Sentenza 4 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/04/2001, n. 5012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5012 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA 75 01 2/ 01 LA CORTE SUPRI M I ASSAZION Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Michele ANNUNZIATA - Presidente R.G.N. 1702/99 Dott. Francesco Antonio MAIORANO Rel. Consigliere Cron.10708 Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Rep. Dott. Paolo STILE Consigliere Ud. 13/02/01 Dott. Bruno BALLETTI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AN SA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA AGRI 1, presso lo studio dell'avvocato NAPPI PASQUALE, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
AEROPORTI DI ROMA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA P. DA PALESTRINA 19, presso lo studio dell'avvocato TERENZIO ALESSANDRO, che lo rappresenta 2001 e difende, giusta delega in atti;
controricorrente 731 - -1- avverso la sentenza n. 776/98 del Tribunale di ROMA, depositata il 19/01/98 R.G.N. 22172/94; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/02/01 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO;
udito l'Avvocato NAPPI;
udito l'Avvocato MASTINO DEL RIO per delega TERENZIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSOR Con ricorso al TO di Roma NI Salvatore conveniva in giudizio la Aeroporti di Roma SPA per il riconoscimento del suo diritto alla inclusione del compenso per lavoro notturno (svolto abitualmente in turni avvicendati e quindi rientrante nella retribuzione ordinaria) nella base di calcolo della tredicesima, quattordicesima mensilità, nonché della retribuzione per ferie, malattia e infortunio;
chiedendo conseguentemente la condanna del convenuto al pagamento della somma di £ 3.962.695, oltre accessoric e alte 24 Il convenuto contrastava la domanda ed il TO la rigettaval Il Tribunale di Roma, investito in sede di gravame ad istanza del NI, con sentenza del 15/5/97 19/1/98, rigettava l'appello, precisando che i fatti posti a fondamento della domanda erano pacifici in causa e che fondato era l'assunto difensivo secondo cui facevano parte della retribuzione normale le maggiorazioni della retribuzione collegate al lavoro notturno espletato secondo turni periodici;
che era lavoro normale, sistematicamente svolto, per il quale il datore non era tenuto ad erogare una maggiore retribuzione ai sensi dell'art: 2108 c.C., con la conseguienza che la maggiorazione eventualmente prevista dal contratto collettivo: o individuale era una condizione di maggior favore, per la particolare penosità del lavoro notturno;
non era un compenso accidentale, ma si identificava con la retribuzione normale, anche se accessoria tum os resign witmoves w i ll compenso in questione quindi avrebbe dovuto concomere alla 3 composizione della base di calcolo degli istituti retributivi indiretti per i quali una legge, inderogabile, o una norma contrattuale collettiva facesse riferimento alla retribuzione normale] ” B TO però aveva affermato che il CCNL escludeva dalla base di computo (di tredicesima, quattordicesima, compenso per ferie ed infortunio) il compenso per il lavoro notturnove su questo punto nessunai censura aveva proposto l'appellante, questi lamentava che il primo giudice non avesse compiuto alcuna indagine circa l'esistenza di norme inderogabili che imponessero di tenere conto di una nozione onnicomprensiva della retribuzione ed importassero quindi la nullità delle contrarie elausole contrattualib top damarnos [! Quanto alla tredicesima mensilità l'appellante invocavá l'accordo interconfederale del '46, reso efficace erga omnes con DPR и н n. 1070 del 1960, che faceva riferimento alla “retribuzione globale di с fatto”) norma questa era di dubbia applicabilità; absorberite, però, era la considerazione che il trattamento di fatto riservato all'appellante era più favorevole rispetto a quello previsto dal citato accordo e su questo non vi era contestazione alcuna, perché eccepito dal datore e non contestato dal NI La normativa efficace erga omnies aveva in effetti recepito una nozione onnicomprensiva della retribuzione, ma la stessa non era applicabile nel caso in cui la successiva contrattazione collettiva di diritto comune prevedesse un trattamento più favorevole, aggiungendo, come nel caso di specie, una ulteriore mensilità aggiuntiva, avente il medesimo carattere della tredicesima mensilità in quanto giustificata dalla medesima causa;
ciò comportava и l'attribuzione di un trattamento più favorevole per il lavoratore e 2 consentiva la deroga alla norma dell'accordo interconfederale in esame relativa alla gratifica natalizia (unica mensilità aggiuntiva ivi prevista), con la conseguenza che la domanda sul punto era infondatal Alla medesima conclusione si perveniva per la quattordicesima mensilità, essendo questo istituto di origine e disciplina contrattualė, (che escludeva espressamente la computabilità del lavoro notturno) Per il trattamento di infortunio e malattia l'appellante richiamava DPR n 1125 del 1965, che adottava una nozione onnicomprensiva della retribuzione;
il richiamo non era pertinente, perché si trattava di indennità poste dalla legge a carico dell'Istituto previdenziale, che per nulla influivano sull'autonomia: contrattuale delle parti collettive nella disciplina del trattamento economico:(non obbligatorio per legge) a carico del datore ed a favore del lavoratore assente dal posto di lavoro per gli esiti di un infortunio sul lavoro os Análogamente per il caso di malattia, in quanto l'art. 6 della Lu n. 138/43 riguardava esclusivamente la determinazione dell'indennità posta a carico dell'ente previdenziale;
temuto al relativo trattamento. Avverso questa pronuncia propone ricorso peri cassazionė il NI, fondato su tre motivio Resiste la società Aeroporti di Roma con controricorso;
illustrato con memoria, a us er on taded a mong way MOTIMI DELLA DECISIONE suo sosh v et Lamentando, col primo motivo, violazione e falsa applicazione 5 dell'art. 17 dell'accordo interconfederale del 46, recepito con DPR n 1070/60, nonché contraddittorietà della motivazione (art. 360 m. 3 e 5 3 CPC), deduce il ricorrente che il Tribunale, dopo avere affermato che 11)il compenso del lavoro notturno era "normale", l'aveva poi illogicamente escluso dalla base di calcolo della tredicesima, Aveva inoltre espresso dubbi sull'applicabilità del DPR n. 1070/60, ritenendo che il trattamento di fatto riservato ai dipendenti fosse più favorevole rispetto a quello previsto dall'accordo interconfederales wob odn 9olyart. 17 di quest'ultimo accordo (attualmente in vigore) prevedeva la “liquidazione della gratifica natalizia” (sulla base della "retribuzione globale di fatto” e non era superato da un preteso trattamento di miglior favore a seguito della introduzione della quattordicesima mensilità. Né potëva essere accolta, »per lái sun manifesta illogicitàgola tesi secondo cui un aumentó contrattuale successivo al DPR n. 1070/60 costituiva un coacervo retributivo chie complessivamente rappresentava un trattamento migliorativo rispetto alla retribuzione globale di fatto su cui doveva essere calcolată la 13° mensilità. Mob snoisummo ral af areconvizolace bonuyn Lamentando, col secondo motivo, violazione e falsa applicazione dell'art, 2120 cc in relazione all'art. 17 del CCNL 3/7/84 e 17 CCNL 13/3/88, contraddittorietà ed omissione di motivazione (art: 360 m 3 e 5 CPC), deduce il ricorrente che il Tribunale non aveva esaminato la normativa in tema di infortunio sul - lavoro, da cui emergeva chiaramente che la retribuzione posta a base del calcolo peraliffil: guadagno medionorario degli ultimi 15 giorni immediatamente precedenti a quello dell'infortunio, compresa qualsiasi indennità o compenso, frá cui il lavoro straordinario;
inoftre و 4 aveva esaminato frettolosamente l'art. 17 del CCNL 13/3/88, secondo cui il lavoratore aveva diritto, non solo alla conservazione del posto, ma anche alla retribuzione mensile di fatto per tutto il periodo di inabilità temporanea riconosciuta dall'INAIL, compresa la retribuzione per lavoro notturno. In caso di infortunio il lavoratore percepiva direttamente dall'azienda la retribuzione dovuta e l'azienda incamerava l'importo delle indennità erogate dall'INAIL con la conseguenza che il datore verrebbe a realizzare un guadagno ricevendo somme superiori a quelle erogate in favore del lavoratore. t Col terzo motivo lamenta il ricorrente che il Tribunale aveva omesso l'esame della censura rifugiandosi in una affermazione generica ed apodittica. Dalla prova fornita in giudizio emergeva che la società aveva corrisposto normalmente la retribuzione in occasione di malattia o infortunio, ma aveva poi trattenuto l'importo dell'indennità conguagliata con l'INPS; il lavoratore non subiva alcuna decurtazione della retribuzione, in caso di assenza per malattia o infortunio, ma anzi la percepiva regolarmente;
il Tribunale però non aveva tenuto conto del fatto che l'indennità, come prevista dalla legge;
veniva calcolata sulla retribuzione comprensiva anche delle maggiorazioni per il lavoro notturno Il ricorso è infondato a n In ordine al primo motivo osserva il Collegio che questa Corte ha già avuto modo di affermare il principio di diritto secondo cui 7 "poiché il criterio di computo della tredicesima mensilità dettato. dall'accordo interconfederale per l'industria 27/10/46, esteso erga 5 omnes con DPR n. 1070 del 1960, è in particolare il riferimento alla "“retribuzione globale di fatto” e oioè ad una riozione onnicomprensiva di retribuzione, è derogabile a norma dell'art. 7, ultimo comma, della - 1L n 741 del 1959 da successivi contratti di diritto comune che assicurino un trattamento di miglior favore relativamente allo specifice istituto, il lavoratore non può dolersi dell'esclusione dalla base di calcolo delle tredicesima e della quattordicesima mensilità di componente della normale retribuzione (nella specie, dell'indennità per lavoro notturno prestato in tumi avvicendati, a norma del CCNL 3/7/84 applicabile ai lavoratori aeroportuali), una volta che sia في riconosciuta dal giudice di merito l'appartenenza della tredicesima della quattordicesima mensilità allo stesso istituto contrattuale delle mensilità aggiuntive, con una valutazione che è logica e giustificata, in considerazione del fatto che le due erogazioni hanno la medesima causa" (Cass. n. 14392 del 3/11/2000). Il Collegio condivide questo principio e quindi il primo motivo va disatteso, mut ta In ordine al secondo e terzo motivo basta osservare che la normativa invocata dal ricorrente non è applicabile al caso di specie, in quanto la stessa riguarda rapporti previdenziali e non certo quelli intercorrenti fra datore di lavoro e lavoratore. Peraltro, non può essere chiesta a questa Corte la interpretazione di norime contrattuali e la valutazione delle stesse, irrilevanti in questa sede sono, pertanto, tutte le considerazioni fatte in ordine alla disciplina contrattuale collettiva che consentirebbe al datore di lavoro di realizzare un guadagno (prevedendo il pagamento in favore del lavoratore del compenso 8 6 ordinario, in caso di infortunio o malattia senza alcuna decurtazione, ed il diritto dell'azienda di trattenere l'importo dell'indennità dovuta al lavoratore, incamerando la prima erogata dall'INAIL, oppure conguagliando la seconda con l'INPS) Anche questi motivi vanno disattesi ed il ricorso rigettato. Le spese vanno porte a carico del ricorrente e liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese che liquida in complessive £38.000 oltre a £ 1.500.000 per onorario. Roma 13 febbraio 2001 IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE м. Амишитив Maiorano M. IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria A oggi, APR. 2001 M E R P U IL CANCELLIERELLIERE S 3 3 . 5 3 N - - 8 7 1 E E 1 G G L A E L L D T 1 O 9 0 R ' . 1 L 0 D S L T E A I N 5 S I E I O T T D A I R O N A A T S A , S S E S I P N O O G , D E T S A R I G E R I D , D O L O I S L T B O A P M D I A E N S T E E g 7