Sentenza 27 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 27/03/2002, n. 4432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4432 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2002 |
Testo completo
Aula 'B' I LA CORTE S044 32/02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto Risarcimento del RZA CIVILE danno da incidente stradale Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 8482/00 Presidente Dott. Vincenzo CARBONE Consigliere Dott. Michele LO PIANO - Cron. 10311 Consigliere. Dott. Antonio SEGRETO Rep. 1026 Rel. Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI - Ud. 29/01/02 .. Consigliere Dott. Gianfranco MANZO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SENTENZA dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti € 077 sul ricorso proposto da:
2.7.MAR. 2002 LB EG, elettivamente domiciliata in ROMA VIA IL CANCELLIERE ANTONIO BENNICELLI 27, presso lo studio dell'avvocato GIULIO CEVOLOTTO, difesa dall'avvocato MARIO DI TORO, CANCELLERIA giusta delega in atti;
ricorrente contro elettivamente domiciliato in ROMA VIA BALSEMIN LUCA, PANAMA 88, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO SPADAFORA, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente 2002 avverso la sentenza n. 1516/99 della Corte d'Appello di 267 VENEZIA, emessa il 30/06/99 e depositata il 02/11/99 (R.G. 1706/98); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 29/01/02 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha chiesto si rigetti il ricorso con le conseguenze di legge. RILEVATO che la corte d'appello di Venezia ha ri- gettato il gravame di GI RO avverso la senten- za del tribunale di Venezia che, decidendo sulla sua domanda volta al risarcimento dei danni derivatile a seguito dello scontro del proprio motoveicold con l'autovettura condotta da CA IN, aveva ravvisa- to il paritetico apporto causale colposo dei due condu- centi e condannato il convenuto al pagamento di L. 131.034.620, al netto dell'acconto di L. 35.000.000 già versato;
che col primo motivo del ricorso la ricorrente si - deducendo "erronea applicazione dell'art. 2054 duole "C.C. che la corte d'appello non abbia ritenuto che la velocità eccessiva dell'autovettura aveva svolto un determinante ruolo causale in ordine al sinistro veri- ficatosi (in quanto ella aveva fatto affidamento, nell'intraprendere la manovra di svolta a sinistra, su una velocità della sopraggiungente autovettura non su- 2 periore ai 50 km/h, essendosi l'incidente verificato in t un centro abitato); che col secondo motivo col quale dedotta si fa cenno"erronea valutazione del danno" all'evoluzione delle teorie sul risarcimento del danno e si quantifica in L. 305.000.000 il danno complessiva- mente subito, ma non si formula alcuna specifica censu- ra alla sentenza gravata;
che il P.M. ha chiesto che il ricorso sia rigettato con decisione da adottarsi in camera di consiglio. ; che entrambe le parti hanno depositato memorie;
RITENUTO, in ordine al primo motivo, che è del tut- to omessa l'indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con la disposizione di cui si denuncia la violazione, sicché la corte di cassazione non è posta in condizione di adempiere il compito istituzionale di verificare il fondamento della denunciata violazione (cfr. Cass., 23.3.1999, n. 2570), essendo invece inam- missibilmente sollecitata ad una rivalutazione del me- rito, com' è reso tra l'altro evidente dell'illustrazione deldall'affermazione, in esordio motivo, che "la causazione del sinistro de quo è a ca- rico per grandissima parte del sig. IN;
il giudi- ce valuterà quale responsabilità attribuire al Balse- 3 min, tenendo presenti alcune brevi considerazioni" (che E concernono gli spazi di frenata a diverse velocità, l'obbligo di rispettare il limite di 50 km/h nei centri abitati anche in assenza di cartello indicatore e l'obbligo di moderare la velocità in corrispondenza di un incrocio); che il secondo motivo non soddisfa neppure i requi- siti di contenuto di cui all'art. 366, n. 4, c.p.c.; che, pertanto, il ricorso va respinto per mancanza n i dei motivi previsti nell'art. 360 e che al rigetto del- l lo stesso consegue la condanna della ricorrente alle versate spese in favore del resistente CA IN;
visto l'art. 375, comma 2, c.p.c., come SC dall'art. 1 della legge 24 marzo 2001, n. 89;
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in Euro 93,00 oltre ad Euro 109T 129,11 ' 2500,00 per onorari. 456T 10,33 OT139,44 Roma, 29 gennaio 2002 а л Il consigliere estensore 806 г السلام 4 4 Il presidente 4 5 1 Deposit in Cancelleria IL CANCELLIERE C1 Rous li 17; 3.01 Gina Casoli CANCELLIERE C1 Gina Casoll 4