Cass. pen., sez. V, sentenza 27/05/2016, n. 45851
CASS
Sentenza 27 maggio 2016

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È inammissibile la richiesta di rescissione del giudicato presentata, con atto sottoscritto dal condannato, mediante spedizione postale di raccomandata A/R da parte del difensore, insieme all'atto di nomina ed alla procura speciale rilasciatagli, attesa l'esplicita disciplina in proposito dettata dall'art. 625 ter, comma secondo, cod. proc. pen., che contempla la "presentazione personale" dell'istanza nella cancelleria del giudice competente. (In motivazione, la Corte ha precisato che la straordinarietà del mezzo di impugnazione non ammette deroghe alla prescritte formalità di presentazione).

Commentari2

  • 1Art. 629-bis - Rescissione del giudicato
    https://www.filodiritto.com/

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  • 2Istanza di rescissione del giudicato: deposito solo in Corte di appello (Cass. 23075/21)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 16 novembre 2021

    La richiesta di rescissione del giudicato richiede modalità di presentazione del ricorso del tutto distinte da quelle ordinarie, tenuto conto che il ricorso va depositato presso la cancelleria della Corte di Appello, chiamata a giudicare: inammissiible is aspedizione postale che deposito preso il giudice del luogo nel quale si trova l'istante o il suo difensore. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE (ud. 03/03/2021) 10-06-2021, n. 23075 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SABEONE Gerardo - Presidente - Dott. MICCOLI Grazia - rel. Consigliere - Dott. SESSA Renata - Consigliere - Dott. TUDINO Alessandrina - Consigliere - Dott. BORRELLI Paola - Consigliere - ha …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 27/05/2016, n. 45851
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 45851
Data del deposito : 27 maggio 2016

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