Sentenza 21 ottobre 2005
Massime • 1
Il presupposto di legittimità della revoca della sospensione condizionale per "altra condanna" in relazione a un delitto anteriormente commesso è che la pronuncia pregiudicante sia divenuta definitiva, dal momento che si tratta di rimuovere una situazione giuridica già stabilita con pronuncia irrevocabile. (La Corte ha quindi chiarito che, nel caso in cui l'intervenuta sentenza di condanna non sia definitiva, il giudice può valutare solo la non meritevolezza della concessione ulteriore del beneficio, ma non può procedere alla rimozione della sospensione condizionale già concessa, perché la revoca deve collegarsi ad un'attività meramente ricognitiva della verifica dell'esistenza di un presupposto che "ope legis" comporta appunto la revoca).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/10/2005, n. 42367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42367 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RIZZO Aldo - Presidente - del 21/10/2005
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - N. 1136
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MONASTERO Francesco - Consigliere - N. 004926/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LI RA N. IL 14/11/1968;
avverso SENTENZA del 08/10/2002 CORTE APPELLO di GENOVA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. CASUCCI GIULIANO;
sentito il P.G., in persona del Dr. Enrico Delehaye, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza limitatamente alla revoca della sospensione condizionale della pena e per il rigetto sul resto;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 8 ottobre 2002, la Corte d'Appello di Genova, Sezione Terza Penale, in parziale riforma della sentenza del OR in sede, appellata da GN RA, riconosciuta la sussistenza del vizio parziale di mente e dell'ipotesi attenuata di cui al capoverso dell'art. 648 c.p., riduceva la pena a mesi tre di reclusione ed euro trecento di multa, confermando nel resto la decisione impugnata, con la quale la GN era stata dichiarata colpevole di ricettazione di un assegno bancario compendio di furto.
La Corte territoriale, accertato a seguito di esperimento di perizia la sussistenza del vizio parziale di mente, riteneva che la consapevolezza dell'illecita provenienza del titolo scaturiva dalla constatazione che la GN non aveva mai fornito spiegazioni sulla provenienza del titolo. La reclamata continuazione con i fatti di cui alle sentenze del OR e del GUP del Tribunale di Chiavari non era provata ed anzi era contraddetta dalla riconosciuta occasionante dei comportamenti delittuosi segnalata nell'atto di appello. In conseguenza venivano meno i presupposti per l'accoglimento delle ulteriori richieste di sospensione della pena e di caducazione della revoca del beneficio disposta dal OR. Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l'imputato, a mezzo del difensore, che ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi: - inosservanza o erronea applicazione della legge penale, mancanza o manifesta illogicità della motivazione perché la prova della consumazione del reato presupposto non può costituire elemento per ritenerne sufficientemente provata la consapevolezza da parte dell'imputata. Il suo silenzio sulla provenienza del titolo, il comportamento serbato (presentazione in banca per la riscossione) andavano correlate con le sue condizioni psichiche con la conseguente influenza sulla sussistenza del dolo;
- inosservanza o erronea applicazione della legge penale, mancanza o manifesta illogicità della motivazione in quanto il mancato riconoscimento della continuazione non poteva esonerare la Corte di appello dal motivare il mancato accoglimento della richiesta di caducazione della revoca della sospensione condizionale della pena, in quanto la condanna menzionata nell'art. 168 c.p., comma 1, n. 2, determina la revoca della sospensione condizionale della pena solo se diviene definitiva dopo quella che ha concesso il beneficio e prima della scadenza dei termini stabiliti, che sono quelli di durata della sospensione condizionale fissati dall'art. 163; - mancanza e manifesta illogicità della motivazione, violazione e falsa applicazione della legge penale in ordine al mancato riconoscimento della continuazione con le pregresse sentenza passate in giudicato per la ritenuta impossibilità di effettuare una valutazione ponderata in ordine alla sussistenza del medesimo disegno criminoso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso, con il quale si denuncia inosservanza o erronea applicazione della legge penale, mancanza o manifesta illogicità della motivazione, è inammissibile, perché propone una valutazione alternativa degli elementi di prova già compiutamente e non illogicamente valutati dalla Corte genovese, attraverso una parcellizzazione dei singoli passaggi argomentativi che invece debbono essere considerati nel loro insieme, sicché inopportunamente il ricorrente critica il provvedimento impugnato al rilievo la consapevolezza della illecita provenienza del titolo sarebbe stata ritenuta provata solperché era certo che lo stesso era compendio di furto. È dalla mancanza di una qualsiasi giustificazione della disponibilità dello stesso che la sentenza trae argomento per arguire la sussistenza dell'elemento soggettivo, assieme alla considerazione che il nome dell'imputata quale beneficiarla risultava essere stato vergato da lei stessa. Nè la Corte territoriale si è sottratta alla valutazione delle modalità di riscossione del titolo ovvero della condizione di parziale infermità mentale, avendo sottolineato la piena conciliabilità di tale stato con l'istintiva e quindi elementare reazione propria di chiunque si accorga di essere stata vittima di un raggiro. In quanto non manifestamente illogico il ragionamento della Corte di merito non può essere oggetto di critica in questa sede. L'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza, delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostenere il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali.
Esula infatti dai poteri della Corte di Cassazione quello della "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice del merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Cass. S.U. 30/04 - 02/07/1997 n. 6402, ric. Dessimonè e altri;
Cass. S.U. 24/09 - 10/12/2003 - n. 47289).
2. Il secondo motivo di ricorso, che denuncia inosservanza o erronea applicazione della legge penale, mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla confermata revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con le sentenze del OR e del GUP del Tribunale di Chiavari, è inammissibile nella parte in cui denuncia come illogica la motivazione addotta dalla Corte territoriale per negare la continuazione tra il reato per cui è processo e quello oggetto di precedente giudicato, perché la deduzione è formulata in maniera generica, senza indicazione delle ragioni a sostegno e quindi in violazione dell'art. 581 c.p.p., lett. c).
È invece fondato laddove denuncia inosservanza o erronea applicazione dell'art. 168 c.p., comma 1. È illegittima la revoca della sospensione condizionale della pena ex art. 168 c.p., n. 2, (nuova condanna per un delitto anteriormente commesso) sia nell'ipotesi di condanna per un delitto anteriore divenuta irrevocabile anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza relativa al beneficio (concesso erroneamente per difetto di informazione o altra causa), sia nell'ipotesi di condanna per un delitto anteriore divenuta irrevocabile dopo la scadenza del periodo di esperimento decorrente dalla data del passaggio in giudicato della sentenza concessiva del beneficio (Cass. Sez. 6^, sent. n. 13684 del 02/07 - 20/12/1980). La revoca della sospensione condizionale della pena è illegittima se la condanna, per il delitto anteriormente commesso divenga irrevocabile dopo il termine del periodo di esperimento decorrente dalla data di passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio (Cass. Sez. 3^, 16 gennaio 1986, Ferrarlo). Il Collegio condivide tale consolidato orientamento giurisprudenziale, aderente al dettato normativo il quale prevede, per quel che qui rileva, che la sospensione condizionale della pena sia "revocata di diritto qualora, nei termini stabiliti, il condannato:...... 2) riposti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata con quella precedentemente sospesa, supera i limiti stabiliti dall'art. 163 c.p.". Il primo nodo interpretativo da sciogliere attiene al significato da attribuire alla formulazione legislativa "riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso"; occorre cioè stabilire se "condanna" si riferisce alla pronuncia del giudice che ritiene colpevole l'imputato per un delitto anteriormente commesso rispetto a quello per il quale il beneficio è stato già concesso ovvero al suo passaggio in giudicato. A tal proposito il collegio osserva che, afferendo la revoca alla rimozione di una situazione giuridica già stabilita con pronuncia definitiva in relazione alla quale si deve solo stabilire se mantenere fermo ovvero rimuovere il beneficio della sospensione già concesso, la pronuncia di condanna pregiudicante non può che essere definitiva.
La Corte Costituzionale (sent. 14 - 23/12/1998 n. 434), chiamata a decidere sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 168 c.p., comma 1, in relazione alla disciplina dettata dal n. 2),
premesso che "il momento cui occorre fare riferimento coincide con quello nel quale diviene definitiva la sentenza per il delitto anteriormente, commesso", ne ha dichiarato la manifesta infondatezza al rilievo che "l'apposizione di un termine entro il quale siano destinate ad operare tali condizioni risolutive, e possono viceversa maturare gli ulteriori effetti della sospensione condizionale, è del pari ragionevolmente imposto dall'esigenza di dare concretezza e certezza allo stesso effetto estintivo (art. 167 c.p.) che consegue all'utile decorso del termine;
e la durata del termine non può non essere rimessa alla discrezionalità del legislatore, in vista della funzione di prevenzione speciale che è collegata al beneficio della sospensione condizionale della pena", sicché "l'eventualità che l'accertamento definitivo del reato commesso anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza con la quale è stata irrogata la pena condizionalmente sospesa intervenga oltre tale termine, a causa dell'eccessiva lentezza....., è inconveniente di mero fatto, addebitatile alle contingenti cadenza temporali dei procedimenti penali, non riconducibile a vizio della disciplina legislativa". Ed invero "la scelta del legislatore ..... di collegare gli effetti della revoca al momento del passaggio in giudicato della condanna per il delitto anteriormente commesso risponde, infatti, all'esigenza di garantire l'accertamento giudiziale di responsabilità e appare coerente con il sistema complessivo e con la ratio dell'istituto.....".
In conseguenza, nel caso in esame, la revoca, poiché è stata disposta dal OR (e confermata dalla Corte di appello) prima che la sentenza di condanna per il delitto anteriormente commesso fosse divenuta definitiva, deve essere eliminata potendo i giudici di merito valutare solo la non meritevolezza della concessione ulteriore del beneficio, ma non potendo procedere alla rimozione del beneficio già concesso perché essa è collegato ad una attività meramente ricognitiva della verifica dell'esistenza di un presupposto che ope legis comporta la revoca.
3. L'ultimo motivo di ricorso, che denuncia mancanza o manifesta illogicità della motivazione e violazione e/o falsa applicazione della legge penale per il negato riconoscimento della continuazione con le pregresse sentenze passate in giudicato, è infondato, in quanto la Corte genovese non ha negato in assoluto la sussistenza della continuazione;
l'ha ritenuta non provata nella sede di merito. Il che non esclude la riproponibilità in sede esecutiva, mediante la produzione documentale idonea.
L'acquisizione documentale, mediante la produzione delle copie delle sentenze definitive, consentirà quell'approfondimento di indagine che il giudice di merito ha ritenuto di non poter esperire nel giudizio di appello. L'imputato che chiede l'applicazione della continuazione tra i fatti oggetto del procedimento e quelli già giudicati con sentenza irrevocabile di condanna ha l'onere di esibire copia della decisione emessa o, almeno, di fornire tutti i dati necessari per la relativa acquisizione. In caso di inosservanza di tale onere, potrà far valere la sua istanza in sede esecutiva, giacché il mancato esame nel merito della sussistenza del reato continuato non comporta giudicato negativo sul punto e non preclude perciò l'esame della questione ai sensi dell'art. 671 c.p.p., comma 1, (Cass. Sez. 6^, Sent. N. 0 1711 del 14/01 - 11/02/1999).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla disposta revoca della sospensione condizionale della pena, revoca che elimina.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2005.
Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2005