Sentenza 11 aprile 2014
Massime • 1
In tema di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, la ricorrenza della circostanza aggravante della ingente quantità va verificata in relazione a ciascuno dei delitti commessi, dovendosi escludere che la stessa sia configurabile in ragione della sommatoria dei quantitativi di volta in volta singolarmente detenuti, a meno che non sia possibile identificare una condotta antecedente unica, avente ad oggetto l'intero quantitativo, successivamente frazionato in quote distinte.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/04/2014, n. 27736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27736 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 11/04/2014
Dott. CIAMPI Francesco Maria - Consigliere - SENTENZA
Dott. ESPOSITO Lucia - Consigliere - N. 764
Dott. DOVERE Salvatore - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SERRAO Eugenia - Consigliere - N. 8612/2014
ha pronunciato la seguente: N. 8617/2014 N. 8771/2014
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) S.D. , N. IL (OMISSIS);
2) D.G. , N. IL (OMISSIS) ;
3) ST.AL. , N. IL (OMISSIS);
avverso le ordinanze n. 3/2014, 6/2014 e 7/2014 pronunciate il 31.1.2014 dal Tribunale per i Minorenni di Catania. udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Salvatore Dovere;
udite/lette le conclusioni del P.G. Dott. Stabile Carmine, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
udito l'avv. Cipolla Gaetana, quale difensore dell'imputato D.G. , e quale sostituto processuale dell'avv. Sterlino Salvatore, difensore dello S. , che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi;
udito il difensore dell'imputato St. , avv. Trantino Enrico, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con le ordinanze indicate in epigrafe il Tribunale di Catania, sezione per il riesame, ha rigettato le istanze di riesame del provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale per i minorenni di Catania ha applicato la misura cautelare della custodia in IPM a D.G. , ritenuto raggiunto da gravi indizi di reità in ordine al delitto di continuata illecita cessione di sostanza stupefacente a terzi, aggravata dal numero delle persone, ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7 e dall'ingente quantitativo, St.Al. e S.D.
, ritenuti raggiunti da gravi indizi di reità in ordine al delitto di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti aggravata dal numero delle persone e ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7, nonché in ordine a continuata illecita cessione di sostanza stupefacente a terzi, aggravata dal numero delle persone, ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7 e dal quantitativo ingente.
2. Il provvedimento cautelare del Gip ha preso origine dalle attività di indagine condotte dagli inquirenti tra il marzo ed il novembre 2012, le quali hanno portato alla luce, secondo il p.m. ed il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catania, l'esistenza di una organizzata attività di spaccio di sostanze stupefacenti insistente nel tratto di via (OMISSIS) compreso tra il civico XXX ed il civico XXX ed in grado di generare ricavi giornalieri nell'ordine di ventimila/trentamila Euro. Il principale strumento di acquisizione di elementi di prova è stata la videoripresa dell'area e di ciò che vi si svolgeva, insieme alle intercettazioni telefoniche ed ambientali, alle quali si sono accompagnate attività di osservazione e di riscontro, nonché le dichiarazioni del collaboratore di giustizia M.M. . Il quadro che ne è emerso, per come tratteggiato nell'ordinanza adottiva, è stato quello di un'occupazione 'militare' della zona con l'impianto di una fiorente piazza di spaccio, gestita da un'organizzazione i cui numerosi componenti, molti dei quali maggiorenni, svolgevano precisi e diversificati ruoli secondo turni di servizio, e che destinava parte dei ricavi al gruppo mafioso dei Nizza. Il sodalizio attendeva alle attività illecita dalle ore 15,00 a notte inoltrata (tra le 15,00 e le 18,00 era operativa la piazza prezzo il civico XXX, poi si attivava anche quella presso il civico XXX), realizzando centinaia di vendite al giorno, attraverso il contributo offerto da vedette, mobili e fisse, collegate tra loro da telefoni cellulari e/o radio ricetrasmittenti consegnate all'inizio del turno, coordinatori delle vedette, spacciatori, coordinatori degli spacciatori, cassieri, vettori, responsabili - ruoli rivestiti sempre dai medesimi soggetti -, di modo che era assicurato il controllo dei punti di accesso alla piazza di spaccio, il preavviso degli spacciatori, la canalizzazione degli acquirenti, l'esercizio delle attività illecite in condizioni di sicurezza. Il modus operandi preordinato era a tutti noto e ciascuno era consapevole di inserirsi e di agire in un contesto organizzato, conoscendone e rispettandone le regole;
i correi si conoscevano tra loro ed erano intercambiabili.
Il delitto associativo è stato ritenuto aggravato ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7, sia perché il sodalizio agiva "grazie al collegamento con un gruppo mafioso (probabilmente riconducibile ai Nizza), o comunque usufruendo della "sponsorizzazione di questo" (così da agevolarne gli scopi)", sia perché l'attività illecita era caratterizzata dal metodo mafioso. Quanto al primo aspetto, vista l'entità e stabilità dell'operatività illecita, essa "non poteva essere ignorata dai gruppi mafiosi particolarmente attivi in quella parte della città". Inoltre in una conversazione captata tra A.A. e P.C.M. il primo aveva affermato di dover dare ulteriori duemila Euro alla mafia perché la "roba" era di loro proprietà; il collaboratore di giustizia M.M. aveva affermato di essere stato incaricato dal gruppo mafioso dei "Cursoti milanesi" di gestire le piazze di spaccio di (OMISSIS) ; P.A. - ritenuto il vertice del sodalizio operante in (OMISSIS) - era stato controllato più volte con soggetti ritenuti appartenenti a gruppi mafiosi attivi nel territorio catanese;
mafiose erano state le modalità con cui egli era stato ucciso e le manifestazioni fatte dai suoi sodali in occasione dei funerali. Il metodo mafioso, per contro, è stato tratto dal controllo militare del territorio, dal modus operandi, dall'assistenza data ai detenuti.
Quanto all'aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, il Giudice per le indagini preliminari aveva ritenuto che essa trovasse dimostrazione nella movimentazione di quantitativi idonei a soddisfare la richiesta quotidiana di centinaia di acquirenti. Per ciò che concerne la commissione di più fatti di spaccio da parte del D. , i gravi indizi di reità sono stati tratti dalla sua individuazione, mediante le videoriprese, quale addetto alla vendita su strada, come emerso nei giorni dal (OMISSIS) , nei giorni (OMISSIS) , nei giorni dal (OMISSIS) (in tale data l'indagato venne anche arrestato per detenzione illecita di numerosi dosi di cocaina proprio all'altezza del civico (OMISSIS) ).
Per ciò che concerne la partecipazione al sodalizio dello St. e la commissione dei reati scopo, i gravi indizi di reità sono stati tratti dalla sua individuazione, mediante le videoriprese, quale vedetta in movimento e primo contatto con gli acquirenti, come emerso nei giorni (OMISSIS) . Per ciò che concerne la partecipazione al sodalizio dello S. e la commissione dei reati scopo, i gravi indizi di reità sono stati tratti dalla sua individuazione, mediante le videoriprese, quale addetto alla vendita su strada durante il turno pomeridiano dinanzi al civico (OMISSIS) .
Per tutti i menzionati prevenuti, le esigenze cautelari sono state dedotte dalla oggettiva gravita dei fatti in questione, dalla personalità degli indagati, come delineata "dal loro inserimento in un contesto criminale di alto spessore" e dal fatto che nonostante numerosi arresti le attività di spaccio erano proseguite.
3. I provvedimenti del Tribunale del riesame ribadiscono la valutazione data dal primo giudice in merito agli elementi che dimostrano l'esistenza dell'associazione criminale e, con riferimento alle doglianze delle difese del D. e dello St. , viene respinta l'eccezione concernente la mancata allegazione agli atti dei filmati relativi alle videoriprese, richiamando la giurisprudenza in tema di mancato deposito dei nastri delle intercettazioni e rilevando che alla richiesta di misura cautelare era stata allegata l'analitica trascrizione delle attività compiute e un DVD contenente dieci filmati estrapolati dal complesso delle registrazioni effettuate in via (OMISSIS) .
Nel merito, quanto al D. , il Collegio territoriale rimarca l'idoneità dimostrativa del comportamento dell'indagato, quale emergente dalle videoriprese e rammenta che il D. ha ammesso di aver spacciato, parlando di droga rinvenuta sul posto e di ricavi incamerati personalmente.
Per lo St. , il Collegio territoriale sottolinea l'idoneità dimostrativa del comportamento dell'indagato, nonostante il breve arco temporale entro il quale si è accertato il suo coinvolgimento, perché la reiterazione di condotte eseguite con modalità sempre uguali e coordinate con quelle degli altri indagati rivelano l'esistenza del sodalizio e la partecipazione ad esso del prevenuto. Respinge la censura difensiva che lamentava l'illogicità della diversa valutazione operata rispetto a quella concernente il coindagato V. (per il quale è stata esclusa la partecipazione al reato associativo per essere stato osservato mentre operava sulla piazza di spaccio in un solo giorno), affermando che non vi era omogeneità tra le posizioni ne' per i tempi ne' per la natura delle condotte illecite.
Anche per la specifica posizione dello S. il Tribunale richiama l'attenzione sulla idoneità dimostrativa del comportamento dell'indagato che durante venti giorni dell'attività investigative era stato osservato compiere un elevato numero di cessioni di droga, rifornire i coindagati, consegnare i proventi delle cessioni, nascondersi all'interno dell'edificio di via (OMISSIS) , subire i rimproveri di un coindagato per essersi momentaneamente allontanato dalla strada.
Il Tribunale ha poi ritenuto ricorrere l'aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80 per il numero delle cessioni effettuate nell'arco di mesi;
ha ritenuto parimenti sussistente l'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 rimarcando che l'uccisione del P. "rivela l'interesse di concorrenti associazioni mafiose al controllo della piazza di spaccio" e che le attività di spaccio agevolano la realizzazione degli scopi dell'associazione mafiosa che è fornitrice della droga.
Con riferimento alle esigenze cautelari, il Tribunale ha ribadito che esse sono desumibili dalla oggettiva gravita dell'azione delittuosa ed il fatto che il D. non aveva avviato alcuna revisione critica del proprio comportamento, considerato che egli ha commesso ulteriori episodi di spaccio il (OMISSIS), per i quali gli è stata applicata la pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p.. Eguale affermazione è stata compiuta per lo St. , del quale si è asserito che non aveva avviato alcuna revisione critica del proprio comportamento.
Quanto allo S. si è rimarcato il fatto che nell'(OMISSIS) l'indagato ha subito un procedimento per analogo reato;
circostanza il cui valore non risulta sminuito dalla sopraggiunta messa alla prova, per il fatto che questa era iniziata solo il (OMISSIS) . Anche la confessione dell'indagato è stata ritenuta inidonea ad elidere o attenuare le esigenze cautelari, perché non in grado di esprimere la resipiscenza del medesimo, attesa la univocità degli elementi probatori raccolti.
3. Avverso tale decisione ricorre per cassazione il D. a mezzo del difensore di fiducia, avv. Gaetana Cipolla.
3.1. Con un primo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 277 e 309 c.p.p. e vizio motivazionale. Il Tribunale del riesame avrebbe fatto rinvio alle motivazioni contenute nell'ordinanza custodiale la quale, però, risulta apparente perché consistente nella trasposizione dell'informativa di p.g. contenuta nella richiesta del p.m. Manca, quindi, un autonomo vaglio critico dei materiali sottoposti al Tribunale.
3.2. Con un secondo motivo si deduce violazione dell'art. 275 c.p.p. e vizio motivazionaie in merito alla scelta della misura custodiale. Ricordato che a seguito della sentenza n. 232/2013 della Corte costituzionale è stata ripristinata la valutazione discrezionale del giudice in ordine alla adeguatezza della misura, si afferma che il Tribunale avrebbe dovuto esplicare le ragioni per le quali ha ritenuto che non sia superata la presunzione relativa di inadeguatezza di misura meno afflittiva.
3.3. Con un terzo motivo si deduce violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80 perché il Tribunale ha omesso di attribuire al peso ponderale il valore decisivo che gli è stato riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità.
3.4. Con un ultimo motivo si deduce violazione di legge in relazione alla L. n. 203 del 1991, art. 7 e vizio motivazionaie, per aver il Tribunale fatto riferimento unicamente all'uccisione e al funerale di P.A. per giustificare il giudizio di sussistenza dell'aggravante in parola, senza menzionare dati che si riferiscano precisamente al D. e/o all'utilizzo di metodi mafiosi e alla consapevolezza di agevolare il presunto sodalizio.
4. Ricorre per cassazione l'imputato St. a mezzo del difensore di fiducia, avv. Enrico Trantino.
4.1. Con un primo motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 309 c.p.p.. Non essendo stati trasmessi al Tribunale del riesame i filmati sulla scorta dei quali si afferma il coinvolgimento dello St. nei fatti investigati, ricorre un'ipotesi di nullità dell'ordinanza impugnata.
4.2. Con un secondo motivo deduce violazione dell'art. 273 c.p.p. in relazione al capo A) della rubrica. Il Tribunale ha ritenuto il prevenuto partecipe dell'associazione qualificata senza esplicitare quale ruolo specifico sia stato ricoperto in essa dallo St. . Rileva, inoltre, che dinanzi ad episodi di partecipazione sporadica (lo St. avrebbe partecipato all'associazione solo per quattro giorni), il giudice avrebbe dovuto valutare se tale condotta valga quale contributo causale necessario al "raggiungimento dell'evento tipico che caratterizza l'associazione", tanto più che per il coindagato V. una analoga condotta è stata ritenuta escludente la partecipazione al sodalizio.
4.3. Con un terzo motivo deduce violazione di legge in relazione alla L. n. 203 del 1991, art. 7 e vizio motivazionale, per aver il Tribunale fatto riferimento unicamente all'uccisione e al funerale di P.A. per giustificare il giudizio di sussistenza dell'aggravante in parola, senza menzionare dati che si riferiscano precisamente allo St. e alla consapevolezza in questi di contribuire con la propria condotta ad agevolare il sodalizio mafioso.
4.4. Con un quarto motivo deduce violazione di legge per aver il Tribunale svolto affermazioni in merito alla sussistenza delle esigenze cautelari facendo riferimento alla generalità dei coindagati e quindi senza tener conto della particolare posizione dello St. , caratterizzata dalla "irrilevante e passeggera presenza ... all'interno del sodalizio".
5. Ricorre per cassazione lo S. a mezzo del difensore di fiducia, avv. Salvatore Sterline.
5.1. Con un primo motivo deduce violazione di legge e vizio motivazionale, per avere il Tribunale affermato la partecipazione dello S. all'associazione senza indicare le circostanze di tempo, di luogo e le persone, in modo da dare concretezza all'affermazione.
Rileva che il reato in parola presuppone che l'agente abbia consapevolezza dell'esistenza del sodalizio e abbia la volontà di contribuire al raggiungimento dei suoi fini, e che pertanto il contributo del singolo deve protrarsi per un tempo apprezzabile, avere carattere di stabilità e permanenza, concretarsi in uno specifico ruolo, non avendo per contro rilievo la mera disponibilità data ad un singolo associato, anche se posto a livello apicale. La motivazione sul punto, al riguardo dello S. , è mancata.
5.2. Con un secondo motivo censura l'affermazione del Tribunale per la quale l'aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80 sarebbe sussistente perché le plurime cessioni si sono protratte per più mesi, senza dare indicazioni della quantità della sostanza ceduta. In particolare, per lo S. non vi è alcune elemento che lo colleghi a fatti illeciti aventi ad oggetto ingenti quantitativi di stupefacente.
5.3. Con un terzo motivo censura che sia stata ritenuta l'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 senza che sia stata indicata alcuna associazione mafiosa che l'indagato avrebbe agevolato con la propria condotta.
5.4. Con un quarto motivo, ancora con riferimento alla menzionata aggravante, lamenta che il Tribunale ha tratto elementi indizianti dalle circostanze relative al funerale del P. (al quale lo S. neppure partecipò), in tal modo non dando risposta ai rilievi difensivi che avevano rimarcato come quel che rileva è il ricorso ad una metodologia mafiosa nell'esecuzione dei reati scopo, non ravvisabile nel caso concreto, o la sussistenza della associazione mafiosa che si assume agevolata.
Anche ad ammettere che delle associazioni mafiose avessero interesse per la piazza di droga in questione, ciò nulla dice in ordine alla componente soggettiva dell'aggravante in parola.
5.5. Con un quinto motivo si lamenta che quanto segnalato con l'istanza di riesame, circa la confessione resa dallo S. , il suo positivo comportamento successivo ai fatti, l'assenza di elementi che lo indicassero come propenso ad allontanarsi dal domicilio ove impostogli l'obbligo di permanervi, tanto da essere ammesso alla prova in altro procedimento per reato commesso successivamente a quelli oggetto del presente procedimento, non è stato preso in esame dal Tribunale o ritenuto sub valente rispetto alla gravità dei fatti. In tal modo si è violata la previsione dell'art. 274 c.p.p., lett. c) per la quale il pericolo di recidiva deve desumersi da comportamenti concreti dell'indagato. Inoltre il Tribunale non ha valutato che il p.m., che ha reso parere favorevole, ed il g.i.p. che ha ammesso alla prova lo S. sono gli stessi del presente procedimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
6. I ricorsi - che sono stati riuniti all'odierna udienza - sono parzialmente fondati, nei termini di seguito precisati.
6.1. Con riferimento al primo motivo di ricorso dedotto dalla difesa del D. , va rimarcato che, poiché il giudice che adotta la misura cautelare non opera in sede di impugnazione, egli non ha alcun obbligo di manifestare di aver valutato criticamente gli atti di indagine;
il provvedimento cautelare può quindi ben contenere testi redatti dal p.m. o dalla p.g., che in tal modo vengono fatti propri dal giudice e che andranno valutati ex se nella loro rispondenza ai dettami dell'art. 292 c.p.p. e non in ragione della loro provenienza. In ogni caso, la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel senso di ammettere che il Tribunale del riesame possa integrare la motivazione dell'ordinanza impositiva di misura cautelare (ex multis, Sez. 5, n. 16587 del 24/03/2010 - dep. 29/04/2010, Pmt in proc. Di LO e altro, Rv. 246875), perché, con la garanzia del contraddittorio, può rimediare ai vizi della motivazione, sino a confermare la misura per ragioni diverse, solo proponendo orientamenti diversi in ordine alla possibilità che tale giudice incorra nel limite costituito dalla nullità dell'ordinanza, per essere essa priva del requisito della motivazione (intesa mancanza fisica o mera apparenza), in relazione alle condizioni generali o alle esigenze cautelari (per la negativa, tra le altre, cfr. Sez. 3, n. 15416 del 02/02/2011 - dep. 15/04/2011, P.M.T. in proc. D'Agostino, Rv. 250306; per l'affermativa, tra le altre, Sez. 6, n. 25631 del 24/05/2012 - dep. 02/07/2012, P.M. in proc. IS e altro, Rv. 254161).
Con riferimento al caso che occupa viene in gioco, secondo l'asserto difensivo, l'ipotesi di motivazione apparente;
la quale però ricorre nel caso in cui essa sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente (Sez. 5, n. 24862 del 19/05/2010 - dep. 01/07/2010, Mastrogiovanni, Rv. 247682). Nè si è in presenza di una motivazione per relationem - anch'essa alquanto contraddittoriamente menzionata dall'esponente -, la quale implica un rinvio a testi non replicati: per motivazione "per relationem" si intende la mancanza assoluta di motivazione in virtù dell'esclusivo richiamo o rinvio alla esposizione delle ragioni contenute in altro provvedimento, ma non anche la motivazione nella quale gli argomenti del diverso provvedimento vengono pedissequamente ovvero sinteticamente richiamati in modo da far emergere che essi siano stati criticamente valutati e recepiti (cfr. Sez. 6, n. 3784 del 05/10/1994 - dep. 07/04/1995, Celone ed altri, Rv. 201851). Come si vede, la nozione implica una relazione tra 'provvedimenti', laddove quel che la difesa lamenta è la trasposizione dell'intera informativa di P.G..
Pertanto, quale che sia la prospettiva dalla quale si guardi alla circostanza della quale si duole la difesa - invero in modo aspecifico, perché non viene indicato nei ricorsi su quali aspetti avrebbe potuto operarsi un vaglio critico conducente ad esiti diversi - l' ordinanza impugnata non incorrono in alcun vizio, non essendo posto in dubbio neppure dall'esponente che il Tribunale del riesame abbia elaborato una propria motivazione.
6.2. Parimenti infondati sono il primo, il secondo ed il quarto motivo proposti nell'interesse dello St. .
La difesa si duole dell'omessa trasmissione al Tribunale del riesame dei filmati sulla scorta dei quali si afferma il coinvolgimento dello St. nei fatti illeciti. Tuttavia, secondo quanto emerge dall'ordinanza impugnata, dinanzi al Tribunale del riesame la doglianza era stata di altro contenuto, essendosi censurata la mancata allegazione agli atti dei filmati quale causa di nullità dell'ordinanza applicativa della misura cautelare. Già tanto conduce alla infondatezza del motivo, posto che l'obbligo di trasmissione al Tribunale del riesame previsto dall'art. 309 c.p.p., comma 5, riguarda solo gli atti che il P.M. ha selezionato per sostenere la sua richiesta, oltre che gli elementi a favore dell'indagato mentre nessun onere sussiste di trasmettere tutto il contenuto del fascicolo processuale. Nel caso che occupa è incontroversa la corrispondenza tra quanto trasmesso dal p.m. al Giudice per le indagini preliminari con la richiesta di emissione di misura cautelare e quanto trasmesso al Tribunale del riesame. Quanto alla ulteriore censura, che viene prospettata dapprima quale "erronea applicazione della legge" quindi come vizio motivazionale, essa risulta infondata perché non coglie il vero nel ricostruire il contenuto motivazionale del provvedimento impugnato. Questo, dopo aver fatto adesivo rinvio all'ordinanza genetica, ha esplicitamente descritto i ruoli attribuiti al prevenuto, di rifornitore di droga al venditore in strada, nella specie Sc.Mi. , e di vedetta;
ruoli la cui collocazione nel complessivo modus operandi dell'organizzazione criminale ben risultano descritti nell'ordinanza genetica. Sicché del tutto esaustiva, e immune da violazioni di legge, è la motivazione sul punto espressa dal Collegio distrettuale.
Infine, non coglie il vero il ricorso quando lamenta la genericità delle circostanze indicate dal Collegio distrettuale per dimostrare la sussistenza del pericolo di recidiva nei confronti dello St. . Invero, il Tribunale ha fatti riferimento al numero impressionante di cessione eseguite e all'assenza nel prevenuto di una revisione critica delle condotte tenute.
6.3. Infondato è anche il primo motivo proposto nell'interesse dello S. .
L'esponente sembra obliterare che la partecipazione al reato associativo risulta integrata con l'adesione al pactum sceleris e che le condotte illecite eventualmente accertate rappresentano essenzialmente la manifestazione esteriore dell'esistenza di quell'adesione. Risulta quindi evidente che è del tutto infondata l'affermazione per la quale contributo apportato deve protrarsi per un apprezzabile periodo di tempo, con carattere di stabilità e permanenza ..." perché possa dirsi integrata la partecipazione al delitto associativo. Infatti, il principio costantemente affermato da questa Corte è piuttosto quello per il quale l'elemento oggettivo del reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti prescinde dal numero di volte in cui il singolo partecipante ha personalmente agito, per cui il coinvolgimento in un solo episodio criminoso non è incompatibile con l'affermata partecipazione dell'agente all'organizzazione di cui si è consapevolmente servito per commettere il fatto (tra le molte, Sez. 1, n. 43850 del 03/07/2013 - dep. 25/10/2013, Durand e altri, Rv. 257800). Pertanto, alcuna violazione di legge può rinvenirsi nella decisione impugnata, quanto al punto in esame.
Muovendo dall'esposta, erronea, premessa, il ricorrente oppone al giudizio espresso dal Collegio distrettuale - per il quale i gravi indizi di reità, tenuto conto del quadro generale più volte rammentato, si traggono dalla individuazione dello S. , mediante le videoriprese, quale addetto alla vendita su strada durante il turno pomeridiano dinanzi al civico XXX tra il (OMISSIS) - il solo fatto che l'osservazione e quindi la partecipazione ai reati scopo sarebbe stata limitata a venti giorni.
Si tratta di una mera rivalutazione delle circostanze accertate e valutate dal Tribunale con motivazione immune da censure in questa sede, siccome non manifestamente illogica.
Da rigettare è anche il quinto motivo proposto nell'interesse dello S. . Non risponde al vero che il Tribunale non abbia tenuto conto che il pericolo di recidiva deve desumersi da comportamenti concreti dell'indagato e che non abbia valutato la messa in prova dello S. in procedimento per fatti analoghi. La motivazione sul punto è resa a pg. 3 dell'ordinanza impugnata e riportata nella superiore parte narrativa.
8. Per contro risultano fondati i comuni ulteriori motivi, concernenti il giudizio di sussistenza dell'aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80 e di quella prevista dalla L. n. 203 del 1991, art. 7, nonché il giudizio di adeguatezza della sola misura della custodia in carcere.
8.1. In primo luogo va rammentato che, qualora si tratti di una pluralità di reati in materia di stupefacenti, la ricorrenza della circostanza di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2, che accede ai delitti di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, va verificata in relazione a ciascuno dei delitti commessi, dovendosi escludere che di ingente quantità si possa parlare in virtù della sommatoria dei quantitativi trasportati, ceduti, detenuti e così via, a meno che non sia possibile identificare una antecedente condotta avente ad oggetto l'intero quantitativo, solo frazionato in successivi quote. Del pari, l'aggravante in parola è sì configurabile anche se la materiale disponibilità della sostanza sia frazionata tra più persone, in modo che solo dalla somma dei diversi quantitativi risulti superato il dato ponderale necessario, ma sempre che tra esse sia ravvisabile il concorso nel reato (Sez. 6, n. 47984 del 27/11/2012 - dep. 12/12/2012, Kamberaj e altro, Rv. 254276). Nel caso di specie il Tribunale si è limitato ad affermare la ricorrenza dell'aggravante di cui trattasi "avuto riguardo alle innumerevoli cessioni effettuate nell'arco di tempo" monitorato dagli inquirenti. Non è dato comprendere se il riferimento sia alle cessioni operate personalmente dai ricorrenti ovvero anche alle cessioni dei concorrenti nel reato continuato che a costoro viene ascritto e, in tal ultimo caso, se in ragione di una sommatoria delle diverse frazioni o se per aver individuato un comune complessivo quantitativo, appunto ingente.
La motivazione resa sul punto dal Tribunale è pertanto del tutto carente.
8.2. Analogamente a quella che concerne l'aggravante di cui all'art. 7 cit..
Come esposto nella superiore parte narrativa, l'ordinanza cautelari hanno fatto perno sull'agire del sodalizio "grazie al collegamento con un gruppo mafioso (probabilmente riconducibile ai Nizza), o comunque usufruendo della "sponsorizzazione di questo" (così da agevolarne gli scopi)"; collegamento e sponsorizzazione dedotti dal non poter, l'attività dispiegata in via (OMISSIS) , "essere ignorata dai gruppi mafiosi particolarmente attivi in quella parte della città" ed inoltre da una conversazione captata tra A.A. e P.C.M. nella quale il primo aveva affermato di dover dare ulteriori duemila Euro alla mafia perché la "roba" era di loro proprietà; infine, dalle dichiarazioni del collaboratore M.M. , il quale aveva affermato di essere stato incaricato dal gruppo mafioso dei "Cursoti milanesi" di gestire le piazze di spaccio di (OMISSIS) . Orbene, è di tutta evidenza la genericità dei riferimenti, che enunciano in termini soltanto probabilistici l'identità del gruppo mafioso che sarebbe stato agevolato dai singoli fatti di spaccio;
riferimenti che sembrano anzi oscillanti tra il richiamo del clan Nizza, di non meglio identificati "gruppi mafiosi" attivi in quell'area cittadina, dei "Cursoti milanesi", senza spiegare se si tratti o meno della medesima entità. Mette conto rammentare che l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare l'attività di un'associazione di stampo mafioso postula l'esistenza effettiva di un'associazione che abbia i caratteri indicati dall'art. 416 bis c.p. (a differenza dell'altra ipotesi di aggravante, pure prevista dal medesimo art. 7, che richiede soltanto che i reati siano commessi avvalendosi del metodo mafioso) (Sez. 2, n. 41003 del 20/09/2013 - dep. 04/10/2013, Bianco e altri, Rv. 257240). Postula, altresì, la individuazione delle modalità attraverso le quali la condotta illecita risulta agevolatrice dell'associazione mafiosa.
La motivazione del provvedimento impugnato è sul punto del tutto carente e l'evocazione delle circostanze del funerale di P.A. , con il rilievo del sicuro interesse di "concorrenti organizzazioni mafiose" per l'area teatro delle attività illecite in esame, non aggiunge nulla di concreto e determinato ad un quadro caotico ed indistinto, risultando quello del tutto sconnesso - almeno nell'esposizione del Tribunale - da puntuali acquisizioni processuali.
8.3. Infine, risulta fondata anche la doglianza che investe il giudizio in merito alla inadeguatezza a fronteggiare le esigenze cautelari di misura meno afflittiva;
valutazione che dovrà essere rinnovata in esito a quella riguardante aggravanti citate, anche perché, sul punto, è omessa qualsiasi esplicazione.
9. In conclusione, le ordinanze impugnate vanno annullate limitatamente alla ritenuta sussistenza delle aggravanti previste dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2 e D.L. n. 152 del 1991, art. 7, convertito dalla L. n. 203 del 1991, nonché alla ritenuta adeguatezza delle misure cautelari applicate. Vanno rigettati i restanti motivi di ricorso.
Va inoltre disposto che copia del presente provvedimento sia trasmesso al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter e che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità o gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.
P.Q.M.
annulla le ordinanze impugnate limitatamente alla ritenuta "desistenza delle aggravanti previste dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2 e D.L. n. 152 del 1991, art. 7, convertito nella L. n. 203 del 1991, e alla adeguatezza delle misure cautelari applicate e rinvia su tali punti al Tribunale per i minorenni di Catania per nuovo esame.
Rigetta i ricorsi nel resto.
La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità o gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 aprile 2014. Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2014