CASS
Sentenza 23 giugno 2023
Sentenza 23 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/06/2023, n. 27533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27533 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IO IE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza emessa in data 21/07/2022 dal Tribunale di Palermo con funzione di riesame udita la relazione svolta dal Consigliere Barbara Calaselice;
udita la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, A. Picardi, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
udite le difese, avv.ti R. Bonsignore e Giardina, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Palermo con funzione di y riesame ha riformato il provvedimento c i n il quale il Giudice per le indagini ‘5 4 preliminari del Tribunale in sede, in data 2 giugno 2022 ha applicato a GO ZI4 la misura cautelare della custodia in carcere, in relazione ai reati di cui ai capi 1) (artt. 416, commi primo, secondo, terzo, quinto, sesto, cod. pen., art. 4 comma 1, legge n. 146 del 2006) 4) (artt. 110;112, comma primo n. 1, cod. pen. 12, comma 1 e 3 lett. a), b), d), comma 3-bis, comma 3-ter, lett. b) d. Igs. n. 286 del 1998), 5) (artt. 110, 112, comma primo n. 1, cod. pen. 12, comma 1 , Penale Sent. Sez. 1 Num. 27533 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: CALASELICE BARBARA Data Udienza: 03/02/2023 e 3, lett. a), b), d), comma 3-bis, comma 3-ter, lett. b) TU Imm.), 7) (artt. 61 n. 2, 81 comma secondo, 110, cod. pen. 12, comma 3, lett. a) e d), comma 3- ter, lett. b) TU Imm.), annullando l'impugnato provvedimento limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 4, comma 1, legge n. 146 del 2006 contestata al capo 1), confermando nel resto l'ordinanza genetica, anche quanto alla scelta della misura applicata. 1.1.Si tratta della contestazione in via provvisoria di aver organizzato e finanziato mediante l'acquisto di un natante impiegato nel trasporto, l'associazione descritta al capo 1), operante tra l'Italia e la Tunisia, composta da cittadini italiani e stranieri di nazionalità tunisina, dimoranti nei territori trapanese e agrigentino, nonché quale organizzatore dei viaggi contestati ai capi 4 e 5, delitti di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina tutti rientranti nel medesimo schema organizzativo. Si fa riferimento ad attività compresa tra i mesi di gennaio e ottobre dell'anno 2020, con organizzazione di diversi trasporti in mare di migranti dalla Tunisia all'Italia (cfr. pag. 9 dell'ordinanza impugnata), effettuati con due imbarcazioni, nella disponibilità del gruppo, natanti debitamente modificati con installazione di potenti motori fuoribordo, con il fine di ridurre la durata dei viaggi e consentire di sfuggire ai controlli. Si individua una base logistica del sodalizio, sita in San Teodoro di Marsala, presso un capanno predisposto da un partecipe, destinato a custodia e rimessaggio dei natanti, si descrive il ruolo apicale del ricorrente, svolto unitamente al EDi Nouri, anche con riferimento all'organizzazione dei viaggi svolti del mese di agosto e di ottobre 2020, come attestato dalle intercettazioni ambientali. Si descrive la condotta contestata al capo 7 e si valorizza la partecipazione del ricorrente alla fuga di 14 migranti, che avevano fatto ingresso nelle acque italiane con esito negativo per avaria del mezzo e che, quindi, erano stati collocati dalle autorità italiane presso un Centro di accoglienza, dal quale lo stesso ZI, secondo la contestazione provvisoria, li aveva fatti fuggire. A pag. 16 e ss., poi, il Tribunale evidenzia gli elementi indiziari a carico di ZI, in relazione alla ritenuta sussistenza dell'associazione e alla sua partecipazione con ruolo apicale, indicando anche le fonti di accusa, rappresentate da intercettazioni ambientali e telefoniche di cui si riportano stralci. A pag. 24 e ss. l'ordinanza censurata indica le ragioni per le quali giunge a confermare il provvedimento genetico quanto alla scelta della misura più grave in esecuzione e alle ritenute esigenze cautelari. ( 2 2.Avverso detta ordinanza ha proposto tempestivo ricorso l'indagato, a mezzo del difensore, avv. R. Bonsignore, denunciando due vizi di seguito riassunti nei limiti necessari per la motivazione. 2.1.Con il primo motivo si denuncia errata applicazione degli artt. 125, 273 e 292, comma 2, lett. c) cod. proc. pen., 416 cod. pen. in punto di gravità indiziaria in relazione al capo 1) e correlato vizio di motivazione. Si contesta l'ordinanza nella parte in cui ravvisa la sussistenza del reato associativo e non il mero concorso nel reato continuato. Si riportano gli elementi distintivi a pag. 4 del ricorso, tra il concorso di persone di cui all'art. 110 cod. pen. e il reato associativo, richiamando anche il contenuto della circostanza aggravante di cui all'art. 112 n. 1 cod. pen., segnalando che, nel caso in cui più persone con diversi ruoli gerarchici, forniscano il proprio contributo alla commissione di più delitti in tempi diversi, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, non ricorre necessariamente l'ipotesi di reato associativo. Deve, a tal fine, integrarsi l'accordo che crei un vincolo duraturo e stabile con gli associati, avente carattere di permanenza e non soltanto occasionale. Dal punto di vista soggettivo, è poi necessaria l'affectio societatis, quindi la consapevolezza e volontà di chi intenda aderire al sodalizio che le attività, proprie e altrui, ricevano sussidio reciproco per attuare il programma criminoso. Invece, nella specie, la motivazione del Tribunale valorizza l'esistenza di un'impresa illecita, stabilmente dedita alla commissione di reati fine, quelli di favoreggiamento dell'ingresso illegale di stranieri nel territorio nazionale, nella quale il ricorrente avrebbe assunto il ruolo di promotore, con l'individuazione di altri partecipi con ruoli subalterni, quali guardiani della base logistica e scafisti, ricavando la sussistenza di un programma indeterminato quanto alla durata, dal trasporto di migranti che, sebbene caratterizzato da un numero esiguo di viaggi, si attuerebbe attraverso mezzi acquistati dal ricorrente (un gommone e un natante) a dimostrazione della stabilità del programma delinquenziale. Si valorizzano, inoltre, i contatti tra i componenti del sodalizio e la netta ripartizione di ruoli, funzionali al conseguimento degli scopi. Si sottolinea che, a fronte della durata del sodalizio di circa due anni, come contestato, i viaggi sono stati solo due (nel mese di agosto e di ottobre 2020). Anche la enfatizzata ripartizione di ruoli non appare decisiva, a parere del ricorrente, tenuto conto che per la configurabilità della circostanza di cui all'art. 112 cod. pen. è previsto che vi sia un aggravamento di pena per coloro che hanno assunto la veste di organizzatori o hanno promosso il reato. 3 Quanto alla predisposizione di mezzi, si osserva che il natante è necessario anche per l'esecuzione di un unico reato fine del genere di quelli ascritti al ricorrente in via provvisoria e che il Tribunale non ha richiamato concreti elementi di prova in ordine alla circolarità dei rapporti e collegamenti tra i partecipi. Infine, non sarebbe significativo della sussistenza del sodalizio il linguaggio criptico utilizzato nelle conversazioni captate, tenuto conto che anche tra meri concorrenti nel reato, non associati, per celare l'attività illecita, possono usare tale precauzione. 2.2.Con il secondo motivo si denuncia vizio di cui all'art. 606, lett. b) ed, e) cod. proc. pen. in punto di esigenze cautelari. Assume la difesa che sussiste per il reato di cui all'art. 12, comma 4-bis, TU Imm., presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari dovendo, comunque, il giudice motivare sulle ragioni, quanto all'adeguatezza della misura, per le quali risulta inidonea quella degli arresti domiciliari anche con il braccialetto elettronico, richiamando la pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte, n. 20769 del 28 aprile 2016, nonché quella della Corte Cost. n. 331 del 6 dicembre 2011. Infine, si rimarca che, secondo la giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 42714 del 19 luglio 2019), sussiste la necessità di motivare circa la permanenza di esigenze cautelari in relazione al tempo trascorso dai fatti, ove si tratti di lasso temporale rilevante, decorso in assenza di condotte sintomatiche di pericolosità. La motivazione resa, dunque, nella parte in cui valorizza l'inidoneità del braccialetto elettronico e la data in cui si colloca l'ultimo reato fine (31 ottobre 2020) sarebbe apparente e non in linea con gli indicati principi interpretativi. Si sottolinea che il ricorrente ha concorso in soli due reati fine, l'ultimo dei quali risale al mese di ottobre 2020, con tempo cd. silente di quasi due anni. Nessun elemento verrebbe, poi, indicato quanto all'inidoneità degli arresti domiciliari con strumento di controllo a distanza. 3.La difesa ha fatto pervenire a mezzo p.e.c. tempestiva richiesta di trattazione orale, accordata, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d. I. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, come prorogato, applicabile a impugnazioni proposte entro il 30 giugno 2023, ai sensi dell'art. 94, comma 2, d.lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022, come modificato dall'art.
5-duodecies del d.
1. n. 162 del 31 ottobre 2022, quale risulta a seguito della conversione avvenuta con legge n. 199 del 30 dicembre 2022. All'esito della discussione, all'odierna udienza, le parti presenti hanno concluso nel senso specificato in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO ( 4 1.11 ricorso è infondato. 1.1. Circa il tema introdotto con il primo motivo di ricorso, si osserva che la motivazione dell'ordinanza impugnata, relativa alla gravità indiziaria in ordine al delitto di cui al capo 1 è sufficiente e immune da illogicità manifesta (cfr. pag. 9 e ss.). Secondo la ricostruzione dei giudici del Tribunale del riesame, ZI partecipa alla genesi dell'associazione, finanzia non solo l'acquisto di un natante (e secondo la difesa anche di un gommone) usato per i trasporti, ma si occupa anche della manutenzione del mezzo, inoltre prende parte a viaggi organizzati, sempre con le medesime modalità operative, servendosi di uomini e mezzi, con appropriata ripartizione di compiti tra scafisti e custode preposto alla base logistica dove i natanti necessari ai trasporti erano custoditi. Ancora il Tribunale sottolinea le ragioni per le quali ZI, al pari di ED, vada qualificato promotore del gruppo ritenuto costituito in sodalizio criminale finalizzato a realizzare una serie di viaggi di extracomunitari irregolari dalla Tunisia all'Italia, via mare. Inoltre, l'ordinanza evidenzia che ZI si occupa anche delle sorti dei migranti che, per effetto dell'avaria del mezzo sul quale viaggiavano, erano stati portati presso il centro di accoglienza italiano, favorendone la fuga, così dimostrando che il sodalizio ed i suoi appartenenti era a disposizione per assicurare il buon fine dell'immigrazione illegale, ratio decidendi significativa quanto alla consistenza e qualità della partecipazione al sodalizio, con la quale il ricorso non si confronta in alcuna parte. Quanto alla dedotta incompatibilità, nella specie, della circostanza aggravante di cui all'art. 112 n. 1 cod. pen. con il reato associativo di cui al capo 1, risultando configurabile, per la difesa, il mero concorso di persone nel reato, aggravato ai sensi dell'art. 112 n. 1 cod. pen. dal numero dei concorrenti, in relazione ai due delitti fine di cui ai capi 4) e 5) dell'incolpazione provvisoria, si osserva che il provvedimento impugnato sottolinea, con ragionamento immune da illogicità manifesta e sufficiente, che vi è piena partecipazione di ZI al - diverso - reato plurisoggettivo, anche in posizione apicale, contestato al capo 1. ZI, secondo i giudici della cautela, ha preso parte all'accordo associativo, precostituito, di organizzare trasporti via mare di migranti, assicurando al gruppo una vera e propria dotazione "aziendale" di uomini, mezzi e basi logistiche, impiegati per una molteplicità di viaggi (a due dei quali ZI prende parte in prima persona), con piena consapevolezza del ruolo degli altri sodali, con i quali vi è costante circolarità di contatti anche per aiuti e collaborazione. 5 Si tratta di elemento, quello dell'accordo, che non rientra nella struttura del dolo del reato concorsuale di cui all'art. 110 cod. pen., ma che, colorando l'intensità dello stesso, serve solo, in concorso eventualmente con le circostanze aggravanti di carattere soggettivo previste dall'art. 112 cod. pen., per graduare, aggravandole, le responsabilità dei singoli. Anzi, proprio l'accordo segna il punto di passaggio della pericolosità riconnessa dal legislatore ai reati monosoggettivi a quella, ben più grave e di maggior allarme sociale, dallo stesso legislatore ricollegato ai reati associativi, elemento costitutivo dei quali è, tra l'altro, l'esistenza, appunto, di un accordo associativo precostituito. Sicché, a parere del Collegio, l'acclarata molteplicità di persone, da un lato, struttura il reato associativo, a concorso necessario, ascritto in via provvisoria a ZI al capo 1), dall'altro, innestandosi su una fattispecie che, nella sua dimensione tipica, è monosoggettiva, ne modifica sensibilmente la componente oggettiva, rendendola più pericolosa ed allarmante, ricorrendo la contestazione di cui all'art. 112 n. 1 cod. pen. in ordine ai reati di cui ai capi 4) e 5). Dunque, non si realizza una violazione del divieto di bis in idem quando, come nel caso in esame, la circostanza aggravante comune prevista dall'art. 112 n. 1 cod. pen. è attribuita in via provvisoria in relazione ai reati-fine dell'associazione. Altro è, infatti, il ruolo del "numero di persone" con riguardo al reato associativo, che è necessariamente plurisoggettivo e prevede un'aggravante speciale relativa al numero di persone superiore a dieci;
altro è il ruolo del "numero di persone" nei reati monosoggettivi, o a concorso necessario, in relazione ai quali la condotta che risulta dall'innesto sulla fattispecie-base dell'elemento circostanziale del numero di persone superiore a cinque, risulta di fatto modificata, con un sensibile aggravio di pericolosità. 1.2. In ordine al secondo motivo di ricorso, in relazione alla sussistenza di esigenze cautelari, la motivazione è congrua e non manifestamente illogica (cfr. pag. 24 e 25), anche in punto di inadeguatezza degli arresti domiciliari rafforzati. Del resto, a fronte di tale rilevata inadeguatezza della misura meno gravosa degli arresti domiciliari, non deve il giudice motivare sull'uso del braccialetto elettronico che è solo strumento di controllo a distanza quindi modalità di esecuzione della misura meno grave reputata, con ragionamento sufficiente e immune da illogicità manifesta, intrinsecamente non adatta a prevenire il pericolo di reiterazione. Invero è noto che, materia di misure cautelari personali, gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico non costituiscono una nuova ed autonoma misura cautelare, configurando il mezzo tecnico previsto dall'art. 275-bis cod. proc. pen., un nuovo strumento di controllo applicabile, nei casi previsti dal legislatore, alle misure cautelari esistenti (Sez. U, n. 20769 del 28/04/2016, Lovisi, Rv. 266652). 6 Sul punto la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 2, n. 43402 del 25/09/2019, Marsili, Rv. 277762; Sez. 2, n. 31572 del 08/06/2017, Caterina, Rv. 270463) ha affermato che il giudizio del Tribunale del riesame sull' inadeguatezza degli arresti domiciliari a contenere il pericolo della reiterazione criminosa, per la sua natura di valutazione assorbente e pregiudiziale, costituisce pronuncia implicita sulla impossibilità di impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall'art. 275-bis cod. proc. pen. La Corte di legittimità ha, poi, precisato, anche che deve ritenersi assolto l'onere motivazionale sull'assoluta proporzionalità della misura carceraria quando si esclude in radice, l'idoneità del regime cautelare fiduciario, ordinariamente caratterizzato dal controllo elettronico. Quanto al tempo silente, va rimarcato, in primo luogo, che i fatti di cui al capo 1) vengono contestati come commessi dal 2020 fino alla data odierna, quindi dovendosi ritenere la condotta permanente, come contestata in via provvisoria, protratta quanto meno alla data della richiesta di adozione del titolo custodiale. In secondo luogo, si rileva che, secondo un indirizzo espresso da questa Corte di legittimità, per i delitti per i quali l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. pone la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari, ove intercorra un considerevole lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati in via provvisoria all'indagato, il giudice motivi puntualmente, su impulso di parte o d'ufficio, in ordine alla rilevanza del tempo trascorso sull'esistenza e sull'attualità delle esigenze cautelari (Sez. 6, n. 16867 del 20/03/2018, Morabito, Rv. 272919; Sez. 5, n. 25670 del 13/03/2018, Gullo, Rv. 273805; Sez. 6, n. 29807 del 04/05/2017, Nocerino, Rv. 270738). In ogni caso, va evidenziato che l'attenuazione o l'esclusione delle esigenze cautelari non può essere desunta dal solo decorso del tempo dalla commissione del reato. Questo deve essere oggetto di valutazione, a norma dell'art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., da parte del giudice che emette l'ordinanza di custodia cautelare, mentre analoga valutazione non è richiesta dall'art. 299 cod. proc. pen. ai fini della revoca o della sostituzione della misura (Sez. 2, n. 47416 del 30/11/2011, Pantano, Rv. 252050). Ciò premesso, deve osservarsi che nel caso di specie, il Tribunale del riesame, sia pure con motivazione succinta, ha valutato l'attualità delle esigenze cautelari, ribadendo la doppia presunzione di pericolosità, derivante dal titolo di reato per il quale la misura è in esecuzione (art. 12, comma 4-bis, TU Imm.) nonché rimarcando la necessità di recidere i contatti con il sodalizio criminale di riferimento, in considerazione anche della peculiare posizione apicale rivestita dall'indagato e dell'acclarata pluralità di contatti con gli altri associati. 7 Pr sidente 2.Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Non derivando dal presente provvedimento la liberazione,. _ dell'indagato, conseguono gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 3 febbraio 2023 Il Consigliere estensore
udita la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, A. Picardi, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
udite le difese, avv.ti R. Bonsignore e Giardina, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Palermo con funzione di y riesame ha riformato il provvedimento c i n il quale il Giudice per le indagini ‘5 4 preliminari del Tribunale in sede, in data 2 giugno 2022 ha applicato a GO ZI4 la misura cautelare della custodia in carcere, in relazione ai reati di cui ai capi 1) (artt. 416, commi primo, secondo, terzo, quinto, sesto, cod. pen., art. 4 comma 1, legge n. 146 del 2006) 4) (artt. 110;112, comma primo n. 1, cod. pen. 12, comma 1 e 3 lett. a), b), d), comma 3-bis, comma 3-ter, lett. b) d. Igs. n. 286 del 1998), 5) (artt. 110, 112, comma primo n. 1, cod. pen. 12, comma 1 , Penale Sent. Sez. 1 Num. 27533 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: CALASELICE BARBARA Data Udienza: 03/02/2023 e 3, lett. a), b), d), comma 3-bis, comma 3-ter, lett. b) TU Imm.), 7) (artt. 61 n. 2, 81 comma secondo, 110, cod. pen. 12, comma 3, lett. a) e d), comma 3- ter, lett. b) TU Imm.), annullando l'impugnato provvedimento limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 4, comma 1, legge n. 146 del 2006 contestata al capo 1), confermando nel resto l'ordinanza genetica, anche quanto alla scelta della misura applicata. 1.1.Si tratta della contestazione in via provvisoria di aver organizzato e finanziato mediante l'acquisto di un natante impiegato nel trasporto, l'associazione descritta al capo 1), operante tra l'Italia e la Tunisia, composta da cittadini italiani e stranieri di nazionalità tunisina, dimoranti nei territori trapanese e agrigentino, nonché quale organizzatore dei viaggi contestati ai capi 4 e 5, delitti di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina tutti rientranti nel medesimo schema organizzativo. Si fa riferimento ad attività compresa tra i mesi di gennaio e ottobre dell'anno 2020, con organizzazione di diversi trasporti in mare di migranti dalla Tunisia all'Italia (cfr. pag. 9 dell'ordinanza impugnata), effettuati con due imbarcazioni, nella disponibilità del gruppo, natanti debitamente modificati con installazione di potenti motori fuoribordo, con il fine di ridurre la durata dei viaggi e consentire di sfuggire ai controlli. Si individua una base logistica del sodalizio, sita in San Teodoro di Marsala, presso un capanno predisposto da un partecipe, destinato a custodia e rimessaggio dei natanti, si descrive il ruolo apicale del ricorrente, svolto unitamente al EDi Nouri, anche con riferimento all'organizzazione dei viaggi svolti del mese di agosto e di ottobre 2020, come attestato dalle intercettazioni ambientali. Si descrive la condotta contestata al capo 7 e si valorizza la partecipazione del ricorrente alla fuga di 14 migranti, che avevano fatto ingresso nelle acque italiane con esito negativo per avaria del mezzo e che, quindi, erano stati collocati dalle autorità italiane presso un Centro di accoglienza, dal quale lo stesso ZI, secondo la contestazione provvisoria, li aveva fatti fuggire. A pag. 16 e ss., poi, il Tribunale evidenzia gli elementi indiziari a carico di ZI, in relazione alla ritenuta sussistenza dell'associazione e alla sua partecipazione con ruolo apicale, indicando anche le fonti di accusa, rappresentate da intercettazioni ambientali e telefoniche di cui si riportano stralci. A pag. 24 e ss. l'ordinanza censurata indica le ragioni per le quali giunge a confermare il provvedimento genetico quanto alla scelta della misura più grave in esecuzione e alle ritenute esigenze cautelari. ( 2 2.Avverso detta ordinanza ha proposto tempestivo ricorso l'indagato, a mezzo del difensore, avv. R. Bonsignore, denunciando due vizi di seguito riassunti nei limiti necessari per la motivazione. 2.1.Con il primo motivo si denuncia errata applicazione degli artt. 125, 273 e 292, comma 2, lett. c) cod. proc. pen., 416 cod. pen. in punto di gravità indiziaria in relazione al capo 1) e correlato vizio di motivazione. Si contesta l'ordinanza nella parte in cui ravvisa la sussistenza del reato associativo e non il mero concorso nel reato continuato. Si riportano gli elementi distintivi a pag. 4 del ricorso, tra il concorso di persone di cui all'art. 110 cod. pen. e il reato associativo, richiamando anche il contenuto della circostanza aggravante di cui all'art. 112 n. 1 cod. pen., segnalando che, nel caso in cui più persone con diversi ruoli gerarchici, forniscano il proprio contributo alla commissione di più delitti in tempi diversi, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, non ricorre necessariamente l'ipotesi di reato associativo. Deve, a tal fine, integrarsi l'accordo che crei un vincolo duraturo e stabile con gli associati, avente carattere di permanenza e non soltanto occasionale. Dal punto di vista soggettivo, è poi necessaria l'affectio societatis, quindi la consapevolezza e volontà di chi intenda aderire al sodalizio che le attività, proprie e altrui, ricevano sussidio reciproco per attuare il programma criminoso. Invece, nella specie, la motivazione del Tribunale valorizza l'esistenza di un'impresa illecita, stabilmente dedita alla commissione di reati fine, quelli di favoreggiamento dell'ingresso illegale di stranieri nel territorio nazionale, nella quale il ricorrente avrebbe assunto il ruolo di promotore, con l'individuazione di altri partecipi con ruoli subalterni, quali guardiani della base logistica e scafisti, ricavando la sussistenza di un programma indeterminato quanto alla durata, dal trasporto di migranti che, sebbene caratterizzato da un numero esiguo di viaggi, si attuerebbe attraverso mezzi acquistati dal ricorrente (un gommone e un natante) a dimostrazione della stabilità del programma delinquenziale. Si valorizzano, inoltre, i contatti tra i componenti del sodalizio e la netta ripartizione di ruoli, funzionali al conseguimento degli scopi. Si sottolinea che, a fronte della durata del sodalizio di circa due anni, come contestato, i viaggi sono stati solo due (nel mese di agosto e di ottobre 2020). Anche la enfatizzata ripartizione di ruoli non appare decisiva, a parere del ricorrente, tenuto conto che per la configurabilità della circostanza di cui all'art. 112 cod. pen. è previsto che vi sia un aggravamento di pena per coloro che hanno assunto la veste di organizzatori o hanno promosso il reato. 3 Quanto alla predisposizione di mezzi, si osserva che il natante è necessario anche per l'esecuzione di un unico reato fine del genere di quelli ascritti al ricorrente in via provvisoria e che il Tribunale non ha richiamato concreti elementi di prova in ordine alla circolarità dei rapporti e collegamenti tra i partecipi. Infine, non sarebbe significativo della sussistenza del sodalizio il linguaggio criptico utilizzato nelle conversazioni captate, tenuto conto che anche tra meri concorrenti nel reato, non associati, per celare l'attività illecita, possono usare tale precauzione. 2.2.Con il secondo motivo si denuncia vizio di cui all'art. 606, lett. b) ed, e) cod. proc. pen. in punto di esigenze cautelari. Assume la difesa che sussiste per il reato di cui all'art. 12, comma 4-bis, TU Imm., presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari dovendo, comunque, il giudice motivare sulle ragioni, quanto all'adeguatezza della misura, per le quali risulta inidonea quella degli arresti domiciliari anche con il braccialetto elettronico, richiamando la pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte, n. 20769 del 28 aprile 2016, nonché quella della Corte Cost. n. 331 del 6 dicembre 2011. Infine, si rimarca che, secondo la giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 42714 del 19 luglio 2019), sussiste la necessità di motivare circa la permanenza di esigenze cautelari in relazione al tempo trascorso dai fatti, ove si tratti di lasso temporale rilevante, decorso in assenza di condotte sintomatiche di pericolosità. La motivazione resa, dunque, nella parte in cui valorizza l'inidoneità del braccialetto elettronico e la data in cui si colloca l'ultimo reato fine (31 ottobre 2020) sarebbe apparente e non in linea con gli indicati principi interpretativi. Si sottolinea che il ricorrente ha concorso in soli due reati fine, l'ultimo dei quali risale al mese di ottobre 2020, con tempo cd. silente di quasi due anni. Nessun elemento verrebbe, poi, indicato quanto all'inidoneità degli arresti domiciliari con strumento di controllo a distanza. 3.La difesa ha fatto pervenire a mezzo p.e.c. tempestiva richiesta di trattazione orale, accordata, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d. I. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, come prorogato, applicabile a impugnazioni proposte entro il 30 giugno 2023, ai sensi dell'art. 94, comma 2, d.lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022, come modificato dall'art.
5-duodecies del d.
1. n. 162 del 31 ottobre 2022, quale risulta a seguito della conversione avvenuta con legge n. 199 del 30 dicembre 2022. All'esito della discussione, all'odierna udienza, le parti presenti hanno concluso nel senso specificato in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO ( 4 1.11 ricorso è infondato. 1.1. Circa il tema introdotto con il primo motivo di ricorso, si osserva che la motivazione dell'ordinanza impugnata, relativa alla gravità indiziaria in ordine al delitto di cui al capo 1 è sufficiente e immune da illogicità manifesta (cfr. pag. 9 e ss.). Secondo la ricostruzione dei giudici del Tribunale del riesame, ZI partecipa alla genesi dell'associazione, finanzia non solo l'acquisto di un natante (e secondo la difesa anche di un gommone) usato per i trasporti, ma si occupa anche della manutenzione del mezzo, inoltre prende parte a viaggi organizzati, sempre con le medesime modalità operative, servendosi di uomini e mezzi, con appropriata ripartizione di compiti tra scafisti e custode preposto alla base logistica dove i natanti necessari ai trasporti erano custoditi. Ancora il Tribunale sottolinea le ragioni per le quali ZI, al pari di ED, vada qualificato promotore del gruppo ritenuto costituito in sodalizio criminale finalizzato a realizzare una serie di viaggi di extracomunitari irregolari dalla Tunisia all'Italia, via mare. Inoltre, l'ordinanza evidenzia che ZI si occupa anche delle sorti dei migranti che, per effetto dell'avaria del mezzo sul quale viaggiavano, erano stati portati presso il centro di accoglienza italiano, favorendone la fuga, così dimostrando che il sodalizio ed i suoi appartenenti era a disposizione per assicurare il buon fine dell'immigrazione illegale, ratio decidendi significativa quanto alla consistenza e qualità della partecipazione al sodalizio, con la quale il ricorso non si confronta in alcuna parte. Quanto alla dedotta incompatibilità, nella specie, della circostanza aggravante di cui all'art. 112 n. 1 cod. pen. con il reato associativo di cui al capo 1, risultando configurabile, per la difesa, il mero concorso di persone nel reato, aggravato ai sensi dell'art. 112 n. 1 cod. pen. dal numero dei concorrenti, in relazione ai due delitti fine di cui ai capi 4) e 5) dell'incolpazione provvisoria, si osserva che il provvedimento impugnato sottolinea, con ragionamento immune da illogicità manifesta e sufficiente, che vi è piena partecipazione di ZI al - diverso - reato plurisoggettivo, anche in posizione apicale, contestato al capo 1. ZI, secondo i giudici della cautela, ha preso parte all'accordo associativo, precostituito, di organizzare trasporti via mare di migranti, assicurando al gruppo una vera e propria dotazione "aziendale" di uomini, mezzi e basi logistiche, impiegati per una molteplicità di viaggi (a due dei quali ZI prende parte in prima persona), con piena consapevolezza del ruolo degli altri sodali, con i quali vi è costante circolarità di contatti anche per aiuti e collaborazione. 5 Si tratta di elemento, quello dell'accordo, che non rientra nella struttura del dolo del reato concorsuale di cui all'art. 110 cod. pen., ma che, colorando l'intensità dello stesso, serve solo, in concorso eventualmente con le circostanze aggravanti di carattere soggettivo previste dall'art. 112 cod. pen., per graduare, aggravandole, le responsabilità dei singoli. Anzi, proprio l'accordo segna il punto di passaggio della pericolosità riconnessa dal legislatore ai reati monosoggettivi a quella, ben più grave e di maggior allarme sociale, dallo stesso legislatore ricollegato ai reati associativi, elemento costitutivo dei quali è, tra l'altro, l'esistenza, appunto, di un accordo associativo precostituito. Sicché, a parere del Collegio, l'acclarata molteplicità di persone, da un lato, struttura il reato associativo, a concorso necessario, ascritto in via provvisoria a ZI al capo 1), dall'altro, innestandosi su una fattispecie che, nella sua dimensione tipica, è monosoggettiva, ne modifica sensibilmente la componente oggettiva, rendendola più pericolosa ed allarmante, ricorrendo la contestazione di cui all'art. 112 n. 1 cod. pen. in ordine ai reati di cui ai capi 4) e 5). Dunque, non si realizza una violazione del divieto di bis in idem quando, come nel caso in esame, la circostanza aggravante comune prevista dall'art. 112 n. 1 cod. pen. è attribuita in via provvisoria in relazione ai reati-fine dell'associazione. Altro è, infatti, il ruolo del "numero di persone" con riguardo al reato associativo, che è necessariamente plurisoggettivo e prevede un'aggravante speciale relativa al numero di persone superiore a dieci;
altro è il ruolo del "numero di persone" nei reati monosoggettivi, o a concorso necessario, in relazione ai quali la condotta che risulta dall'innesto sulla fattispecie-base dell'elemento circostanziale del numero di persone superiore a cinque, risulta di fatto modificata, con un sensibile aggravio di pericolosità. 1.2. In ordine al secondo motivo di ricorso, in relazione alla sussistenza di esigenze cautelari, la motivazione è congrua e non manifestamente illogica (cfr. pag. 24 e 25), anche in punto di inadeguatezza degli arresti domiciliari rafforzati. Del resto, a fronte di tale rilevata inadeguatezza della misura meno gravosa degli arresti domiciliari, non deve il giudice motivare sull'uso del braccialetto elettronico che è solo strumento di controllo a distanza quindi modalità di esecuzione della misura meno grave reputata, con ragionamento sufficiente e immune da illogicità manifesta, intrinsecamente non adatta a prevenire il pericolo di reiterazione. Invero è noto che, materia di misure cautelari personali, gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico non costituiscono una nuova ed autonoma misura cautelare, configurando il mezzo tecnico previsto dall'art. 275-bis cod. proc. pen., un nuovo strumento di controllo applicabile, nei casi previsti dal legislatore, alle misure cautelari esistenti (Sez. U, n. 20769 del 28/04/2016, Lovisi, Rv. 266652). 6 Sul punto la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 2, n. 43402 del 25/09/2019, Marsili, Rv. 277762; Sez. 2, n. 31572 del 08/06/2017, Caterina, Rv. 270463) ha affermato che il giudizio del Tribunale del riesame sull' inadeguatezza degli arresti domiciliari a contenere il pericolo della reiterazione criminosa, per la sua natura di valutazione assorbente e pregiudiziale, costituisce pronuncia implicita sulla impossibilità di impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall'art. 275-bis cod. proc. pen. La Corte di legittimità ha, poi, precisato, anche che deve ritenersi assolto l'onere motivazionale sull'assoluta proporzionalità della misura carceraria quando si esclude in radice, l'idoneità del regime cautelare fiduciario, ordinariamente caratterizzato dal controllo elettronico. Quanto al tempo silente, va rimarcato, in primo luogo, che i fatti di cui al capo 1) vengono contestati come commessi dal 2020 fino alla data odierna, quindi dovendosi ritenere la condotta permanente, come contestata in via provvisoria, protratta quanto meno alla data della richiesta di adozione del titolo custodiale. In secondo luogo, si rileva che, secondo un indirizzo espresso da questa Corte di legittimità, per i delitti per i quali l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. pone la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari, ove intercorra un considerevole lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati in via provvisoria all'indagato, il giudice motivi puntualmente, su impulso di parte o d'ufficio, in ordine alla rilevanza del tempo trascorso sull'esistenza e sull'attualità delle esigenze cautelari (Sez. 6, n. 16867 del 20/03/2018, Morabito, Rv. 272919; Sez. 5, n. 25670 del 13/03/2018, Gullo, Rv. 273805; Sez. 6, n. 29807 del 04/05/2017, Nocerino, Rv. 270738). In ogni caso, va evidenziato che l'attenuazione o l'esclusione delle esigenze cautelari non può essere desunta dal solo decorso del tempo dalla commissione del reato. Questo deve essere oggetto di valutazione, a norma dell'art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., da parte del giudice che emette l'ordinanza di custodia cautelare, mentre analoga valutazione non è richiesta dall'art. 299 cod. proc. pen. ai fini della revoca o della sostituzione della misura (Sez. 2, n. 47416 del 30/11/2011, Pantano, Rv. 252050). Ciò premesso, deve osservarsi che nel caso di specie, il Tribunale del riesame, sia pure con motivazione succinta, ha valutato l'attualità delle esigenze cautelari, ribadendo la doppia presunzione di pericolosità, derivante dal titolo di reato per il quale la misura è in esecuzione (art. 12, comma 4-bis, TU Imm.) nonché rimarcando la necessità di recidere i contatti con il sodalizio criminale di riferimento, in considerazione anche della peculiare posizione apicale rivestita dall'indagato e dell'acclarata pluralità di contatti con gli altri associati. 7 Pr sidente 2.Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Non derivando dal presente provvedimento la liberazione,. _ dell'indagato, conseguono gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 3 febbraio 2023 Il Consigliere estensore