Cass. pen., sez. I, sentenza 11/02/2010, n. 8116
CASS
Sentenza 11 febbraio 2010

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Massime1

La rinuncia al mandato difensivo da parte del difensore di fiducia non fa venir meno l'efficacia dell'elezione di domicilio presso il suo studio eseguita dall'imputato, se essa non viene espressamente revocata. (Fattispecie relativa a notificazione dell'estratto di sentenza contumaciale al difensore domiciliatario che aveva rinunciato al mandato, comunicando di non avere più alcun contatto con il cliente).

Commentario1

  • 1rinuncia al mandato ne fa venir meno l'efficacia?
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 27 ottobre 2023

    1. La questione La Corte di Appello di Milano confermava una sentenza resa dal Tribunale di Monza che, a sua volta, aveva dichiarato la responsabilità dell'imputato in ordine ai reati di ricettazione di assegni di provenienza furtiva (capi A, C, F, H ed L), di truffa (capi B e D) e di minaccia (capo E). Ciò posto, avverso il provvedimento emesso dai giudici di seconde cure proponeva ricorso per Cassazione la difesa dell'accusato che, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione dell'art. 420 bis cod. proc. pen. e degli articoli 24 e 111 della Costituzione, e vizio della motivazione, poiché con il primo motivo di appello si era eccepita la nullità della sentenza di primo grado per avere …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 11/02/2010, n. 8116
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8116
Data del deposito : 11 febbraio 2010

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