Sentenza 3 marzo 1998
Massime • 1
Atteso il rilievo che,nell'art.292,comma 1,lett.c),c.p.p.,è attribuito,fra gli elementi da valutare ai fini della motivazione dell'ordinanza applicativa di misura cautelare,al "tempo trascorso dalla commissione del reato",in relazione non solo alle esigenze cautelari, ma anche agli indizi atti a giustificare in concreto la misura disposta,deve ritenersi,nel caso in cui detti indizi siano costituiti dalle dichiarazioni di soggetti rientranti nelle previsioni di cui all'art.192,commi 3 e 4,c.p.p.,che quanto maggiore risulti l'intervallo di tempo trascorso dal fatto,tanto minore venga ad essere,a causa dell'inevitabile affievolirsi della memoria dell'evento,l'attendibilità del dichiarante.Di conseguenza,lo spessore dei riscontri esterni alle suddette dichiarazioni dovrà essere,perché queste assurgano al rango di "gravi indizi di colpevolezza",tanto maggiore quanto più lungo risulterà essere il summenzionato intervallo temporale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/03/1998, n. 1287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1287 |
| Data del deposito : | 3 marzo 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SACCUCCI BRUNO Presidente del 03/03/1998
1. Dott. BELFIORE SANTO Consigliere SENTENZA
2. Dott. MABELLINI ANNA Consigliere N. 1287
3. Dott. CAMPO STEFANO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIRONI EMILIO Consigliere N. 38223/1997
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) US VA
n. il 26.05.1949
avverso ordinanza del 06.08.1997 TRIB. LIBERTÀ di PALERMO sentita la relazione fatta dal consigliere
MABELLINI ANNA
lette le conclusioni del P.G. Dott. Siniscalchi, che chiede il rigetto del ricorso.
Udito il difensore Avv. Di Peri, che chiede l'annullamento della sentenza impugnata.
Oggetto del ricorso e motivi della decisione
I - Con ordinanza 06/08/1997 il Tribunale di Palermo confermava l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. dello stesso tribunale nei confronti di SI IO, indagato per l'omicidio di EL NZ attuato il 30/08/1982 in concorso con VO GI, Lo CO AT, LL ON e AL IC.
Il procedimento relativo, a carico di ignoti, era stato archiviato il 22/04/1992, e riaperto il 29/04/1997 a seguito delle dichiarazioni del collaborante NC onorato. Costui, facente parte della "famiglia" di RT LL, aveva dichiarato che in una delle solite riunioni del gruppo facente capo a AR CC quest'ultimo aveva detto che, a seguito di richiesta di PI VO, bisognava uccidere tale EL, titolare di un negozio di abbigliamento il quale, fatto segno ad una rapina, aveva riconosciuto il rapinatore e lo aveva denunziato. Lo stesso ON aveva preso parte all'omicidio che descriveva dettagliatamente, precisando che il "commando" omicida era formato da lui stesso, da IO SI e da SA CC. I tre procedevano su di un Fiat Uno rubata per l'occasione dallo stesso ON, appoggiata da una Fiat Ritmo condotta da AT lo CO, sulla quale si trovavano LL e AL. ON, secondo le direttive di CC, aveva fermato la Uno dietro un muretto in Via Trapani Pescia ed era rimasto in macchina. Quando EL era rientrato in macchina dal lavoro, CC e SI gli avevano sparato con una doppietta ed una calibro 38. Dopo l'azione le armi erano state consegnate a IO SA che era in attesa.
Il Tribunale osservava che ON non aveva visto chi avesse sparato, così che le sue dichiarazioni erano compatibili con il fatto che EL era stato fatto segno soltanto dai colpi provenienti da una cal. 38.
Riteneva le sue dichiarazioni, confortate dai riconoscimenti fotografici, riscontrate da quelle della moglie della vittima, US LI, la quale, tornata verso casa insieme al marito dopo la chiusura del negozio da entrambi gestito, appena posteggiata la macchina in cortile aveva notato un ragazzo avvicinarsi al finestrino di guida, aveva visto la fiammata e sentito i colpi esplosi, dopo i quali il giovane si era allontanato a piedi, verso la via Trapani Pescia. Aveva chiesto aiuto a due persone sedute su di una autovettura blu in sosta, una al posto guida l'altra seduta dietro, ma quelle si erano allontanate in macchina nella stessa direzione dello sparatore.
Considerava che era risultata la disponibilità da parte di lo CO all'epoca di una Fiat Ritmo.
Menzionava quali riscontri all'indicazione del movente del delitto fornita da ON la testimonianza della LI, la quale aveva affermato che il marito nel dibattimento a carico del RI per la rapina aveva tentato di alleggerire la posizione dell'imputato su sollecitazione di tale FI La IN (il quale, con il RI, aveva confermato la circostanza), mentre lei aveva confermato il riconoscimento.
L'astio nei confronti dello EL determinato dal riconoscimento di RI era stato confermato da MA RO. I collaboranti NC Marino NO, EM Di FI e che esse furono consegnate a IO SA, consegna inutile per un'arma non usata;
- alla incongruenza della risposta data dal Tribunale su tale punto, con riferimento alla impossibilità per ON di vedere chi in concreto avesse sparato, in contrasto con l'affermazione dello stesso ON che la Fiat Uno era stata in un luogo dal quale si vide l'arrivo ed il parcheggio della macchina della vittima;
- alla contraddizione tra le dichiarazioni di ON, secondo il quale sulla Fiat Ritmo in appoggio vi erano tre uomini, e la testimonianza LI, che afferma che sulla macchina alla quale si avvicinò per chiedere aiuto vi erano due persone.
Esclude l'attendibilità dell'ON, e lamenta che sia stato dato più credito a lui che non alla moglie della vittima presente al fatto.
Nega la valenza di riscontri delle dichiarazioni di LM e CI sul ruolo di autista svolto dal SI, poiché notoriamente l'autista della personalità mafiosa deve essere incensurato. Quale secondo motivo, deduce assenza di motivazione sulle esigenze cautelari, ritenute con riferimento all'art. 274 lett. c) in relazione soltanto al titolo del reato, senza tener conto del tempo trascorso dal fatto e senza motivare in concreto sul pericolo di reiterazione delle condotte criminosi.
III. Il ricorso è fondato.
Il Tribunale svaluta la pur rilevata incongruenza intrinseca delle dichiarazioni dell'ON, che afferma e ribadisce che per il delitto fu utilizzata un'autovettura, la Fiat Uno, all'epoca neppure in produzione;
attribuisce rilievo ai riscontri in tema del movente del delitto indicato dal chiamante in correità; analizza le modalità del delitto da quest'ultimo descritte, le pone a confronto con quelle indicate dalla teste oculare US LI, rileva una serie di difformità, anche rispetto ai dati balistici, e conclude egualmente che la testimonianza LI ed i dati raccolti dalla P.G. costituiscono riscontro alle dichiarazioni di ON. Il procedimento logico seguito non è corretto. L'errata indicazione dell'autovettura usata per il delitto richiedeva da parte del giudice di merito una maggior attenzione critica rispetto alle dichiarazioni rese dal collaborante quindici anni dopo il delitto, tenuto conto del rilievo attribuito al "tempo trascorso dalla commissione del reato" dall'art. 292 c. 1 lett. c), in relazione non solo alle esigenze cautelari, ma anche agli "indizi che giustificano in concreto la misura disposta", considerati dalla norma citata. Tanto maggiore è l'intervallo temporale trascorso, tanto minore viene ad essere l'attendibilità del dichiarante, a causa della inevitabile diminuzione della memoria dell'evento. Di conseguenza, lo spessore dei riscontri esterni richiesti ai fini della configurabilità di un quadro indiziario di gravità corrispondente a quella indicata 273, c.p.p. deve essere tanto maggiore, quanto più lungo è il tempo maggiore trascorso tra il fatto e le dichiarazioni rese dal collaborante.
Nel caso di specie il Tribunale considera gli indubbi esterni costituiti dalla esistenza di un movente dell'omicidio EL connesso al riconoscimento da parte sua del RI, che aveva compiuto una rapina a suo danno. Si tratta peraltro di riscontri che, secondo la ricostruzione attuata nell'ordinanza, non collegano direttamente l'episodio al gruppo facente capo a AR RI, di cui SI secondo l'accusa fa parte, ma che coinvolgono tale clan attraverso una richiesta del delitto proveniente da PI VO, visto come mandante dell'omicidio. Il riscontro in tema di movente è quindi mediato dalla posizione di tale figura e dal mandato che essa avrebbe conferito al gruppo, passaggio che è fondamentale per individuare il nesso tra la rapina, il gruppo CC e l'omicidio, e sul quale l'ordinanza non si sofferma.
Sulle modalità dell'omicidio, l'ordinanza riferisce la testimonianza di US LI e descrive i reperti balistici, ed individua in tali elementi dei riscontri, in un contesto nel quale invece la difesa ha buon gioco a sottolineare le differenze di fondo emergenti tra dichiarazioni della teste e dati oggettivi da un lato, affermazioni ON dall'altro. È infatti evidente la differenza tra la ricostruzione dei fatti operata da quest'ultimo sull'omicidio, indicato come in concreto commesso da due killers con una doppietta ed una pistola cal. 38, ed i dati di origine diversa, che indicano un solo omicida ed un'unica arma usata. Di tali divergenze l'ordinanza impugnata dà conto, e le giustifica con la mancata visuale da parte dell'ON rispetto al fatto, in considerazione della sua posizione. La logicità del ragionamento non toglie che non possono essere considerati riscontri oggettivi divergenze, che riscontri non sono.
In definitiva, l'incoferenza delle dichiarazioni ON rispetto al fatto in ordine ad una delle macchine usate, la natura solo mediata del riscontro sul movente, considerato senza che sia valutata la posizione del mandante, le divergenze tra la ricostruzione dei fatti operata dal collaborante ed i dati oggettivi emersi altrove, scorrettamente ritenuti riscontri, costituiscono punti dell'ordinanza in contrato con la gravità del quadro indiziario richiesto dall'art. 273 C.P.P. ai fini dell'applicazione delle misure cautelari, ed in ordine ai quali il Tribunale non ha motivato adeguatamente rispetto ai rilievi proposti dalla difesa. L'accoglimento del ricorso per il motivo inerente alla motivazione in tema di elementi indiziari assorbe il secondo, concernente le esigenze cautelari.
L'ordinanza deve essere quindi annullata, con rinvio al Tribunale di Palermo per nuovo esame.
P.Q.M.
annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Palermo per nuovo esame. Dispone che copia del provvedimento venga trasmessa a cura della cancelleria al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 23 legge 332/95. Così deciso in Roma, il 3 marzo 1998.
Depositato in Cancelleria il 8 aprile 1998