Sentenza 19 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/01/2002, n. 577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 577 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' IN NOME I005 7 7/02 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DICASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo MILEO Presidente R.G.N. 3428/99 Cron. 1589 Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Consigliere Dott. Gabriella COLETTI Rel. Consigliere Rep. Dott. Maura LA TERZA Consigliere Ud. 27/09/01 Dott. Raffaele DI LELLA Consigliere ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: RN GI OV SIRACUSA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA POMPEO MAGNO 94, presso lo studio dell'avvocato DE MARIA SALVATORE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIOIA GIUSEPPE, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
INAIL ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso 2001 dagli avvocati CATANIA ANTONINO, RASPANTI RITA, giusta 3628 -1- delega in atti;
- controricorrente avversO la sentenza n. 325/98 del Tribunale di ENNA, depositata il 20/11/98 R.G.N. 518/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/09/01 dal Consigliere Dott. Gabriella COLETTI;
udito l'Avvocato RASPANTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con ricorso al Pretore di Enna, giudice del lavoro, IU ER, agendo come vedova di RA US, titolare di rendita per bronchite da inalazione di SO2, malattia che riteneva in relazione concausale con la morte del marito, chiedeva la condanna dell'INAIL a corrispondere in suo favore la rendita per reversibilità. Espletata consulenza tecnica di ufficio il Pretore, con sentenza in data 12 settembre 1996, rigettava la domanda. Contro la decisione di primo grado la ER proponeva appello che è stato respinto dal Tribunale di Enna con sentenza del 20 novembre 1998. Il Tribunale, facendo proprie le conclusioni del CTU di primo grado, ha escluso qualunque incidenza causale o concausale della broncopatia nella insorgenza dell' "ictus cerebrale emorragico” che aveva provocato la morte del RA e ha negato, altresì, che le conseguenze della tecnopatia avessero accelerato il decorso della malattia sopravvenuta verso l'evento letale sul rilievo che si trattava di due forme morbose che non avevano tra loro alcun rapporto di interferenza anatomo-funzionale e che dovevano quindi ritenersi estranee l'una all'altra nell'analisi del nesso della causalità mortale. IU ER chiede la cassazione di questa sentenza con ricorso affidato ad un unico motivo. Resiste l'INAIL con controricorso. Motivi della decisione Con l'unico motivo, denunciando violazione degli artt. 85 e 145 d.p.r. 30 giugno 1965 n.1124 e dell'art.445 c.p.c., nonché vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (art.3560 nn. 3 e 5 c.p.c.), la ricorrente censura 3 la sentenza impugnata per non aver disposto una nuova consulenza tecnica, nonostante la stessa si rendesse indispensabile a fronte delle numerose e specifiche critiche mosse a quella espletata in primo grado: quest'ultima, infatti, non aveva assolutamente approfondito nè il regime delle cause del decesso, nè tantomeno l'esistenza di concause tra le molte possibili nel caso di specie ( essendo il defunto un soggetto al quale era stata riconosciuta una tecnopatia comportante invalidità dell'82% e quindi con una funzione respiratoria talmente ridotta da farlo considerare per certo a rischio in presenza di qualunque malattia sopravvenuta tanto più se grave come un ictus cerebrale), aveva mancato di esaminare parte della documentazione medica e clinica del RA e si contraddiceva nella parte in cui, pur affermando che la ipertensione arteriosa “è una malattia a genesi non completamente chiarita", concludeva poi che "nessuna responsabilità eziologica è attribuibile alla patologia polmonare". Prosegue osservando che il Tribunale, e prima ancora la CTU posta a base della impugnata sentenza, hanno trascurato del tutto i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità a proposito dell'incidenza causale attribuibile a malattie professionali specifiche, quali l'asbestosi e la silicosi, nel determinismo della morte dell'assicurato; sostenendosi, da parte della detta giurisprudenza che sussiste il diritto dei superstiti alla prestazione assicurativa anche nell'ipotesi in cui la silicosi (o l'asbestosi) abbia avuto il ruolo di mera concausa, anche nel solo senso di accelerare il decorso della malattia verso l'esito finale. Il ricorso non è fondato. In materia di controversie di previdenza e assistenza obbligatorie questa Corte ha ripetutamente affermato che, qualora il giudice del merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico di ufficio, eventuali lacune ed errori della consulenza si riflettono sulla sentenza, viziandone la motivazione. Peraltro, perché ciò si verifichi, deve trattarsi di obiettive carenze o di deficienze diagnostiche di affermazioni illogiche o scientificamente errate e non già di semplice difformità tra la valutazione del consulente di ufficio circa l'entità e la valenza di determinati dati e fatti patologici e il significato agli stessi elementi attribuito dalla parte attraverso il richiamo al giudizio diagnostico, di segno contrario, formulato da un proprio consulente (per tutte, vedi Cass. 9 gennaio 1992 n.142, 8 agosto 1998 n. 7798, 9 marzo 2001 n.3519). Ancora, costituisce principio consolidato nella suddetta materia ( da ultimo, Cass. 8 marzo 2001 n.3371) quello che il giudice del gravame non è tenuto a disporre una nuova consulenza quando ritenga convincenti e condivisibili le conclusioni del consulente tecnico nominato dal giudice di primo grado, rientrando tale facoltà, consentitagli dall'art. 441, comma primo cod. proc. civ., nell'ambito dei poteri discrezionali a lui spettanti e non sindacabili in sede di legittimità se non attraverso la motivazione con la quale egli abbia giustificato il proprio convincimento in risposta alle critiche mosse dalla parte interessata al parere del primo consulente. Valutando alla stregua degli indicati principi le censure della ricorrente, non può non rilevarsi che il giudice a quo ha escluso che la “broncopatia” della quale era portatore in vita il RA potesse avere avuto una qualunque 5 influenza causale, concausale 0 accelerante dell'evento letale con considerazioni che appaiono del tutto persuasive, in quanto fondate, per un verso, sul rilievo, di carattere oggettivo, che durante il ricovero precedente al decesso, le condizioni respiratorie dell'assicurato non destarono particolari preoccupazioni e la morte avvenne entro un breve periodo dalla insorgenza dei primi segni clinici dell'ictus cerebrale emorragico” e, per altro verso, sulla valutazione medico legale della insufficienza respiratoria e della malattia sopravvenuta come forme morbose estranee l'una all'altra,in quanto prive di qualunque rapporto di interferenza e devono quindi ritenersi estranee l'una all'altra nell'analisi del nesso della causalità mortale. Né la sentenza impugnata appare censurabile per non aver considerato le osservazioni critiche formulate dal consulente tecnico di parte. Il giudice di appello si è, invero, soffermato specificamente su questo punto esprimendo, peraltro, l'avviso non contrastato in questa sede da decisivi elementi di segno contrario che il parere espresso dal consulente tecnico di ufficio non risultava in alcun modo sconfessato dalle diverse valutazioni espresse nella consulenza di parte, dal momento che la stessa non faceva riferimento al caso concreto, ma si riportava esclusivamente ad argomentazioni di tipo teorico, dedotte dai testi di medicina legale. Neppure può considerasi trascurata dal giudice a quo la prodotta documentazione sanitaria, una volta che il Tribunale ha accertato che le valutazioni del consulente medico legale si fondavano su un esame dettagliato e specifico di tutta la documentazione riguardante il quadro clinico-funzionale, 6 che lo aveva indotto ad escludere anche la possibile sussistenza di fattori concausali. Inconferenti appaiono, infine, le censure svolte con riguardo alla mancata considerazione dei principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di causa e di concausa nelle situazioni in cui sia stata accertata l'esistenza di malattie professionali specifiche, quali l'asbestosi e la silicosi, posto che la malattia accertata a carico del RA e per la quale gli era stata attribuita rendita dall'INAIL consisteva in una bronchite cronica da inalazione di anidride solforosa, patologia non certo assimilabile a quella silicotica o asbestosica. In conclusione, il ricorso deve essere respinto. In applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c., nulla deve disporsi in ordine alle spese del presente giudizio di cassazione.
PQM
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma il 27 settembre 2001 Il Presidente Il Cons.estensore : ееееееейfol ele Vincenzo Miles оне 2007 Реве 7