CASS
Sentenza 3 maggio 2023
Sentenza 3 maggio 2023
Massime • 1
In tema di rescissione del giudicato, l'istanza relativa a una sentenza emessa dal giudice di pace deve essere presentata presso la Corte di appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento, posto che, in assenza di specifiche disposizioni dettate dal d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, trova applicazione la disciplina codicistica.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/05/2023, n. 18486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18486 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: UN TO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 13/07/2022 del TRIBUNALE di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO;
lette/seutite le conclusioni del PG .e Penale Sent. Sez. 5 Num. 18486 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: PEZZULLO ROSA Data Udienza: 31/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con ordinanza del 13.07.2022, il Tribunale di Milano ha dichiarato inammissibile l'istanza di rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p., proposta nell'interesse di NO BE, condannato con sentenza emessa dal Giudice di Pace di Milano il 07.07.2021 alla pena di euro 1200,00 di multa, per il reato di lesione personale e di minaccia di cui agli artt. 582 e 612 cod. pen. nei confronti di NC UB. Ha rilevato il Tribunale che, competente a decidere sull'istanza di rescissione del giudicato avverso la sentenza del Giudice di Pace è la Corte d'Appello, alla quale l'art. 629-bis cod. proc. pen. attribuisce la competenza esclusiva, e essendo il rimedio in questione un mezzo di impugnazione straordinario non è prevista la trasmissione degli atti alla Corte d'appello. 2. Avverso la predetta ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione NO BE, a mezzo del difensore di fiducia, avv.to NC Ferrandino, affidando le proprie censure a due motivi, con i quali deduce: 2.1 con il primo motivo, la violazione di legge, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c) c.p.p., in relazione agli artt. 2, 19, 39, 39 bis D. Lgs. 274/2000, nonché in relazione all'art. 15 c.p., per avere il Tribunale illegittimamente dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di rescissione del giudicato in violazione delle norme processuali;
invero, l'art. 2 D. Lgs. 274/2000 prevede che il codice di procedura penale costituisca normativa supplementare rispetto al decreto stesso, le cui disposizioni sono applicabili solo in caso di carenza normativa e l'art. 39, comma 2, del D. Lgs. 274/2000, che ricalca la norma sulla rescissione del giudicato di cui all'art. 629 bis c.p.p. pur indicando ancora l'istituto della contumacia, anziché dell'assenza, implica la competenza funzionale del Tribunale in composizione monocratica, essendo quest'ultimo il giudice dell'impugnazione avverso le sentenze del Giudice di Pace;
il provvedimento impugnato, ha ritenuto la competenza in favore della Corte di Appello, in quanto l'art. 629 bis c.p.p. nel proprio dettato letterale prevede la competenza della "Corte" e non del "Giudice" di appello, ma appare evidente in tale interpretazione l'errore in cui è incorso il giudice quando ha omesso di applicare la disciplina speciale relativa al procedimento dinanzi al Giudice di Pace;
2.2. con il secondo motivo, la violazione di legge, ai sensi dell'art. 606 co. 1, lett. b) e c) c.p.p., in relazione agli artt. 629 bis, 568 comma 5, 582, 634 c.p.p. nonché in relazione agli artt. 2 c.p. e 24 Cost., per avere il Tribunale illogicamente motivato in violazione delle norme sostanziali e processuali richiamate, relativamente all'interpretazione in malam partem della disciplina della rescissione del giudicato;
invero, la proposizione di una impugnazione diversa non comporta l'inammissibilità dell'impugnazione, bensì soltanto la necessità di procedere all'esatta qualificazione del mezzo proposto alla stregua di quello consentito dall'ordinamento e di emanare i provvedimenti del caso;
la disciplina della conversione, è applicabile non solo nei casi in cui è ravvisabile un errore della parte che ha proposto l'impugnativa non consentita, ma anche nel caso in cui il ricorrente abbia deliberatamente scelto e utilizzato un mezzo di impugnazione non contemplato dalla legge, perché anche in questa ipotesi deve ritenersi prevalente esclusivamente la volontà della parte di impugnare la decisione. 1 4. Il Procuratore Generale in sede, in persona del Sostituto Procuratore Generale, dr. Giovanni Di Leo, ha depositato conclusioni scritte nel senso dell'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile, siccome manifestamente infondato. 1.Invero, non merita censure la valutazione, oggetto del primo motivo di ricorso, circa l'incompetenza del tribunale di Milano a conoscere dell'istanza di rescissione del giudicato avverso la sentenza del giudice di pace di Milano e conseguentemente l'inammissibilità dell'istanza di revisione. Del tutto infondata, infatti, si presenta la deduzione, secondo la quale correttamente sarebbe stato investito il Tribunale di Milano per la rescissione del giudicato relativo ad una sentenza del giudice di pace, poiché la disciplina di cui al d.lgs. n. 274 del 2000 conterrebbe elementi deponenti in tale senso. All'uopo si osserva che la norma invocata dal ricorrente, ossia l'art. 39, comma 2, del d.lgs. n. 274 del 2000, prevede un'apposita disciplina, limitata all'appello delle sentenze del giudice di pace, rimedio questo specificamente attribuito alla competenza del tribunale del circondario in cui ha sede il giudice di pace che ha pronunciato la sentenza impugnata. Tale disciplina, tuttavia, non è estensibile o comunque applicabile a rimedi che, invece, sono previsti nel codice di rito e sono "straordinari", operando in tal caso pienamente la clausola generale di salvezza di cui all'art. 2 comma 1 del d.lgs. n. 274 del 2000, secondo cui, per tutto ciò che non è previsto dal decreto, si osservano in quanto compatibili le norme contenute nel codice di procedura penale nei titoli I e II del decreto legislativo 28 luglio 1989 numero 271, fatte salve alcune disposizioni. Le Sezioni Unite di questa Corte, del resto, hanno chiaramente evidenziato che il rimedio della rescissione del giudicato, previsto dall'art. 625-ter cod. proc. pen. (oggi 629-bis c.p.p.), ha natura di mezzo di impugnazione straordinaria (Sez. U, n. 36848 del 17/07/2014, Rv. 259990). Per la disciplina delle impugnazioni nel procedimento innanzi al Giudice di pace, pertanto occorre guardare oltre che dalle norme espressamente previste nel decreto legislativo n. 274 del 2000 (artt. 36-39), dalle disposizioni contenute nel codice di procedura penale in materia di impugnazioni, sicchè il rimedio della rescissione del giudicato non contemplato dalle norme suddette trova riferimenti e fondamento solo nella disciplina codicistica. Tale disciplina prevede espressamente, al comma 2 dell'art. 629 bis c.p.p., che la richiesta di rescissione del giudicato «è presentata alla Corte d'appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento, a pena di inammissibilità [...] entro trenta giorni dal momento dell'avvenuta conoscenza del procedimento». Ne consegue che correttamente il Tribunale di Milano ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen., siccome non proposta alla competente Corte d'appello di Milano. 2 2. Manifestamente infondato si presenta, altresì, il secondo motivo di ricorso, volto a censurare la mancata trasmissione degli atti - una volta rilevata da parte del Tribunale la propria incompetenza- alla Corte d'appello di Milano alla luce del principio del favor impugnationis di cui all'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. All'uopo è sufficiente richiamare i principi più volte affermati da questa Corte, secondo cui è inammissibile la richiesta di rescissione del giudicato depositata, con le forme di cui agli artt. 582 e 583 cod. proc. pen., in un luogo diverso dalla cancelleria della Corte di appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento, stante la tassatività delle modalità di presentazione previste dall'art. 629-bis, comma 2, cod. proc. pen. Sez. 5, n. 23075 del 03/03/2021, Rv. 281216; Sez. 4, n. 5983 del 03/12/2019, Rv. 278448; Sez. 5, n. 45851 del 27/05/2016, Rv. 268447) in uno alla straordinarietà del mezzo di impugnazione che non ammette deroghe alle prescritte formalità di presentazione. Invero, il favor impugnationis non può che operare nell'ambito dei rigorosi limiti rappresentati dalla natura intrinseca del mezzo di impugnazione (Sez. U, n. 8825 del 26/10/2016, Galtelli, Rv. 268823 e così in motivazione Sez. U n. 1626 del 24/09/2020, Bottari, Rv. 280167). Dunque, la particolarità del rimedio straordinario della rescissione ex art. 629-bis cod. pen. comporta che lo stesso non possa essere "trasmesso" alla Corte di appello competente, essendo insuscettibile di sanatoria il vizio di presentazione dell'istanza al Tribunale incompetente. 3. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 31.1.2023
lette/seutite le conclusioni del PG .e Penale Sent. Sez. 5 Num. 18486 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: PEZZULLO ROSA Data Udienza: 31/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con ordinanza del 13.07.2022, il Tribunale di Milano ha dichiarato inammissibile l'istanza di rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p., proposta nell'interesse di NO BE, condannato con sentenza emessa dal Giudice di Pace di Milano il 07.07.2021 alla pena di euro 1200,00 di multa, per il reato di lesione personale e di minaccia di cui agli artt. 582 e 612 cod. pen. nei confronti di NC UB. Ha rilevato il Tribunale che, competente a decidere sull'istanza di rescissione del giudicato avverso la sentenza del Giudice di Pace è la Corte d'Appello, alla quale l'art. 629-bis cod. proc. pen. attribuisce la competenza esclusiva, e essendo il rimedio in questione un mezzo di impugnazione straordinario non è prevista la trasmissione degli atti alla Corte d'appello. 2. Avverso la predetta ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione NO BE, a mezzo del difensore di fiducia, avv.to NC Ferrandino, affidando le proprie censure a due motivi, con i quali deduce: 2.1 con il primo motivo, la violazione di legge, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c) c.p.p., in relazione agli artt. 2, 19, 39, 39 bis D. Lgs. 274/2000, nonché in relazione all'art. 15 c.p., per avere il Tribunale illegittimamente dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di rescissione del giudicato in violazione delle norme processuali;
invero, l'art. 2 D. Lgs. 274/2000 prevede che il codice di procedura penale costituisca normativa supplementare rispetto al decreto stesso, le cui disposizioni sono applicabili solo in caso di carenza normativa e l'art. 39, comma 2, del D. Lgs. 274/2000, che ricalca la norma sulla rescissione del giudicato di cui all'art. 629 bis c.p.p. pur indicando ancora l'istituto della contumacia, anziché dell'assenza, implica la competenza funzionale del Tribunale in composizione monocratica, essendo quest'ultimo il giudice dell'impugnazione avverso le sentenze del Giudice di Pace;
il provvedimento impugnato, ha ritenuto la competenza in favore della Corte di Appello, in quanto l'art. 629 bis c.p.p. nel proprio dettato letterale prevede la competenza della "Corte" e non del "Giudice" di appello, ma appare evidente in tale interpretazione l'errore in cui è incorso il giudice quando ha omesso di applicare la disciplina speciale relativa al procedimento dinanzi al Giudice di Pace;
2.2. con il secondo motivo, la violazione di legge, ai sensi dell'art. 606 co. 1, lett. b) e c) c.p.p., in relazione agli artt. 629 bis, 568 comma 5, 582, 634 c.p.p. nonché in relazione agli artt. 2 c.p. e 24 Cost., per avere il Tribunale illogicamente motivato in violazione delle norme sostanziali e processuali richiamate, relativamente all'interpretazione in malam partem della disciplina della rescissione del giudicato;
invero, la proposizione di una impugnazione diversa non comporta l'inammissibilità dell'impugnazione, bensì soltanto la necessità di procedere all'esatta qualificazione del mezzo proposto alla stregua di quello consentito dall'ordinamento e di emanare i provvedimenti del caso;
la disciplina della conversione, è applicabile non solo nei casi in cui è ravvisabile un errore della parte che ha proposto l'impugnativa non consentita, ma anche nel caso in cui il ricorrente abbia deliberatamente scelto e utilizzato un mezzo di impugnazione non contemplato dalla legge, perché anche in questa ipotesi deve ritenersi prevalente esclusivamente la volontà della parte di impugnare la decisione. 1 4. Il Procuratore Generale in sede, in persona del Sostituto Procuratore Generale, dr. Giovanni Di Leo, ha depositato conclusioni scritte nel senso dell'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile, siccome manifestamente infondato. 1.Invero, non merita censure la valutazione, oggetto del primo motivo di ricorso, circa l'incompetenza del tribunale di Milano a conoscere dell'istanza di rescissione del giudicato avverso la sentenza del giudice di pace di Milano e conseguentemente l'inammissibilità dell'istanza di revisione. Del tutto infondata, infatti, si presenta la deduzione, secondo la quale correttamente sarebbe stato investito il Tribunale di Milano per la rescissione del giudicato relativo ad una sentenza del giudice di pace, poiché la disciplina di cui al d.lgs. n. 274 del 2000 conterrebbe elementi deponenti in tale senso. All'uopo si osserva che la norma invocata dal ricorrente, ossia l'art. 39, comma 2, del d.lgs. n. 274 del 2000, prevede un'apposita disciplina, limitata all'appello delle sentenze del giudice di pace, rimedio questo specificamente attribuito alla competenza del tribunale del circondario in cui ha sede il giudice di pace che ha pronunciato la sentenza impugnata. Tale disciplina, tuttavia, non è estensibile o comunque applicabile a rimedi che, invece, sono previsti nel codice di rito e sono "straordinari", operando in tal caso pienamente la clausola generale di salvezza di cui all'art. 2 comma 1 del d.lgs. n. 274 del 2000, secondo cui, per tutto ciò che non è previsto dal decreto, si osservano in quanto compatibili le norme contenute nel codice di procedura penale nei titoli I e II del decreto legislativo 28 luglio 1989 numero 271, fatte salve alcune disposizioni. Le Sezioni Unite di questa Corte, del resto, hanno chiaramente evidenziato che il rimedio della rescissione del giudicato, previsto dall'art. 625-ter cod. proc. pen. (oggi 629-bis c.p.p.), ha natura di mezzo di impugnazione straordinaria (Sez. U, n. 36848 del 17/07/2014, Rv. 259990). Per la disciplina delle impugnazioni nel procedimento innanzi al Giudice di pace, pertanto occorre guardare oltre che dalle norme espressamente previste nel decreto legislativo n. 274 del 2000 (artt. 36-39), dalle disposizioni contenute nel codice di procedura penale in materia di impugnazioni, sicchè il rimedio della rescissione del giudicato non contemplato dalle norme suddette trova riferimenti e fondamento solo nella disciplina codicistica. Tale disciplina prevede espressamente, al comma 2 dell'art. 629 bis c.p.p., che la richiesta di rescissione del giudicato «è presentata alla Corte d'appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento, a pena di inammissibilità [...] entro trenta giorni dal momento dell'avvenuta conoscenza del procedimento». Ne consegue che correttamente il Tribunale di Milano ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen., siccome non proposta alla competente Corte d'appello di Milano. 2 2. Manifestamente infondato si presenta, altresì, il secondo motivo di ricorso, volto a censurare la mancata trasmissione degli atti - una volta rilevata da parte del Tribunale la propria incompetenza- alla Corte d'appello di Milano alla luce del principio del favor impugnationis di cui all'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. All'uopo è sufficiente richiamare i principi più volte affermati da questa Corte, secondo cui è inammissibile la richiesta di rescissione del giudicato depositata, con le forme di cui agli artt. 582 e 583 cod. proc. pen., in un luogo diverso dalla cancelleria della Corte di appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento, stante la tassatività delle modalità di presentazione previste dall'art. 629-bis, comma 2, cod. proc. pen. Sez. 5, n. 23075 del 03/03/2021, Rv. 281216; Sez. 4, n. 5983 del 03/12/2019, Rv. 278448; Sez. 5, n. 45851 del 27/05/2016, Rv. 268447) in uno alla straordinarietà del mezzo di impugnazione che non ammette deroghe alle prescritte formalità di presentazione. Invero, il favor impugnationis non può che operare nell'ambito dei rigorosi limiti rappresentati dalla natura intrinseca del mezzo di impugnazione (Sez. U, n. 8825 del 26/10/2016, Galtelli, Rv. 268823 e così in motivazione Sez. U n. 1626 del 24/09/2020, Bottari, Rv. 280167). Dunque, la particolarità del rimedio straordinario della rescissione ex art. 629-bis cod. pen. comporta che lo stesso non possa essere "trasmesso" alla Corte di appello competente, essendo insuscettibile di sanatoria il vizio di presentazione dell'istanza al Tribunale incompetente. 3. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 31.1.2023