Sentenza 27 maggio 2016
Massime • 1
È inammissibile la richiesta di rescissione del giudicato presentata, con atto sottoscritto dal condannato, mediante spedizione postale di raccomandata A/R da parte del difensore, insieme all'atto di nomina ed alla procura speciale rilasciatagli, attesa l'esplicita disciplina in proposito dettata dall'art. 625 ter, comma secondo, cod. proc. pen., che contempla la "presentazione personale" dell'istanza nella cancelleria del giudice competente. (In motivazione, la Corte ha precisato che la straordinarietà del mezzo di impugnazione non ammette deroghe alla prescritte formalità di presentazione).
Commentari • 2
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Rassegna giurisprudenziale Rescissione del giudicato (art. 629-bis) In tema di disciplina emergenziale per la pandemia da Covid-19, la disciplina di cui all'art. 24, commi 6-bis e ss. DL 137/2020, convertito con modificazione dalla L. 176/2020, in quanto riferita a tutti gli atti di impugnazione comunque denominati, trova applicazione anche in relazione all'istanza di rescissione del giudicato, nonostante la sua natura di impugnazione straordinaria (Sez. 5, 24111/2022) In tema di rescissione del giudicato, l'effettiva conoscenza del procedimento, ostativa alla revoca della sentenza di condanna emessa nei confronti di imputato assente, deve essere riferita all'accusa contenuta in un …
Leggi di più… - 2. Istanza di rescissione del giudicato: deposito solo in Corte di appello (Cass. 23075/21)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 16 novembre 2021
La richiesta di rescissione del giudicato richiede modalità di presentazione del ricorso del tutto distinte da quelle ordinarie, tenuto conto che il ricorso va depositato presso la cancelleria della Corte di Appello, chiamata a giudicare: inammissiible is aspedizione postale che deposito preso il giudice del luogo nel quale si trova l'istante o il suo difensore. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE (ud. 03/03/2021) 10-06-2021, n. 23075 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SABEONE Gerardo - Presidente - Dott. MICCOLI Grazia - rel. Consigliere - Dott. SESSA Renata - Consigliere - Dott. TUDINO Alessandrina - Consigliere - Dott. BORRELLI Paola - Consigliere - ha …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/05/2016, n. 45851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45851 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2016 |
Testo completo
40 0 0 1 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE CAMERA DI CONSIGLIO DEL 27/05/2016 Composta da: Sent. n. sez. 784/2016 STEFANO PALLA -Presidente - REGISTRO GENERALE N.8686/2016 EDUARDO DE GREGORIO Rel. Consigliere - ROSA PEZZULLO PAOLO MICHELI ANGELO CAPUTO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IT NA nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 11/06/2015 del TRIBUNALE di CUNEO sentita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO;
lette/sentite le conclusioni del PG а ей самий s h Udit i difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO 1. Con atto in data 22 gennaio 2016 OV LI formulava richiesta di incidente di esecuzione volta ad ottenere la declaratoria di inefficacia del titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 670/3, c.p.p. e la restituzione nel termine per proporre impugnazione ex art. 175 c.p.p. avverso la sentenza emessa in data 11.6.2015 dal Tribunale di Cuneo, essendo venuta a conoscenza dell' avvenuta celebrazione di tale processo a suo carico solo nel momento della notificazione (avvenuta il 28.12.2015) del provvedimento di esecuzione pene concorrenti, emesso il 19/12/2015, e, quindi, successivamente al passaggio in giudicato della stessa sentenza;
nonché, in alternativa ed in ogni caso, formulava "richiesta urgente per la rescissione del giudicato ex art. 625 ter c.p.p.", ove ritenuto, ai sensi dell'art 15 bis della legge n. 67/2014, non applicabile, nel caso di specie, la disciplina di cui al previgente art. 175 co 2 c.p.p., in ossequio a quanto previsto dal neo introdotto appunto art. 625 ter c.p.p.. 2. Il Procuratore Generale in sede, in persona del Sostituto Procuratore Generale, dr. RE PE Viola, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
3. In data 12.5.2016 il difensore dell'imputata ha depositato memoria, con la quale ha concluso per l'ammissibilità e la fondatezza dell'impugnazione. CONSIDERATO IN DIRITTO La richiesta ex art. 625 ter c.p.p. è inammissibile, siccome irritualmente proposta.
1. Ed invero, il rimedio di cui all'art. 625 ter c.p.p. è esperibile, ai sensi del secondo comma di tale articolo, con richiesta da presentarsi a pena di inammissibilità- personalmente da parte del condannato, o da un difensore munito di procura speciale autenticata ex art. 583/3 c.p.p., entro trenta giorni dall'avvenuta conoscenza del procedimento. Il predetto secondo comma, così come già osservato da questa Corte (Sez. 1, n. 23426 del 15/04/2015), deroga alla generale previsione dell'art. 582 c.p.p., comma 1, in quanto contempla esclusivamente la presentazione personale (da parte del condannato o del difensore colla procura speciale), escludendo la alternativa della presentazione "a mezzo di incaricato". Vige, per vero, in subiecta materia, il principio della tassatività e della inderogabilità delle forme stabilite dalla legge, in quanto si tratta di requisiti la cui osservanza è sanzionata appunto a pena di inammissibilità (Sez. I, n. 23426 del 15/04/2015).
2. Nel caso di specie la richiesta di rescissione del giudicato risulta sottoscritta dalla OV e spedita, in data 22.1.2016, a mezzo di raccomandata A/R dal suo difensore, avv. Brizio, al Tribunale di Cuneo (ove perveniva in data 26.1.2016), in uno all'atto di nomina e alla procura speciale rilasciata in favore del suddetto avvocato in pari data, come si evince dalla nota di trasmissione e dalla ulteriore documentazione allegata alla memoria del 12.5.2016. Dunque, la richiesta non risulta "presentata" dalla condannata personalmente e neppure dal difensore munito della procura speciale, mediante la materiale consegna al cancelliere (secondo quanto prescritto dall'art. 582 c.p.p., comma 1, nella parte non derogata dall'art. 625 ter, comma 2), ma spedita a mezzo posta, in evidente violazione del disposto dell'art. 625 ter/2 c.p.p. che appunto contempla la "presentazione personale" dell'istanza nella cancelleria del giudice competente.
3. Le S.U. di questa Corte, in proposito hanno fissato il seguente principio di diritto: "Il rimedio della rescissione del giudicato, previsto dall'art. 625 ter c.p.p., ha natura di mezzo di impugnazione straordinaria ed implica che la richiesta, con allegazione dei documenti a sostegno, sia depositata nella cancelleria del giudice di merito la cui sentenza è stata posta in esecuzione" (sentenza n. del 17/07/2014, Burba, Rv. 259990), sicchè proprio la straordinarietà del mezzo non ammette deroghe, neppure con riguardo alle formalità di presentazione.
4. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile a colpa del ricorrente al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 1000,00, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
p.q.m.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 27.5.2016 Il Consigliere estensore Neak Pernell Il Presidente Rosa Pezzullo Stefano Palla ана ПрийГ IN CANCELLERIA adeli 31 OTT 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Cartele Lanzuise мн