Ordinanza presidenziale 23 dicembre 2025
Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 27/04/2026, n. 7648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7648 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07648/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06542/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6542 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
AN AR RU, rappresentato e difeso dall'avvocato Guido Marone, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Luca Giordano 15;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Comitato Tecnico Scientifico, EZ Pa, non costituiti in giudizio;
nei confronti
RC AG AR OS, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo per l'annullamento:
- in parte qua dell’Avviso del Ministero dell’Istruzione e del Merito – Direzione generale per il Personale scolastico, prot. n. 64933 del 07.05.2024 (pubblicato in pari data sul portale InPa), recante comunicazione degli esiti della prova scritta di accesso al corso intensivo di formazione per l’inserimento in coda alla graduatoria di merito del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui al d.D.G. n. 1259/2017, introdotto dall’art. 5, commi 11 quinquies e ss. del d.l. 29.12.2022 n. 198, conv. con L. 24.02.2023 n. 14 ed attuato con D.M. 08.06.2023 n. 107, nella parte in cui attribuisce al ricorrente un punteggio inferiore a quello spettante a causa della formulazione di quesiti irragionevoli, erronei e/o comunque svianti;
- del provvedimento ministeriale, di data e protocollo sconosciuti, con il quale sono stati approvati gli esiti della correzione degli elaborati presentati dai candidati in occasione della prova in parola;
- del verbale della Commissione esaminatrice, di data e protocollo sconosciuti, con il quale è stato approvato il giudizio di idoneità del ricorrente con conseguente attribuzione di un punteggio inferiore a quello spettante;
- del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, anche eventualmente adottato in forma digitale, recante l’attribuzione del punteggio pari a 73/100, generato dal sistema informatico predisposto per l’espletamento della prova in parola;
- del provvedimento ministeriale, di data e protocollo sconosciuti, con il quale sono stati approvati i quesiti, forniti dal EZ PA e validati dal Comitato Tecnico Scientifico, che sono stati somministrati per l’espletamento della prova scritta;
- dei provvedimenti, di data e protocollo sconosciuti, adottati dal EZ PA e dal Comitato Tecnico Scientifico recanti rispettivamente la formulazione dei quesiti in questione e delle relative risposte ritenute corrette e la loro conseguente validazione; -
qualora occorra, del D.M. 08.06.2023 n. 107 e degli allegati Quadri di riferimento e delle aree tematiche;
- di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente.
PER L’ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA del diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto il maggior punteggio spettante previa rettifica del giudizio formulato all’esito della correzione della prova scritta stante l’illegittimità dei quesiti impugnati.
PER LA CONDANNA anche ai sensi dell’art. 30 cod. proc. amm. delle Amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di propria competenza – a disporre la riformulazione del punteggio attribuito al ricorrente con assegnazione di un punto per ognuno dei quesiti impugnati, siccome illegittimi e svianti.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 24\10\2024 :
- del decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. 2187 del 09.08.2024, recante l’approvazione della graduatoria generale nazionale di merito del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui al d.D.G. n. 1259/2017, introdotto dall’art. 5, commi 11 quinquies e ss. del d.l. 29.12.2022 n. 198, conv. con L. 24.02.2023 n. 14 ed attuato con D.M. 08.06.2023 n. 107, nonché del relativo elenco allegato;
- del decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. 2206 del 19.08.2024, recante rettifica della graduatoria generale nazionale di merito del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui al d.D.G. n. 1259/2017, introdotto dall’art. 5, commi 11 quinquies e ss. del d.l. 29.12.2022 n. 198, conv. con L. 24.02.2023 n. 14 ed attuato con D.M. 08.06.2023 n. 107, nonché del relativo elenco allegato;
- di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 marzo 2026 il dott. NO RA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che parte ricorrente ha impugnato il decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. 2187 del 09.08.2024, recante l’approvazione della graduatoria generale nazionale di merito del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui al d.D.G. n. 1259/2017, introdotto dall’art. 5, commi 11 quinquies e ss. del d.l. 29.12.2022 n. 198, conv. con L. 24.02.2023 n. 14 ed attuato con D.M. 08.06.2023 n. 107, nonché il decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. 2206 del 19.08.2024, recante rettifica della precedente graduatoria, nella parte in cui non includono il suo nominativo;
Considerato che parte ricorrente non ha impugnato la successiva graduatoria di rettifica pubblicata con decreto n. 3827 del 18 dicembre 2025;
Considerato che linea generale, in materia di concorsi pubblici, la giurisprudenza distingue tra le rettifiche della graduatoria che comportano un effettivo riesercizio del potere – con riesame complessivo o rivalutazione di punteggi idonea a incidere sull’ordine di merito – e le rettifiche meramente correttive o materiali, le quali non alterano in alcun modo la posizione del candidato (cfr. TAR Lazio n. 10536/2021; Consiglio di Stato n. 1324/2022; Consiglio di Stato n. 205/2023; Consiglio di Stato n. 178/2025; TAR Lazio n. 9560/2025; Consiglio di Stato n. 10393/2025);
Tenuto, conto, pertanto, che la graduatoria finale è l’atto immediatamente lesivo da impugnare e le sue successive modifiche impongono un nuovo onere di gravame soltanto se presentano natura sostitutiva, perché frutto di una rinnovata istruttoria o di una diversa ponderazione delle posizioni concorsuali e presentino vizi comuni a tutti i concorrenti in quanto attinenti alla fase preparatoria della selezione come chiarito da A.P. 4/2019 ( Tar Lazio IV quater n. 6159/2026);
Considerato che, nel caso di specie, con la graduatoria pubblicata il 18 dicembre 2025 l’amministrazione resistente ha recepito: a) gli esiti di numerose pronunce giurisprudenziali che hanno accolto o rigettato i ricorsi presentati dai partecipanti al concorso: b) gli esiti delle attività formative e della prova finale dei candidati ammessi con riserva alla partecipazione alle edizioni suppletive del corso intensivo di formazione; c) le rettifiche in autotutela dei titoli di preferenza di alcuni partecipanti; d) i decreti ricognitivi dei soggetti che sono stati depennati in seguito a rinuncia ovvero a mancata assunzione in servizio o che non hanno perfezionato l'assunzione in occasione delle immissioni in ruolo per l’anno scolastico 2024/25 ai sensi dell’articolo 20, comma 3 del DM n. 138 del 2017;
Considerato che parte ricorrente non ha provveduto ad impugnare tale provvedimento sopravvenuto – che all’evidenza, non costituisce un atto di mera rettifica della precedente graduatoria, ma al contrario è una nuova “graduatoria finale” che sostituisce e revoca la precedente graduatoria del 2024- ne discende la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del giudizio, poiché l'eventuale accoglimento della domanda di annullamento dell’esclusione [...] non può incidere sulla citata graduatoria, una volta che questa sia divenuta inoppugnabile” (così TAR Lazio, Roma, sez. I, 1° febbraio 2023 n. 1786; in termini v. Cons. Stato, sez. III, 21 dicembre 2022 n. 11148; sez. VI, 23 marzo 2022 n. 2119; sez. II, 14 maggio 2021 n. 3792; sez. VI, 12 novembre 2020 n. 6959)
Ritenuto, in ragione della natura preliminare delle pronuncia, che le spese di lite devono essere compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
ARngela TI, Presidente
Salvatore Gatto Costantino, Consigliere
NO RA, Consigliere, Estensore
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| NO RA | ARngela TI |
IL SEGRETARIO