Sentenza 12 marzo 2002
Massime • 1
Ai fini dell'emissione di misure coercitive nei confronti di persona richiesta in estradizione dall'estero, devono ritenersi applicabili, ai sensi dell'art. 714, secondo comma, cod. proc. pen., e quindi nei limiti della compatibilità, le disposizioni di cui agli artt 274 e 275 cod. proc. pen., con la conseguenza che il giudice è tenuto a valutare in concreto la sussistenza del pericolo di fuga, tenendo conto di tutte le circostanze della fattispecie reale, compresa la personalità dell'estradando, ed a graduare l'afflittività della singola misura alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare, ben potendo la consegna estradizionale essere assicurata anche mediante cautele diverse dalla custodia in carcere.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/03/2002, n. 11154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11154 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIOVANNI CASO - Presidente - del 12/03/2002
Dott. ILARIO MARTELLA - Consigliere - SENTENZA
Dott. FRANCESCO SERPICO - Consigliere - N. 596
Dott. FRANCESCO IPPOLITO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GIORGIO COLLA - Consigliere - N. 7785/2002
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BU AN, n. il 3 marzo 1968 in Romania,
avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Firenze in data 29 gennaio 2002;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giorgio Colla;
letta la requisitoria scritta del Procuratore generale che ha espresso parere negativo all'accoglimento del ricorso. Fatto e diritto
Con l'ordinanza in epigrafe la Corte d'appello di Firenze ha respinto la richiesta di BU AN - cittadino rumeno nei confronti del quale la stessa Corte ha dichiarato la sussistenza delle condizioni per l'estradizione con sentenza dell'11 dicembre 2001 - volta a ottenere la revoca della custodia cautelare in carcere o la sostituzione della misura con altra meno afflittiva, ritenendo inapplicabile la norma dell'art. 274 lett. b) alle misure cautelari disposte per fini estradizionali.
Avverso la predetta decisione propone ricorso per cassazione il BU deducendo, quale primo motivo, la violazione della legge processuale (art. 274 lett. b), c.p.p.), in quanto egli aveva riportato, nel suo Paese, una condanna a una pena detentiva di due anni di reclusione, laddove la norma invocata prevede che il pericolo di fuga possa essere scongiurato con l'applicazione di una misura cautelare solo per condanne superiori a due anni. Con il secondo motivo, solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 711, comma secondo, c.p.p., nella parte in cui non prevede che, per l'applicazione di misure cautelari nei confronti di persona sottoposta a procedimento di estradizione, "debbano valere i principi di adeguatezza e proporzionalità di cui all'art. 275 c.p.p. e debba sussistere la ricorrenza di esigenze cautelari, ex art. 274 c.p.p. per violazione delle norme di cui agli artt. 3, 13, 24, 25, 27 Cost" Conclude perché la Corte di cassazione voglia annullare l'ordinanza impugnata, sostituendo alla misura in atto, gli arresti domiciliari, in Firenze Via Vittorio Emanuele II, n. 49, presso il dott. Vannucci Alessandro "come da documentazione allegata alla istanza ex artt. 299 - 718 c.p.p. (arg. ex art. 718/1 c.p.p.). Il ricorso deve essere accolto per quanto di ragione. L'art. 274 c.p.p. non rientra tra le norme la cui inapplicabilità è espressamente esclusa dall'art. 714, secondo comma, dello stesso codice, che fa espressa menzione - per decretarne l'inapplicabilità - degli artt. 273 e 280 c.p.p., disponendo, al contrario, che si osservano, in quanto applicabili, le altre norme in tema di misure cautelari personali, tra le quali rientra l'art. 274 c.p.p. che, lungi dal risultare incompatibile con le norme sulla estradizione, dà concretezza alla disposizione dell'art. 714, comma secondo, c.p.p. dove si afferma che, nell'applicazione delle misure deve aversi particolare riguardo alla esigenza che sia assicurata la consegna allo stato richiedente del soggetto sottoposto al procedimento di estradizione;
esigenza che richiama, all'evidenza, anche in tema di misure cautelari per fini di estradizione, la valutazione del pericolo di fuga (che rappresenta uno dei tre parametri specifici che condizionano l'applicazione delle misure cautelari in generale), la cui necessità di apprezzamento è del resto confermata espressamente dall'art. 715, lett. c), in tema di applicazione provvisoria di misure cautelari. Anche se le specifiche previsioni delle diverse disposizioni che compongono l'art. 274 non si sottraggono - certamente - al vaglio di compatibilità (previsto dall'art. 714, comma secondo, c.p.p., con le specifiche norme che disciplinano la materia delle misure cautelari a fini estradizionali).
È sicuramente compatibile con le misure cautelari disposte a fini estradizionali, la previsione secondo la quale il pericolo di fuga deve essere valutato in concreto (Cass., SEZ. 6, SENT. 0 1295 DEL 02/06/1994 (CC. 23103/1994) ric. Zoran, RV. 198523), tenendo conto, cioè, di tutte le circostanze della fattispecie concreta compresa la personalità dell'estradando, circostanze che possono anche condurre a un giudizio il quale lasci prevedere che la consegna allo stato estero possa essere assicurata anche con misure diverse dalla custodia cautelare in carcere, non essendo previsto da alcuna norma processuale che l'unica misura capace di non vanificare la consegna dell'estradando sia quella della custodia cautelare in carcere. Non v'è dubbio, poi, che nella materia estradizionale sia applicabile la disposizione dell'art. 275 c.p.p., che permette di graduare l'afflittività della singola misura al caso concreto, in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare.
L'ordinanza impugnata, nella sua particolare stringatezza, non solo si limita ad affermare l'inapplicabilità dell'art. 274 c.p.p., ma omette completamente di fornire la benché minima motivazione sulla possibile concessione dei richiesti arresti domiciliari. Nella materia in argomento la Corte di cassazione può sindacare i provvedimenti del giudice di merito sotto il profilo della violazione di legge (art. 719 c.p.p.). Orbene nella specie risulta una duplice violazione di legge, sia sotto l'aspetto dell'errata affermazione di principio della inapplicabilità dell'art. 274 c.p.p. al caso di specie sia sotto quello dell'omesso esame, e quindi della assoluta carenza di motivazione, su una delle istanze del richiedente (applicazione degli arresti domiciliari). L'ordinanza impugnata va, quindi, annullata con rinvio alla Corte d'appello di Firenze perché valuti se sussista, in concreto, il pericolo di fuga e se non sia maggiormente adeguata al caso l'applicazione di una misura cautelare diversa dalla custodia in carcere, restando assorbito ogni altro profilo del ricorso.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata ordinanza e rinvia per nuovo esame alla Corte d'appello di Firenze. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter. disp. att. c.p.c..
Così deciso in Roma, il 12 marzo 2002.
Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2002