Sentenza 11 febbraio 2010
Massime • 1
La rinuncia al mandato difensivo da parte del difensore di fiducia non fa venir meno l'efficacia dell'elezione di domicilio presso il suo studio eseguita dall'imputato, se essa non viene espressamente revocata. (Fattispecie relativa a notificazione dell'estratto di sentenza contumaciale al difensore domiciliatario che aveva rinunciato al mandato, comunicando di non avere più alcun contatto con il cliente).
Commentario • 1
- 1. rinuncia al mandato ne fa venir meno l'efficacia?Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 27 ottobre 2023
1. La questione La Corte di Appello di Milano confermava una sentenza resa dal Tribunale di Monza che, a sua volta, aveva dichiarato la responsabilità dell'imputato in ordine ai reati di ricettazione di assegni di provenienza furtiva (capi A, C, F, H ed L), di truffa (capi B e D) e di minaccia (capo E). Ciò posto, avverso il provvedimento emesso dai giudici di seconde cure proponeva ricorso per Cassazione la difesa dell'accusato che, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione dell'art. 420 bis cod. proc. pen. e degli articoli 24 e 111 della Costituzione, e vizio della motivazione, poiché con il primo motivo di appello si era eccepita la nullità della sentenza di primo grado per avere …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/02/2010, n. 8116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8116 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 11/02/2010
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 442
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 35153/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di BOUHLGA Charaf, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza pronunciata in data 12 giugno 2009 dal Tribunale di Asti;
- udita la relazione del Consigliere Dott. Renato BRICCHETTI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del S. Procuratore Generale Dott. IANNELLI Mario, che ha chiesto dichiararsi inammissibile o comunque rigettarsi il ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Asti, in funzione di giudice dell'esecuzione, ribadiva l'esecutività della sentenza di condanna pronunciata in data 3 gennaio 2008 nei confronti di Charaf BOUHLGA, dichiarando manifestamente infondata l'istanza intesa ad ottenere la "declaratoria di nullità della notificazione dell'estratto contumaciale" della sentenza medesima. Spiegava il Tribunale che l'estratto era stato notificato il 14 aprile 2008 nel domicilio che l'imputato aveva eletto presso l'avv. Mirate. La circostanza che questi, in data 27 ottobre 2006, avesse rinunciato al mandato difensivo non aveva fatto venire meno la validità dell'elezione di domicilio.
2. Avverso l'anzidetta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione il difensore del condannato, chiedendone l'annullamento. Il ricorrente deduce la violazione dell'art. 666 c.p.p., comma 2, e la manifesta illogicità della motivazione della ordinanza impugnata. La questione prospettata - osserva il ricorrente - ovverosia la nullità della notificazione dell'estratto della sentenza contumaciale al difensore domiciliatario che aveva in precedenza dismesso il mandato conferitogli e successivamente comunicato di non avere più alcun contatto con il cliente, non poteva essere ritenuta manifestamente infondata e dichiarata inammissibile con provvedimento de plano, ma avrebbe dovuto essere trattata e decisa nel contraddittorio delle parti all'esito di udienza camerale. MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
L'elezione di domicilio presso il difensore di fiducia conserva la sua validità anche in caso di rinuncia al mandato da parte del difensore, sia stata o non quest'ultima resa nota all'imputato, al quale pertanto è legittimamente notificato l'estratto contumaciale di sentenza presso lo studio del difensore, in assenza di sua espressa revoca dell'elezione di domicilio (cfr., ex plurimis, Cass. 1, 29 marzo 2007, Bardhi, RV 236789; Cass. 5, 7 novembre 2006,
Moltisanti, RV 235296).
A tale principio, ormai da tempo consolidatosi, si è attenuto il giudice dell'esecuzione nel ritenere l'istanza manifestamente infondata nei suoi presupposti fattuali e giuridici sul rilievo dell'avvenuta regolare notificazione (non rifiutata dal domiciliatario) dell'estratto contumaciale nel domicilio scelto dall'imputato e mai successivamente revocato.
La perdita di ogni contatto con l'imputato, asserita dal difensore, può, in tesi - come correttamente rilevato dal Procuratore generale presso questa Corte nella propria requisitoria - rendere giustificabile, sotto il profilo della mancata conoscenza dell'esistenza della sentenza, la presentazione di un'istanza di restituzione nel termine per proporre impugnazione ai sensi dell'art.175 c.p.p., comma 2, (e che non può ritenersi implicitamente avanzata con la richiesta di incidente di esecuzione, atteso che i due istituti concernono situazioni e presupposti diversi: v., tra le altre, Cass. 1, 12 febbraio 2008, Ay, RV 239141; Cass. 4, 10 novembre 2000, Giordano, RV 218477), ma non costituisce ragione valida per affermare la nullità della notificazione dell'estratto e sostenere la non esecutività del titolo.
4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2010