Cass. pen., sez. feriale, sentenza 29/08/2013, n. 35856
CASS
Sentenza 29 agosto 2013

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In tema di mandato di arresto europeo, il motivo di rifiuto della consegna previsto dall'art. 18, comma primo, lett. p), L. 22 aprile 2005, n. 69, sussiste solo qualora si accerti, sulla base di circostanze fattuali incontrovertibili, che la consumazione dei reati oggetto del m.a.e. è avvenuta in tutto o in parte nel territorio italiano, e che gli elementi acquisiti consentono l'immediato e contestuale esercizio dell'azione penale per gli stessi fatti per i quali procede il giudice estero. (Fattispecie relativa ad una truffa commessa mediante operazioni su carte di credito falsificate, realizzate avvalendosi di un dispositivo noleggiato in una banca spagnola e di un conto corrente aperto nella medesima banca, in cui la S.C. ha escluso il predetto motivo di rifiuto, non essendovi prova certa del fatto che almeno una parte dell'attività delittuosa fosse stata realizzata in Italia).

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  • 1Litispendenza internazionale e rifiuto consegna MAE (Cass. 47892/17)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 6 novembre 2017

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. feriale, sentenza 29/08/2013, n. 35856
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 35856
Data del deposito : 29 agosto 2013

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