Sentenza 11 novembre 2008
Massime • 1
La revoca di diritto della sospensione condizionale della pena implica che l'altra condanna, per delitto anteriormente commesso, sia diventata irrevocabile dopo il passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio e prima della scadenza dei termini di durata dello stesso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/11/2008, n. 45716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45716 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CAMPANATO Graziana - Presidente - del 11/11/2008
Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere - SENTENZA
Dott. IZZO Fausto - Consigliere - N. 1963
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAISANO Giulio - Consigliere - N. 018634/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IN RC N. IL 03/03/1976;
avverso SENTENZA del 19/02/2008 CORTE APPELLO di ANCONA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BIANCHI LUISA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Salzano Francesco che ha concluso per il rigetto del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza dell'11.12.2002 il Tribunale di Ancona (Sez. distaccata di Senigallia) dichiarava UZ CO colpevole dei reati, in concorso formale, previsti dall'art. 589 C.d.S., commi 2 e 3, art. 186 C.d.S., comma 2, e art. 187 C.d.S., commi 1 e 4, per avere, per imprudente esercizio della circolazione stradale e per violazione delle relative norme, nonché per avere condotto un autovettura essendo in stato di ebbrezza dovuta ad uso di alcolici e di stupefacenti, cagionato un sinistro stradale a seguito del quale erano deceduti IC AN e IZ AN ed erano rimasti feriti RD MA e ZZ TO. L'incidente si era verificato allorché, dopo aver effettuato un sorpasso a forte velocità, l'imputato perdeva il controllo della propria autovettura ed urtava violentemente quella del ZZ TO, ferma sulla corsia di emergenza della autostrada Adriatica.
Il primo giudice, vagliati anche i precedenti specifici del reo (in particolare un precedente episodio di omicidio colposo da sinistro stradale) riteneva conforme a giustizia la complessiva pena di anni due e mesi quattro di reclusione;
disponeva altresì la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena inflitta con precedente sentenza di condanna datata 15.1.2002 del Tribunale di Ancona (irrevocabile il 17.3.2002); applicava la misura accessoria della sospensione della patente di guida;
condannava l'imputato, in forma generica, al risarcimento del danno in favore della parte civile.
La Corte di appello di Ancona, con sentenza del 19.2.2008, in parziale riforma della decisione di primo grado, dichiarava di non doversi procedere nei confronti dell'imputato per i reati di cui ai capi B) e C) della rubrica, essendo essi estinti per prescrizione, e rideterminava la pena, quanto al residuo reato di cui al capo A), in anni due e mesi due di reclusione;
riduceva nei limiti di mesi dieci il periodo di sospensione della patente di guida e confermava nel resto l'impugnata sentenza.
Avverso la decisione di secondo grado UZ CO ha proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi.
Con il primo motivo il ricorrente lamenta mancanza di motivazione, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in riferimento alla mancata presa in considerazione ed alla omessa valutazione delle argomentazioni poste a sostegno della richiesta di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., formulate al motivo sub 1 dell'atto di appello e sub a) e b) nei motivi di impugnazione nuovo e/o aggiunti, ove si evidenziava la violazione del disposto di cui all'art. 446 c.p.p., comma 6, e art. 448 c.p.p., comma 1.
Nel corso dell'udienza del 23.10.2002, prima della dichiarazione di apertura del giudizio di primo grado, il P.M. si era limitato a non prestare il consenso alla istanza di patteggiamento dell'imputato, senza fornire alcuna motivazione, in violazione del citato art. 446 c.p.p.. Tale immotivato diniego era inidoneo a precludere al primo giudicante di accogliere la richiesta dell'imputato; inoltre, ai sensi dell'art. 448 c.p.p., comma 1, il giudice è tenuto ad accogliere la richiesta di patteggiamento dell'imputato, anche dopo la chiusura del dibattimento di primo grado (o nel giudizio d'impugnazione) quando ritiene ingiustificato il dissenso del P.M. o il rigetto della richiesta. Sia il giudice di primo grado che quello di appello avevano omesso di valutare, anche con riferimento all'art.133 c.p., comma 2, una serie di elementi significativi, quali l'atteggiamento processuale altamente collaborativo dell'imputato, lo sforzo con cui quest'ultimo aveva saputo superare situazioni di grande difficoltà di vita familiare e personale, l'inserimento sociale dimostrato anche dall'esercizio di una regolare attività lavorativa, la circostanza che il UZ non aveva più voluto mettersi alla guida e non aveva inteso rinnovare la patente - per evitare il verificarsi di vicende analoghe a quelle oggetto del processo.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia mancanza di motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. E), in riferimento alla mancata presa in considerazione ed alla omessa valutazione delle argomentazioni poste a sostegno della richiesta di applicazione della pena, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., e, in ogni caso, di riduzione dell'entità della pena inflitta in primo grado, così come enunciate al motivo sub 2) dell'atto di appello e sub A) e B) nei motivi di impugnazione nuovi ed aggiunti, ove si evidenziava la positiva condotta dell'imputato, quantomeno contemporanea e successiva al reato per cui è processo.
Il giudice di secondo grado aveva valutato solo profili delle emergenze processuali riguardanti la gravità del reato. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. B, per mancata applicazione delle disposizioni di cui all'art. 133 Cost., comma 2, nn. 3 e 4, e dell'art. 27 Cost., comma 3, rilevanti ai fini di un'apprezzabile mitigazione del trattamento sanzionatorio che era stato inflitto in primo grado, anche in funzione rieducativa e special-preventiva della pena da irrogare in concreto e dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia violazione di legge, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. B, per erronea applicazione del disposto di cui all'art. 168 c.p., comma 1, n. 2 per giustificare il rigetto della richiesta di revoca della revoca ingiustamente disposta dal giudice di prime cure - della sospensione condizionale della pena, che era stata applicata dal GIP del Tribunale di Ancona con la sentenza n. 50 del 15.1.2002. La revoca della sospensione condizionale della pena è illegittima se la condanna per il delitto anteriormente commesso divenga irrevocabile dopo il termine del periodo di esperimento decorrente dalla data di passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio. Nella specie, la sentenza che aveva concesso il beneficio era divenuta irrevocabile il 17.3.2002 e da tale data decorreva il termine quinquennale di sospensione della pena. Nel presente giudizio, ne' il primo (sentenza dell'11.12.2002) ne' il secondo giudice (sentenza del 19.2.2008) potevano procedere alla revoca del beneficio non avendo le loro decisioni carattere di definitività.
La sentenza impugnata deve quindi essere annullata con rinvio, essendo divenuta impossibile l'applicazione nel presente giudizio del disposto dell'art. 168 c.p., comma 1, n. 2 per la scadenza del termine quinquennale a partire dal 17.3.2002.
Con il quinto motivo il ricorrente lamenta violazione di legge, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. B, per mancata applicazione del disposto di cui all'art. 164 c.p., comma 1, che legittima la concessione della sospensione condizionale della pena allorché possa presumersi che il colpevole si asterrà dal compiere ulteriori reati.
Se il giudice di appello avesse correttamente accolto l'istanza di patteggiamento ovvero ridotto congruamente il trattamento sanzionatorio, il cumulo della pena di cui al presente procedimento con quella di cui alla sentenza del 15.1.2002 del GIP del Tribunale di Ancona avrebbe permesso di rientrare nei limiti complessivi di cui all'art. 163 c.p.. Con successiva memoria il ricorrente insisteva nei motivi proposti. I primi tre motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto tutti relativi alla adeguatezza del trattamento sanzionatorio, sono infondati. Dall'esame degli atti risulta che all'udienza preliminare del 19.7.2002 il pubblico ministero non ha prestato il consenso alla proposta avanzata dalla difesa del UZ di pena patteggiata, ritenendo la pena incongrua sia per la gravità del fatto contestato sia per il precedente specifico a carico dell'imputato. Nell'interesse del UZ la richiesta è stata ripresentata nella fase preliminare dell'udienza dibattimentale ed anche questa volta il pubblico ministero ha negato il consenso, pur non risultando espressa motivazione al riguardo.
Con l'appello il UZ lamentava che il giudice di primo grado non avesse motivato in ordine alle ragioni per cui non aveva ritenuto ingiustificato il dissenso del pubblico ministero. Al riguardo la sentenza qui impugnata ha rilevato che le modalità del fatto evidenziano un altissimo grado della colpa, ai sensi dell'art. 133 c.p., essendosi il sinistro mortale determinato per una perdita di controllo del veicolo dovuta anche a condizioni psicofisiche alterate per effetto di ebbrezza alcolica e di intossicazione di stupefacente;
ha osservato inoltre che l'imputato ha a suo carico un precedente penale analogo (omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale in analogo contesto di guida in stato di ebbrezza), precedente indicativo di un assai alto grado di pericolosità sociale del soggetto;
ha rilevato che tali circostanze escludevano che fosse possibile stabilire un trattamento sanzionatorio per l'imputato più mite di quello stabilito dal giudice di primo grado e che fosse in particolare possibile accedere alla richiesta ex art. 444 c.p.p., tanto più che tale richiesta era subordinata alla concessione della sospensione condizionale della pena, beneficio non concedibile atteso che la pena da irrogare per il presente fatto, da cumulare con quella già irrogata per il predetto precedente, avrebbe superato il limite legale oltre il quale il beneficio non è concedibile. Tale motivazione rende compiutamente conto delle ragioni che hanno determinato il giudice di merito a ritenere giustificato il dissenso del pubblico ministero al chiesto patteggiamento e a determinare in concreto la misura della pena, adeguandola alla particolare pericolosità del comportamento tenuto dall'imputato. Le censure formulate al riguardo dalla difesa dell'imputato sono prive di pregio, atteso che come noto il giudice nell'esercizio del potere di determinazione della pena ha ampio margine di discrezionalità di cui nella specie ha certamente fatto corretta applicazione anche tenuto conto della difficoltà di apprezzare positivamente le circostanze dedotte dalla difesa dell'imputato, prive di effettiva concretezza e indicative di un generico proposito di porre in essere un più corretto sistema di vita.
È invece fondata la censura attinente alla disposta revoca della sospensione condizionale della pena.
Con la sentenza di primo grado (intervenuta l'11.12.2002 in relazione ad un reato commesso il 25.2.2001) il giudice disponeva la revoca ex art. 168 c.p., comma 1, n. 1 della sospensione condizionale della pena già concessa con sentenza del 15.1.2002, irrevocabile il 17.3.2002.
Impugnata tale statuizione dall'imputato, la Corte di appello confermava la revoca, motivando però tale provvedimento sulla base del disposto del predetto art. 168 c.p., comma 1, n.
2. Evidente è l'errore in cui era incorso il giudice di primo grado nel fare riferimento all'art. 168 c.p., comma 1, n. 1, atteso che la disposizione in questione, che consente la revoca della sospensione condizionale della pena allorché, nei termini stabiliti, il condannato commetta un delitto o una contravvenzione della stessa indole per cui venga inflitta una pena detentiva, ha come punto di riferimento la data in cui diventa irrevocabile la sentenza di condanna con cui è stato concesso il beneficio e non già la data di commissione del reato o quella della prima applicazione del beneficio stesso (Cass. sez. 1^ 3 dicembre 2004 n. 605 rv. 230542). Ma anche il giudice di appello, nel confermare la revoca ritenendo applicabile il n. 2, detto art., non ha fatto corretta applicazione dei principi in materia. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (da ultimo sez. 1^ 8.11.2007 n. 42328 Rv. 237874) la condanna menzionata nell'art. 168 c.p., comma 1, n. 2, determina la revoca della sospensione condizionale della pena solo se diviene irrevocabile dopo che sia divenuta irrevocabile la condanna pronunciata con la sentenza che ha concesso il beneficio e prima della scadenza dei termini di durata della sospensione condizionale stabiliti dall'art. 163 cod. pen.. Per l'applicabilità della norma dell'art. 168 cod. pen., n. 2 è dunque essenziale accertare le date di irrevocabilità di entrambe le sentenze di condanna, giacche la causa di revoca prevista dalla norma in esame è rappresentata da una condanna ulteriore, (ma per un reato commesso anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza che concesse il beneficio), e cioè da una condanna che deve divenire irrevocabile entro il termine del periodo di esperimento a partire dalla data di passaggio in giudicato della prima sentenza. (sez. 2^ 8.3.1976 n. 608 rv. 133401; conf. mass n. 121867). Ed anche di recente (sez. 2^ 21.10.2005 n. 42367 rv. 232669) è stato ribadito che il presupposto di legittimità della revoca della sospensione condizionale per "altra condanna" in relazione a un delitto anteriormente commesso è che la pronuncia pregiudicante sia divenuta definitiva, dal momento che si tratta di rimuovere una situazione giuridica già stabilita con pronuncia irrevocabile. In conseguenza, nel caso in esame, la revoca, poiché è stata disposta prima che la sentenza di condanna per il delitto anteriormente commesso fosse divenuta definitiva, deve essere eliminata potendo i giudici di merito valutare solo la non meritevolezza della concessione ulteriore del beneficio, ma non potendo procedere alla rimozione del beneficio già concesso perché essa è collegata ad una attività meramente ricognitiva della verifica dell'esistenza di un presupposto che "ope legis" comporta la revoca. Le considerazioni sopra formulate danno ampia ragione della mancata concessione della sospensione condizionale della pena.
P.Q.M.
La Corte:
- annulla la sentenza impugnata limitatamente al capo relativo alla revoca del beneficio della sospensione della pena concessa con sentenza 15.1.2002 dal Tribunale di Ancona, revoca che elimina. Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, il 11 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2008