Cass. pen., sez. II, sentenza 02/07/2015, n. 31969
CASS
Sentenza 2 luglio 2015

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La rinuncia al mandato da parte del difensore non fa venir meno l'efficacia dell'elezione di domicilio presso il suo studio eseguita dall'imputato, se questi non provvede formalmente a revocarla. (Nella specie il difensore, presso il cui studio l'imputato aveva formalmente eletto domicilio, aveva depositato in cancelleria dichiarazione di rinuncia al mandato e contestuale revoca della propria domiciliazione. In applicazione del principio indicato, la S.C. ha rigettato l'eccezione difensiva di nullità delle notifiche successivamente eseguite presso il domicilio eletto).

Commentario1

  • 1Dimissioni mandato del difensore fiduciario e conoscenza del processo (Cass. 41114/21)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 18 novembre 2021

    Nel caso in cui un difensore di fiducia dimetta il mandato durante le indagini preliminari la conoscenza effettiva del processo dell'imputato non va presunta ma accertata. Cassazione penale sez. II, ud. 12 ottobre 2021 (dep. 12 novembre 2021), n. 41114 Presidente Diotallevi – Relatore Pacilli Ritenuto in fatto Con sentenza del 19 febbraio 2021 la Corte d'appello di Milano ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Monza, con cui V.A è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di truffa. Avverso la sentenza d'appello il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi: 1) inosservanza di norme processuali, per l'erronea …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 02/07/2015, n. 31969
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 31969
Data del deposito : 2 luglio 2015

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