Sentenza 19 maggio 2009
Massime • 1
Il reato di bancarotta fraudolenta preferenziale si consuma nel momento dei pagamenti, irrilevante essendo la data della sentenza dichiarativa di fallimento (Fattispecie in tema di prescrizione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/05/2009, n. 37428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37428 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 19/05/2009
Dott. PIZZUTI SE - Consigliere - SENTENZA
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - N. 1094
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - N. 007497/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IN AL N. IL 18/03/1960;
2) TI AL AN N. IL 01/05/1959;
avverso SENTENZA del 20/11/2008 CORTE APPELLO di CALTANISSETTA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BEVERE ANTONIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DI CASOLA Carlo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Uditi i difensori Avv. ARDILE ON e DACQUÌ SE. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza emessa il 20.11.2008, la corte di appello di Caltanissetta, in parziale riforma della sentenza emessa dal tribunale della stessa sede, in data 22.6.2005, ha dichiarato, nei confronti di TT CA ON, l'estinzione per prescrizione del reato di bancarotta preferenziale, di cui alla L. Fall., art.216, comma 3. Ha confermato nel resto l'impugnata sentenza, nei confronti GA CA, condannato per il reato di bancarotta fraudolenta relativo alla s.c.r.l. LA a un anno e quattro mesi di reclusione e RU SE condannato alla pena due anni di reclusione per il reato di bancarotta fraudolenta, relativo alla MIATERM s.r.L.. Il procuratore generale presso la corte di appello di Caltanissetta ha presentato ricorso per erronea applicazione della legge e mancanza di motivazione in riferimento alla declaratoria di estinzione del reato nei confronti di TT CA.
Secondo il ricorrente, il termine di sette anni e sei mesi non è maturato alla data della decisione di secondo grado, in quanto la sentenza di fallimento è stata emessa il giorno 11.5.2002. D'altronde, la corte di merito non ha dato alcuna giustificazione sulla dichiarata sussistenza della causa di estinzione del reato. Il GA CA ha presentato ricorso per violazione di legge in riferimento all'art. 479 c.p.p. e alle norme sulla bancarotta fraudolenta: il giudice ha rigettato senza adeguata motivazione l'istanza di sospensione del procedimento penale in attesa della definizione del processo in sede civile, instaurato contro la dichiarazione di fallimento.
Inoltre, la corte non ha tenuto conto delle argomentazioni esposte in ordine all'assenza dell'elemento psicologico, determinata dalla mancata conoscenza della sentenza dichiarativa di fallimento. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dalla procura generale è manifestamente infondato, in quanto la sentenza impugnata ha correttamente motivato l'avvenuta estinzione del reato di bancarotta preferenziale, avendo fatto decorrere il termine non dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento (11.5.2001), ma da quella della consumazione del reato (dal settembre 1997 al 30 dicembre 2000), con riferimento alle date di distribuzione del capitale ai soci TI e LL. Quanto al ricorso presentato dal TT, si osserva che la doglianza relativa al rigetto dell'istanza di sospensione del processo penale, in attesa della definitiva decisione sulla ritualità della declaratoria del fallimento, ha già avuto adeguata risposta dalla corte di merito, con riferimento alla natura discrezionale del potere del giudice penale (la sospensione è prevista come facoltà del giudice penale - sez. 5, n. 1845 del 21.11.1991) e alla possibilità dell'interessato di far valere le proprie ragioni in sede di revisione).
Quanto alla doglianza relativa alla mancanza dell'elemento soggettivo, determinata dalla mancata conoscenza della sentenza dichiarativa di fallimento, si osserva che correttamente la sentenza impugnata ha motivato sulla consapevolezza della procedura fallimentare in corso, da parte del GA, richiamando il comportamento di quest'ultimo che ha attivamente partecipato alla procedura prefallimentare, provvedendo a versare denaro (ritenuto insufficiente) nel tentativo di tacitare le ragioni del creditore. L'apparato argomentativo della sentenza impugnata appare quindi perfettamente correlato alle risultanze processuali e correttamente qualificato sul piano tecnico-giuridico.
Il ricorso del GA deve essere quindi rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del procuratore generale e rigetta il ricorso del GA che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 maggio 2009.
Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2009