Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/03/2003, n. 4812
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Sentenza 29 marzo 2003

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Le prestazioni previdenziali indebitamente erogate anteriormente all'1 gennaio 1996 dall'I.N.P.S. per superamento del limite di reddito sono ripetibili secondo la disciplina stabilita dall'art. 1, commi duecentosessantesimo e ss, legge n. 662 del 1996, inapplicabile soltanto in riferimento ai recuperi già avvenuti; quindi, qualora l'assicurato eccepisca l'irripetibilità ex art. 1, comma duecentosessantesimo legge cit., delle prestazioni percepite prima di detta data, grava sul medesimo l'onere di provare di avere percepito un reddito personale ai fini IRPEF per l'anno 1995 di importo pari o inferiore a lire sedici milioni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/03/2003, n. 4812
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4812
    Data del deposito : 29 marzo 2003

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