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Sentenza 26 aprile 2026
Sentenza 26 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 26/04/2026, n. 11188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11188 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso n. 20770 - 2020 R.G. proposto da: AS.CO.S.A. s.r.l. – p.i.v.a. 03570790638 – in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, al largo Antonio Sarti, n. 4, presso lo studio dell’avvocato professor Bruno Capponi e dell’avvocato EN Di FA che disgiuntamente e congiuntamente all’avvocato Mario MA la rappresentano e difendono in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso. RICORRENTE contro PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI – c.f. 80188230587 - in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, COMMISSARIO STRAORDINARIO del GOVERNO per lo svolgimento delle attività connesse al programma di ricostruzione di cui al titolo VIII della legge n. 219/1981, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi Civile Sent. Sez. 1 Num. 11188 Anno 2026 Presidente: MERCOLINO GUIDO Relatore: ABETE LU Data pubblicazione: 26/04/2026 2 dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domiciliano per legge. CONTRORICORRENTI avverso la sentenza n. 1896/2020 della Corte d’Appello di Napoli, udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica del 30 ottobre 2025 dal consigliere dottor UI BE, udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale dottor AL IN, che ha concluso per l’accoglimento del secondo motivo di ricorso, udito l’avvocato Bruno Capponi per la ricorrente, udito l’avvocato Barbara Tidore, per l’Avvocatura dello Stato, per i controricorrenti, FATTI DI CAUSA 1. Con convenzione n. 11 del 9.12.1981 il Presidente della Giunta Regionale della Campania – Commissario Straordinario di Governo affidava al Consorzio “AS.CO.S.A.” l’attuazione del programma straordinario di edilizia residenziale di cui al Titolo VIII della legge n. 219/1981. Con atti aggiuntivi n. 32 del 6.3.1985 e n. 126 del 12.9.1986 veniva affidata al Consorzio “AS.CO.S.A.”, in A.T.I. con le imprese “IMCA” – “IMECO” – “SOGECA”, la realizzazione della “bretella di collegamento tra l’Asse mediano e l’Asse di supporto delle ASI”. 2. L’esecuzione dei lavori era segnata da plurime criticità, in conseguenza delle quali il Consorzio “AS.CO.S.A.” faceva luogo all’iscrizione di numerose riserve sin dalla consegna delle opere e per tutto l’iter della loro realizzazione. 3. Ultimati, in data 31.12.1990, i lavori del 1° e del 2° lotto e, in data 31.12.1991, i lavori del 3° lotto, si stabiliva che il concedente avrebbe dovuto 3 completare le operazioni di collaudo entro e non oltre quattro mesi dal verbale di ultimazione dei lavori, con onere di custodia e manutenzione in capo al concessionario fino al 60° giorno successivo alla data di emissione del certificato di collaudo. Nondimeno, le opere venivano consegnate al C.I.P.E. e da questo all’A.N.A.S. in data 14.10.1992, sicché il Consorzio “AS.CO.S.A.” maturava - assumeva - il diritto al rimborso delle spese generali, degli oneri sostenuti per la manutenzione e la custodia dei manufatti nonché degli oneri sostenuti per le fideiussioni. 4. In ragione degli asseriti cospicui crediti maturati il Consorzio “AS.CO.S.A.” notificava in data 6.12.1995 domanda di arbitrato in virtù della clausola compromissoria di cui all’art. 28 della convenzione n. 11 del 1981. Chiedeva che si accertasse la responsabilità per inadempimento del concedente con condanna al pagamento degli importi contrattuali e risarcitori. 5. Con lodo n. 47/1996 il collegio arbitrale accoglieva in ampi termini le pretese azionate dal “Consorzio”. 6. Con sentenza n. 68/1998 la Corte d’Appello di Napoli rigettava l’impugnazione esperita avverso il lodo dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Funzionario Delegato C.I.P.E. Con sentenza n. 10922/2002 questa Corte cassava la sentenza n. 68/1998 della corte d’appello. 7. Con sentenza n. 1107/2011 la Corte d’Appello di Napoli rigettava nuovamente l’impugnazione proposta avverso il lodo dalle P.A. Con sentenza n. 17396/2015 questa Corte cassava la sentenza n. 1107/2011 della corte d’appello. 4 Segnatamente, rinviava alla Corte di Napoli al fine, peraltro, di “valutare la tempestività ed adeguatezza delle riserve in relazione a ciascuna voce di danno o maggiore corrispettivo richiesto all’appaltatore” (cfr. ricorso, pag. 12). 8. Le P.A. attendevano, in sede di rinvio, alla riassunzione del giudizio. Resisteva l’ “AS.CO.S.A.” s.r.l. Eccepiva in via preliminare che la questione concernente la tempestività e adeguatezza delle singole riserve in relazione a ciascuna voce di danno o di maggior corrispettivo doveva reputarsi “travolta” dalla pronuncia di risoluzione della convenzione n. 11 del 1981 di cui alla sentenza n. 11464/2012 [ovvero, come talora indicata in atti, n. 11464/2013] del Tribunale di Napoli, confermata dalla sentenza n. 2996/2017 della Corte d’Appello di Napoli, sentenza, quest’ultima, poi gravata innanzi a questa Corte ed oggetto del ricorso iscritto al n. 23447/2018 r.g. (cfr. ricorso, pag. 13). Instava, quindi, per la sospensione del giudizio in attesa della definizione del giudizio innanzi a questa Corte. 9. La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza n. 1896 dei 18.2/29.5.2020, accoglieva parzialmente l’impugnazione e dichiarava la parziale nullità del lodo;
condannava la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Funzionario Delegato C.I.P.E., in solido tra loro, al pagamento in favore della “AS.CO.S.A.” s.r.l. della somma di euro, al dì del deposito del lodo, 13.094.583,33; compensava nella misura dei 2/3 le spese dell’intero processo e condannava in solido tra loro le P.A. al pagamento del residuo 1/3. Evidenziava previamente la Corte di Napoli che era da respingere l’istanza di sospensione del processo (cfr. sentenza d’appello, pag. 5). 5 Evidenziava, da un canto, che la risoluzione della convenzione n. 11 del 1981 non si configurava in guisa di questione pregiudiziale in senso tecnico-giuridico, sicché non era applicabile il dettato dell’art. 295 cod. proc. civ. Evidenziava, d’altro canto, che non sussistevano i presupposti della sospensione ex art. 337 cod. proc. civ.; che invero diversi erano i soggetti dell’uno e dell’altro giudizio, siccome nel giudizio definito dal Tribunale di Napoli con la sentenza n. 11464/2012 era parte l’ “A.N.A.S.” non già la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Premetteva, nel merito, la Corte di Napoli che, alla luce delle pronunce all’uopo susseguitesi, era da esaminare unicamente la quaestio della tempestività e adeguatezza delle riserve concernenti la ritardata consegna e l’anomalo andamento dei lavori. Premetteva invero che era “coperta da giudicato, in quanto non oggetto di cassazione, la pronuncia della Corte d’Appello n. 1107/2011 nella parte in cui [aveva] ritenuto essere infondata l’impugnazione del lodo in relazione alle domande risarcitorie dipendenti dal ritardato collaudo dei tre lotti” (così sentenza impugnata, pag. 6). Indi evidenziava che la disamina della tempestività e adeguatezza delle riserve iscritte per la ritardata consegna e per l’anomalo andamento dei lavori doveva prescindere dal vaglio dell’atto aggiuntivo del 9.3.1990, giacché non si aveva riscontro della sua allegazione alla stregua della produzione documentale e dell’una e dell’altra parte (cfr. sentenza impugnata, pagg. 6 - 7). Indi evidenziava, circa il ristoro dei danni dovuti per la ritardata consegna dei lavori, che, sebbene il “Consorzio” avesse iscritto apposita riserva nel verbale di consegna dei lavori del 1° lotto e del 2° lotto e nel verbale di consegna dei lavori del 3° lotto, “confermando, aggiornando e aggiungendo altre riserve in calce ai 6 successivi Registri di Contabilità”, tuttavia non risultava che siffatte riserve fossero “state confermate all’atto della sottoscrizione dei conti finali, che non risultano prodotti in giudizio e che pure devono essere intervenuti” (così sentenza impugnata, pag. 8). Evidenziava, in particolare, in ordine ai lavori del 1° lotto, che era da reputar irrilevante la reiterazione delle riserve a pagina 5 del certificato di collaudo, giacché inidonea a surrogare la reiterazione nel conto finale, viepiù che del certificato di collaudo erano state prodotte soltanto le pagine n. 1 e n. 5. Evidenziava, in conclusione, che doveva dichiararsi la nullità del lodo n. 47/1996 limitatamente alla parte in cui il collegio arbitrale non aveva disaminato la questione concernente la tempestività delle riserve apposte per la ritardata consegna e per l’andamento anomalo dei lavori e, conseguentemente, che erano da respingere le domande risarcitorie esperite dal concessionario a tale titolo (cfr. sentenza impugnata, pag. 10). 10. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l’ “AS.CO.S.A.” s.r.l.; ne ha chiesto sulla scorta di tre motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite. La Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Commissario Straordinario del Governo per lo svolgimento delle attività connesse al programma di ricostruzione di cui al titolo VIII della legge n. 219/1981 hanno depositato controricorso;
hanno chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore delle spese. 11. Il Pubblico Ministero ha formulato conclusioni scritte datate 9.10.2025; ha chiesto accogliersi il secondo motivo di ricorso. 12. La ricorrente ha depositato memoria. 7 Del pari hanno depositato memoria le Amministrazioni controricorrenti. RAGIONI DELLA DECISIONE 13. Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3 e n. 4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 295 e 337 cod. proc. civ. in relazione all’art. 1458 cod. civ.; ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio. Deduce che, allorché ha respinto l’istanza di sospensione del giudizio, la Corte di Napoli non ha tenuto conto che i profili concernenti la validità e l’efficacia delle riserve sono destinati a perdere valenza a seguito e per effetto della retroattività della pronuncia di risoluzione contrattuale (cfr. ricorso, pag. 16) ovvero che i medesimi profili postulano la persistenza del vincolo contrattuale (cfr. ricorso, pag. 19). Deduce quindi che il presente giudizio può dar corso ad un inutile accertamento, ovvero ad un accertamento “destinato a restare travolto dal giudicato sulla risoluzione della Convenzione” (così ricorso, pag. 17), atteso che, in ipotesi di risoluzione, le pretese derivanti dall’inadempimento della stazione appaltante “non vanno valutate in relazione all’istituto delle riserve, ma seguono i principi di cui agli artt. 1453 e 1458 c.c.” (così ricorso, pag. 18). Deduce altresì che, allorché ha negato la sospensione ex art. 337 cod. proc. civ., la Corte napoletana non ha tenuto conto che l’ “A.N.A.S.”, nei cui confronti è stata pronunciata la risoluzione, è “succeduta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a far data dal 31.3.1996 nell’ambito del medesimo rapporto negoziale retto dalla medesima Convenzione rep. n. 11/81” (così ricorso, pag. 19). Deduce quindi che la diversità di parti è soltanto apparente. 8 14. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3 e n. 4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza e/o la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 282 cod. proc. civ. Deduce che, a fronte della propria richiesta, volta a conseguire la declaratoria d’inutilità di qualsivoglia accertamento finalizzato al riscontro dell’assolvimento degli oneri di tempestiva iscrizione delle riserve, la Corte di Napoli avrebbe dovuto vagliare gli effetti atti a scaturire dalla risoluzione contrattuale sopraggiunta all’esito del doppio grado di merito e conseguentemente rigettare l’impugnazione del lodo (cfr. ricorso, pag. 23). Deduce del resto che l’ambito di applicazione dell’art. 282 cod. proc. civ. è esteso pur alle sentenze di accertamento e costitutive (cfr. ricorso, pag. 24), sicché la sentenza provvisoriamente esecutiva produce effetti, ancorché non irretrattabili, vincolanti per le parti che ne sono destinatarie (cfr. ricorso, pagg. 24 – 25). Deduce quindi che la Corte napoletana avrebbe dovuto tener conto del vincolo destinato a scaturire dalla “doppia conforme” costituita dalla sentenza n. 11464/2012 del Tribunale di Napoli e dalla sentenza n. 2996/2017 della Corte d’Appello di Napoli. 15. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.; ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio;
ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la contraddittorietà e la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 cod. proc. civ. e degli artt. 2697 e ss. cod. civ. 9 Deduce che la Corte di Napoli è incorsa in plurimi errori, allorché ha valutato la tempestività e adeguatezza delle riserve riguardanti la ritardata consegna e l’anomalo andamento dei lavori (cfr. ricorso, pagg. 26 – 27). Deduce, dapprima, che la corte d’appello non ha tenuto conto, in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, che le P.A. concedenti, con la spiegata eccezione, avevano lamentato la mancata formulazione della riserva per ritardata consegna dei lavori e per anomalo andamento dei lavori, non già “la decadenza del diritto dell’impresa per non aver confermato le riserve nello Stato Finale” (così ricorso, pag. 27). Deduce, difatti, che nella prima evenienza si prospetta l’inesistenza della riserva, nella seconda evenienza si prospetta, invece ed unicamente, la decadenza da una riserva esistente (cfr. ricorso, pag. 27). Deduce, poi, che “non risulta affatto provato che l’impresa non abbia confermato le riserve in calce allo Stato Finale dei lavori” (così ricorso, pag. 28). Deduce, segnatamente, con riferimento ai lavori del 1° lotto - ed a prescindere dal rilievo per cui ad esser gravata dall’onere dell’allegazione in giudizio dello stato finale dei lavori è la stazione appaltante non già la parte privata, ché non ne ha la disponibilità – che nel certificato di collaudo si dà atto testualmente che “il Consorzio conferma tutte le riserve iscritte negli atti contabili e nello Stato Finale”, così dichiarando di aver formulato le riserve anche nello stato finale dei lavori (cfr. ricorso, pag. 28). Deduce dunque che la corte distrettuale ha omesso di esaminare il contenuto della riserva formulata in calce all’atto di collaudo per la parte relativa allo stato finale (cfr. ricorso, pag. 29). Deduce, segnatamente, con riferimento ai lavori del 2° e del 3° lotto e contrariamente all’assunto della corte territoriale – secondo cui la prova 10 dell’esistenza dello stato finale è fornita dall’intervenuto collaudo che necessariamente lo presuppone – che il “Consorzio” ha espressamente addotto il mancato collaudo, sicché la mancanza del collaudo avrebbe dovuto indurre la corte di merito alla soluzione opposta (cfr. ricorso, pag. 30). 16. In memoria parte ricorrente ha riferito (cfr. pagg. 1 – 2) di aver depositato ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ. la sentenza n. 22335 del 2.8.2025 di questa Corte, pronunciata nel giudizio iscritto al n. 23447/2018 r.g., sentenza con cui è stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall’ “A.N.A.S.” nei confronti della “AS.CO.S.A.” s.r.l. (già “Consorzio AS.CO.S.A. – Associazione Costruttori S. Antimo”) avverso la sentenza n. 2996/2017 della Corte d’Appello di Napoli, sentenza con cui la Corte napoletana ha – nonostante il parziale accoglimento del gravame (in dipendenza del rigetto della domanda di condanna dell’ “A.N.A.S.” al pagamento delle spese sostenute per la difesa nei giudizi connessi alle procedure espropriative e di occupazione) – confermato la sentenza n. 11464/2012 del Tribunale di Napoli, sentenza che aveva, a sua volta, pronunciato la risoluzione della convenzione n. 11 in data 9.12.1981 per inadempimento dell’ “A.N.A.S.”. Parte ricorrente ha addotto dunque - in memoria - che la statuizione di risoluzione della convenzione n. 11 del 1981 “riguarda lo stesso rapporto convenzionale di cui si discute nel presente giudizio”, siccome l’ “A.N.A.S.” a decorrere del 31.3.1996 è succeduta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri nel rapporto retto dalla convenzione n. 11 del 1981. Su tale scorta ha assunto quindi - la ricorrente - che il giudicato formatosi a seguito della pronuncia n. 22335/2025 di questa Corte “è destinato a proiettare i suoi effetti nella presente causa” (così memoria della ricorrente, pag. 2). 11 17. Il P.M., dal canto suo, a sostegno dell’invocato accoglimento del secondo motivo di ricorso, ha puntualizzato (cfr. pag. 2) che “A.N.A.S, successore a titolo particolare e subentrato, a decorrere dal 31.3.1996, in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi al committente Presidenza del Consiglio dei Ministri (…), non può essere considerato soggetto terzo rispetto al rapporto in oggi controverso, per cui le considerazioni svolte dalla sentenza impugnata sulla non identità, rispetto alla presente causa, delle parti nella causa che ha dato origine alla risoluzione dell’appalto non possono essere condivise”. 18. I rilievi della ricorrente e del P.M. vanno in toto condivisi e recepiti, sì che si impone l’accoglimento del secondo motivo di ricorso con assorbimento (nell’accoglimento, appunto, del secondo mezzo) e del primo e del terzo motivo. E ciò tanto più che in memoria parte controricorrente ha dato atto che “l’opera è stata trasferita in capo ad ANAS a decorrere dall’1/4/1996” (così memoria controricorrenti, pag.
2. Si veda altresì la nota n. 1 parimenti a pag. 2 della memoria. Si veda inoltre Cass. sez. un. 26.2.1999, n. 104 (Rv. 523654-01), secondo cui il trasferimento di tutte le opere sia di edilizia residenziale che infrastrutturali, di cui al titolo ottavo della legge 14.5.1981 n. 219, al patrimonio dei Comuni, enti o amministrazioni, individuati negli elenchi allegati al decreto del Ministero del Bilancio e della programmazione economica del 4.11.1994, per effetto dell’art. 22 d.l. 23.6.1995, n. 244, convertito in legge 8.8.1995, n. 341, comporta, riguardo ai giudizi in corso, in cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri era stata citata dai proprietari per il conseguimento delle indennità per l’esproprio disposto ai fini della realizzazione di quelle opere, la successione tra enti a titolo particolare nel diritto controverso, con applicazione dell’art. 111 cod. proc. civ., alla stregua del quale il processo prosegue tra le parti originarie). 12 Cosicché il presente giudizio, introdotto antecedentemente all’1.4.1996 (sin dal 6.12.1995, dì della notifica della domanda di arbitrato;
cfr. Cass. 8.4.2003, n. 5457), ha avuto prosecuzione tra le parti originarie. 19. D’altra parte, è indubitabile che, in tema di effetti del giudicato, la sentenza che sia passata in giudicato, oltre ad avere un’efficacia diretta tra le parti, i loro eredi ed aventi causa, ne ha anche una riflessa, poiché, quale affermazione oggettiva di verità, produce conseguenze giuridiche pur nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo nel quale sia stata resa, qualora costoro siano titolari di diritti dipendenti - è il caso nella specie dei controricorrenti ancorché danti causa dell’ “A.N.A.S.” - dalla situazione definita in quel processo, o comunque subordinati a questa (cfr. Cass. sez. lav. 31.1.2014, n. 2137; Cass. (ord.) 5.7.2019, n. 18062, secondo cui il giudicato può spiegare efficacia riflessa nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo quando sussiste un nesso di pregiudizialità - dipendenza fra situazioni giuridiche, quando contenga l’affermazione di una verità che non ammette un diverso accertamento ed il terzo non vanti un diritto autonomo rispetto a quello su cui il giudicato stesso è intervenuto). Non può dunque prescindersi, quanto meno nei termini dell’efficacia riflessa, dal giudicato sulla risoluzione della convenzione n. 11 del 1981. 20. Al contempo, va debitamente soggiunto che nel giudizio di cassazione il giudicato “esterno” è, al pari del giudicato “interno”, rilevabile d’ufficio, non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell’ipotesi in cui – è il caso di specie - il giudicato si sia formato successivamente alla sentenza impugnata;
in tale evenienza, infatti, la produzione del documento che lo attesta non trova ostacolo nel divieto posto dall’art. 372 cod. proc. civ., che è limitato ai documenti formatisi nel corso del giudizio di merito, ed è, 13 invece, operante ove la parte invochi l’efficacia di giudicato di una pronuncia anteriore a quella impugnata, che non sia stata prodotta nei precedenti gradi del processo (cfr. Cass. (ord.) 22.1.2018, n. 1534; Cass. sez. lav. 21.4.2022, n. 12754, secondo cui nel giudizio di cassazione, l’esistenza del giudicato “esterno” è, al pari di quella del giudicato “interno”, rilevabile d'ufficio, non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell’ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata;
si tratta infatti di un elemento che non può essere incluso nel fatto, in quanto, pur non identificandosi con gli elementi normativi astratti, è ad essi assimilabile, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto, partecipando quindi della natura dei comandi giuridici, la cui interpretazione non si esaurisce in un giudizio di mero fatto). 21. Ebbene, sulla scorta delle riferite premesse non può che ribadirsi l’insegnamento di questo Giudice. Ossia l’insegnamento a tenor del quale <<secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, riferita al combinato disposto degli artt. 53, 54 e 64 del r.d. n. 350 1598, ma senz’altro applicabile in relazione all’art. 165 d.p.r. 554 1999, l’onere della riserva assolve alla funzione consentire tempestiva costante evidenza tutti i fattori che siano oggetto contrastanti valutazioni tra le parti perciò suscettibili aggravare il compenso complessivo, ivi comprese pretese natura risarcitoria (v. cass. 15013 2011, 14361 2000). attenendo ad una pretesa economica matrice contrattuale, presuppone dunque l’esistenza un contratto valido cui si chiede l’esecuzione, mentre, ogni qualvolta faccia questione invalidità dei modi sua estinzione, quale è appunto risoluzione per inadempimento, derivanti dall’inadempimento 14 stazione appaltante non vanno valutate all’istituto delle riserve (cfr. 22036 2014; 19531 388 2006; 1217 2000; 1728 1982), seguono principi generali agli 1453 1458 c.c.>> (così in motivazione Cass. 3.11.2016, n. 22275). 22. In questi termini va, perciò, appieno condiviso il rilievo della ricorrente – veicolato, in verità, dal primo motivo - secondo cui “la risoluzione della Convenzione accertata dalla sentenza del Tribunale di Napoli n. 11464/13, poi confermata dalla Corte d’Appello di Napoli con sentenza n. 2996 del 28.6.2017 [ed ora, si soggiunge, passata in giudicato] rende superflua l’indagine sulla tempestività o meno delle riserve, da ritenersi caducate al pari di tutti gli altri effetti del contratto ai sensi dell’art. 1458 c.c.” (così ricorso, pag. 19). 23. In accoglimento e nei limiti dell’accoglimento del secondo motivo di ricorso la sentenza n. 1896/2020 della Corte d’Appello di Napoli va cassata con rinvio alla stessa corte d’appello in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. All’enunciazione, in ossequio alla previsione dell’art. 384, 1° co., cod. proc. civ., del principio di diritto – al quale ci si dovrà uniformare in sede di rinvio - può farsi luogo per relationem, nei medesimi termini espressi dal passaggio motivazionale desunto dalla pronuncia di questa Corte n. 22275/2016 dapprima menzionato. In sede di rinvio, propriamente, si valuteranno i concreti margini dell’impatto del (giudicato sul)la risoluzione del vincolo scaturito dalla convenzione n. 11/1981 in ordine alle statuizioni di cui al lodo arbitrale n. 47/1996. 24. In dipendenza del buon esito del ricorso non sussistono i presupposti perché, ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002, la ricorrente sia 15 tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del 1° co. bis dell’art. 13 d.P.R. cit.
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie il secondo motivo di ricorso – assorbiti il primo motivo ed il terzo motivo - cassa in relazione e nei limiti dell’accoglimento del secondo motivo la sentenza n. 1896/2020 della Corte d’Appello di Napoli e rinvia alla stessa corte d’appello in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte Suprema di Cassazione il 30 ottobre 2025. Il consigliere estensore UI BE Il presidente DO ME
condannava la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Funzionario Delegato C.I.P.E., in solido tra loro, al pagamento in favore della “AS.CO.S.A.” s.r.l. della somma di euro, al dì del deposito del lodo, 13.094.583,33; compensava nella misura dei 2/3 le spese dell’intero processo e condannava in solido tra loro le P.A. al pagamento del residuo 1/3. Evidenziava previamente la Corte di Napoli che era da respingere l’istanza di sospensione del processo (cfr. sentenza d’appello, pag. 5). 5 Evidenziava, da un canto, che la risoluzione della convenzione n. 11 del 1981 non si configurava in guisa di questione pregiudiziale in senso tecnico-giuridico, sicché non era applicabile il dettato dell’art. 295 cod. proc. civ. Evidenziava, d’altro canto, che non sussistevano i presupposti della sospensione ex art. 337 cod. proc. civ.; che invero diversi erano i soggetti dell’uno e dell’altro giudizio, siccome nel giudizio definito dal Tribunale di Napoli con la sentenza n. 11464/2012 era parte l’ “A.N.A.S.” non già la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Premetteva, nel merito, la Corte di Napoli che, alla luce delle pronunce all’uopo susseguitesi, era da esaminare unicamente la quaestio della tempestività e adeguatezza delle riserve concernenti la ritardata consegna e l’anomalo andamento dei lavori. Premetteva invero che era “coperta da giudicato, in quanto non oggetto di cassazione, la pronuncia della Corte d’Appello n. 1107/2011 nella parte in cui [aveva] ritenuto essere infondata l’impugnazione del lodo in relazione alle domande risarcitorie dipendenti dal ritardato collaudo dei tre lotti” (così sentenza impugnata, pag. 6). Indi evidenziava che la disamina della tempestività e adeguatezza delle riserve iscritte per la ritardata consegna e per l’anomalo andamento dei lavori doveva prescindere dal vaglio dell’atto aggiuntivo del 9.3.1990, giacché non si aveva riscontro della sua allegazione alla stregua della produzione documentale e dell’una e dell’altra parte (cfr. sentenza impugnata, pagg. 6 - 7). Indi evidenziava, circa il ristoro dei danni dovuti per la ritardata consegna dei lavori, che, sebbene il “Consorzio” avesse iscritto apposita riserva nel verbale di consegna dei lavori del 1° lotto e del 2° lotto e nel verbale di consegna dei lavori del 3° lotto, “confermando, aggiornando e aggiungendo altre riserve in calce ai 6 successivi Registri di Contabilità”, tuttavia non risultava che siffatte riserve fossero “state confermate all’atto della sottoscrizione dei conti finali, che non risultano prodotti in giudizio e che pure devono essere intervenuti” (così sentenza impugnata, pag. 8). Evidenziava, in particolare, in ordine ai lavori del 1° lotto, che era da reputar irrilevante la reiterazione delle riserve a pagina 5 del certificato di collaudo, giacché inidonea a surrogare la reiterazione nel conto finale, viepiù che del certificato di collaudo erano state prodotte soltanto le pagine n. 1 e n. 5. Evidenziava, in conclusione, che doveva dichiararsi la nullità del lodo n. 47/1996 limitatamente alla parte in cui il collegio arbitrale non aveva disaminato la questione concernente la tempestività delle riserve apposte per la ritardata consegna e per l’andamento anomalo dei lavori e, conseguentemente, che erano da respingere le domande risarcitorie esperite dal concessionario a tale titolo (cfr. sentenza impugnata, pag. 10). 10. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l’ “AS.CO.S.A.” s.r.l.; ne ha chiesto sulla scorta di tre motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite. La Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Commissario Straordinario del Governo per lo svolgimento delle attività connesse al programma di ricostruzione di cui al titolo VIII della legge n. 219/1981 hanno depositato controricorso;
hanno chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore delle spese. 11. Il Pubblico Ministero ha formulato conclusioni scritte datate 9.10.2025; ha chiesto accogliersi il secondo motivo di ricorso. 12. La ricorrente ha depositato memoria. 7 Del pari hanno depositato memoria le Amministrazioni controricorrenti. RAGIONI DELLA DECISIONE 13. Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3 e n. 4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 295 e 337 cod. proc. civ. in relazione all’art. 1458 cod. civ.; ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio. Deduce che, allorché ha respinto l’istanza di sospensione del giudizio, la Corte di Napoli non ha tenuto conto che i profili concernenti la validità e l’efficacia delle riserve sono destinati a perdere valenza a seguito e per effetto della retroattività della pronuncia di risoluzione contrattuale (cfr. ricorso, pag. 16) ovvero che i medesimi profili postulano la persistenza del vincolo contrattuale (cfr. ricorso, pag. 19). Deduce quindi che il presente giudizio può dar corso ad un inutile accertamento, ovvero ad un accertamento “destinato a restare travolto dal giudicato sulla risoluzione della Convenzione” (così ricorso, pag. 17), atteso che, in ipotesi di risoluzione, le pretese derivanti dall’inadempimento della stazione appaltante “non vanno valutate in relazione all’istituto delle riserve, ma seguono i principi di cui agli artt. 1453 e 1458 c.c.” (così ricorso, pag. 18). Deduce altresì che, allorché ha negato la sospensione ex art. 337 cod. proc. civ., la Corte napoletana non ha tenuto conto che l’ “A.N.A.S.”, nei cui confronti è stata pronunciata la risoluzione, è “succeduta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a far data dal 31.3.1996 nell’ambito del medesimo rapporto negoziale retto dalla medesima Convenzione rep. n. 11/81” (così ricorso, pag. 19). Deduce quindi che la diversità di parti è soltanto apparente. 8 14. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3 e n. 4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza e/o la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 282 cod. proc. civ. Deduce che, a fronte della propria richiesta, volta a conseguire la declaratoria d’inutilità di qualsivoglia accertamento finalizzato al riscontro dell’assolvimento degli oneri di tempestiva iscrizione delle riserve, la Corte di Napoli avrebbe dovuto vagliare gli effetti atti a scaturire dalla risoluzione contrattuale sopraggiunta all’esito del doppio grado di merito e conseguentemente rigettare l’impugnazione del lodo (cfr. ricorso, pag. 23). Deduce del resto che l’ambito di applicazione dell’art. 282 cod. proc. civ. è esteso pur alle sentenze di accertamento e costitutive (cfr. ricorso, pag. 24), sicché la sentenza provvisoriamente esecutiva produce effetti, ancorché non irretrattabili, vincolanti per le parti che ne sono destinatarie (cfr. ricorso, pagg. 24 – 25). Deduce quindi che la Corte napoletana avrebbe dovuto tener conto del vincolo destinato a scaturire dalla “doppia conforme” costituita dalla sentenza n. 11464/2012 del Tribunale di Napoli e dalla sentenza n. 2996/2017 della Corte d’Appello di Napoli. 15. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.; ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio;
ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la contraddittorietà e la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 cod. proc. civ. e degli artt. 2697 e ss. cod. civ. 9 Deduce che la Corte di Napoli è incorsa in plurimi errori, allorché ha valutato la tempestività e adeguatezza delle riserve riguardanti la ritardata consegna e l’anomalo andamento dei lavori (cfr. ricorso, pagg. 26 – 27). Deduce, dapprima, che la corte d’appello non ha tenuto conto, in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, che le P.A. concedenti, con la spiegata eccezione, avevano lamentato la mancata formulazione della riserva per ritardata consegna dei lavori e per anomalo andamento dei lavori, non già “la decadenza del diritto dell’impresa per non aver confermato le riserve nello Stato Finale” (così ricorso, pag. 27). Deduce, difatti, che nella prima evenienza si prospetta l’inesistenza della riserva, nella seconda evenienza si prospetta, invece ed unicamente, la decadenza da una riserva esistente (cfr. ricorso, pag. 27). Deduce, poi, che “non risulta affatto provato che l’impresa non abbia confermato le riserve in calce allo Stato Finale dei lavori” (così ricorso, pag. 28). Deduce, segnatamente, con riferimento ai lavori del 1° lotto - ed a prescindere dal rilievo per cui ad esser gravata dall’onere dell’allegazione in giudizio dello stato finale dei lavori è la stazione appaltante non già la parte privata, ché non ne ha la disponibilità – che nel certificato di collaudo si dà atto testualmente che “il Consorzio conferma tutte le riserve iscritte negli atti contabili e nello Stato Finale”, così dichiarando di aver formulato le riserve anche nello stato finale dei lavori (cfr. ricorso, pag. 28). Deduce dunque che la corte distrettuale ha omesso di esaminare il contenuto della riserva formulata in calce all’atto di collaudo per la parte relativa allo stato finale (cfr. ricorso, pag. 29). Deduce, segnatamente, con riferimento ai lavori del 2° e del 3° lotto e contrariamente all’assunto della corte territoriale – secondo cui la prova 10 dell’esistenza dello stato finale è fornita dall’intervenuto collaudo che necessariamente lo presuppone – che il “Consorzio” ha espressamente addotto il mancato collaudo, sicché la mancanza del collaudo avrebbe dovuto indurre la corte di merito alla soluzione opposta (cfr. ricorso, pag. 30). 16. In memoria parte ricorrente ha riferito (cfr. pagg. 1 – 2) di aver depositato ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ. la sentenza n. 22335 del 2.8.2025 di questa Corte, pronunciata nel giudizio iscritto al n. 23447/2018 r.g., sentenza con cui è stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall’ “A.N.A.S.” nei confronti della “AS.CO.S.A.” s.r.l. (già “Consorzio AS.CO.S.A. – Associazione Costruttori S. Antimo”) avverso la sentenza n. 2996/2017 della Corte d’Appello di Napoli, sentenza con cui la Corte napoletana ha – nonostante il parziale accoglimento del gravame (in dipendenza del rigetto della domanda di condanna dell’ “A.N.A.S.” al pagamento delle spese sostenute per la difesa nei giudizi connessi alle procedure espropriative e di occupazione) – confermato la sentenza n. 11464/2012 del Tribunale di Napoli, sentenza che aveva, a sua volta, pronunciato la risoluzione della convenzione n. 11 in data 9.12.1981 per inadempimento dell’ “A.N.A.S.”. Parte ricorrente ha addotto dunque - in memoria - che la statuizione di risoluzione della convenzione n. 11 del 1981 “riguarda lo stesso rapporto convenzionale di cui si discute nel presente giudizio”, siccome l’ “A.N.A.S.” a decorrere del 31.3.1996 è succeduta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri nel rapporto retto dalla convenzione n. 11 del 1981. Su tale scorta ha assunto quindi - la ricorrente - che il giudicato formatosi a seguito della pronuncia n. 22335/2025 di questa Corte “è destinato a proiettare i suoi effetti nella presente causa” (così memoria della ricorrente, pag. 2). 11 17. Il P.M., dal canto suo, a sostegno dell’invocato accoglimento del secondo motivo di ricorso, ha puntualizzato (cfr. pag. 2) che “A.N.A.S, successore a titolo particolare e subentrato, a decorrere dal 31.3.1996, in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi al committente Presidenza del Consiglio dei Ministri (…), non può essere considerato soggetto terzo rispetto al rapporto in oggi controverso, per cui le considerazioni svolte dalla sentenza impugnata sulla non identità, rispetto alla presente causa, delle parti nella causa che ha dato origine alla risoluzione dell’appalto non possono essere condivise”. 18. I rilievi della ricorrente e del P.M. vanno in toto condivisi e recepiti, sì che si impone l’accoglimento del secondo motivo di ricorso con assorbimento (nell’accoglimento, appunto, del secondo mezzo) e del primo e del terzo motivo. E ciò tanto più che in memoria parte controricorrente ha dato atto che “l’opera è stata trasferita in capo ad ANAS a decorrere dall’1/4/1996” (così memoria controricorrenti, pag.
2. Si veda altresì la nota n. 1 parimenti a pag. 2 della memoria. Si veda inoltre Cass. sez. un. 26.2.1999, n. 104 (Rv. 523654-01), secondo cui il trasferimento di tutte le opere sia di edilizia residenziale che infrastrutturali, di cui al titolo ottavo della legge 14.5.1981 n. 219, al patrimonio dei Comuni, enti o amministrazioni, individuati negli elenchi allegati al decreto del Ministero del Bilancio e della programmazione economica del 4.11.1994, per effetto dell’art. 22 d.l. 23.6.1995, n. 244, convertito in legge 8.8.1995, n. 341, comporta, riguardo ai giudizi in corso, in cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri era stata citata dai proprietari per il conseguimento delle indennità per l’esproprio disposto ai fini della realizzazione di quelle opere, la successione tra enti a titolo particolare nel diritto controverso, con applicazione dell’art. 111 cod. proc. civ., alla stregua del quale il processo prosegue tra le parti originarie). 12 Cosicché il presente giudizio, introdotto antecedentemente all’1.4.1996 (sin dal 6.12.1995, dì della notifica della domanda di arbitrato;
cfr. Cass. 8.4.2003, n. 5457), ha avuto prosecuzione tra le parti originarie. 19. D’altra parte, è indubitabile che, in tema di effetti del giudicato, la sentenza che sia passata in giudicato, oltre ad avere un’efficacia diretta tra le parti, i loro eredi ed aventi causa, ne ha anche una riflessa, poiché, quale affermazione oggettiva di verità, produce conseguenze giuridiche pur nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo nel quale sia stata resa, qualora costoro siano titolari di diritti dipendenti - è il caso nella specie dei controricorrenti ancorché danti causa dell’ “A.N.A.S.” - dalla situazione definita in quel processo, o comunque subordinati a questa (cfr. Cass. sez. lav. 31.1.2014, n. 2137; Cass. (ord.) 5.7.2019, n. 18062, secondo cui il giudicato può spiegare efficacia riflessa nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo quando sussiste un nesso di pregiudizialità - dipendenza fra situazioni giuridiche, quando contenga l’affermazione di una verità che non ammette un diverso accertamento ed il terzo non vanti un diritto autonomo rispetto a quello su cui il giudicato stesso è intervenuto). Non può dunque prescindersi, quanto meno nei termini dell’efficacia riflessa, dal giudicato sulla risoluzione della convenzione n. 11 del 1981. 20. Al contempo, va debitamente soggiunto che nel giudizio di cassazione il giudicato “esterno” è, al pari del giudicato “interno”, rilevabile d’ufficio, non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell’ipotesi in cui – è il caso di specie - il giudicato si sia formato successivamente alla sentenza impugnata;
in tale evenienza, infatti, la produzione del documento che lo attesta non trova ostacolo nel divieto posto dall’art. 372 cod. proc. civ., che è limitato ai documenti formatisi nel corso del giudizio di merito, ed è, 13 invece, operante ove la parte invochi l’efficacia di giudicato di una pronuncia anteriore a quella impugnata, che non sia stata prodotta nei precedenti gradi del processo (cfr. Cass. (ord.) 22.1.2018, n. 1534; Cass. sez. lav. 21.4.2022, n. 12754, secondo cui nel giudizio di cassazione, l’esistenza del giudicato “esterno” è, al pari di quella del giudicato “interno”, rilevabile d'ufficio, non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell’ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata;
si tratta infatti di un elemento che non può essere incluso nel fatto, in quanto, pur non identificandosi con gli elementi normativi astratti, è ad essi assimilabile, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto, partecipando quindi della natura dei comandi giuridici, la cui interpretazione non si esaurisce in un giudizio di mero fatto). 21. Ebbene, sulla scorta delle riferite premesse non può che ribadirsi l’insegnamento di questo Giudice. Ossia l’insegnamento a tenor del quale <<secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, riferita al combinato disposto degli artt. 53, 54 e 64 del r.d. n. 350 1598, ma senz’altro applicabile in relazione all’art. 165 d.p.r. 554 1999, l’onere della riserva assolve alla funzione consentire tempestiva costante evidenza tutti i fattori che siano oggetto contrastanti valutazioni tra le parti perciò suscettibili aggravare il compenso complessivo, ivi comprese pretese natura risarcitoria (v. cass. 15013 2011, 14361 2000). attenendo ad una pretesa economica matrice contrattuale, presuppone dunque l’esistenza un contratto valido cui si chiede l’esecuzione, mentre, ogni qualvolta faccia questione invalidità dei modi sua estinzione, quale è appunto risoluzione per inadempimento, derivanti dall’inadempimento 14 stazione appaltante non vanno valutate all’istituto delle riserve (cfr. 22036 2014; 19531 388 2006; 1217 2000; 1728 1982), seguono principi generali agli 1453 1458 c.c.>> (così in motivazione Cass. 3.11.2016, n. 22275). 22. In questi termini va, perciò, appieno condiviso il rilievo della ricorrente – veicolato, in verità, dal primo motivo - secondo cui “la risoluzione della Convenzione accertata dalla sentenza del Tribunale di Napoli n. 11464/13, poi confermata dalla Corte d’Appello di Napoli con sentenza n. 2996 del 28.6.2017 [ed ora, si soggiunge, passata in giudicato] rende superflua l’indagine sulla tempestività o meno delle riserve, da ritenersi caducate al pari di tutti gli altri effetti del contratto ai sensi dell’art. 1458 c.c.” (così ricorso, pag. 19). 23. In accoglimento e nei limiti dell’accoglimento del secondo motivo di ricorso la sentenza n. 1896/2020 della Corte d’Appello di Napoli va cassata con rinvio alla stessa corte d’appello in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. All’enunciazione, in ossequio alla previsione dell’art. 384, 1° co., cod. proc. civ., del principio di diritto – al quale ci si dovrà uniformare in sede di rinvio - può farsi luogo per relationem, nei medesimi termini espressi dal passaggio motivazionale desunto dalla pronuncia di questa Corte n. 22275/2016 dapprima menzionato. In sede di rinvio, propriamente, si valuteranno i concreti margini dell’impatto del (giudicato sul)la risoluzione del vincolo scaturito dalla convenzione n. 11/1981 in ordine alle statuizioni di cui al lodo arbitrale n. 47/1996. 24. In dipendenza del buon esito del ricorso non sussistono i presupposti perché, ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002, la ricorrente sia 15 tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del 1° co. bis dell’art. 13 d.P.R. cit.
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie il secondo motivo di ricorso – assorbiti il primo motivo ed il terzo motivo - cassa in relazione e nei limiti dell’accoglimento del secondo motivo la sentenza n. 1896/2020 della Corte d’Appello di Napoli e rinvia alla stessa corte d’appello in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte Suprema di Cassazione il 30 ottobre 2025. Il consigliere estensore UI BE Il presidente DO ME