Sentenza 8 novembre 2007
Massime • 1
La condanna menzionata nell'art. 168, comma primo, n. 2, cod.pen. determina la revoca della sospensione condizionale della pena solo se diviene irrevocabile dopo che sia divenuta irrevocabile la condanna pronunciata con la sentenza che ha concesso il beneficio e prima della scadenza dei termini di durata della sospensione condizionale stabiliti dall'art. 163 cod.pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/11/2007, n. 42328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42328 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 08/11/2007
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 3571
Dott. GIRONI Emilio G. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 019274/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di Roma;
nei confronti di:
AN RG, N. IL 21/04/1976;
avverso ORDINANZA del 12/01/2007 TRIBUNALE di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. SANTACROCE GIORGIO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Cedrangolo Oscar, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
1. Con ordinanza del 12 gennaio 2007, il tribunale monocratico di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, in parziale accoglimento della richiesta avanzata dal PM in sede:
- revocava ai sensi dell'art. 168 c.p., comma 1 la sospensione condizionale della pena concessa a AN IO con sentenza del tribunale di Roma del 10 dicembre 2002 (irr. il 7 gennaio 2003), per avere il condannato commesso il 28 marzo 2003 e quindi nel quinquennio un altro delitto per il quale era intervenuta sentenza di condanna;
- rigettava la richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena concessa allo stesso Orzano con sentenza del 8 luglio 2003 (irr. il 27 maggio 2005), sia perché non ricorreva l'ipotesi prevista dall'art. 168 c.p., comma 3 citato dal PM, sia perché non ricorreva l'ipotesi prevista dallo stesso art. 168 c.p., comma 1, n. 2;
- rigettava la richiesta di revoca della non menzione della condanna sul certificato penale concessa all'Orzano con sentenza del tribunale di Roma del 8 luglio 2003 (irr. il 27 maggio 2005);
- ritrasmetteva gli atti al PM per nuova determinazione della pena ai fini della dichiarazione di indulto ex Lege n. 261 del 2006 formulata dalle parti.
Ricorre per cassazione il procuratore della Repubblica di Roma, il quale si duole del rigetto della richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena concessa con la sentenza del 8 luglio 2003 (irr. il 27 maggio 2005), dovendosi ravvisare nell'ordinanza del tribunale un'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, in quanto l'art. 168 c.p.p., comma 3 prevede la revoca del beneficio de quo in caso di concessione in violazione dell'art. 164 c.p., comma 4, sia nel caso di reiterazione del beneficio oltre il massimo di due anni, sia nel caso di reiterazione del beneficio in caso di condanne intermedie, come quelle riportate dall'Orzano il 15 aprile 2003 (irr. il 24 novembre 2003), il 19 febbraio 2003 (irr. il 13 marzo 2004) e il 9 dicembre 2004 (irr. il 19 dicembre 2004).
2. Il ricorso non è fondato.
Il tribunale di Roma ha spiegato che, quando la sospensione condizionale della pena venne concessa all'Orzano con la sentenza 8 luglio 2003 (ad anni uno di reclusione e 200,00 Euro di multa per il reato di rapina impropria), l'unica sentenza divenuta irrevocabile era quella pronunciata il 19 dicembre 2002, recante condanna a pena che, cumulata a quella irrogata con la seconda sentenza, non superava i limiti stabiliti dall'art. 163 c.p.. Non risultava inoltre alcuna condanna per reato commesso nel quinquennio successivo al 27 maggio 2005, data di irrevocabilità della sentenza, come richiesto dall'art. 168 c.p., comma 1, n.
1. Neppure ricorreva, da ultimo, il caso previsto dall'art. 168 c.p., comma 1, n. 2), dal momento che, pur risultando che l'Orzano aveva commesso, anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza di cui trattasi (8 luglio 2003, irr. il 27 maggio 2005), i delitti di cui alle sentenze 15 aprile 2003 e 19 febbraio 2003, le stesse erano divenute irrevocabili rispettivamente il 24 novembre 2003 e 13 marzo 2004, cioè prima della sentenza dell'8 luglio 2003. Per quanto concerneva poi la sentenza del 19 febbraio 2003, essa non determinava il superamento dei limiti di cui all'art. 163 c.p. perché recante una condanna a mesi quattro di reclusione ed Euro 200,00 di multa.
Il tribunale, richiamava al riguardo la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale, perché possa disporsi la revoca di cui all'art. 168 c.p., comma 1, n. 2, occorre che le condanne per il delitto anteriormente commesso, determinanti il superamento dei limiti di cui all'art. 163 c.p., siano divenute irrevocabili dopo quella che ha concesso il beneficio e prima della scadenza dei termini di cui all'art. 163 c.p.. Tale tesi è in linea con la giurisprudenza di questa Corte, la quale ha più volte ribadito che le ed. condanne "intermedie", fino a quando non diventano definitive, non possono determinare la revoca della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, consentito dalla misura della prima condanna. "La condanna menzionata nell'art. 168 c.p., comma 1, n. 2) - afferma in particolare Cass. Sez. 1^, 2 febbraio 1993, n. 405, Passerini - determina la revoca della sospensione condizionale della pena solo se diviene definitiva dopo quella che ha concesso il beneficio e prima della scadenza dei "termini stabiliti", che sono quelli di durata della sospensione condizionale fissati dall'art. 163 c.p.". Il ricorso deve essere dunque rigettato.
P.Q.M.
Visti gli artt. 606, 616 c.p.p., rigetta ricorso. Così deciso in Roma, il 8 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2007