Sentenza 4 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 04/06/2001, n. 7503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7503 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2001 |
Testo completo
E 6 N 8 O 9 I 1 0061265 1 Z / 5 4 A / . R 6 T N 2 S A . - I I R . B G R P E . . REPUBBLICA ITALIANA A L R D L T L A A E U . D D B IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SSAZI NE03 /01 B I I A E S 7503 R T N T A T E I 1 N S A CORTE SUPREMA R 3 E I 1 S Oggetto E A E . T N A Tributaria M INUIM decernal mi igg Magistrati: Composta dagl Presidente Dott. Giovanni PAOLINI R.G.N. 18336/98 Consigliere Cron.17299 Dott. NI AMARI Dott. Antonio MERONE Consigliere Rep. Rel. Consigliere Ud. 31/01/01 Dott. Simonetta SOTGIU Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA CORTE SUPREMA DI GASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SENTENZA 189 N. 61265 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, tempore, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo presso rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
PIAVE DI AN IO & C SAS, in persona del elettivamenteSocio accomodatario pro tempore, domiciliato in ROMA VIALE MAZZINI 88, presso lo studio dell'avvocato BARBERIS GIORGIO, che lo difende 2001 unitamente all'avvocato TABELLINI CARLO, giusta • 177 procura a margine;
-1- controricorrente avverso la sentenza n. 49/98 della Commissione tributaria regionale di TORINO, depositata il 10/06/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/01/01 dal Consigliere Dott. Simonetta SOTGIU;
udito per il ricorrente, l'Avvocato dello Stato DE BELLIS, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. !! -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Commissione Tributaria Regionale del La Piemonte ha, con sentenza 10 giugno 1998, rigettato l'appello dell'Ufficio del registro di Ciriè che chiedeva la conferma dell'accertamento del valore finale, a' fini di INVIM straordinaria decennale, di un immobile composto di n. 7 alloggi, non censito al NCEU, di proprietà della s.a.s. Piave di MP IE, NI & C., valore determinato mediante raffronto a beni similari, ed in parti- colare a quello dichiarato dalla stessa società relativamente ad un alloggio facente parte dello u stesso stabile in discussione, nonché ad altro alloggio appartenente ad altra società, sito nella stessa zona. La Commissione Regionale ha ritenuto che tale ultimo parametro di raffronto non costituiva prova valida, in quanto riproducente il valore dato da un terzo ad un immobile, mentre la contribuente aveva dimostrato, adottando il criterio, previsto dalla legge, della capitalizzazione dell'affitto annuo medio, che il valore dichiarato era addirittura inferiore a quello derivante dalle rendite catastali ufficiali. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto 3 ricorso il Ministero delle Finanze sulla base di un unico motivo. La s.a.s. Piave resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Adducendo la violazione dell'art. 51 del DPR 131 del 1986, dell'art. 2697 cod. civ., nonché vizio di motivazione, il ricorrente censura la decisione impugnata per aver disatteso, a riprova della rettifica dell'Ufficio, il valore di comparazione proveniente da un atto traslativo di terzi, mentre tale riferimento costituisce uno degli strumenti tipizzati dall'art. 51 del DPR 131 del 1986, applicabile anche in tema di INVIM, a' sensi dell'art. 31 del DPR 643 del 1972, a Né poteva fondamento della pretesa dell'Ufficio. sostenersi che l'atto in questione non fosse conoscibile dalla contribuente, che era stata posta in grado di controdedurre su di esso, essendo stato l'atto stesso prodotto in giudizio. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. L'art. 51 del DPR 131 del 1986, applicabile anche in tema di INVIM a' sensi dell'art. 31 1° comma del DPR 643 del 1972, legittima l'Ammini- strazione Finanziaria a determinare il valore degli immobili mediante l'utilizzazione di vari criteri, fra cui quello, tipizzato e nella specie utilizzato, del riferimento ai valori riportati in atti traslativi anteriori di non oltre tre anni alla data dell'atto assoggettato a tributo. La sentenza impugnata, nel dare atto che il parametro di raffronto addotto dall'Ufficio riguarda il valore di una unità immobiliare "facente parte della medesima zona di quelle in contestazione", ha ritenuto, in contrasto col menzionato dettato di legge, che l'Ufficio non potesse utilizzare tale dato, in quanto valore attribuito "da un privato terzo rispetto alle parti in giudizio", mentre è proprio ad atti provenienti anche da terzi che la citata dizione dell'art. 51 fa riferimento. L'Ufficio ha dunque adempiuto all'onere della prova che gli incombeva, menzionando il predetto atto nell'avviso e portandolo materialmente a cono- scenza della controparte in sede processuale. Peraltro, non avendo la società contribuente esercitato a suo tempo la facoltà di richiedere la attribuzione di rendita ex art. 1 comma 8 D.L. 13.9.1991 n. 299 (come convertito), la stessa non può più pretendere di inibire all'Ufficio l'accertamento del valore venale del fabbricato, 5 solo perché il valore così raggiunto è differente da quello ottenibile con l'impiego dei dati catastali utilizzati per l'attribuzione di rendita, secondo un criterio agevolativo il cui impiego è condizionato alla specifica richiesta a tempo debito da parte del contribuente. La sentenza impugnata, che, aderendo alla tesi della resistente, ha disconosciuto la validità di un metodo accertativo esplicitamente consentito agli organi accertatori dal dettato del cit. art. 51 del DPR 131 del 1986 è pertanto errata e deve essere cassata, con rinvio degli atti, per un nuovo esame, ad altra Sezione della Commissione Tribu- taria Regionale del Piemonte, che deciderà anche in ordine alle spese del presente grado gi giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte. Roma, 31 gennaio 2001 LiebenniFork Il Relatore Il Presidente. жай And 7IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA CE ST Oggi IL CANCELLIERE OC ST