Sentenza 3 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 03/02/2004, n. 1934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1934 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. OLLA Giovanni - Presidente -
Dott. PROTO Vincenzo - Consigliere -
Dott. GRAZIADEI Giulio - Consigliere -
Dott. FIORETTI Francesco Maria - rel. Consigliere -
Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GA CO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ADIGE 39, presso l'avvocato ANDREA LOMBARDI, rappresentato e difeso dall'avvocato CARMEN CAVUOTO, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
MINISTERO GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso il decreto della Corte d'Appello di ROMA, depositato il 06/02/02;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/09/2003 dal Consigliere Dott. Francesco Maria FIORETTI;
udito per il resistente l'Avvocato Palatiello che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. UCCELLA Fulvio che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla Corte d'appello di Roma del 6.9.2001 GA IC chiedeva l'equa riparazione dei danni morali sofferti per la violazione dell'art. 6, par. 1, della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo in relazione al mancato rispetto della ragionevole durata del processo con conseguente condanna del convenuto Ministero della Giustizia al pagamento della somma di lire 16.000.000 (o di quella ritenuta di giustizia) oltre a rivalutazione, interessi e spese della procedura.
A sostegno della domanda l'GA deduceva di aver convenuto in giudizio, innanzi al Pretore di Benevento, con ricorso notificato U 25.9.1995, l'INPS, per ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità, e che il relativo giudizio era stato definito in primo grado con sentenza del 22 ottobre 1998 ed in appello con sentenza del 22 novembre 2000. Con decreto del 13 dicembre 2001, depositato in cancelleria il 6.2.2002, la Corte adita respingeva il ricorso dell'GA, osservando che il doppio grado di giudizio, nella causa previdenziale summenzionata, era complessivamente durato - tra la notifica del ricorso introduttivo e la pronunzia della corte d'appello - poco più di cinque anni e che, quindi, non ere ravvisabile nella fattispecie alcun ritardo ingiustificato in ordine al diritto fatto valere dall'GA stesso.
Avverso tale decreto GA IC ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di tre motivi. Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della Convenzione Europea del diritti dell'uomo (ratificata con legge italiana del 4 agosto 1955 n. 848) in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.. Assume il ricorrente che, secondo quanto statuito dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, la violazione dell'art. 6, par. 1, della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, sotto il profilo della durata ragionevole, sussisterebbe ogni qual volta una controversia giudiziaria civile abbia una durata che ecceda il termine ragionevole secondo i principi ed i meccanismi individuati da detta corte, indipendentemente dall'esito favorevole o sfavorevole del giudizio. Nel caso di specie i giudici della corte d'appello avrebbero violato la predetta convenzione, avendo ritenuto ragionevole una durata superiore a quella di tre anni, indicata come ragionevole in casi simili dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della legge 24 marzo 2001 n. 89 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.. Assume il ricorrente che, considerato che l'oggetto della causa (riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità) non era complesso ne' in fatto ne' in diritto e che trattavasi di un tipo di giudizio assoggettato al rito del lavoro e, quindi, caratterizzato dall'oralità e dalla celerità, il giudice a quo non ne avrebbe dovuto ritenere ragionevole la durata dal 26.07.1995 (data del suo inizio) al 22.11.2000 (data della sua conclusione con il deposito in cancelleria della sentenza di secondo grado) alla luce della giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo, che in numerose sentenze avrebbe sancito il termine ragionevole dei processi civili in tre anni (e specificamente in due anni nella ipotesi di giudizi previdenziali, come nel caso di specie).
La corte d'appello, poi, tenuto conto della durata del processo e del turbamento, che dal ritardo nella sua definizione era derivato al ricorrente, avrebbe dovuto liquidargli, a titolo di equa riparazione, la somma complessiva di euro 8.263,31.
Con il terzo motivo il ricorrente denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.. I giudici della Corte d'appello di Roma non avrebbero analiticamente esposto i motivi di rigetto del ricorso.
La motivazione adottata violerebbe, tra l'altro, l'art. 34, ultima parte, della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, così come modificata dal Protocollo 11, che espressamente prevede:"Le Alte Parti contraenti si impegnano a non ostacolare con alcuna maniera l'effettivo esercizio di tale diritto".
La Corte d'appello, poi, nel respingere la domanda di risarcimento del danno si sarebbe discostata dalla giurisprudenza della C.E.D.U., la quale non imporrebbe al danneggiato di dare specifica dimostrazione del danno patrimoniale sofferto.
Nel valutare il danno da eccessiva durata del processo, il giudice avrebbe dovuto tener conto dei attori che incidono sulla gravità sociale del danno (durata del processo, natura ed importanza dei diritti fatti valere o coinvolti nel giudizio etc.), mentre avrebbe dovuto astenersi dall'accertare se il danneggiato avesse realmente sofferto un patema d'animo, perché un tale accertamento sarebbe arbitrario o comunque irrilevante.
Anche nell'ipotesi di prevedibilità di una sentenza sfavorevole essa non farebbe venir meno il diritto ad una ragionevole durata del processo (che costituisce il solo interesse tutelato dall'art. 6, par. 1, della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo), prevedibilità che potrebbe acquistare rilievo solo sotto l'aspetto della temerarietà della lite, non essendo in tal caso il danno risarcibile per essere questo esclusivamente imputabile al comportamento doloso o colposo dello stesso danneggiato. Il ricorso è infondato.
Il ricorrente, in sintesi, censura la decisione impugnata per violazione della normativa convenzionale sul diritto all'equa riparazione per irragionevole durata del processo nonché per difetto di motivazione.
Per quanto riguarda la violazione dell'art. 6, par. 1, della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, come interpretato dalla Corte di Strasburgo, il collegio, in primo luogo, osserva che le decisioni di detta corte non hanno efficacia direttamente vincolante per il giudice italiano, anche se devono ritenersi, secondo l'orientamento della Corte di Cassazione, la prima e più importante guida ermeneutica (cfr. cass. n. 11987 del 2002; cass. n. 16262 del 2002). Comunque la corte d'appello ha fatto corretta applicazione delle regole di diritto e dei principi enunciati dalla stessa Corte di Strasburgo, avendo ritenuto ragionevole la durata di tre anni per il primo grado e la durata di due anni per il giudizio di secondo grado, così uniformandosi alla giurisprudenza di detta corte, che costantemente ha considerato ragionevole la durata di tre anni per il primo grado di giudizio e di due anni per il secondo, estensibili rispettivamente a quattro ed a tre nei casi di particolare difficoltà, cui aggiungere, per accertare se ed in che misura vi sia stata violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, il periodo non addebitarle a manchevolezze dell'apparato giudiziario, ma a comportamenti dilatori della parte istante o da essa accettati. Nè sussiste il denunciato difetto di motivazione, atteso che, nell'ipotesi in cui il giudizio, di cui si lamenta la irragionevole durata, si è mantenuto, invece, come nel caso di specie, nell'ambito dei parametri di durata ragionevole indicati dalla corte europea, è sufficiente affermare, come fatto dalla corte di merito, che il processo ha avuto una durata ragionevole (escludendo così implicitamente l'esistenza del diritto all'equa riparazione) per essersi concluso il doppio grado di giudizio in poco più di cinque anni, senza effettuare ulteriori e non necessari rilievi. Per quanto precede il ricorso deve essere respinto e il ricorrente, in virtù del principio della soccombenza, condannato a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che, tenuto conto del valore della lite, appare giusto liquidare in euro 1.200,00 (milleduecento) oltre le spese prenotate a debito.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di Cassazione, che si liquidano in euro 1.200,00 (milleduecento), oltre le spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 19 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2004