Cass. pen., sez. I, sentenza 03/03/1998, n. 1287
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Sentenza 3 marzo 1998

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Atteso il rilievo che,nell'art.292,comma 1,lett.c),c.p.p.,è attribuito,fra gli elementi da valutare ai fini della motivazione dell'ordinanza applicativa di misura cautelare,al "tempo trascorso dalla commissione del reato",in relazione non solo alle esigenze cautelari, ma anche agli indizi atti a giustificare in concreto la misura disposta,deve ritenersi,nel caso in cui detti indizi siano costituiti dalle dichiarazioni di soggetti rientranti nelle previsioni di cui all'art.192,commi 3 e 4,c.p.p.,che quanto maggiore risulti l'intervallo di tempo trascorso dal fatto,tanto minore venga ad essere,a causa dell'inevitabile affievolirsi della memoria dell'evento,l'attendibilità del dichiarante.Di conseguenza,lo spessore dei riscontri esterni alle suddette dichiarazioni dovrà essere,perché queste assurgano al rango di "gravi indizi di colpevolezza",tanto maggiore quanto più lungo risulterà essere il summenzionato intervallo temporale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 03/03/1998, n. 1287
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1287
    Data del deposito : 3 marzo 1998

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