Sentenza 3 dicembre 2019
Massime • 1
E' inammissibile la richiesta di rescissione del giudicato presentata con le modalità di cui agli artt. 582 e 583 cod. proc. pen., in quanto il secondo comma dell'art. 629-bis cod. proc. pen. prevede modalità tassative di presentazione dell'impugnazione straordinaria in questione. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto inammissibile l'impugnazione straordinaria presentata a mezzo del servizio postale).
Commentario • 1
- 1. Istanza di rescissione del giudicato: deposito solo in Corte di appello (Cass. 23075/21)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 16 novembre 2021
La richiesta di rescissione del giudicato richiede modalità di presentazione del ricorso del tutto distinte da quelle ordinarie, tenuto conto che il ricorso va depositato presso la cancelleria della Corte di Appello, chiamata a giudicare: inammissiible is aspedizione postale che deposito preso il giudice del luogo nel quale si trova l'istante o il suo difensore. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE (ud. 03/03/2021) 10-06-2021, n. 23075 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SABEONE Gerardo - Presidente - Dott. MICCOLI Grazia - rel. Consigliere - Dott. SESSA Renata - Consigliere - Dott. TUDINO Alessandrina - Consigliere - Dott. BORRELLI Paola - Consigliere - ha …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/12/2019, n. 5983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5983 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2019 |
Testo completo
05 9 83-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: PATRIZIA PICCIALLI Sent. n. sez. 1698/2019 Presidente - ->CC 03/12/2019 DONATELLA FERRANTI R.G.N. 19772/2019 UGO BELLINI -Relatore GIUSEPPE PAVICH FRANCESCA PICARDI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: EL AB nato il [...] avverso l'ordinanza del 07/02/2019 della CORTE APPELLO di VENEZIA udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
: нешипn.blite конкисncurs. C lette le conclusioni del PG he he chiesto oil com RITENUTO IN FATTO 1. Ricorre dinanzi al Supremo Collegio EL AB tramite il proprio difensore di fiducia avverso provvedimento con cui la Corte di Appello di Venezia aveva dichiarato la inammissibilità del ricorso avanzato dal procuratore speciale dell'imputato tramite lettera raccomandata per la rescissione del giudicato ai sensi dell'art.629 bis cod.proc.pen. intervenuto a seguito di sentenza 25.10.2017 del Tribunale di Verona con la quale era stato giudicato in assenza e riconosciuto colpevole del reato di cui agli art. 56 624 e 625 n.7 cod.pen. l'inammissibilità2. La Corte distrettuale ha riconosciuto della impugnazione sul presupposto che la domanda di rescissione del giudicato costituiva mezzo di impugnazione straordinario il quale soggiaceva a forme e termini peculiari di presentazione e in particolare, contrariamente a quanto previsto dall'art.583 cod. proc.pen., non era contemplato il ricorso al servizio postale, atteso che l'impugnazione andava presentata personalmente o a mezzo di procuratore speciale munito di procura speciale autenticata.
3. Assume il ricorrente violazione della legge penale in relazione alla disciplina di cui alle modalità di presentazione della impugnazione di cui agli artt. 582 e 583 cod.proc.pen., evidenziando che la norma di cui all'art.629 bis cod.proc.pen. non presentava incompatibilità con la presentazione del ricorso per rescissione del giudicato mediante il servizio postale, come previsto dall'art.583 comma 1 cod.proc.pen. in quanto la suddetta missiva proveniva da difensore munito di procura speciale il quale ben avrebbe potuto avvalersi del mezzo postale, atteso che il termine "personalmente" indicato dalla norma speciale si riferiva alla persona dell'interessato e non già del suo procuratore speciale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso si presenta inammissibile. Il procedimento di cui all'art.629 bis cod.proc.pen. integra mezzo di impugnazione straordinario sottoposto a specifiche regole di presentazione in quanto sotto la vigenza dell'art.625 ter cod.proc.pen. la norma prevedeva che la richiesta, con allegazione dei documenti a sostegno, venisse depositata nella cancelleria del giudice di merito la cui sentenza è stata posta in esecuzione (sez.U, 17.7.2014, Burba Rv.259990) con esclusione pertanto dell'applicabilità di cui all'art.582 II comma cod.proc.pen., e attualmente, con la introduzione dell'art.629 bis cod.proc.pen., la richiesta deve essere presentata alla Corte di Appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento.
2. La disposizione in parola (art.629 bis II comma cod.proc.pen.) prevede che la richiesta possa essere presentata dall'imputato personalmente o da un difensore munito di procura speciale autenticata nelle forme previste dall'art.583 u.c. cod. proc.pen. Trattasi di modalità tassative ed inderogabili che non consentono equipollenti o deroghe alle prescritte formalità di presentazione (sez. V, 27.5.2016, Mitkova, Rv.268447; 28.6.2018 Cunsolo, Rv.274412, sez.I, 20.67.2017 Sein Rv.271263, sebbene con possibilità di consegna da parte di incaricato;
sez.IV, 27.10.2016 OK non massimata n.50791).
3. Invero del tutto giustificato e non contrario ai principi che regolano l'esercizio della facoltà di impugnazione che uno strumento impugnatorio extra ordinem, quale la richiesta di rescissione del giudicato, possa richiedere modalità di presentazione del ricorso del tutto distinte da quelle ordinarie, tenuto conto che il ricorso va depositato presso la cancelleria della Corte di Appello, chiamata a giudicare, piuttosto che alla cancelleria del giudice a quo, sulla base di una scansione temporale che non consente di ipotizzare modalità di presentazione del ricorso diverse da quanto stabilito dall'art. 629 bis comma 2 cod. proc.pen.. 3.1 Invero la previsione di cui all'art.583 I comma c.p.p. si presenta quale modalità di presentazione dell'impugnazione alternativa alla disciplina generale di cui all'art.582 I comma cod.proc.pen., e presuppone una relazione di immediata derivazione tra il provvedimento oggetto di impugnazione e lo strumento impugnatorio.
4. Nel caso in esame si è in presenza di un giudicato penale e l'istanza è diretta a rimuovere tale situazione di irrevocabilità e rivolta ad una autorità giudiziaria del tutto sganciata da quella che, di regola, ha pronunciato il provvedimento divenuto irrevocabile, e le modalità di presentazione divergono profondamente da quelle di cui all'art.582 I comma cod.proc.pen., così da escludersi qualsiasi possibile collegamento tra le suddette disposizioni (art.582 e 583 cod.proc.pen.) e l'istituto della rescissione del giudicato in oggetto, se non ipotizzando una operazione di interpretazione integrativa della norma, così da pervenirsi ad una disciplina del tutto eccentrica, frutto di inammissibile contaminazione e traslazione.
5. Si pensi per esempio alla previsione di cui all'art.583 I comma cod.proc.pen. la quale rinvia all'art.582 I comma cod.proc.pen. al fine di individuare l'autorità alla quale trasmettere la impugnazione proposta fuori 2 a sede e ai poteri di questa di certificarne la ricezione, laddove nel caso in esame la istanza per la rescissione del giudicato deve necessariamente essere presentata, personalmente o per mezzo di procuratore speciale, alla Corte di Appello competente risultando pertanto, implicitamente ma inderogabilmente, escluso il ricorso alla alternativa previsione contenuta dall'art.583 cod. proc.pen.
5. Conclusivamente il ricorso si presenta privo di reale confronto rispetto alla motivazione della sentenza impugnata e va pertanto dichiarato inammissibile. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 3 Dicembre 2020 Il Consigliere estensore Il Presidente Ugo Bellini Patrizia Piccialli Up Bell си DEPOSITATO IN CANCELLERIA E N Di. 17/02/2020 B O I oggi, Z A S S IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO A C Dott.ssa Irene Caliendo 1 0 3