Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/03/2002, n. 11154
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Sentenza 12 marzo 2002

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Ai fini dell'emissione di misure coercitive nei confronti di persona richiesta in estradizione dall'estero, devono ritenersi applicabili, ai sensi dell'art. 714, secondo comma, cod. proc. pen., e quindi nei limiti della compatibilità, le disposizioni di cui agli artt 274 e 275 cod. proc. pen., con la conseguenza che il giudice è tenuto a valutare in concreto la sussistenza del pericolo di fuga, tenendo conto di tutte le circostanze della fattispecie reale, compresa la personalità dell'estradando, ed a graduare l'afflittività della singola misura alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare, ben potendo la consegna estradizionale essere assicurata anche mediante cautele diverse dalla custodia in carcere.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/03/2002, n. 11154
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11154
    Data del deposito : 12 marzo 2002

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