Sentenza 29 marzo 2003
Massime • 1
Le prestazioni previdenziali indebitamente erogate anteriormente all'1 gennaio 1996 dall'I.N.P.S. per superamento del limite di reddito sono ripetibili secondo la disciplina stabilita dall'art. 1, commi duecentosessantesimo e ss, legge n. 662 del 1996, inapplicabile soltanto in riferimento ai recuperi già avvenuti; quindi, qualora l'assicurato eccepisca l'irripetibilità ex art. 1, comma duecentosessantesimo legge cit., delle prestazioni percepite prima di detta data, grava sul medesimo l'onere di provare di avere percepito un reddito personale ai fini IRPEF per l'anno 1995 di importo pari o inferiore a lire sedici milioni.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/03/2003, n. 4812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4812 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TREZZA Vincenzo - Presidente -
Dott. MAIORANO Francesco Antonio - Consigliere -
Dott. LAMORGESE Antonio - Consigliere -
Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere -
Dott. TOFFOLI Saverio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, NICOLA VALENTE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LA DOMENICA;
- intimata -
avverso la sentenza n. 197/00 del Tribunale di MESSINA, depositata il 11/07/00 R.G.N. 464/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/12/02 dal Consigliere Dott. Saverio TOFFOLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso e in subordine il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Messina, CA CA, premesso che l'Inps le aveva chiesto la restituzione della somma di L. 1.700.000, asseritamente corrispostale indebitamente, in relazione al superamento di limiti di reddito, nel periodo 1.1.1985-21.10.1990, chiedeva la dichiarazione di inefficacia della richiesta di rimborso e la condanna dell'Istituto alla restituzione della somma di L. 900.000 di cui nel frattempo era stata eseguita la ripetizione. Costituitosi il contraddittorio, il Pretore, con sentenza in data 13 marzo 1996, accoglieva la domanda, sentenza che, a seguito di appello dell'Inps, era confermata dal Tribunale di Messina. Il giudice di secondo grado riteneva che le disposizioni dell'art. 1, comma 260-265, l. n. 662/1996 comportavano la non recuperabilità delle somme erroneamente erogate per integrazione della pensione al minimo nonostante il superamento del limite reddituale, visto che l'Inps non aveva provato il superamento del limite di reddito imponibile di L. 16.000.000 per l'anno 1995 e, d'altra parte, il superamento del limite reddituale per l'integrazione al minimo era addebitabile allo stesso ente erogatore, che aveva corrisposto all'assicurata un doppio trattamento pensionistico, senza dedurre e provare che ciò fosse avvenuto a causa di incomplete o erronee informazioni fornite dal CA.
Inoltre, la circostanza che i pagamenti indebiti erano conseguenza di evidente errore dell'Inps dimostrava la non ripetibilità delle somme anche alla luce della normativa previgente e, in particolare, dell'art. 521. 88/1989.
L'Inps ricorre per cassazione articolando un unico complesso motivo. L'intimata non si è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Inps denuncia violazione dell'art. 80 r.d. 28 agosto 1924 n. 1224, dell'art. 52 l. 9 marzo 1989 n. 88, dell'art. 8 l. 11 novembre 1983 n. 638, dell'art. 13 l n. 30 dicembre 1991 n. 412, dell'art. 1,
commi 260 segg., l. 23 dicembre 1996 n. 662. Rilevata l'applicabilità dell'art. 1, comma 260 e segg., l. n. 662/1996, osserva che, in base alla nuova normativa, che ha sostituito retroattivamente la previgente normativa, non rileva l'addebitabilità all'ente dell'erroneo pagamento e costituisce onere dell'interessato provare il non superamento del limite di reddito di 16 milioni.
Rileva ancora che, quanto alla parte di indebito già recuperata, trova applicazione la previgente disciplina, da identificare nella specie nell'art. 8 della l. 11 novembre 1983 n. 638 che regola il caso specifico della ripetibilità dei ratei di pensione di invalidità non dovuti per ragioni di reddito, prevedendo che il recupero avvenga in deroga ai limiti posti dalla normativa vigente. Nell'esaminare le doglianze dell'Inps, è opportuno preliminarmente ricordare che la disciplina posta dall'art. 1, commi 260 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, in materia di recupero dei pagamenti indebiti di prestazioni pensionistiche relative agli anni anteriori al 1996, è totalmente sostitutiva della disciplina previgente e quindi l'esistenza di un diritto al recupero da parte dell'ente previdenziale non presuppone la sussistenza di un'obbligazione restitutoria a carico dell'interessato già in base alla precedente disciplina della materia (cfr. Cass., Sez. un. 17 marzo 1997 n. 2333, 26 marzo 1997 n. 2664 e 21 febbraio 2000 n. 30). Peraltro lo stesso principio non è applicabile quando l'esecuzione del recupero è precedente all'entrata in vigore della l. n. 260/1996, poiché, sussistendo una situazione giuridica esaurita sotto l'impero della disciplina previgente, la legittimità del recupero e la fondatezza o meno di eventuali istanze restitutorie devono essere necessariamente valutate alla stregua della medesima previgente disciplina (Cass. 19 giugno 2000 n. 8309 e 28 luglio 2000 n. 9967; cfr. anche Cass. S.U. n. 30/2000, cit.). Pertanto, per i recuperi non ancora eseguiti al momento dell'entrata in vigore della legge n. 260/1996, trovano nella specie applicazione esclusivamente le regole di cui a detta legge, mentre non può ritenersi giuridicamente rilevante il mero rilievo del giudice di merito, circa la mancanza di una loro giustificazione in riferimento alla disciplina previgente.
Ha avuto, quindi, incidenza determinante, per tale parte della decisione impugnata, il rilievo, contenuto nella sentenza impugnata, che l'Inps non aveva provato il superamento del limite di reddito di L. 16.000.000 per l'anno 1995. L'implicito assunto del giudice d'appello, secondo cui gravava sull'Inps l'onere di fornire la prova del superamento di tale reddito da parte dell'assicurata, è giustificatamente censurato dall'Inps. Infatti, nell'ambito delle ipotesi normative delineate dai commi 260 e 261, regola generale è la ripetibilità degli indebiti nei limiti dei tre quarti delle somme corrisposte senza titolo, mentre la circostanza del godimento nel 1995 da parte dell'assicurato di un reddito imponibile ai fini IRPEF non superiore a Lire 16 milioni costituisce fatto impeditivo del diritto dell'ente alla ripetizione. In tal senso depone, ancor più della stessa lettera della disposizione ("non si fa luogo a recupero (...) quando i soggetti medesimi siano percettori di un reddito (...) di importo pari o inferiore a lire 16 milioni"), la struttura stessa dell'ipotesi normativa. Deve anche considerarsi che sarebbe illogico che la legge, avente la finalità di snellire le procedure di recupero, abbia posto a carico degli enti previdenziali l'onere di accertare d'ufficio circostanze appartenenti alla sfera personale dei singoli assicurati.
Il ricorso non è fondato, invece, con riferimento alle somme già recuperate dall'Inps, poiché tale recupero è pacificamente e indubbiamente anteriore all'entrata in vigore della legge n. 662/1996, e, quindi, per le stesse rileva l'accertamento compiuto dal giudice di merito sulla base della normativa previgente. Per il relativo capo della domanda l'Inps invoca l'art. 8 della legge n. 638/1982, osservando che, in base a questa disposizione, il recupero dei ratei di prestazioni di invalidità in effetti non dovute per difetto del requisito reddituale avviene in deroga ai limiti posti dalla normativa vigente. Deve rilevarsi allora che la norma invocata non può ritenersi applicabile nella specie, dato che risulta dalla sentenza impugnata che, in realtà, erano in questione versamenti a titolo di integrazione al minimo e la ripetizione si basava sul superamento dei limiti reddituali previsti per tali prestazioni. In conclusione, il ricorso deve esser accolto per quanto di ragione, con cassazione della sentenza impugnata in relazione alle censure accolte. La causa viene rinviata ad altro giudice che si atterrà, oltre che alle direttive sopra ricordate circa i presupposti di applicabilità della speciale disciplina in materia di indebiti pensionistici di cui ai citati commi 260 e seguenti, al seguente principio di diritto: "È onere dell'assicurato provare di essere stato percettore di un reddito personale ai fini IRPEF per l'anno 1995 di importo pari o inferiore a lire sedici milioni, al fine di usufruire, a norma dell'art. 1, comma 260, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, della irripetibilità totale delle prestazioni pensionistiche, relative a periodi anteriori al 1 gennaio 1996.".
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione;
cassa la sentenza impugnata in relazione ai profili accolti e rinvia la causa alla Corte d'appello di Catania, che provvederà anche in merito alle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2003