Sentenza 17 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/02/2001, n. 2360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2360 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA 0 23 60 /0 1 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rosario DE MUSIS Presidente R.G.N. 9723/97 Cron.4925 Dott. Guglielmo SCIARELLI Rel. Consigliere Dott. Vincenzo MILEO Consigliere Rep. - Consigliere Dott. Pietro CUOCO Ud.21/12/00 - Consigliere Dott. Attilio CELENTANO ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio dal Sig. SOLE 24 ORE DE CA IN, elettivamente domiciliata in ROMA per diritti L. 3000 17 FEB. 2001 VIA ARNO 47, presso lo studio dell'avvocato AGOSTINI il IL CANCELLIERE FRANCO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
CANCELLERIA ricorrente
contro
INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2000 rappresentato e difeso dagli avvocati GIGANTE 5636 GIUSEPPE, CERIONI VINCENZO, giusta delega in atti;
-1- controricorrente avverso la sentenza n. 296/96 del Tribunale di MODICA, depositata il 30/09/96 R.G.N. 38/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/12/00 dal Consigliere Dott. Guglielmo SCIARELLI;
udito l'Avvocato AGOSTINI;
udito l'Avvocato CERIONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BUONAJUTO che ha concluso per ricorso e per l'accoglimento del primo motivo del l'assorbimento del secondo motivo. -2- Svolgimento del processo. IN De CA chiedeva al Pretore di Modica la condanna dell'INPS a pagarle l'indennità di maternità per l'astensione obbligatoria e per quella facoltativa dal lavoro. Il Pretore, con sentenza del 24 1 95, rigettava la domanda,non ritenendo provata l'esistenza di un rapporto lavorativo. La ricorrente proponeva appello, di cui l'INPS chiedeva il rigetto e che, di fatti, il Tribunale di Modica rigettava con sentenza depositata il 30 settembre 96. La De CA ha proposto ricorso per cassazione. L'Inps ha depositato controricorso. Motivi della decisione. Col primo motivo di ricorso, si assume la violazione e falsa applicazione dell'art. 4 DLL 9 aprile 46 n. 212, dell'art. 13 DPR 25 11 76 n. 1076, dell'art. 2697 cc e degli artt.421 e 437 cpc;
motivazione insufficiente e contraddittoria (art.360 cpc n. 3 e 5). Va premesso che il Tribunale ha considerato che l'attrice aveva fondato il suo diritto sulla sola iscrizione negli elenchi anagrafici,prevista dall'art. 13 DPR 25 11 76 n. 1026(regolamento di esecuzione L. 30 12 71 n. 1204); che, all'opposto, la suddetta norma (Le lavoratrici agricole, per fruire dei benefici di cui all'art. 15 della legge , devono dimostrare tale qualifica comprovandola con l'iscrizione negli elenchi nominativi...) porrebbe esclusivamente un onere probatorio nella fase amministrativa, mentre,sul piano processuale, il presupposto dell'attività lavorativa, in caso di contestazione da parte dell'INPS, come nella fattispecie, andrebbe provato indipendentemente dall'iscrizione nei suddetti elenchi. Col motivo in esame, si afferma, invece, il valore probatorio, anche nel processo, dell'iscrizione in parola. Che pertanto stava all'INPS provare che all'iscrizione negli elenchi non ' corrispondesse la effettiva prestazione lavorativa. Che, in ogni caso, dovevano essere ammessi i mezzi di prova richiesti dalle parti. Il motivo è fondato. blul 2 Il Tribunale ha rigettato la domanda, fondando,l'attrice, il suo diritto "sulla sola iscrizione negli elenchi anagrafici” (cfr. sentenza impugnata pag.4) e negando, invece, esso Tribunale, ogni rilievo di prova a detta iscrizione nel processo "esclusivamente rivestendo la iscrizione n valore probatorio in sede amministrativa”(stessa pagina). Orbene, così decidendo e,cioè negando ogni valore di prova o di elemento di prova ' all'iscrizione in parola, il Tribunale si è attenuto ad un inesatto principio di diritto. Hanno, infatti, ritenuto in proposito le S.U. di questa Corte( sent. N.1133 del 2000): "Con riferimento ai lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura,il diritto dei medesimi alle prestazioni previdenziali, al momento del verificarsi dell'evento protetto, è condizionato,sul piano sostanziale, dall'esistenza di una complessa fattispecie,che è costituita dallo svolgimento di un'attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento,che risulti dall'iscrizione dei lavoratori negli elenchi nominativi di cui al R.D. 24 settembre 1940 n. 1949 e successive modificazioni e integrazioni o dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo( il quale, a norma dell'art. 4 D.L. lgt 9 aprile 1946 n. 212,può essere rilasciato a chi lo richiede nelle more della formazione degli elenchi). Pertanto, sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere le suddette prestazioni, ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti la suddetta iscrizione negli elenchi nominativi o il possesso del certificato sostitutivo (ed eventualmente in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori),gli elementi essenziali della , complessa fattispecie dedotta in giudizio, fermo restando che il giudice del merito, a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale , anche mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi, non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione (anche perché quest'ultima, al pari dei suddetti verbali ispettivi e alla stregua di ogni altra attività di indagine compiuta dalla pubblica tall S 3 amministrazione, ha efficacia di prova fino a querela di falso soltanto della provenienza dell'atto dal pubblico funzionario e della veridicità degli accertamenti compiuti,ma non del contenuto di detti accertamenti qualora questi siano basati su dichiarazioni rese da terzi o, addirittura " dall'interessato), ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa. Poiché all'opposto, il Giudice di appello si è discostato dal suddetto principio,negando,in ogni caso valore di elemento di prova all'iscrizione negli elenchi, ne consegue che la sentenza , impugnata va cassata e la causa va rimessa ad altro Giudice il quale la deciderà attenendosi al principio di diritto esposto e valutando, alla stregua di esso, la rilevanza delle istanze istruttorie delle parti ulteriormente avanzate. In questi sensi il motivo va accolto. Col secondo motivo, si lamenta la condanna alle spese cui è pervenuto il Tribunale, considerando abrogato l'art. 152 disp. att. cpc. Si fa richiamo alla sentenza della Corte Costituzionale n. 134 del 94, che ha dichiarato incostituzionale la suddetta abrogazione. Il motivo è assorbito nell'accoglimento del primo. Dovendo il Giudice del rinvio riesaminare la causa a seguito della cassazione della sentenza impugnata, egli disporrà di bel nuovo anche in ordine al regime delle spese dei gradi di merito. Il medesimo Giudice provvederà, altresì, sulle spese di questo giudizio di cassazione.
PQM
Accoglie il primo motivo di ricorso. Dichiara assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa per nuovo esame alla Corte di Appello di Catania, la quale provvederà anche sulle spese di questo giudizio di cassazione. 21 dicembre 2000 Rogue De Mun'sUmsRoprie % Il Presidente: Il Cons. est.: loghi chuti mull вне IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria 17 FEB. 2001 oggi, IL COLLABORATORE DI CANCELLERA I A 0 D 3 1 S , 3 S . 5 O A T L T . R L , A O N A ' B S L E I 3 L P E 7 D S - D I 8 A - I N T S 1 S G 1 N O O E P S E A M I D I G A E G A , E O D O L T R E T T I T A S R I N I L E G L D S E E E R O D