Sentenza 12 novembre 2014
Massime • 1
In tema di maltrattamenti in famiglia, in ragione della natura abituale del reato, l'acquisizione di dati dimostrativi della presenza di ulteriori fatti rende retroattivamente rilevanti per la configurabilità della fattispecie precedenti comportamenti, anche se già oggetto di sentenza irrevocabile di assoluzione, con la conseguenza che un giudicato assolutorio su una parte dell'azione non è preclusivo di una nuova valutazione dei medesimi fatti storici, all'interno di un complesso di elementi analoghi, resi noti o intervenuti successivamente, idonei ad integrare il delitto per effetto dell'identità e reiterazione delle condotte.
Commentario • 1
- 1. Maltrattamenti in famiglia e dolo del reato abitualeAccesso limitatoLucilla Amerio · https://www.altalex.com/ · 22 ottobre 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/11/2014, n. 51212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51212 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 12/11/2014
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETRUZZELLIS A. - rel. Consigliere - N. 1706
Dott. MOGINI Stefano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA Benedetto - Consigliere - N. 27073/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. F.M. , nato a (OMISSIS) ;
avverso la sentenza del 21/02/2014 della Corte d'appello di Torino visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal componente Dott. PETRUZZELLIS Anna;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. POLICASTRO Aldo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'appello di Torino, con sentenza del 21/02/2014, ha confermato il provvedimento del 23/04/2013 con il quale il Gup del Tribunale di Torino ha condannato F.M. per il reato continuato di cui agli artt. 572, 582, 585, 576 e 612 c.p., riconosciuta la riduzione per il rito, alla pena di anni due mesi due di reclusione oltre al risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite, liquidato in via definitiva.
2. La difesa di F. , con un primo motivo di ricorso deduce violazione di legge, oltre che contraddittorietà ed illogicità della motivazione con riferimento al delitto di maltrattamenti in danno della convivente e del figlio, poiché esclude che di tale imputazione sia stato accertato l'essenziale elemento della sottomissione psicologica della donna;
si ritiene provata solo la presenza di due comportamenti violenti, ma non la loro realizzazione nell'ambito di una volontà unitaria abituale di prostrazione della vittima, deduzione su cui la Corte non ha svolto alcun argomento a sostegno della decisione contraria.
2.2. Si deduce violazione di norma processuale in relazione alla mancata applicazione dell'art. 649 c.p.p., in quanto l'interessato è stato già giudicato ed assolto con sentenza definitiva dal Gup del Tribunale di Pinerolo per analoghi episodi, consumati tra giugno e settembre 2011, periodo compreso in quello riguardante la presente cognizione che avrebbe imposto, quanto meno, l'esclusione dalla valutazione dei fatti oggetto della sentenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Le contestazioni svolte in ricorso in merito all'insussistenza degli estremi del reato accertato si scontrano con quanto accertato nel corso del giudizio di merito, di cui è stato dato pienamente conto nella pronuncia impugnata, in ordine all'assoluta costanza con la quale l'interessato si rapportava alla moglie in maniera violenta ed offensiva, alla reiterazione di tali episodi, malgrado la presenza di formali promesse sull'astensione da ulteriori attacchi, che avevano condotto la donna a ritirare precedenti istanze di punizione. Di tali elementi concreti è stata fornita la prova non solo con l'audizione della parte lesa, ma anche con quella di altri testimoni, le cui dichiarazioni risultano compiutamente vagliate dal giudice di merito e non poste in discussione, nella loro attendibilità, nel ricorso.
Deve per contro escludersi che il reato possa ravvisarsi solo nell'ipotesi di accertamento dello stato di soggezione della vittima all'autore dei fatti. Elemento caratterizzante della fattispecie di cui all'art. 572 cod. pen. è l'oggettiva strumentalizzazione a tal fine delle condotte aggressive, non il loro risultato sulla personalità della vittima, la cui esigenza di protezione da parte dell'ordinamento prescinde dalla maggiore o minore capacità di reazione, a meno che questa non si estrinsechi nella realizzazione di altrettante condotte aggressive che, esprimendo una sostanziale parità nella relazione tra le parti, consentano di escludere la presenza di condotte tipiche del reato, riconducibili alla fattispecie di cui all'art. 572 c.p., (sez. 6^, Sentenza 20/10/2009, n. 9531 imp. Barin). Per contro, ove la reazione si risolva esclusivamente nella richiesta di intervento dell'autorità, con le quali la vittima cerca di tutelare il diritto alla dignità ed incolumità personale al cui presidio è posta la previsione sanzionatoria in esso contenuta, come risulta avvenuto nella specie, non può essere esclusa la realizzazione del reato contestato.
3. Risulta infondata anche la richiesta di accertamento della preesistenza di un giudicato assolutorio sulla fattispecie in esame, relativo alle condotte consumate nel periodo giugno e settembre 2011, che impone, secondo la difesa, l'esclusione della punibilità di quei fatti, quali reato di maltrattamenti.
Deve invero ricordarsi che il reato di maltrattamenti ha natura abituale, circostanza che impone di escluderne la sussistenza ove non sia stata raggiunta la prova della reiterazione nel tempo delle attività aggressive. Nella specie la precedente pronuncia, valutata la mancata dimostrazione di tale essenziale elemento di continuità della condotta nell'arco temporale di riferimento, aveva escluso la possibilità di qualificare i fatti ai sensi del contestato art. 572 c.p., ritenendo la sussistenza di lesioni, minacce e percosse,
episodi dichiarati estinti per remissione di querela. L'accertamento intervenuto nel presente giudizio, più ampio, ha invece avuto riguardo ad un periodo antecedente e successivo, nel quale l'arco di tempo precedentemente considerato risulta pienamente inglobato, e ciò consente di ritenere la diversità del fatto storico considerato nei due procedimenti, che permette la sua diversa qualificazione giuridica.
Deve invero ricordarsi che per medesimo fatto, previsto dall'art. 649 c.p.p., deve intendersi la coincidenza completa di tutte le componenti della fattispecie astratta e cioè l'identità storico- naturalistica del reato in tutti i suoi elementi costitutivi identificati nella condotta, nell'evento e nel rapporto di causalità, in riferimento alla stesse condizioni di tempo, di luogo e di persona. (Cass., Sez. Un. 28 giugno 2005, n. 34655 ). Rapportando tale analisi alle caratteristiche del reato abituale si deve concludere che, in conseguenza della sua struttura, necessariamente composta da una pluralità di elementi, con l'acquisizione di dati dimostrativi della presenza di ulteriori fatti, commessi successivamente, si rendono retroattivamente rilevanti giuridicamente per la configurazione della fattispecie precedenti comportamenti, che isolatamente considerati non l'avevano, con la conseguenza che un giudicato assolutorio su una parte dell'azione non è preclusivo di una nuova valutazione dei medesimi fatti storici, all'interno di un complesso di elementi analoghi, resi noti o intervenuti successivamente, che facciano acquisire ai primi differente rilevanza giuridica per effetto dell'esame unitario conseguente all'identità ed alla reiterazione delle condotte. In tal senso autorevole dottrina ha qualificato l'assoluzione intervenuta su alcuni episodi che compongono il reato abituale un'assoluzione con riserva, paragonata ad una sentenza che assolve per difetto di una condizione di punibilità, che consente la riproposizione dell'azione ove la condizione sopraggiunga.
Nella specie, quindi, verificato che il fatto storico relativo all'aggressione venne accertato nella precedente pronuncia, e condusse alla qualificazione degli episodi isolatamente considerati nei loro effetti, mentre agli stessi fatti era stata negata la possibile riconduzione all'interno del reato di maltrattamenti, le nuove acquisizioni ne consentono la diversa qualificazione, poiché nel procedimento in esame sono stati collegati, in continuità esecutiva analoghe condotte di sopraffazione, risultate realizzate sia prima che successivamente al periodo indicato, così permettendo la dimostrazione dell'inclusione dell'attività in un'azione costante, sorretta dalla volizione di soggezione della persona di persona di famiglia ad un'abituale condizione di soggezione psicologica e di sofferenza (Sez. 6^, n. 15680 del 28/03/2012 - dep. 23/04/2012, F., Rv. 252586) che costituisce l'elemento psicologico essenziale per la configurazione della fattispecie contestata.
4. Il rigetto del ricorso impone, in applicazione dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere la generalità e gli altri identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2014