Sentenza 7 maggio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 07/05/2001, n. 6355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6355 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUP635 5 4 0 1 IN NOME PO LO I Oggetto Аріширенной SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Franco PONTORIERI R.G.N. 19636/99 MAID Cron.DD. 14137 Rel. Consigliere Dott. NI VELLA - Rep. 2284 Dott. Giandonato NAPOLETANO Consigliere- Dott. Rosario DE JULIO -Consigliere Ud.27/02/01 -Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SENTENZA dal Sig.
5.24 N per diritti L. 3000 sul ricorso proposto da: 07-05-01 SI ON, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CANCELLIERE CATANZARO 9, presso lo studio dell'avvocato ALBERTO CANCELLERIA MARIA PAPADIA, che lo difende unitamente all'avvocato GIORGIO PIETROBON, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
RD OV, SS GU, SI EO, NI SA, MANI BE, elettivamente domiciliati in ROMA LUNG.RE FLAMINIO 22, presso lo studio dell'avvocato GIANLUIGI MARTINO, che li difende, 2001 giusta delega in atti;
360 controricorrente -1- avverso il provvedimento n.R.G.118/99 del Tribunale di PADOVA, depositato il 31/08/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/02/01 dal Consigliere Dott. NI VELLA;
udito 1'Avvocato Giorgio PIETROBON, difensore del l'accoglimento del conricorrente che ha chiesto ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Pretore di Padova, con provvedimento del 17 settembre 1999 ordinò a GI AN, DO SS, LE IA, SS NI e RT IN di reintegrare il ricorrente NI IA nel possesso di un fondo dal quale lo avevano spogliato, li condannò a rimborsargli le spese processuali e fissò il termine perentorio di trenta giorni per l'inizio del giudizio di merito, ai sensi dell'art.669-novies del codice di procedura civile. Il Tribunale di Padova, con decisione del 31 agosto 1999 (a firma del solo presidente del collegio), in accoglimento del reclamo dei soccombenti, revocò il provvedimento impugnato, ma li condannò al pagamento delle spesedelprocesso. Il IA ricorre per cassazione con tre motivi. : 7 1 Gli intimati resistono con controricorso. Le parti hanno depositato memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo del ricorso si sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare il reclamo inammissibile, perché il provvedimento del Pretore era soltanto appellabile,essendo sostanzialmente una sentenza con la quale si era concluso l'intero giudizio possessorio. Con il provvedimento, infatti, si era statuito sulle spese del processo e non si era fissata l'udienza per la trattazione della causa di merito,ma, in contrasto con la sentenza n. 1984 del 1998 delle Sezioni unite della Corte di cassazione, si era stabilito il termine per il suo inizio, ai sensi dell'art.669-novies_del 1. NOV codice di procedura civile. Con il secondo motivo si afferma che il Tribunale avrebbe dovuto ritenere il reclamo convertito in appello e consentire al IA, che non era costituito, la possibilità di contraddire "nel rituale e necessario giudizio di gravame che è risultato invece inesistente". Con il terzo e ultimo motivo si critica la decisione impugnata, adducendosi che, in . base agli elementi probatori acquisiti al processo, si sarebbe dovuta confermare la statuizione del Giudice di primo grado. Il ricorso è inammissibile. Questa Corte ha più volte enunciato il principio di diritto, dal quale non vi è alcuna ragione per discostarsi, secondo cui i provvedimenti emanati in sede di reclamo (art. 669-terdecies cod. proc. civ.) sono insuscettibili di ricorso straordinario per cassazione (art. 111 della Costituzione) perché, avendo gli stessi caratteri di provvisorietà e non decisorietà propri dei provvedimenti impugnati, sono destinati • . a divenire inefficaci a seguito della decisione di merito e sono inidonei a produrre effetti di diritto sostanziale e processuale con autorità di giudicato (sent.nn. 1570 e 3815 del 1996 e 3508 del 1997 e altre). Nella specie, in applicazione di tale principio il ricorso per cassazione risulta essere inammissibile, essendo stato proposto contro un provvedimento, che ha natura di ordinanza interdittale, sia perché è stato sottoscritto dal solo Presidente del Collegio, sia perché si è con esso fissato il termine per l'inizio della causa di merito. E' vero che, con sentenza n.15374 del 2000, questa Corte ha deciso in un caso • 2. UPREME analogo a quello in esame, che qualora il Pretore, invece di fissare l'udienza per la prosecuzione davanti a sé della causa di merito, abbia assegnato alle parti un termine per il suo inizio, "il procedimento possessorio deve ritenersi definito con la emanazione dell' ordinanza interdittale, la quale non può essere dichiarata inefficace • se tale termine non sia rispettato, in quanto le Sezioni unite, in linea con i principii sanciti con la sentenza n.1984 del 1998, hanno affermato con successive pronunce (nn.480 e 924 del 1999) che il provvedimento con cui il Pretore, a conclusione della fase interdittale abbia accolto il ricorso possessorio, senza rimettere le parti dinanzi a sé per la trattazione della causa di merito, ha - indipendentemente dalla forma adottata ( ordinanza ) - natura di sentenza impugnabile soltanto con l'appello". La conclusione non può, tuttavia, condividersi. Deve, innanzi tutto, rilevarsi che le sentenze delle sezioni unite richiamate (nn.480 e 924 del 1999) sono state deliberate, con riguardo a situazioni nelle quali non poteva esservi alcun dubbio sulla natura di sentenza del provvedimento emesso dal Pretore. Infatti, come risulta dalla stessa pronuncia n.15374 del 2000, nei casi esaminati dalle Sezioni unite il provvedimento aveva esaurito l'intero processo possessorio, in quanto non si era con esso statuito in alcun modo sulla sua prosecuzione, non essendosi fissata l'udienza per la trattazione della causa di merito, né stabilito il termine per l' inizio di essa. Invece, qualora il Pretore, come si è verificato nella specie e anche nel caso considerato dalla sentenza n.15374 del 2000, abbia imposto il termine per l'inizio • della causa di merito, sia pure in applicazione di una norma che, secondo la pronuncia n. 1984 delle Sezioni unite è riferibile al procedimento cautelare e non a 3. E SUPE T R O C quello possessorio (art.669-novies), deve ritenersi che abbia emesso, sulla base degli elementi probatori acquisiti nella fase sommaria, un provvedimento interdittale (ordinanza), essendo inconciliabile con la natura della sentenza conclusiva dell'intero processo, la fissazione del menzionato termine, la cui previsione non può essere obliterata ai fini della qualificazione giuridica del provvedimento stesso. Per la sussistenza di giusti motivi si dispone la compensazione delle spese del giudizio di legittimità. P. T. M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione. • • Roma 27 febbraio 2001. Il consigliere estensore. Il presidente. (dott.A. Vella) (dott.F Pontorieri) Антаным IL CANCELLIERE C1 Francesco Catania hoooo 290000 JAGE 2009 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 8067 1933 IL CANO 4,10 5 1 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in data2 SET 2 4 4. alm 6.0.0 versate € 15.4.10. 25600 како идиотадионгоCentocinquantaquisters/10 (euro p. N Dirigente Area Servizi (Dott.ssa Maria Grazia O PPO Responsabile Servizio At ziari (Dr. M. RACCICN)