Sentenza 24 marzo 2017
Massime • 1
In tema di indagini preliminari, può essere nominato ausiliario di polizia giudiziaria per lo svolgimento della funzione di interprete colui che sia stato già sentito come persona informata sui fatti, non essendo prevista dal codice di procedura penale alcuna forma di incompatibilità. (Fattispecie nella quale veniva presentata congiuntamente denuncia da parte di due coniugi, uno dei quali era nominato interprete per l'escussione a sommarie informazioni dell'altro).
Commentario • 1
- 1. Truffa: qual è la differenza con la rapina?Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 27 settembre 2023
La massima Il criterio differenziale tra il delitto di rapina mediante minaccia e quello di truffa aggravata dall'ingenerato timore di un pericolo immaginario consiste nel diverso modo in cui viene prospettato il danno, sicché si ha truffa aggravata quando il danno viene prospettato come possibile ed eventuale e mai proveniente direttamente o indirettamente dall'agente, di modo che la persona offesa non è coartata nella sua volontà, ma si determina all'azione od omissione versando in stato di errore, mentre ricorre il delitto di rapina mediante minaccia quando il danno viene prospettato come certo e sicuro, ad opera del reo o di altri ad esso collegati, di modo che l'offeso è posto nella …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/03/2017, n. 23021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23021 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2017 |
Testo completo
23021-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 24/03/2017 Composta da: Sent. n. sez. 830/2017 ANIELLO NAPPI -Presidente- REGISTRO GENERALE MARIA VESSICHELLI N.27416/2016 SERGIO GORJAN Rel. Consigliere - - GIUSEPPE RICCARDI ROBERTO AMATORE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TA AB nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] 廾 PE IR nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 05/11/2015 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/03/2017, la relazione svolta dal Consigliere SERGIO GORJAN Udito il Procuratore Generale nella persona del dott. Giuseppe Corasaniti che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi proposti da AT, RC, MO e RE, rigetto dei ricorsi proposti da ON IO LL, TO LL, VI, Di SI e PO. Udito il difensore della parte civile costituita Ass. SOS Imprese avv. Daniele Camerota del foro di Roma, in sostituzione dell'avv. Alfredo Nello del foro di Napoli che ha concluso per la conferma della sentenza impugnata. Uditi il difensore di RE avv. Gaetano Alfiero del foro di Avellino che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
il difensore dei LL e di AT, avv. Rosario Arienzo del foro di Napoli che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
il difensore di RC, VI e Di SI, avv. Carlo Fabbozzo del foro di Napoli, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata;
il difensore di MO, avv. Carlo Fabbozzo del foro di Napoli, in sostituzione dell'avv. Annarita Onofrio del foro di Napoli, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Considerato in fatto La Corte d'Appello di Napoli con la decisione impugnata, resa il 5.11.2015 2.2.2016, ha parzialmente riformato la sentenza di condanna emessa dal Giudice per le udienza preliminare del Tribunale di Napoli,ad esito di giudizio abbreviato, a carico tra gli altri degli odierni impugnanti in ordine al delitto di associazione ex art 416 bis cod. pen., estorsioni tentate e consumate, incendio e tentato omicidio. La Corte ha riformate le statuizioni di condanna di tutti gli impugnanti in relazione all'errata applicazione dell'istituto ex art 63 comma 4 cod. pen., nonché assolto alcuni imputati da specifici reati, mentre per il resto ha confermato la sentenza di condanna, emessa dal primo Giudice, superando l'eccezione di nullità 1 della prima decisione e ritenendo adeguato il compendio probatorio, assunto in causa, a reggere la statuizione adottata. Hanno interposto ricorso per cassazione, personalmente od a mezzo dei rispettivi difensori, gli imputati OR MO, TO LL, OM LL, CI RE, IO AT, TO RC, IM Di SI, AR VI, IO ON e FR PO. IO ON imputato dei delitti associativo di capo A) e di estorsione -· ha proposto ricorso personalmente, deducendo i tentata di cui ai capi B) H) seguenti vizi di legittimità: concorreva vizio motivazionale in relazione al denunziato vizio di nullità della sentenza resa dal primo Giudice per assenza di motivazione, poiché la Corte partenopea s'è limitata a richiamare insegnamento del Supremo Collegio senza anche esporre argomentazione specifica di confutazione dell'eccezione; concorreva vizio motivazionale circa il computo della pena, ad esito della riforma sul punto della prima decisione, per erronea applicazione dei criteri di calcolo,ex art 63 comma 4 cod. pen.,in quanto circa i parametri utilizzati per il nuovo calcolo nulla è detto in sentenza impugnata;
concorreva vizio motivazionale poiché la Corte partenopea non ha esposto alcuna argomentazione relativamente alle censure mosse con l'atto di gravame the circa la diminuzione della pena finale in relazione alla chiesta concessione delle attenuanti generiche, all'esclusione di aggravanti contestate, all'individuazione di una pena base diversa e di minori aumenti per i reati posti in continuazione;
inadeguata, rispetto allaconcorreva vizio di motivazione, poiché argomentazioni difensive esposte a sostegno della richiesta di assoluzione dai delitti contestatigli, risultando gli elementi indicati dai Giudici d'appello a sostegno della loro decisione non adeguati allo scopo. 2 Per IO AT imputato del delitto di estorsione sub capo C) - hanno proposto separati ricorsi i due difensori, gl'avv. Arienzo e Nucera, denunziando i seguenti vizi di legittimità: impugnazione avv. Arienzo concorreva violazione di legge in relazione al rigetto della denunziata nullità della prima sentenza per difetto di motivazione in quanto mancava un'autonoma valutazione della responsabilità penale degli imputati era stata ricopiata la motivazione presente in ordinanza di custodia cautelare -; concorreva violazione di legge in ordine alla valutazione degli elementi probatori ritenuti atti a sostenere la penale responsabilità dell'imputato, considerato anche il rigetto dell'istanza di escussione a testi delle parti offese, le cui dichiarazioni sono utilizzate a fini di prova, poiché dette parti offese in effetto soggetti gravitanti in ambiente vicino alla malavita;
in particolare le intercettazioni ambientali non apparivano prova sufficiente poiché in effetto a formulare le indicazioni accusatore era l'investigatore, il quale pure dava atto dell'assenso a motti reso dalle persone interrogate senza che fosse redatto alcun verbale di sommarie informazioni;
inoltre assumeva rilevanza la sua assoluzione dalla partecipazione alla associazione criminale poiché appare anomalo che egli,in tesi accusatoria, procedesse autonomamente a commettere estorsioni in territorio controllato da un clan camorristico;
concorreva violazione di legge in relazione alla ritenuta sua responsabilità in h t ordine al delitto di estorsione unica imputazione residuata poiché il riconoscimento fotografico, siccome uno dei soggetti dediti alla riscossione del pizzo, non appare sufficiente ad individuarlo quale uno delle persone, effettivamente, impegnate in detta attività delittuosa in difetto di ogni riferimento a lui nei dialoghi tra i commercianti taglieggiati intercettati;
concorreva vizio anche nella tassazione della pena poiché non sussisteva l'aggravante ex art 7 legge 203/91, potevano essergli concesse le attenuanti 3 generiche nonché l'attenuante,ex art 62 n° 4 cod. pen.,così moderando la pena per adeguaria alla concreta entità dell'episodio criminale contestatogli. Impugnazione avv. Nucera concorreva vizio di legittimità poiché la sentenza impugnata non offre adeguata motivazione rispetto alle argomentazioni ed istanze difensive articolate con il gravame, poiché non sono state sentite a testi le parti offese, il cui narrato captato era incoerente nei riguardi dell'imputato; appariva contraddittoria, da un lato, l'assoluzione dal delitto associativo e, dall'altro, la conferma dell'aggravante ex art 7 legge 203791 ed, infine, erroneamente non erano state concesse le attenuanti generiche e del danno di lieve entità. TO RC - imputato per il delitto associativo, tentata estorsione ai capi B) imputato del delitto e D) e capo P) tentato omicidio " IM Di SI -imputato del delitto -e AR VI associativo e di estorsione sub capo C) associativo e di estorsione sub capo C) - hanno proposto impugnazione a mezzo del difensore, esponendo le seguenti censure di legittimità: concorreva vizio di nullità della sentenza impugnata in relazione al rigetto dell'omologo vizio denunziato con relazione alla decisione resa dal G.u.p., poiché non già rilevata mera incompletezza della motivazione della sentenza gravata, bensì assoluta mancanza di motivazione in spregio al disposto, ex art 125 cod. th proc. pen., stante che il primo Giudice aveva ricopiato le motivazioni presenti in ordinanza di custodia cautelare senza alcuna sua valutazione del compendio probatorio al fine della declaratoria di colpevolezza, sicché i Giudici d'appello non dovevano limitarsi a colmare delle lacune motivazionali, bensì elaborare, inammissibilmente, motivazione del tutto nuova;
quanto alla specifica posizione di AR VI concorreva vizio di nullità e motivazionale in quanto ritenuto responsabile del delitto associativo, esclusivamente, sulla scorta della commissione del reato fine di estorsione, poiché alcun dato fattuale in atti,se non il legame parentale, lo collegava ad altri 4 soggetti del clan camorristico ovvero lumeggiava un suo consapevole e concreto apporto al raggiungimento dei fini illeciti dell'associazione criminale;
anche con relazione alla specifica posizione del RC concorrevano i dianzi citati vizi di legittimità poiché in atti raccolti elementi inadeguati a lumeggiare la sua partecipazione, per giunta in posizione apicale,ad associazione criminale, specie considerando come a Corte ha superato,con motivazione apparente, le specifiche censure mosse al riguardo con il gravame. Il difensore del Di SI ha presentato anche atto portante motivi aggiunti in relazione alla nullità della sentenza impugnata, poiché non notificato al secondo difensore l'avviso di fissazione udienza avanti la Corte territoriale, questione superata dai Giudici d'appello ritenendo tardiva la denunzia del vizio, mentre l'unico che poteva sollevare eccezione al riguardo era solamente il difensore assente. -imputato del delitto associativo e di tentata estorsione sub capo CI RE H) a mezzo del suo difensore ha denunziato i seguenti vizi di legittimità: - concorreva vizio di nullità della decisione impugnata per assenza di motivazione circa l'eccezione di nullità della prima sentenza sollevata dalla difesa, in quanto non esposta adeguata argomentazione atta a sostenere la declaratoria di penale responsabilità in relazione al delitto associativo e, così, colmare la lacuna argomentativa sul punto presente in prima sentenza;
concorrevano violazione di legge e vizio motivazionale in ordine alla condanna per il delitto associativo, poiché la penale responsabilità enucleata dalla mera partecipazione ad uno dei reati fine di detta associazione in difetto di altri elementi lumeggianti anche l'affiliazione alla stessa ed un tanto non rispondendo alle specifiche critiche sollevate sul punto con il gravame;
concorreva vizio motivazionale in relazione alla mancata assoluzione dal delitto di capo H) poiché gli indizi, assunti a valore di prova della sua partecipazione alla tentata estorsione, non avevano il carattere dell'univocità, 5 potendosi postulare altra plausibile ricostruzione sulla scorta degli stessi, poiché unico dato certo era il tipo di moto usato dagli estorsori effettivamente uguale a quello in possesso dell'imputato; concorreva violazione di legge e difetto motivazionale in ordine alla tassazione della pena, poiché la Corte territoriale non aveva dato conto dei criteri utilizzati per la quantificazione e della pena base e degl'aumenti per la continuazione, siccome per l'aumento applicato,ex art 63 comma 4 cod. pen., sicché nemmeno era possibile verificare il rispetto del principio, ex art 597 cod. proc. pen. FR PO - imputato del reato associativo e tentata estorsione sub capo proponeva ricorso a mezzo del difensore, che denunziava i seguenti vizi diH) - legittimità: concorreva vizio di motivazione in punto eccezione di nullità della prima sentenza per carenza motiva, poiché la Corte territoriale non aveva tenuto conto che il difetto denunziato non riguardava mera incompletezza motiva, bensì assenza totale della motivazione, sicché non era possibile colmare delle lacune, come ritenuto dalla Corte partenopea, poiché in concreto si doveva elaborare una motivazione del tutto nuova;
comunque, la Corte territoriale non provvedeva nemmeno, in relazione alla sua specifica posizione, a colmare la motivazione mancante;
concorreva violazione di legge e vizio motivazionale in ordine al delitto associativo contestato, poiché la sussistenza dello stesso desunto dalla Corte territoriale dalla partecipazione ad uno solo dei reati fine ed un tanto in assenza di elementi probatori fattuali, lumeggianti sua adesione al programma criminoso dell'associazione, poiché le dichiarazioni del collaboratore SI non consentivano una individuazione certa, essendo rimaste senza riscontri;
concorreva vizio motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità in relazione alla specifica contestazione di estorsione di capo H), poiché gli elementi indiziari 6 utilizzati all'uopo non aventi valenza di prova,in quanto consentivano di sostenere anche spiegazione alternativa;
inoltre la Corte territoriale non aveva provveduto a confutare gli elementi probatori acquisiti contrastanti con la tesi accusatoria, pur lumeggiati con i motivi di gravame;
concorreva violazione di elegge e vizio motivazionale in ordine alla tassazione della pena,pur ridotta rispetto alla decisione del G.u.p.,in quanto la Corte partenopea non aveva dato conto dei criteri utilizzati per la quantificazione, poiché non era precisata la pena base e gli aumenti per la continuazione, anche al fine di verificare il rispetto del principio ex art 597 cod. proc. pen., nonché gli aumenti applicati per le aggravanti. OR MO - imputato del reato associativo e della tentata estorsione sub capo G) ha proposto riscorso personalmente, lamentando i seguenti vizi di - legittimità: concorreva vizio di nullità e di motivazione in relazione alla statuizione afferente la risposta data dalla Corte partenopea all'eccezione di nullità per difetto di motivazione della prima sentenza, in quanto non viene data risposta alle puntuali doglianze mosse con l'atto di gravame;
concorreva violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla statuizione di accertamento della sua colpevolezza in relazione al reato associativo poiché la Corte partenopea si limitava ad osservare come la durata della partecipazione non rileva ai fini dell'esistenza del delitto de quo, mentre in effetto gli elementi probatori in atti lumeggiavano la partecipazione, al più, ad uno solo dei delitti fine;
in particolate il compendio probatorio non consentiva di affermare l'esistenza di duraturo vincolo con l'associazione criminale, stante che le dichiarazioni della -circa l'episodio degli spari contro il RE ed il tentato collaboratrice CO 7 agguato ai suoi danni lo collocherebbero siccome appartenente a diverso clan - malavitoso;
concorreva violazione di legge in ordine alla ritenuta aggravante del concorso di più persone nell'estorsione poiché il dato fattuale emerso al processo lo indica da solo al momento della consumazione della condotta tipica, mentre la Corte reputa sufficiente che i soggetti estorti avessero consapevolezza dell'esistenza anche di altre persone coinvolte nell'azione delittuosa, così contrapponendosi all'insegnamento di questa Suprema Corte a sezioni unite;
concorreva vizio di nullità e di motivazione in relazione alla determinazione della pena, in quanto la Corte partenopea non aveva specificati gli aumenti determinati in correlazione ad ogni singolo reato considerato in continuazione, né aveva indicata la pena stabilita per il reato base, oltre che l'applicazione della diminuzione per il rito scelto. TO LL e OM LL imputati del reato associativo, oltre a specifiche contestazioni di estorsione ed incendio hanno proposto ricorso a - mezzo del loro difensore, sollevando le seguenti censure: concorreva violazione di legge in quanto il primo Giudice ha ricopiato le motivazioni dell'ordinanza di custodia senza anche elaborare una propria valutazione circa i fatti-reato contestati, sicché la Corte territoriale doveva accogliere l'eccezione di nullità proposta;
concorreva violazione di legge in quanto erroneamente era stata rigettata l'eccezione fondata sul disposto ex art 649 cod. proc. pen., poiché in effetto sovrapponibili le imputazioni elevate contro di loro nel presente procedimento ed in quello definito con altra sentenza del G.u.p. di Napoli del gennaio 2013, specie considerati i periodi di tempo delle condotte delittuose contestate nei due procedimenti e la struttura dell'associazioni criminose considerate;
concorreva violazione di legge in quanto con errata argomentazione la Corte partenopea ha ritenuto la loro colpevolezza, quali soggetti apicali, in relazione al 8 delitto associativo sulla scorta delle dichiarazioni inaffidabili di collaboratori, in effetto non intranei al presunto clan LL, relativamente ai quali la Corte distrettuale non ha effettuato approfondito vaglio circa la credibilità, specie in relazione alle inesattezze e contraddizioni nel loro narrato, siccome puntualmente richiamato in ricorso;
anche la ritenuta responsabilità per l'estorsione sub capo c) riposava sulle dichiarazioni di collaboratori -· i fratelli RN - non affidabili ed al riguardo di detta specifica doglianza la Corte territoriale nulla ha precisato nella sentenza impugnata;
concorreva violazione di legge in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche, circa le quali risulta esposta errata motivazione;
con relazione alla specifica posizione di OM LL per il delitto di incendio, concorreva vizio di nullità, poiché le dichiarazioni dei coniugi ST inutilizzabili,in quanto la moglie aveva funto da interprete, nell'ambito dell'escussione a sommarie informazioni del marito da parte della P.G., pur anche essa risultando denunciante;
inoltre il ST aveva assunto la veste di coimputato, con molti degli odierni imputati, in separato procedimento afferente la prostituzione, ed infine le dichiarazioni accusatorie dei ST non sono individualizzanti e specifiche nei suoi riguardi. All'odierna udienza pubblica,comparivano i difensori di tutti gli imputati, eccetto PO e ON,che concludevano come dianzi ricordato, il difensore della parte civile costituita chiedeva la conferma della sentenza impugnata, mentre il P.G. instava per al declaratoria di inammissibilità o rigetto di rutti i ricorsi. Considerato in diritto Tutti i ricorsi proposti avverso la decisone della Corte partenopea sono privi di pregio giuridico e vanno rigettati. In linea generale tutti i ricorrenti, anche se denunziando vizi diversi spazianti dalla violazione di legge, alla nullità e al difetto di motivazione, censurano la 9 statuizione adottata dalla Corte territoriale in punto eccepita nullità per mancanza di motivazione della sentenza di prime cure. Alcuno dei vizi denunziati coglie nel segno poiché la Corte partenopea ha rettamente richiamato l'insegnamento sul punto di questa Suprema Corte a sezioni unite Cass. 3287/09 -, secondo il quale anche in assenza grafica della motivazione è comunque compito del Giudice del gravame anche Giudice di integrare detto elemento della sentenza, anche exmerito Cass. 38927/14 novo,stante il chiaro disposto ex art 604 cod. proc. pen. Cass. 43170/12 - La Corte distrettuale ha così operato e quindi privi di pregio sono tutti i mezzi di impugnazione secondo ogni prospettazione di violazione del disposto ex art 606 cod. proc. pen. svolta dagli impugnanti - proposti da tutti i ricorrenti avverso tale statuizione. Passando,quindi al partito esame dei singoli ricorsi, seguendo l'ordine presente nell'esposizione del fatto, osserva questa Corte come il ON lamenti che la Corte distrettuale non abbia motivato circa la sua eccezione di nullità della prima sentenza. In effetto,come visto,la Corte partenopea ha adempiuto al suo onere motivazionale richiamando il costante, sul punto, insegnamento di questo Supremo Collegio non abbisognevole per la sua chiarezza di alcuna ulteriore specificazione. Con il secondo mezzo d'impugnazione ON attinge la rideterminazione in diminuzione della pena operata dalla Corte partenopea,denunziando assenza della specificazione dell'algoritmo di calcolo usato. All'evidenza la Corte territoriale ha operato una riduzione della pena, mantenendo inalterato il meccanismo di calcolo descritto dal G.u.p. nella sua sentenza, limitandosi a moderare l'aumento di pena derivante dall'applicazione dell'aggravante ex art 7 legge 203/1991 in presenza di altre aggravanti ad effetto speciale, le quali comportano la determinazione in misura autonoma della pena in ordine a tutti i reati contestati. 10 Dunque la Corte non aveva alcuna necessità di chiarire l'algoritmo del suo calcolo della pena poiché appare con chiarezza premesso che l'unica alterazione del meccanismo illustrato in prima sentenza risulta la moderazione dell'aumento ex art 7 legge 203/91 -, unico operato dal primo Giudice nella misura di metà della pena base stabilito in via equitativa entro la misura del terzo sulla scorta dei principi ex art 133 cod. pen. Anche la censura fondata sulla mancata risposta alle critiche svolte in atto di -pena base ed gravame circa la tassazione della pena in tutte le sue componenti aumento per la continuazione appare infondata, poiché la Corte partenopea ha puntualmente considerate dette censure. Difatti dal contesto della motivazione inerente anche al ritrovamento dell'arsenale del clan e dell'episodio dell'omicidio tentato, appare evidente la correttezza della contestazione dell'aggravante ex comma 4 art 416 bis cod. pen. Relativamente alla quantificazione della pena nei suoi vari elementi costitutivi, la Corte puntualmente richiama specificatamente la gravità dei fatti commessi dall'imputato. Dunque concorre puntuale motivazione anche se sgradita all'impugnante. Infine generico s'appalesa il mezzo d'impugnazione portato alla statuizione di sua colpevolezza in relazione ai delitti associativo ed estorsivi contestati, in quanto l'impugnante si imita ad astratta lamentela di mancata risposta alle censure mosse con il gravame senza in effetto portare specifica contestazione alla motivazione al riguardo illustrata dalla Corte partenopea. Difatti i Giudici d'appello esaminano puntualmente la specifica condotta tenuta dal ON nell'episodio riguardante l'estorsione ai danni dei D'Addio, nonché gli elementi probatori acquisiti a suo carico, Vengono puntualmente ricordati i dati fattuali lumeggianti l'estorsione contestata sub capo H), specie quelli individualizzanti l'imputato e l'inequivoco tenore del colloquio tra due taglieggiati circa lo scopo della visita del ON e del suo sodale. 11 Anche con relazione al delitto associativo la Corte partenopea, oltre a richiamare la partecipazione ai delitti fine posti in essere dall'organizzazione, ha specificamente richiamato il ritrovamento delle armi del clan malavitoso, proprio nello stabile abitato dal ON, e gli accertamenti, circa i costanti contatti dell'imputato con i sodali, eseguiti dalla P.G. Dunque la Corte distrettuale ha adempiuto all'onere motivazionale e la mera asserzione che non hanno trovato risposta le ragioni del gravame comporta la genericità della censura mossa al riguardo. L'impugnazione mossa dall'AT a ministro dei due difensori, redattori di separati ricorsi comunque denunzianti i medesimi vidi di legittimità, s'appalesa priva di pregio giuridico. -questione di nullità per difetto di motivazione della Quanto alla prima censura prima decisione non solo la questione va risolta siccome in limine - argomentato,ma pure il mezzo di impugnazione s'appalesa generico, poiché parte impugnante si limita a dolersi della statuizione senza articolare specifica censura. Circa il mezzo d'impugnazione fondato sul rigetto dell'istanza probatoria di escussione di testi, va rilevato come la parte abbia scelto la definizione con il rito abbreviato e come le persone, delle quali venne chiesta l'escussione, erano già ben note in tale momento. Dunque non trattasi né di prova nuova, ossia conosciuta dopo la celebrazione del procedimento di primo grado, né di prova indispensabile, poiché le dichiarazioni dei soggetti indicati a testi già oggetto d'intercettazione durante le indagini. Dunque, la scelta del rito operata escludeva la natura di prova indispensabile della loro audizione. Per altro, la Corte partenopea pone in risalto come in considerazione dell'omertà serbata dalle persone offese delle estorsioni, conseguente alla paura di ritorsioni da parte del clan malavitoso di natura mafiosa, gli investigatori abbiano dovuto ricorrere all'intercettazione dei colloqui intercorsi tra dette parti offese anche in loro presenza, ma a loro insaputa, sicché in effetto inutile s'appalesa l'escussione 12 testimoniale di soggetto che già gli investigatori indicavano siccome omertoso per paura di ritorsioni da parte degli imputati. Venne esaminata anche l'eccezione difensiva fondata sull'assoluzione dell'AT dal reato associativo, notando come un tanto non esclude la partecipazione a specifiche azioni delittuose poste in esser dal clan malavitoso, in quanto l'assoluzione in prime cure risulta fondata sull'assenza di adeguati riscontri individualizzanti alcun collaboratore faceva cenno all'affiliazione dell'AT -. Inoltre la Corte partenopea specificatamente analizza il ricorrere dell'aggravante ex art legge 203/91,e ritiene provato che l'AT sapeva di agire in collaborazione con l'associazione poiché puntualizza come l'AT era assieme a componenti detta associazione mentre poneva in essere la condotta estorsiva. La contestazione afferente le modalità della sua individuazione, da parte delle parti offese IO e FI, risulta generica, poiché basta leggere la trascrizione dei colloqui intercettati riprodotti in prima sentenza per apprezzare come la - - ricostruzione difensiva sia di mero comodo a fronte di chiara e spontanea sua indicazione fatta dalle persone offese, siccome puntualmente richiamato in sentenza impugnata. Anche i cenni critici fondati sull'appartenenza ad altro clan malavitoso ed alla inattendibilità del riconoscimento fotografico risultano generici a fronte della puntuale motivazione illustrata dalla Corte circa l'alleanza, all'epoca, dei due clan, con specifico cenno alla comune azione di allontanamento dei nomadi ed alle dichiarazioni delle parti offese intercettate a loro insaputa, confirmative della specifico riconoscimento dell'AT effettuato in foto dallo IO. Infine il mezzo d impugnazione afferente la quantificazione della pena si rivela generico, poiché la difesa si limita a lamentare la mancata mitigazione della pena attraverso la concessione delle attenuanti generiche o del danno lieve, ma non si 13 confronta con la specifica motivazione fondata sulla gravità della condotta illecita perpetrata - sul punto esposta dalla Corte territoriale. L'impugnazione mossa a nome dell'AT da parte del difensore avv. Nucera in buona sostanza ripropone i medesimi argomenti critici appena esaminati, sicché valgono le già illustrate argomentazioni. Priva di pregio è pure l'impugnazione mossa, a ministero di unico difensore, dai consorti RC, Di SI e VI. Con relazione alla denunzia in relazione alla statuizione circa la nullità della prima sentenza, come sopra evidenziato, anche l'assenza grafica di motivazione importa mero onere di integrazione da parte del Giudice d'appello e giammai regressione al primo Giudice,come paiono ritenere gli impugnanti. Nella specie così ha fatto la Corte partenopea anche perché la prima sentenza appare aver,comunque, analiticamente evidenziate le ragioni probatorie a sostegno della statuizione di condanna in relazione alle singole posizioni degli impugnanti. Quanto alla censura specifica relativa alla posizione del VI, la Corte territoriale ha partitamente messo in risalto come risulta accertato l'assidua frequentazione del VI con tutti gli altri membri dell'associazione e che tale frequentazione non fosse correlata, esclusivamente, ai legami di affinità e parentela come lumeggiato dalla difesa risulta confermato, secondo la Corte - territoriale, dalla significativa condotta tenuta in occasione della commissione del delitto estorsivo contestato. Difatti la Corte partenopea mette in risalto come il VI venga costituito custode della somma estorta ai vari imprenditori visitati nell'occasione,come accertato dalla P.G.-ebbe a controllarlo prima del giro estorsivo e subito dopo trovandolo in possesso di € 1.005,00 a fronte di originari € 5,00 -. Inoltre i Giudice d'appello operano specifico richiamo all'insegnamento di questo Collegio Supremo in tema di prova dell'appartenenza ad associazione criminale. 14 Prova desumibile anche dalla partecipazione a reato scopo in modo non estemporaneo e sottolineano come la condotta significativa dell'Annunzata accertata-dianzi ricordata -si coniughi armoniosamente con le dichiarazioni delle parti offese circa l'abituale condotta di esattore posta in essere dall'imputato. A fronte di detta puntuale motivazione, la difesa opera richiamo generico all'esigenza di prova circa il dolo di partecipazione limitandosi a denunziare siccome insufficienti allo scopo gli elementi probatori utilizzati dalla Corte d'Appello. Priva di pregio giuridico è la denunzia di nullità della sentenza circa la posizione del solo Di SI, specificata nella memoria con motivi aggiunti, per mancata evocazione all'udienza avanti la Corte di merito di uno dei due difensori. Difatti è insegnamento costante di questa Suprema Corte Cass. SU 39060/09 - che il vizio rimane sanato se il difensore, nella specie fiduciario, presente non provveda all'immediata denunzia della mancata notifica al codifensore,come avvenuto nella specie e sottolineato dalla Corte partenopea. Inoltre, in concreto, l'omonimia del cognome del codifensore con altro professionista era confusione che poteva esser chiarita agevolmente, usando l'ordinaria diligenza, mediante il rilievo del diverso indirizzo dello studio del codifensore rispetto a quello del professionista omonimo. Anche la censura circa la personale penale responsabilità del RC in ordine ai delitti contestati ed al ruolo apicale ricoperto nell'associazione, appare generica poiché ci si limita a mera riproposizione della tesi difensiva disattesa motivatamente dalla Corte distrettuale senza puntuale confutazione della compiuta argomentazione esposta al riguardo dalla Corte partenopea. Difatti la Corte di merito ha evidenziato come due collaboratori ebbero a riferire della costituzione del clan capeggiato, anche, dal RC a seguito del disgregarsi del clan RN in dipendenza della collaborazione dei fratelli RN, soggetti apicali del clan camorristico operante in zona,con la Giustizia e come 15 specifiche circostanze di fatto individuavano l'imputato quale soggetto apicale e coautore dell'aggressione contro i poliziotti con conflitto a fuoco. La Corte partenopea richiama la vicenda dell'interessamento presso il Carabiniere Sannino circa i suoi vincoli parentali con la parte offesa D'Addio, siccome elemento adeguato a smentire la giustificazione fornita dall'imputato per giustificare la presenza presso le sedi dell'imprese taglieggiate. Inoltre la medesima Corte svolge approfondito esame dei dati fattuali per dimostrare come corretta sia l'identificazione del RC da parte della persona offesa LL ed un tanto sulla scorta di altri particolari significativi a prescindere dalla mancata identificazione in fotografia. Infine la Corte partenopea descrive specificatamente le modalità di svolgimento della sparatoria contro i poliziotti, mettendo in risalto come lo sparatore ebbe ad aprire il fuoco quando la sua moto venne affiancata da quella,sulla quale viaggiava il RC, riconosciuto dai poliziotti. Corretta appare, dunque, la conclusione della sua posizione apicale nel clan anche in forza del suo concorso morale in detto delitto per la assai significativa circostanza che il sodale ebbe a sparare contro gli agenti di Polizia quando ebbe l'approvazione del " capo ", che appunto viaggiava sulla moto appaiata. La Corte distrettuale ha risposto puntualmente a tutte le obiezioni avanzate dalla difesa che nel ricorso si limita a riproporre dette obiezioni, lamentando la contraria valutazione dei Giudici di merito. L'impugnazione mossa dal RE s'appalesa priva di fondamento giuridico. Il primo mezzo di impugnazione risulta fondato sulla dedotta nullità per assenza di motivazione della prima sentenza e, come sopra argomentato, risulta priva di fondamento poiché è dato al Giudice d'appello di colmare eventuali lacune motivazionali ovvero anche esporre ex novo motivazione. Come detto, nella specie, va comunque rilevato come la prima sentenza riporti illustrate partitamente tutti gli elementi di prova raccolti in sede d'indagini afferenti i singoli reati contestati specificatamente a ciascuno degli imputati. 16 Con il secondo mezzo d'impugnazione il RE contesta la validità del compendio probatorio utilizzato dai Giudici di merito per affermare la sua colpevolezza, rilevando come detti elementi consentivano anche diversa ricostruzione della condotta non lumeggiante la commissione di reato alcuno. In effetto la mera proposizione di ricostruzione alternativa rispetto a quella operata dal Giudice configura censura generica, poiché non connotata dalla richiesta specificità secondo le prescrizioni ex art 606 cod. proc. pen. La Corte partenopea invece ha puntualmente esaminate le obiezioni mosse dalla difesa con l'atto di gravame e rilevato come il riconoscimento, da parte della P.G., dell'imputato sia certo, proprio rapportandolo alla diversa situazione del sodale SI, mandato assolto proprio perché gli Agenti operanti non ebbero a riconoscerlo con certezza. La Corte territoriale, poi, mette in rilievo ed il riconoscimento da parte delle persone offese a tenor dei loro dialoghi captati - e le chiamate in reità effettuate da due diversi collaboratori, rimaste poi riscontrate dalla partecipazione dell'imputato ai reati fine dell'associazione criminosa. Le critiche mosse con l'impugnazione si risolvono nella riproposizione delle obiezioni già sottoposte ai Giudici d'appello con il gravame senza nemmeno puntuale confutazione di alcune affermazioni-quale la leggibilità della targa di un ciclomotore ed il riconoscimento certo operato dagli operatori di P.G. - fatte ти dalla Corte partenopea. Con relazione alle censure portate alla statuizione afferente la tassazione della pena inflitta va osservato come l'impugnante, invece di indicare specificatamente errore presente nella, pur esposta, motivazione della Corte per rigettare l'istanza di concessione delle attenuanti generiche, si limita ad esporre argomentazione lumeggiante meritevolezza, alternativa alla scelta operata dai Giudici di merito, come visto motivatamente. Con relazione alla quantificazione della pena il ragionamento illustrato dal RE si fonda sull'ipotesi che il reato più grave sia stato ritenuto il delitto di 17 estorsione aggravata, mentre in effetto risulta essere l'associazione a delinquere di stampo mafioso di natura armata, stante la pena edittale superiore. Pertanto rettamente la Corte partenopea ha provveduto a moderare l'aumento, ex art 7 legge 203/91, secondo il criterio direttivo ex art 63 comma 4 cod. pen. Anche l'impugnazione mossa,a mezzo del difensore, dal PO appare priva di pregio giuridico. La prima censura, fondata sulla nullità della prima sentenza per difetto di motivazione, risulta infondata per quanto già detto in limine a nulla rilevando che la motivazione fosse assente ovvero meramente carente. Con il secondo mezzo d'impugnazione il PO denunzia carenza motivazionale circa la sua colpevolezza in ordine al delitto di partecipazione ad associazione criminosa, poiché insufficiente il mero richiamo al delitto di estorsione commesso dell'associazione in difetto di ogni prova della suaquale reato fine consapevolezza di partecipare a detto clan di stampo mafioso. La pur articolata censura mossa s'appalesa generica poiché non si confronta con l'effettiva motivazione illustrata dalla Corte partenopea a sostegno della sua statuizione al riguardo. Difatti i Giudici d'appello sottolineano come il collaboratore SI, non già, riferisca de relato, bensì di quanto a lui detto direttamente dal PO circa i movimenti interni ai clan camorristici presenti sul territorio e la sua adesione, in successione di tempo, agli stessi. La Corte ha,bensì, anche utilizzato la condotta afferente il delitto di estorsione ma quale conferma esterna al narrato del collaboratore circa l'intraneità del PO al clan LL-RC,dato questo supportato anche dai dialoghi captati tra le persone offese circa l'abituale presenza dell'imputato tra i soggetti che passavano a riscuotere il " pizzo ". A fronte di detta compiuta motivazione che ha risposto ai punti messi in rilievo, ridimensionare anche in questa sede, dal PO,la difesa si limita a temporalmente il narrato dell'SI - agosto 2010 - rispetto all'imputazione - 18 gennaio 2011 senza considerare che la Corte ha riscontrate le dichiarazioni- dell'SI circa la certa affiliazione del PO anche nel clan RC-LL con la sua azione criminosa per l'esecuzione dei reati fine, oggetto di imputazione. La difesa poi enfatizza il diverso trattamento riservato al coimputato Esposto, ma omette di considerare che a carico di questo gli elementi fondanti la condanna in prime cure erano diversi, specie perché mancava riferimento allo stesso da parte dei collaboratori ed anche la partecipazione al delitto fine non risultava supportata da adeguata prova. In definitiva la tesi difensiva sviluppata si limita a contrapporre propria ricostruzione a quella motivatamente operata dalla Corte partenopea. Anche con relazione alla censura portata alla statuizione di penale responsabilità in ordine al delitto di estorsione tentata, la difesa si limita a contestare la decisione della Corte distrettuale ritenendo gli elementi indiziari utilizzati inadeguati allo scopo. Viceversa la Corte partenopea ha puntualmente esaminata la tesi difensiva fondata sull'asserto dell'occasionale presenza del PO tra i soggetti dediti alle estorsioni, sottolineando invece come le parti lese ebbero a riconoscerlo nei fotogrammi estrapolati dal filmato, che immortalavano le persone nel mentre commettevano l'estorsione tentata. Riconoscimento che lumeggiava abitualità e, non già, confortava la tesi difensiva dell'occasionalità, sicché non concorre il vizio motivazionale denunziato dall'impugnante. Quanto infine alla critica relativa al difetto di motivazione in punto quantificazione della pena,come dianzi ricordato per altro impugnante, la Corte partenopea s'è limitata espressamente ad intervenire sul'aumento derivante dall'aggravante ad effetto speciale, ex art 7 lege 203/91, confermando per il resto l'algoritmo utilizzato dal G.u.p. 19 La moderazione deriva dall'applicazione del disposto, ex art 63 comma 4 cod. pen., poiché la pena per la partecipazione ad associazione di stampo mafioso armata risulta già determinata in misura autonoma in dipendenza dell'aggravante ex art 416 bis comma 4 cod. pen. L'ulteriore aggravante contestata in relazione al delitto di associazione a delinquere risulta già esclusa dal Tribunale, sicché non appare intervenuto alcun intervento del Giudice d'appello sui vari segmenti di pena stabiliti dal G.u.p., eccezion fatta che per la riduzione dell'aumento stabilito per l'aggravante ad effetto speciale considerata in sentenza. Dunque non può prospettarsi in astratto alcuna violazione del disposto ex art 597 cod. proc. pen., poiché l'unica modifica ha riguardato la diminuzione dell'aumento per l'aggravante e, nemmeno, un difetto di motivazione risultando chiaro l'operato della Corte distrettuale sul punto. Privo di fondamento s'appalesa anche l'impugnazione mossa personalmente dal MO. Circa il vizio di nullità della sentenza impugnata fondato sulla nullità della prima decisione non emendata dalla Corte territoriale s'è già discorso in limine. Circa il vizio motivazionale dedotto in relazione alla sua ritenuta partecipazione all'associazione criminale lo stesso non appare ricorrere. -Difatti la Corte partenopea prende in esame le obiezioni difensive per altro riproposte in questa sede ed espone puntuale motivazione circa l'attendibilità - del narrato della collaboratrice LO sorella unilaterale dell'imputato con richiami agli esiti dei servizi di osservazione diretta svolti della P.G. circa le frequentazioni dell'imputato con gli affiliati all'associazione criminosa di causa ed al riconoscimento da parte delle parti offese dell'estorsioni. Motivazione non superata dalla riproposta tesi difensiva, che si limita a ribadire l'inattendibilità della collaboratrice senza confrontarsi con la precisazione circa la fluidità dell'appartenenza ai vari clan operanti in zona del MO, fatta dalla 2 020 Corte territoriale proprio in forza delle dichiarazioni della LO, sul punto confortate anche dal narrato del collaboratore SI. Dunque non assumono rilievo decisivo e le precisazioni della difesa circa l'appartenenza ad altro clan nel medesimo periodo dell'imputato e l'obiezione della limitata nel tempo adesione al clan RC-LL, operata in limine - dalla difesa. In astratto appare fondata la censura elevata dal MO avverso l'asserto della Corte napoletana che l'aggravante, ex comma 2 art 629 cod. pen., risulta configurata anche dalla mera consapevolezza della parte offesa che, oltre all'unico autore materiale dell'estorsione, esistano altri suoi complici. Difatti, come ricorda l'impugnante, è insegnamento di questa Corte a sezioni unite che l'aggravante si configura solamente quando più persone sono presenti nel momento dell'esplicarsi dell'attività illecita estorsiva. Tuttavia osserva la Corte come l'impugnante non ha giuridico interesse a rilevare la questione in concreto, poiché il delitto di estorsione aggravata tentata risulta punito con mero aumento di pena rispetto a quella base stabilita in relazione al delitto associativo in forza dell'istituto della continuazione. Pertanto l'erronea statuizione circa la concorrenza dell'aggravante afferente il reato satellite non ha inciso in concreto sulla determinazione della pena, consegue la mancanza di interesse al riguardo in capo all'impugnante. Manifestamente infondata è,infine, la censura afferente il trattamento sanzionatorio posto che il MO risponde di soli due reati, sicché l'aumento per la continuazione appare stabilito in modo specifico. Inoltre,come già sottolineato dianzi per omologhe censure, la Corte partenopea s'è limitata a diminuire l'aumento di pena derivante dall'aggravante ex art 7 legge 203/1991 senza intervenire altrimenti sul calcolo della pena siccome operato dal G.u.p. Passando infine all'impugnazione proposta dal difensore dei LL va rilevato come il primo mezzo d'impugnazione afferisca alla questione della denunziata 21 nullità per difetto di motivazione della prima decisione, questione che ha già trovata risposta compiuta in limine, che va dunque richiamata. Quindi la difesa rileva violazione del disposto ex art 649 cod. proc. pen., poiché sovrapponibili temporalmente e strutturalmente i capi d'imputazione afferenti e al reato associativo contestati in questo procedimento ed a quello già giudicato con sentenza del G.u.p. di Napoli emessa il 11.1.2013. Nel riproporre la questione gli impugnanti non si confrontano con la motivazione al riguardo elaborata dalla Corte partenopea, la quale appunto ha notato come, nel diverso procedimento, i LL rispondevano per la partecipazione al diverso clan RN,pacificamente venuto a sciogliersi prima del formarsi del clan LL- RC, costituitosi appunto per colmare il vuoto venutosi a creare con la scomparsa dell'associazione criminale capeggiata dai fratelli RN. Inoltre è la stessa difesa a riconoscere che, comunque, per parte del periodo di interesse, i capi d'imputazione non sono sovrapponibili, poiché non omologhe le condotte naturali descritte, sicché, comunque, non v'è uguaglianza tra le imputazioni con conseguente irrilevanza della questione Corte cost. n° 200/2016 -. Quanto alla censura fondata sulla mala valutazione degli elementi probatori in relazione al delitto associativo la difesa ripropone le medesime questioni già esaminate dalla Corte territoriale circa la valenza delle dichiarazioni accusatorie dei collaboratori senza in effetto confrontarsi con la pur puntuale motivazione elaborata dai Giudici d'appello sul punto. Come in sede d'appello, la difesa si limita ad operare astratta ricostruzione delle caratteristiche che devono avere le dichiarazioni dei collaboratori e, quindi, reputa che i Giudici di merito non abbiano correttamente valutato il narrato dei collaboratori ER ed SI - gli unici due espressamente richiamati in sentenza impugnata -, specie enfatizzando il movente egoistico della loro collaborazione. 2 22 Viceversa la Corte partenopea ha partitamente operato vaglio critico approfondito circa l'affidabilità del narrato dei citati collaboratori, sottolineando come le indagini di P.G., relative ai delitti scopo, hanno pienamente confermato quanto dichiarato dall'ER e dall'SI circa la posizione apicale dei LL nel clan portante il loro nome. Quindi la difesa opera richiamo alla valutazione delle dichiarazioni di altri collaboratori, in effetto non richiamati in sentenza impugnata, quali quelle dei fratelli RN - capi dell'omonimo clan, poi pentitisi in effetto non utilizzate per - al decisione eppertanto irrilevanti ai fini del denunziato vizio motivazionale. Circa il mezzo d'impugnazione relativo alla sola posizione di OM LL afferente il delitto di incendio, lui solo addebitato e fondato sul vizio di nullità lo stesso s'appalesa infondato. La nullità dedotta viene individuata e perché una delle persone sentite, in quanto informata sui fatti, ha anche espletato le funzioni di interprete del marito -altro soggetto escusso quale parte offesa e perché il teste ST, parte lesa in - questo procedimento, risultava coimputato con gli imputati in questo procedimento in altro procedimento relativo a reati di prostituzione, sicché non poteva esser ritenuto testimone. Con relazione alla questione della veste d'interprete assunta da soggetto anche sentito quale persona informata sui fatti, questa Suprema Corte insegna come un tanto non costituisca nullità alcuna Cass. sez. 2 n° 26011/08 rv 240633, Cass. sez. n° 46827/15 rv 265222 - Con relazione invece alla posizione di coimputato assieme agli imputati del delitto nei suoi riguardi eccetto il LL del ST in altro procedimento afferente prostituzione, la questione risulta puntualmente esaminata dalla Corte partenopea e superata con argomentazione -non sussistenza della connessione richiesta tra i due procedimenti non attinta da specifica contestazione in ricorso. 23 Infine la critica, circa la non rigorosa valutazione, da parte dei Giudici d'appello, delle dichiarazioni rese dalle due persone offese, rimane allo stadio di mera affermazione apodittica. -Con relazione alla censura portata al trattamento sanzionatorio mancata concessione delle attenuanti,ex art 62 bis cod. pen.,e tassazione della pena - la stessa appare generica poiché la difesa si limita a meramente invocare la concessione delle attenuanti e l'irrogazione di pena meno gravosa senza attingere la statuizione dei Giudici napoletani con specifiche censure. Al rigetto dei ricorsi segue,ex art 616 cod. proc. pen., la condanna di ciascuno degli impugnanti al ristoro in favore dell'Erario delle spese di questo giudizio di legittimità. Inoltre,in solido, tutti gli impugnanti vanno condannati a rifondere all'Associazione SOS Imprese, costituita parte civile, le spese di patrocinio e difesa in questo giudizio di legittimità, tassate in globali € 5.200,00 oltre accessori di legge e rimborso forfetario secondo regola di tariffa forense.
P. Q. M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento ciascuno delle spese processuali, oltre le spese di parte civile in € 5.200,00 in solido. Così deciso in Roma il 24 marzo 2017 ConsigliereIl Consigliere estensore Il Presidente Sergio Comanфорап Aniello Nappi DEPORTATA IN CANCELLI add 11 MAG 2017 IL FUNZIONARIO GIUDIARIO 224 24