Sentenza 28 luglio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 28/07/2003, n. 11627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11627 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2003 |
Testo completo
E N O I Z A ес 5 R . T A 3 1 4 # 7 S D № 6 I U J I I I N S I U I V S N I S I 03REPUBBLICA ITALIA - R G B E A IN N DE POPOLO ITALIAN62 om forh . R T L U L A A B D I . B R E A T T A T SUPREMA DI CASSAZIONE C RT I N 1 Oggetto R E 3 S Tributi tassa E 1 E concessione T . SEZIONE TRIBUTARIA governativa sulle A N società ius M superveniens Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 12865/99 Dott. Ugo RIGGIO Presidente - Rel. Consigliere Dott. Antonio MERONE 25502 Cron. Dott. Giuseppe FALCONE Consigliere 1. Rep. Consigliere - Dott. Simonetta SOTGIU Ud. 13/02/03 Consigliere - Dott. Sergio DEL CORE - ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 64810 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, се во 137 presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
UNIFLAIR SRL;
- intimato avversO la sentenza n. 944/98 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 04/06/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica2003 436 udienza del 13/02/03 dal Consigliere Dott. Antonio MERONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per il rigetto del ricorso.
1. FATTO, SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DEL RICORSO 1.1. Il Ministero delle Finanze, in persona del Mi- nistro pro tempore, ricorre contro la UNIFLAIR S.R.L., per la cassazione della sentenza specificata in epigra- fe. La società intimata non ha svolto alcuna attività processuale.
1.2. In fatto, il giudice 'a quo" ha condannato l'Amministrazione ricorrente a restituire alla società intimata la somma complessiva di lire 14 milioni oltre gli interessi legali, a titolo di rimborso della tassa di concessione governativa per l'iscrizione nel relati- vo registro, relativamente agli anni dal 1985 al 1992. In relazione a tali statuizioni il Ministero lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 11 della leg- ge 23.12.1998, n. 448. 1.3. In particolare, il Ministero assume che, in base allo ius superveniens, la somma da restituire do- vrebbe essere ridotta dell'importo della tassa in que- stione, rideterminata, retroattivamente, in base alla legge n. 448/1998. Assume, poi, che anche l'ammontare degli interessi dovrebbe essere rideterminato sulla ba- 2 se del minore tasso stabilito dalla stessa legge.
2. DIRITTO E MOTIVI DELLA DECISIONE 2.1. Il ricorso non può trovare accoglimento.
2.2. Come è noto, recentemente, la Corte di Giusti- zia Europea, è stata chiamata a pronunciarsi proprio sulla compatibilità dell'art. 11 della legge n . 448/1998, con gli artt. 10 e 12 della direttiva 69/335/CEE, tendente alla armonizzazione della imposi- zione indiretta sulla raccolta di capitali, e con l'ordinamento comunitario in genere. Più specificamen- te, alla Corte di Giustizia sono stati prospettati i seguenti quesiti (sentenza 10 settembre 2002, procedi- menti riuniti C-216/99 e C-222/99) : a) "Se le disposizioni degli artt. 10 e 12, par. 1, lett. e), della direttiva 69/335/CEE debbano essere interpretate nel senso che ostano all'introdu- zione di una normativa nazionale, come quella introdot- ta dal legislatore italiano con l'art. 11, primo e se- condo comma, della legge n. 448/1998, che imponga а posteriori una detrazione, sugli importi da rimborsa-- re perché indebitamente versati a titolo di tassa an- nuale, in misura forfettaria arbitraria per l'iscrizio- ne nel registro delle imprese (all'epoca registri di cancellerie) di atti sociali per ciascuno dei quali ciascuna società aveva già versato un corrispettivo 3 previsto dalla normativa nazionale"; ovvero: "se è con- sentito alla luce della richiamata direttiva - al le- gislatore nazionale pretendere, a posteriori e con una legge sedicente interpretativa, una duplicazione di tributi già versati"; b) "se, indipendentemente dalla remuneratività degli importi pretesi dallo Stato italiano con detto comma 1 dell'articolo 11, legge n. 448 del 1998, gli interessi legali a carico dello Stato medesimo da corrispondersi in aggiunta ai rimborsi in favore delle società così come specificamente riconosciuti dal comma 3 di detto articolo 11 con decorrenza dalla pre- sentazione della istanza di rimborso e per un saggio annuo pari in concreto al 2,50% e cioè minore, come ta- le, dei saggi annui previsti in generale in tema di in- debito tributario dagli articoli 1 e 5 della legge 29 gennaio 1961, n. 29 (e norme successive di riferimento) ovvero, in tema di indebito oggettivo, dall'articolo 2033 del codice civile, siano compatibili o ΠΟ con il principio di equivalenza tra i due ordinamenti (interno e comunitario) in tema di tutela spettante ai singoli, e/o con il principio di effettività circa l'esercizio dei diritti riconosciuti dall'ordine comunitario: prin- cipi entrambi affermati ripetutamente dalla Corte di giustizia nelle sentenze del 15 settembre 1998 rese nei 4 procedimenti: PA (C-260/96), IS (C-231/96) e Ansal- do NE e a. (cause riunite C-279/96, C-280/96 e 281/96)".
2.3. La Corte si è così pronunciata: "L'art. 10 della direttiva del Consiglio 17 a) luglio 1969, 69/335/CEE, concernente le imposte indi- rette sulla raccolta di capitali, dev'essere interpre- tato nel senso che esso vieta, fatte salve le disposi- zioni derogatorie dell'art. 12 della stessa direttiva, le tasse retroattive dovute per l'iscrizione di atti societari nel registro delle imprese, qualora non CO- stituiscano diritti di conferimento autorizzati da det- ta direttiva. L'art. 12, n. 1, lett. e), della diretti- va 69/335 dev'essere interpretato nel senso che tali tasse retroattive non costituiscono diritti di caratte- re remunerativo autorizzati da detta disposizione qua- lora le iscrizioni nel registro delle imprese per le quali esse vengono riscosse abbiano già dato luogo alla percezione di tributi che le predette tasse retroattive si considerano aver sostituito, ma che non vengono re- stituiti a coloro che li hanno versati. Al di fuori di queste circostanze, perché tali tasse retroattive CO- stituiscano diritti di carattere remunerativo autoriz- zati dall'art. 12, n. lett. e), della direttiva 69/335, i loro importi, che possono essere diversi a 5 seconda della forma giuridica della società, devono es- sere calcolati in base al solo costo delle formalità in parola, fermo restando che possono anche coprire spese generate da operazioni minori effettuate gratuitamente, e devono eventualmente tener conto di altri diritti versati parallelamente e intesi anch'essi a retribuire lo stesso servizio fornito. Per calcolare tali importi uno Stato membro può prendere in considerazione l'in- sieme dei costi connessi alle operazioni di registra- zione, compresa la quota delle spese generali loro im- putabili. Inoltre uno Stato membro ha la facoltà di prevedere diritti forfettari e di stabilirne gli impor- ti per un periodo indeterminato, qualora si assicuri, ad intervalli regolari, che tali importi continuano а non superare il costo medio delle operazioni di cui trattasi."; b) "Il diritto comunitario osta a che uno Stato membro adotti norme che subordinano la restituzione di un tributo dichiarato incompatibile con il diritto co- munitario da una sentenza della Corte, o la cui incom- patibilità con il diritto comunitario derivi da una sentenza del genere, a condizioni riguardanti specifi- camente detto tributo e che sono meno favorevoli di quelle che si applicherebbero, in mancanza di tali nor- me, alla restituzione del tributo di cui trattasi." 6 2.3. Conseguentemente, atteso che i quesiti posti alla Corte di Giustizia sono gli stessi che vengono prospettati a questa Corte e che le pronunce della pri- ma hanno efficacia vincolante, non resta che rigettare il ricorso. Infatti, quanto al primo quesito, la ride- terminazione "a posteriori" (in forza dell'art. 11 del- la legge 448/1998) della tassa in questione non ha sciolto il nodo del carattere remunerativo del tributo. In altri termini, nella specie, la tassa sarebbe stata compatibile con la direttiva soltanto se fosse stato provato, in concreto, il suo carattere remunerativo. In mancanza di tale prova, vale la regola della incompati- bilità della norma interna con quella comunitaria e, quindi, della inapplicabilità della prima. Quanto agli interessi, non è possibile applicare la norma invocata, che prevede l'applicazione di un tasso di interesse meno favorevole rispetto a quello applica- bile per altri rimborsi e, quindi, discriminatorio.
2.4. Nulla è dovuto per le spese, in quanto la par- te vittoriosa non ha svolto alcuna attività processua- le.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma il 13 febbraio 2003. Il Presidente Il Consigliere estensore 7 (dr. Antonio Merone) IL CANCELLIERE C1 LD IO (dr. Ugo riggio) Ugo deiggin DEPOSITATO IN CANCELLERIA 28 LUG. 2003 Oggi IL CANCELLIERE C1 LD IO E N 6 8 O I 9 1 Z / A 5 4 / R . 6 T N 2 S - I . A .R G I B E P R . . R L D A L L A T A E . D U D B B I E A I S T T N R A E N 1 I T S E 3 R I 1 S E A E . T N A M