Sentenza 24 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/04/2001, n. 6045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6045 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2001 |
Testo completo
Aula B' REPUBBLICA ITALIANA 201 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 60 45 LA CORTE SUPREM ONE Ofetto SEZIONE VORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 14932/98 Dott. Rosario DE MUSIS - Consigliere Cron. 13048 Dott. Alberto SPANO' Rel. Consigliere Dott. Pietro CUOCO Rep. -Consigliere- Dott. Aldo DE MATTEIS Ud.08/02/01 Consigliere Dott. Raffaele DI LELLA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GI CA, elettivamente domiciliato a BARLETTA in VIA RENATO COLETTA 16, presso lo studio dell'Avvocato DOMENICO CARPAGNO, e da ultimo d'ufficio presso la Cancelleria della Corte Suprema della Cassazione, rappresentato e difeso dagli avvocati CAPACCHIONE BIAGIO, CARPAGNANO DOMENICO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
NA SRL GIA' OFFICINE NA DI GENNARO, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA VIA CELIMONTANA 38, A2001 elettivamente 687 presso lo studio dell'avvocato PANARITI BENITO, -1- rappresentata e difesa dall'avvocato CAFIERO ARCANGELO M., giusta delega in atti;
- controricorrente nonchè
contro
INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CERIONI VINCENZO, PROSPERI VALENTI FAUSTO MARIA, giusta delega in atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 689/98 del Tribunale di TRANI, depositata il 27/06/98 R.G.N. 6031/94; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/02/01 dal Consigliere Dott. Pietro CUOCO;
udito l'Avvocato CERIONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alberto CINQUE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con atto del 17 febbraio 1989 CA GI chiese che il Pretore di Trani in funzione di giudice del Lavoro accertasse il suo diritto al trattamento di malattia per il periodo in cui egli aveva goduto di congedo straordinario per cure termali, e condannasse la NA S.r.l. (di cui egli era dipendente) e l'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (I.N.P.S.) al pagamento della relativa somma. L'I.N.P.S. eccepi la carenza della propria legittimazione passiva хо (poiché l'indennità è corrisposta dal datore di lavoro), l'improponibilità della domanda (per la carenza di domanda amministrativa) e la relativa infondatezza (per non essere stata provata l'indifferibilità della prestazione). A seguito di parere tecnico di ufficio, il Pretore respinse la domanda. Ed il Tribunale, con sentenza del 27 giugno 1998, respinse l'appello. Afferma il Tribunale che il riconoscimento del diritto in controversia esige la prova dell'esistenza della malattia, della necessità delle cure termali, e della relativa indifferibilità: requisiti previsti dall'art. 13 del decreto legge 12 settembre 1983 n. 463 (in legge 11 novembre 1983 n. 638): "norma non derogabile dalle parti". E nel caso in esame mancava questa prova;
né prova era la certificazione dell'I.N.P.S., per la sua natura (mero atto amministrativo, non equivalente a certificato medico attestante la specifica infermità e la necessità e l'indifferibilità delle cure), per il suo contenuto (quale generico “rinvio" all'indicato art. 13), e per la sua provenienza (non essendo opponibile al datore). Né era conferente la consulenza tecnica di ufficio, poiché, la relativa valutazione, a posteriori, aveva indicato il ricorso alle cure termali in periodo diverso dalle ferie come 3 1 mera opportunità (non come fatto indifferibile). Né era rilevante l'inottemperanza dell'I.N.P.S. all'ordinanza istruttoria con cui si richiedeva l'esibizione della documentazione, poiché l'ordinanza e la relativa inottemperanza non modificavano l'onere probatorio, ed erano valutabili solo in sede di onere delle spese. Per la cassazione di questa sentenza ricorre CA GI, percorrendo le linee di due motivi. Resistono l'I.N.P.S. e la NA S.r.l. con separati controricorsi. now Motivi della decisione Con il primo motivo, denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. K civ. violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 2697 e 2720 cod. civ., dell'art. 13 del decreto legge 12 settembre 1983 n. 463 (in legge 11 novembre 1983 n. 638) e dell'art. 116 cod. proc. civ., il ricorrente sostiene che 1. per i lavoratori avviati alle cure dall'I.N.P.S., abilitati a redigere la prescrizione normativamente necessaria sono i sanitari dell'unità sanitaria locale e dello stesso Istituto;
a differenza del certificato redatto dal sanitario dell'unità sanitaria locale, il certificato redatto dal sanitario dell'INPS non è consegnato al lavoratore, il quale riceve solo la comunicazione dell'atto amministrativo di avviamento alle cure, atto che segnala l'accertamento “sussistenza del requisito previsto della dall'art. 13 questa comunicazione è atto ricognitivo, che fa piena ***** , prova delle dichiarazioni contenute nel documento originale (art. 2720 cod. civ.);
2. il Tribunale avrebbe dovuto considerare anche l'identità fra il soggetto che accerta il presupposto sanitario, il soggetto che avvia alle cure termali, ed il soggetto che ne assume il costo economico;
3. era inoltre da valutare l'affidamento che la comunicazione aveva generato nel lavoratore, il quale, certo dell'esito favorevole della visita, aveva fruito delle cure. Con il secondo motivo, denunciando per l'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, il ricorrente lamenta Lucco che il Tribunale, dopo aver ritenuto la necessità dell'indagine tecnica di ufficio, non abbia poi tenuto conto del relativo risultato, che compensava le ipotizzate lacune probatorie;
né abbia valutato adeguatamente il comportamento dell'I.N.P.S., che non aveva ottemperato all'ordinanza con cui si imponeva l'esibizione della certificazione. I motivi, che, essendo interconnessi, devono essere congiuntamente esaminati, sono infondati. Ai fini della fruizione di cure idrotermali al di fuori del periodo feriale è necessario. ai sensi dell'art. 13 del D.L. 12 settembre 1983 n. 463 (in legge 11 novembre 1983 n. 638), l'accertamento dell'indilazionabilità delle predette cure fino alle ferie annuali, accertamento che deve essere documentato da specifica prescrizione specialistica (Cass. 24 agosto 1996 n. 7814). Ed il requisito dell'indifferibilità della cura, necessario presupposto del diritto all'indennità di malattia durante il periodo di assenza per cure termali, non è documentabile con la mera attestazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla legge, poiché gli atti degli enti previdenziali diretti all'accertamento del diritto non hanno natura costitutiva, e l'azione diretta 5 al conseguimento delal prestazione non ha per oggetto l'atto amministrativo bensì la sussistenza dell'obbligazione ex lege (Cass. 29 marzo 1999 n. 3028). Come il Tribunale osserva, poiché la norma in esame non è derogabile, l'eventuale riconoscimento da parte dell'I.N.P.S. non escluderebbe la necessità dell'accertamento degli indicati presupposti. Per mera esigenza di completezza è da aggiungere che, poiché l'obbligazione user sussiste nei confronti dell'I.N.P.S. e del datore di lavoro, l'invocata identità fra il soggetto che accerta il presupposto sanitario, il soggetto che avvia alle cure termali, ed il soggetto che ne assume il costo economico non sussiste.L Per eguali ragioni, l'avviamento alle cure termali non è idoneo a generare affidamento sull'esistenza di un diritto in controversia: non solo nei confronti dell'I.N.P.S. (per la necessità di accertarne oggettivamente i presupposti, indipendentemente da un riconoscimento debitorio), bensì nei confronti del datore, che resterebbe estraneo all'eventuale riconoscimento. Per eguali ragioni, alcun rilievo assume l'inosservanza dell'I.N.P.S. all'ordinanza istruttoria con cui era stata disposta l'esibizione di specifica documentazione. Poiché il Tribunale ha dato rilievo non solo alla modesta dimensione dell'infermità bensì alla mera opportunità (e pertanto all'inesistenza della necessità) di praticare le cure in un periodo diverso dalle ferie annuali, alcuna contraddizione sussiste fra la decisione istruttoria di disporre la consulenza tecnica di ufficio e la decisione. 6 Il ricorso deve essere respinto. In applicazione dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ., nulla è da disporsi in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.QM
La Corte rigetta il ricorso, e nulla dispone in ordine alle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, 1'8 febbraio 2001. Il Consigliere estensore Dietro Cubes IL PRESIDENTE Poparis be ufuris Shll е IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria E O I S R H T E I S C D I A I oggi,. 24 APR. 2001 I I EM V N S N I R I L UP L H M T L IL CANCELLIERECANCELLIE 8 O O ' Ɑ 9 X V O N V E M 9 I I Ɑ 1 S M V E J 1 O N O 1 D E - S J I N 9 I ° C V 4 S I A 0 H Ɑ L I T E . N N V V ' ' O I N I I T 8 ' V 8 O S 1 ' 2 S 0 Ɑ V I 7