024/95). In altri termini l'art. 346 C.P.C., in base al quale devono intendersi rinunciate le domande e le noneccezioni non accolte in primo grado e espressamente riproposte in appello, non trova applicazione allorchè la domanda sia stata accolta in base ad una fra le più "causae petendi" poste fungibilmente a fondamento della stessa, anche se vittoriosa intenda far valere, nella parte giudizio di gravame in cui sia stata convenuta, la causa petendi respinta. Legittimamente pertanto la Corte d'Appello, prendendo atto che il Tribunale avesse pur disatteso sotto il profilo di cui al comma 1 n.2 la domanda di revocazione, accolta invece in base ad 1una diversa 'causa petendi" (comma 2), ha ritenuto sufficiente per un riesame in quella sede che la questione fosse stata riproposta. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 67 nonché insufficiente motivazione. Lamenta che la Corte d'Appello abbia ritenuto alla stregua di un mezzo anormale di pagamento l'incameramento da parte della banca dei pagamenti effettuati da terzi sulla base delle ricevute bancarie cedutele dal cliente a fronte di anticipazioni eseguite al cliente medesimo, pur essendo stata convenuta sin dall'inizio tale forma di pagamento. La censura è infondata. E' pacifico in punto di fatto, risultando dall'impugnata sentenza e non essendo peraltro nemmeno controverso fra le parti, che nel caso in esame la società, poi fallita, aveva conferito alla banca, previa consegna alla stessa di ricevute bancarie riguardanti pagamenti dovuti dai propri clienti, un mandato irrevocabile all'incasso con l'attribuzione della facoltà di utilizzare le somme riscosse per l'estinzione o la decurtazione del suo debito. 10 tale complessa figuraIn presenza di una negoziale questa Corte ha ripetutamente affermato il principio in base al quale "l'attribuzione di un mandato irrevocabile (in rem propriam) all'incasso di crediti nei confronti di un terzo con il conferimento della facoltà di utilizzare le Somme incassate per l'estinzione, totale o parziale di un debito, benchè non ancora sorto, anche attraverso la compensazione delle rispettive ragioni creditorie, producendo effetti sostanzialmente analoghi alla cessione di crediti, ha, oltre che uno scopo di garanzia, una funzione solutoria, risolvendosi nella precostituzione di un mezzo sicuro di pagamento per il mandatario in ordine ai finanziamenti da effettuare in favore del mandante, con la conseguenza che, trattandosi di un mezzo satisfattorio diverso dal denaro ed estraneo alle comuni relazioni commerciali, risulta suscettibile di revocatoria ai sensi dell'art. 67 comma 1 n.2 L.F. se pattutito nel biennio sospetto, а nulla rilevando che tale pattuizione sia coeva al sorgere del rapporto" (così Cass. 4754/00; Cass. 4688/98). In altri termini, allorchè il denaro non costituisca uno strumento di immediata e diretta soluzione ma solo un mezzo indiretto di adempimento 11 in quanto effetto terminale di altri negozi, va ravvisata l'ipotesi di anormalità del pagamento prevista dalla richiamata norma. Correttamente pertanto la Corte d'Appello, sulla base delle pacifiche risultanze sopra esposte, ha revocato i pagamenti eseguiti da terzi con rimesse sul conto corrente di corrispondenza e che la banca aveva incassato in forza del mandato ricevuto, trattenendo i relativi importi а decurtazione del proprio credito maturato in conseguenza dei prelevamenti ai quali la società era stata autorizzata nell'ambito del finanziamento accordato. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 67 L.F. e 2727 e segg. C.C. nonché omessa, insufficiente e contraddittoria che motivazione. Sostiene la Corte d'Appello, nel porre erroneamente inaspettatamente l'onere della prova sull'elemento soggettivo a suo carico, non ha ritenuto decisiva 1'assenza di protesti e di procedure esecutive individuali né la mancata revoca dei fidi, considerandoli non sufficientemente significativi, in contrasto con la giurisprudenza, secondo cui sufficiente che il convenuto provi l'insussistenza, 12 al momento dell'atto, di elementi rivelatori dello stato d'insolvenza. Con il quarto motivo la ricorrente ripropone l'impugnazione con cui era stata censurata l'affermazione contenuta nella sentenza di primo grado circa l'assenza di elementi idonei а dimostrare, nell'ottica del comma 2 dell'art. 67 L.F., la mancanza di conoscenza dello stato di insolvenza da parte dello stesso CO nonché l'ulteriore affermazione relativa al periodo sospetto che va fatto decorrere dalla data della dichiarazione di fallimento e non già, come era avvenuto, con riferimento alla procedura minore. I due motivi vanno esaminati congiuntamente per l'intima connessione logica e giuridica, riguardando entrambi la valutazione in ordine all'elemento psicologico. La Corte d'Appello, nell'escludere che la banca avesse assolto all'onere della prova che le - in base alla diversa ipotesi ritenuta incombeva -in quella sede circa la mancanza di conoscenza da parte sua dello stato di insolvenza della società, ha sostenuto che а tal fine non è sufficiente l'assenza di protesti о di procedure esecutive individuali nonché la mancata revoca da parte della 13 banca dei fidi accordati, non potendo a tali elementi attribuirsi un significato univoco. Ora, una tale motivazione non solo certamente insindacabile in questa sede in quanto contiene una valutazione di merito, ma risponde ad un principio di carattere generale, secondo cui, ai fini della prova della "inscientia decoctionis", non è sufficiente prospettare la mancanza di elementi di segno negativo (mancanza appunto di protesti o di procedure esecutive) ma è necessario l'apporto di circostanze positive e significative, vale a dire la positiva dimostrazione che al momento in cui è stato posto in essere l'atto revocabile sussistevano circostanze tali da far ritenere che l'imprenditore versasse in una situazione di normale esercizio dell'impresa (in tal senso Cass. 5540/97). Del resto, come la presenza di protesti cambiari e di procedure esecutive individuali può non essere ritenuta decisiva in concreto ai fini della prova positiva in ordine alla consapevolezza 2) così la dello stato d'insolvenza (comma semplice assenza di detti elementi non è idonea superare in ogni caso la presunzione di una tale consapevolezza, non potendo ad essi attribuirsi un 14 significato univoco, come esattamente ha affermato la Corte d'Appello, cui poi in definitiva demandato il compito di una valutazione al riguado. Per quanto riguarda infine il periodo sospetto, che sarebbe stato erroneamente fatto decorrere ad avviso della ricorrente dall'ammissione dell'Impresa all'Amministrazione controllata anziché dal NT, si Osserva in primo luogo che la ricorrente omette di considerare se una tale tesi, dedotta nei precedenti gradi nell'ambito del comma 2 che limita ad un anno il periodo sospetto, sia prospettabile anche nell'ottica del comma 1 n.2 in relazione al più ampio periodo previsto in tal caso dalla legge (due anni) ed alle date dei pagamenti revocati. Inoltre è ormai consolidato da tempo il principio secondo cui nell'ipotesi di successione di più procedure concorsuali il periodo sospetto decorre dalla procedura minore. Il ricorso deve essere pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al 15 che liquida in euro pagamento dell'onorario ro. 67,16 2.000,00, oltre alle spese liquidato in 11 Koma, 25.5.2002 il residente __ Consigliere est. Mgo Ricante a ctions pler. CORTE ON IL CAM BE Andrea Bianchi Depis 20-6/8 2002 IL CANCELLIEREJERE CORTE SUPREMA CASSAZIONE Statesia la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 21 18/2/2003 serie 4 al n. 7154 versate € 170,43 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. 116 del 30/6/2002) IL COLLABORATORE DECANCELLERIA Roberto Ribier 3 16