Sentenza 12 gennaio 2012
Massime • 1
Il delitto di previsto dall'art. 483 cod. pen. sussiste solo qualora l'atto pubblico, nel quale la dichiarazione del privato è stata trasfusa, sia destinato a provare la verità dei fatti attestati e, cioè, quando una norma giuridica obblighi il privato a dichiarare il vero ricollegando specifici effetti all'atto-documento nel quale la sua dichiarazione è stata inserita dal pubblico ufficiale ricevente. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto la sussistenza del reato in presenza di una falsa autodichiarazione, resa ai sensi dell'art. 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, circa le condizioni di reddito fungenti da presupposto per l'ottenimento di un abbonamento mensile a tariffa agevolata ai servizi di trasporto comunale).
Commentari • 3
- 1. 19: le condotte vietate dalla legge e le sanzioni irrogabiliFabrizio Galluzzo · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 22 marzo 2020
Il presente articolo ha lo scopo di illustrare gli illeciti penali disciplinati dalle norme per il contenimento del contagio da coronavirus, per soffermarsi sulla rilevanza penale delle condotte di coloro che non si attengano ai precetti imposti e sui reati che potrebbero configurarsi. Qualche cenno anche sulle norme emanate per i detenuti. This article aims to illustrate the criminal offences introduced by the rules for containment of coronavirus, and then focusing on the criminal relevance of the conduct of those who do not abide by the precepts imposed and what crimes could arise and on the rules adopte for detainees. Sommario: 1. Le norme adottate dal Governo ed il loro contenuto – …
Leggi di più… - 2. COVID-19: le condotte vietate dalla legge e le sanzioni irrogabilihttps://www.penaledp.it/category/articoli/ · 22 marzo 2020
Il presente articolo ha lo scopo di illustrare gli illeciti penali disciplinati dalle norme per il contenimento del contagio da coronavirus, per soffermarsi sulla rilevanza penale delle condotte di coloro che non si attengano ai precetti imposti e sui reati che potrebbero configurarsi. Qualche cenno anche sulle norme emanate per i detenuti. This article aims to illustrate the criminal offences introduced by the rules for containment of coronavirus, and then focusing on the criminal relevance of the conduct of those who do not abide by the precepts imposed and what crimes could arise and on the rules adopte for detainees. Sommario: 1. Le norme adottate dal Governo ed il loro contenuto – …
Leggi di più… - 3. Autocertificazione di assenza di condanne penali (Cass., 48681/14)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 17 marzo 2019
Non si può autocertificare l'assenza di condanne, neppure in conformità al certificato penale, se si è stati destinatari di un decreto penale di condanna con il beneficio della non menzione e quindi non riportato nel casellario giudiziale. Cfr., per maggiori informazioni, le nozioni introduttive sul funzionamento del casellario giudiziale: http://www.canestrinilex.com/risorse/condanne-penali-fedina-penale-visura-nozioni-introduttive/ (con modelli). Corte di Cassazione sez. V Penale, sentenza 13 ottobre - 24 novembre 2014, n. 48681 Presidente Lombardi - Relatore Guardiano Fatto e diritto 1. Con sentenza pronunciata il 2.4.2013 la corte di appello di Genova, in riforma della sentenza con …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/01/2012, n. 4970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4970 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COSENTINO Giuseppe M. Presidente del 12/01/2012
Dott. CASUCCI Giuliano Consigliere SENTENZA
Dott. DE CRESCIENZO Ugo Consigliere N. 44
Dott. CHINDEMI Domenico rel. Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. D'ARRIGO Cosimo Consigliere N. 26655/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) YU EI N. IL 06/02/1960;
avverso la sentenza n. 3670/2008 CORTE APPELLO di GENOVA, del 15/02/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/01/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO CHINDEMI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. LETTIERI Nicola che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Osserva:
IN FATTO
La Corte di appello di Genova, con sentenza in data 15/2/2011, confermava la sentenza del Tribunale di Genova, in data 13/12/2007, appellata da Yu HU, dichiarato colpevole di truffa e falso per aver indotto in errore l'azienda trasporti del Comune di Genova sulle proprie condizioni di reddito, facendosi rilasciare un abbonamento mensile a tariffa agevolata e condannato, concesse le attenuanti generiche, alla pena di mesi cinque di reclusione e Euro 200 di multa, pena condonata. Proponeva ricorso per cassazione l'imputato deducendo i seguenti motivi:
a) improcedibilità dell'azione per il reato di truffa, in quanto la querela presentata dall'amministratore delegato della A.M.T. è sprovvista della sottoscrizione autografa di quest'ultimo;
b) insussistenza del reato di cui all'art. 483 c.p. in mancanza di una norma che punisca il falso ideologico in autocertificazione, in danno di una società di diritto privato, anche se a capitale parzialmente pubblico.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
1) La mancanza di sottoscrizione autografa dell'amministratore delegato dell'A.M.T. costituisce motivo nuovo, non dedotto in sede di appello e, come tale è inammissibile, mancando, peraltro, anche ogni prova al riguardo, in forza del principio di autosufficienza del ricorso in cassazione, valido anche per il settore penale. Nell'appello veniva dedotta, invece, la diversa questione relativa alla mancanza di procura speciale del sottoscrittore della querela, trattandosi di legale rappresentante della società querelante. 2) All'imputato è stato contestato il reato di cui all'art. 483 c.p., in quanto, nella domanda diretta ad ottenere l'abbonamento mensile a tariffa agevolata per lavoratori a reddito limitato, residenti nel Comune di Genova, attestava falsamente le proprie condizioni di reddito, ottenendo indebitamente il rilascio di un abbonamento mensile a tariffa agevolata.
L'art. 483 c.p. ha natura di norma in bianco, che quindi richiede, per la definizione del suo contenuto precettivo, il collegamento con una diversa norma - eventualmente di carattere extrapenale - che conferisca attitudine probatoria all'atto in cui confluisce la dichiarazione non veritiera, così dando luogo all'obbligo per il dichiarante di attenersi alla verità. In tal senso si è costantemente espressa la giurisprudenza di questa Corte, anche a Sezioni Unite (v. S.U. n. 6 del 13.2.1999; nonché n. 28 del 15.12 1999; sez. 5, n. 19361 del 13.2.2006; sez. 5, n. 5365 del 4.12.2007). L'autocertificazione, prevista dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 46, svolge la funzione di norma integratrice del precetto penale attribuendo efficacia probatoria ai fini amministrativi alla dichiarazione del privato di provare i fatti attestati, evitando l'onere di provarli con la produzione nella specie, della dichiarazione dei redditi e così collegando l'efficacia probatoria dell'atto al dovere dell'istante di dichiarare il vero. Conclusivamente il ricorso va rigettato.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 gennaio 2012. Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2012