Sentenza 29 agosto 2013
Massime • 1
In tema di mandato di arresto europeo, il motivo di rifiuto della consegna previsto dall'art. 18, comma primo, lett. p), L. 22 aprile 2005, n. 69, sussiste solo qualora si accerti, sulla base di circostanze fattuali incontrovertibili, che la consumazione dei reati oggetto del m.a.e. è avvenuta in tutto o in parte nel territorio italiano, e che gli elementi acquisiti consentono l'immediato e contestuale esercizio dell'azione penale per gli stessi fatti per i quali procede il giudice estero. (Fattispecie relativa ad una truffa commessa mediante operazioni su carte di credito falsificate, realizzate avvalendosi di un dispositivo noleggiato in una banca spagnola e di un conto corrente aperto nella medesima banca, in cui la S.C. ha escluso il predetto motivo di rifiuto, non essendovi prova certa del fatto che almeno una parte dell'attività delittuosa fosse stata realizzata in Italia).
Commentario • 1
- 1. Litispendenza internazionale e rifiuto consegna MAE (Cass. 47892/17)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 6 novembre 2017
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 29/08/2013, n. 35856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35856 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 29/08/2013
Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPRIOGLIO Piera - Consigliere - N. 68
Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARRELLI PALOMBI R. - rel. Consigliere - N. 31958/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN EF nato a [...] il [...];
avverso la sentenza, in data 19/7/2013, della Corte d'Appello di Trento;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE Roberto Maria;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CORASANITI Giuseppe che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 19/7/2013, la Corte d'Appello di Trento, provvedendo in sede di rinvio, ordinava la consegna allo stato richiedente (Spagna) del cittadino italiano AN EF in relazione al mandato di arresto europeo emesso il 16/10/2011 dalla Sezione penale dell'Udienza provinciale di Barcellona (Corte d'Appello) per il delitto di truffa continuata consumato in Spagna fra il mese di febbraio ed il mese di maggio del 2008; con la suddetta sentenza la Corte d'Appello di Trento ha, altresì, rilevato che, essendo l'estradando cittadino italiano e residente in Italia e essendo il procedimento spagnolo nella fase delle indagini, la consegna doveva essere, ai sensi della L. n. 69 del 2005, art. 19, lett. c), subordinata alla condizione che il AN, dopo essere stato ascoltato, fosse rinviato in Italia per scontarvi la pena o la misura di sicurezza eventualmente inflitta nei suoi confronti.
1.1. In data 21/2/2013 AN EF era stato tratto in arresto in Termeno (Bz), in esecuzione del predetto mandato di arresto europeo n. ID SH E800367969480400001. Nel termine di legge la Corte d'appello di Trento sez. distaccata di Bolzano aveva provveduto a identificare e sentire il AN ed a convalidare l'arresto; il AN aveva dichiarato di non prestare il consenso all'estradizione.
1.2. Con sentenza, in data 14/3/2013, la Corte d'appello di Trento sez. distaccata di Bolzano aveva disposto la consegna di AN EF all'Autorità giudiziaria spagnola.
1.3. La Corte di Cassazione, in data 2/5/2013, aveva annullato la suddetta sentenza, impugnata dal difensore, rinviando per nuovo giudizio a diversa sezione della Corte d'Appello di Trento, rilevando che il mandato di arresto in questione non risultava contenere alcuna indicazione delle fonti di prova, che mancava la relazione di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 6, comma 4, lett. a), che, infine, difettava la motivazione sul locus commissi delicti.
2. Ricorre per Cassazione AN EF, a mezzo del proprio difensore, sollevando i seguenti motivi:
2.1. Violazione od erronea applicazione della L. n. 69 del 2005, art. 18, comma 1, lett. p), in relazione al mancato rifiuto della consegna nonostante i reati contestati fossero stati commessi in tutto o in parte in territorio italiano. Si evidenzia, al riguardo, che la condotta contestata si esaurisce nell'inserimento in un determinato data base di dati inerenti carte di credito relative ad ordini di merci mai effettivamente eseguiti dai titolari delle carte di credito e nella successiva spedizione della merce acquistata, condotte poste in essere in Italia;
si invoca, al riguardo, l'art. 6 c.p., comma 2, al quale si rifà la L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. p), che stabilisce che il reato si considera commesso in Italia, quando l'azione o l'omissione che lo costituisce è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero ivi si è verificato l'evento che è la conseguenza diretta dell'azione od omissione.
2.2. Carenza assoluta di motivazione in ordine alla sussistenza del motivo ostativo alla consegna di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. p), ed alla presunta mancata prova incontrovertibile della presenza del AN in Italia al momento della commissione dei fatti. Rappresenta al riguardo che la Corte d'Appello si è limitata ad affermare la giurisdizione italiana solo nei casi in cui il AN ha provato di essere in Italia, riconoscendo, appunto, la presenza dello stesso in Italia solo nei giorni in cui risulta che ha effettuato dei pagamenti con carta di credito sul territorio nazionale, omettendo di verificare se negli intervalli fra i suddetti pagamenti lo stesso avrebbe avuto il tempo di andare e tornare dalla Spagna. Evidenzia, al riguardo, che il AN solo in sei occasioni si trovava in Spagna al momento della commissione delle truffe, mentre negli altri casi o era in Italia o almeno non vi sono elementi sufficienti per ritenere che lo stesso si trovasse in Spagna ed in particolare, oltre alle date già indicate dalla Corte d'Appello, risulta provato che il AN si trovava in Italia anche il 17 ed 21 gennaio nonché il 5 e l'11
febbraio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Preliminarmente deve essere evidenziato che, in forza della L. n. 69 del 2005, art. 9, comma 7 e art. 719 c.p.p., avverso i provvedimenti in materia di libertà personale adottati nella procedura di consegna attivata da un mandato di arresto europeo è consentito il ricorso per cassazione solo per violazione di legge. E la mancanza di motivazione costituisce vizio di violazione di legge, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e c) e non vizio della motivazione ai sensi della lett. e) della stessa norma, quando la motivazione è graficamente mancante o del tutto palesemente apparente (sez. U n. 5876 del 28/1/2004, Rv. 226710; sez. 1^ n. 6821 del 31/1/2012, Rv. 252430), realizzando pertanto una radicale mancanza di un apparato argomentativo di qualunque tipo;
solo in queste tassative ipotesi è configurabile, pertanto, un vizio di violazione di legge, che legittima il ricorso in Cassazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c). Nel caso di specie il ricorrente, in entrambi i motivi proposti, censura il contenuto della motivazione svolgendo deduzioni sulla violazione della previsione contenuta nella L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. p), affermando sussistere la condizione ostativa alla consegna rappresentata dal difetto di giurisdizione dello Stato estero. Il ricorso si rivela infondato in relazione ad entrambi i motivi proposti. La sentenza impugnata ha esaminato in modo esaustivo la questione relativa alla ricorrenza della condizione ostativa alla consegna di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. p), pervenendo, sulla base della documentazione integrativa acquisita, alla conclusione di accogliere la richiesta di consegna del ricorrente all'Autorità spagnola, con esclusione dei reati commessi il 18 marzo, il 12 aprile, il 3 e l'8 maggio, ritenendo ricorrere solo per essi la condizione ostativa di cui alla suddetta L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. p). In tale direzione la Corte territoriale ha evidenziato come nell'ambito del procedimento pendente dinanzi all'Autorità giudiziaria spagnola sia emerso che l'attuale ricorrente aveva noleggiato presso la banca "Caixa de Pensions" di Barcellona un dispositivo POS virtuale per effettuare transazioni commerciali con carte di credito associato ad un numero di conto corrente aperto dallo stesso presso la medesima banca, attraverso il quale erano state effettuate operazioni con carte di credito falsificate nel numero accertato di 46 per un importo complessivo di Euro 107.556,61. Ciò ha consentito ai giudici di Trento di escludere che parte dell'azione delittuosa sia stata commessa in Italia, in quanto era stato accertato che il conto corrente suddetto sul quale venivano accreditate le somme risultava aperto presso una banca spagnola ed il dispositivo di P.O.S. virtuale attraverso il quale venivano perpetrate le truffe era stato noleggiato dalla società Fashion Solution s.l. costituita in Spagna, facente capo al AN, il quale pure aveva un identificativo spagnolo. La Corte territoriale si è fatta carico di rispondere alle doglianze proposte dalla difesa, rilevando come sulla base delle stesse non possa evincersi la prova che i reati contestati siano stati, in tutto o in parte, commessi in Italia. E ciò si pone perfettamente in linea con la giurisprudenza di questa Corte (sez. 2^ n. 5428 del 11/1/2010, Rv. 246443; sez. 2^ n. 12795 del 9/3/2011, Rv. 249861), condivisa dal Collegio, in base alla quale il delitto di truffa si consuma nel momento e nel luogo del conseguimento, da parte dell'agente, del profitto della propria attività criminosa e tale luogo, sulla base degli elementi allo stato disponibili, coincide con quello ove era stato attivato da parte del ricorrente il POS virtuale attraverso il quale venivano effettuate le operazioni fraudolente tramite le carte di credito contraffatte. Tale assunto risultante dalle indagini effettuate in Spagna, essenziale ai fini della determinazione del locus commissi delicti, non risulta per nulla essere stato preso in considerazione dal ricorrente, il quale si limita a ribadire che le operazioni di immissione dei dati sarebbero state poste in essere in Italia. Nel caso di specie, sulla base della legge italiana, sarebbe ipotizzabile, più specificamente, il delitto di frode informatica di cui all'art. 640 ter c.p., che si differenzia dal delitto di truffa di cui all'art. 640 c.p., solo perché l'attività fraudolenta dell'agente investe, non la persona, di cui difetta l'induzione in errore, bensì il sistema informativo di pertinenza della medesima attraverso la manipolazione dello stesso (sez. 6^ n. del 4/10/2009, Rv. 214942; sez. 2^ n. del 11/11/2009, Rv. 245696). Ma anche tale reato si consuma nel momento e nel luogo in cui l'agente consegue l'ingiusto profitto con correlativo danno patrimoniale altrui (sez. 5^ n. del 24/11/2003, Rv. 227459).
In realtà, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, le truffe non si sostanziavano affatto nell'immissione dei dati, ma trattavasi di operazioni articolate che venivano a compimento, per quanto allo stato è dato di comprendere, allorquando, attraverso il meccanismo telematico del POS, installato in Spagna, il soggetto agente conseguiva il profitto della propria attività criminosa rappresentato dal buon esito delle operazioni fraudolente, effettuate tramite dati relativi a carte di credito indebitamente utilizzate. A fronte, pertanto, di detta articolata attività delittuosa, che si compone di una serie di segmenti fattuali accertati dall'autorità giudiziaria spagnola nei termini sopra evidenziati, a nulla rileva, ad avviso del Collegio, che il AN si trovasse in Italia anche il 17 ed il 21 gennaio oltreché il 5 e l'11 febbraio 2008. Difatti, anche a volere prescindere dall'idoneità della documentazione prodotta, al fine di provare l'effettiva presenza del ricorrente in Italia alle date ora indicate (l'utilizzo di una carta di credito non presuppone necessariamente l'identificazione del possessore della stessa), il reato per il quale il AN è accusato in Spagna, per quel che risulta dagli atti, presuppone una serie di condotte che materialmente vengono a compimento nel momento in cui, attraverso il POS virtuale, vengono autorizzate le operazioni effettuate con i dati relativi a carte di credito indebitamente utilizzate. Ciò comporta che la, peraltro non provata, presenza del ricorrente in Italia in quelle stesse date non consente, allo stato e sulla base delle informazioni disponibili, di ritenere integrata la condizione ostativa alla consegna di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. p), dovendosi, in questa sede prescindere dalla diversa decisione adottata sul punto dalla Corte territoriale in relazione alle date nelle quale era stata documentata l'effettuazione, tramite la carta di credito intestata al AN, di operazioni in Italia.
Alla luce di tali premesse deve essere letto il principio invocato dal ricorrente di cui all'art. 6 c.p., comma 2, in base al quale il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l'azione o l'omissione che lo costituiscono è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione od omissione. Nel caso di specie, appunto, ciò che risulta dagli atti è che l'evento del reato si è verificato in Spagna e non risulta, con certezza sulla base di fatti incontrovertibili, come costantemente richiesto da questa Corte di legittimità (sez. F n. 34299 del 21/8/2008, Rv. 240912; sez. 6^, n. 45669 del 29/12/2010, Rv. 248973) che sui medesimi fatti possa esservi giurisdizione italiana. In tal senso questa Corte ha avuto modo di precisare che, perché sussista il motivo di rifiuto alla consegna previsto dalla L. n. 69 del 2005, art. 18, comma 1, lett. p), è necessario che la consumazione dei reati oggetto del m.a.e. sia avvenuta in tutto o in parte nel territorio italiano e che le relative condotte, sufficientemente precisate nei loro estremi oggettivi con riferimento a fonti specifiche di prova, siano idonee a fondare una notizia di reato che consenta all'autorità giudiziaria italiana l'immediato e contestuale esercizio dell'azione penale per gli stessi fatti per i quali si procede all'estero (sez. 6^ n. 7580 del 25/2/2011, Rv. 249233). Nel caso di specie, invece, anche alla luce degli elementi dedotti dalla difesa, a fronte di quanto sopra accertato dall'Autorità giudiziaria spagnola, non risultano sussistere le condizioni idonee ad ipotizzare un reato commesso in tutto o in parte nel territorio dello Stato, tali da imporre l'apertura di un procedimento penale;
ciò a maggior ragione considerato che la richiesta di consegna avanzata dall'Autorità giudiziaria spagnola è finalizzata all'esercizio dell'azione penale, trovandosi il relativo procedimento ancora nella fase delle indagini. Le su esposte considerazioni consentono di escludere, oltreché la violazione della previsione contenuta nella L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. p), l'inesistenza o l'apparenza della motivazione tale da integrare, nei termini sopra precisati, il vizio di legittimità che, solo, rileva in questa procedura cautelare.
Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22. Così deciso in Roma, il 29 agosto 2013.
Depositato in Cancelleria il 2 settembre 2013