Sentenza 6 aprile 2001
Massime • 1
Il principio del cumulo delle domande ex art. 10 cod.proc.civ. determina uno spostamento della competenza del giudice adito al giudice superiore ove l'attore non dichiari di voler contenere l'intero "petitum" nei limiti della competenza dello stesso (nella specie, l'attore aveva adito il giudice di pace con una domanda valutata in L. 5.000.000, oltre gli interessi e la rivalutazione "dal dovuto al saldo", con la precisazione del contenimento della domanda entro i limiti della competenza dello stesso; la S.C., nell'enunciare il principio sopra citato, ha interpretato la sopraevidenziata espressione nel senso che le voci accessorie dovessero decorrere dal tempo successivo alla proposizione della domanda, con la conseguenza che le stesse non dovessero sommarsi con la sorte capitale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 06/04/2001, n. 5179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5179 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2001 |
Testo completo
M ΑΝ5 1 79/ 0 1 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SU E A DI CASSAZIONE Ogget.to SEZIONE SECONDA CIVILE inadempinvents Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: contrattuale Dott. Rafaele CORONA - Presidente R.G.N. 4652/00 Cron. 1935 Consigliere Dott. Ugo RIGGIO Rep. 1851 Consigliere Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO - Dott. Alfredo MENSITIERI Consigliere Ud. 21/12/00 M CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rel. Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO - UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE 6000 SE NTENZA # 6 APR. 2001 per diritti sul ricorso proposto da: IL CANCELLIGE - - MILANO EDILE SRL, in persona del suo legale CONE CUT DIC pro tempore VARISCO Claudio,rappresentante Richiesta copia studio elettivamente domiciliato in ROMA VIA OSLAVIA 30, A dal Sig. 6000 per diriti presso lo studio dell'avvocato ANTONINO CASTANA, che 6 APR. 2001 IL CANCELLERS lo difende unitamente all'avvocato ROSARIO ALBERGHINA, giusta delega in atti;
l l ricorrente i
contro
CONTE J NE AI, AS RI;
Richiesta copia studio dal S He - intimati per dinit 6000 6 APR. 2001 avverso la sentenza n. 758/99 del Tribunale di MONZA,2000 2145 depositata il 24/03/99; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/12/00 dal Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO;
udito 1'Avvocato Rosario ALBERGHINA, difensore del l'accoglimento del resistente che ha chiesto ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso per il rigetto del ricorso. ест -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO IO AS e AI ON, con atto di citazione dell'11 luglio 1994, convennero innanzi al Giudice di Pace di Monza la Milano Edile s.r.
1. con sede in Melzo, esponendo che: con scrittura privata del 21 dicembre 1993, la convenuta aveva loro promesso in vendita un immobile dotato taverna di un camino, che la stessa convenuta avrebbe dovuto installare;
con atto pubblico di compravendita stipulato in data 13 aprile 1995 la proprietà dell'immobile era stata trasferita a loro favore;
l'immobile era privo del camino e presentava vizi in vari vani. Ciò premesso, gli attori chiesero che la convenuta fosse condannata, in via alternativa, alla riduzione del prezzo nella misura di L. 5.000.000, oltre alla rivalutazione ed agli ий interessi dal dovuto al saldo, ovvero alla eliminazione dei vizi lamentati;
il tutto, nei щ limiti della competenza per valore del giudice у adito. Costituendosi in giudizio, la convenuta resistè alla domanda, eccependo, tra l'altro, l'incompetenza per valore del giudice adito sul rilievo che la controversia aveva un valore di L. 3 200.000.000. Nel corso del giudizio gli attori rinunciavano alla domanda di condanna all'eliminazione dei vizi denunciati. L'adito giudice di pace accolse la domanda, condannando la convenuta al pagamento, a titolo di risarcimento, della somma di L. 5.000.000, oltre agli interessi dalla data di pubblicazione della sentenza. La Milano Edile s.r.l. propose appello, adducendo, tra l'altro, che erroneamente il primo giudice aveva ritenuta la propria competenza per valore, poiché la controversia riguardava un rapporto contrattuale del valore di L. 200.000.000 e, comunque, la domanda aveva un oggetto superiore a L.
5.000.000. Il Tribunale di Monza ha rigettato l'appello, osservando, con riferimento all'eccezione d'incompetenza per valore del Giudice di Pace, che essa, esaminabile sotto l'unico profilo tempestivamente fatto valere con la comparsa di risposta, in primo grado, vale a dire quello del valore del rapporto contrattuale, superiore a L. 200.000.000, risultava infondata, poiché, ai sensi dell'art. 12, co. 1°, cod. proc. civ., il valore 4 della controversia "si determina in base a quella parte del rapporto che è in contestazione". Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la Milano Edile s.r.1., affidandosi a tre motivi. Gli intimati, IO AS e AI ON, non hanno svolto attività difensive. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo la ricorrente censura l'impugnata sentenza per violazione degli artt. 5, 7, 10, 112 × e 114 cod. proc. civ., adducendo che il Tribunale, esaminando e disattendendo l'eccezione di incompetenza per valore sotto l'unico profilo della limitazione della contestazione ad una sola parte del rapporto, pari a L. 5.000.000, ha, in primo luogo, trascurato di considerare che la domanda di riduzione del prezzo o di eliminazione ит riferimento alla "fonte dei vizi era posta con ед nascente da un rapporto dell'obbligazione" л contrattuale del valore superiore a L. 200.000.000 У ed, in secondo luogo, non si è avveduto che con la domanda di riduzione del prezzo, nella misura di L. 5.000.000, gli attori chiedevano altresì gli interessi legali e la rivalutazione della sorte capitale "dal dovuto al saldo", sicchè, ai sensi 5 dell'art. 10 cod. proc. civ., il valore della controversia, con riferimento a tale domanda, superava il limite massimo della competenza del giudice di pace nelle controversie relative a beni mobili. cheNé, rimarca la ricorrente, rileva 1'impugnata sentenza abbia riconosciuto gli interessi solo a far tempo dalla pubblicazione della sentenza, poiché sotto tale aspetto essa era censurabile per ultrapetizione. Ad avviso della ricorrente, poi, il Tribunale, attribuendo a titolo risarcitorio la somma di L. 5.000.000, richiesta solo a titolo di adempimento contrattuale, sarebbe incorso in violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. ed, avendo liquidata la somma in via equitativa, senza che ricorressero le condizioni richieste dalla legge per la liquidazione secondo equità, avrebbe violato l'art. 114 c.p.c.. La censura va disattesa. Giova premettere che erroneamente il Tribunale ritenuto che l'eccezione d'incompetenza per ha valore del Giudice di Pace potesse essere esaminata solo con riferimento al profilo fatto valere con la comparsa di risposta in primo grado, facendo 6 evidentemente applicazione della giurisprudenza formatasi in tema di eccezione di incompetenza per territorio, secondo cui l'eccezione è inammissibile se la competenza del giudice adito non venga contestata con riferimento a tutti possibili criteri di collegamento giustificativi della scelta effettuata dall'attore. Tale principio, corretto con riferimento alla che può radicarsi incompetenza per territorio, vario modo a seconda dell'applicazione di uno dell'altro dei criteri di collegamento previsti dalla legge, non lo è per quanto concerne la competenza per valore, che viene determinata sulla base dell'unico criterio dettato, per ciascun tipo di controversia, dagli artt. Da 11 a 17 cod. proc. civ.. Sicchè, la relativa eccezione d'incompetenza, ай criterio, deve proposta con riferimento a tale щ deve ritenersi 15. considerarsi ben proposta e и ч ammissibile indipendentemente dalle argomentazioni svolte a sostegno di essa dalla parte che la solleva, spettando al giudice, il quale, peraltro, può rilevare anche d'ufficio l'incompetenza per valore, di verificare se l'eccezione abbia comunque fondamento. 7 In questo senso questa Suprema Corte ha avuto modo di pronunciarsi con la sentenza n. 1474/1971. Ciò premesso, erra il giudice d'appello quando limita la verifica della competenza per valore del Giudice di Pace al profilo prospettato in primo grado dalla convenuta, poiché egli avrebbe dovuto tener conto, non solo del dettato dell'art. 12, co. 1°, per contrastare l'argomentazione svolta dalla convenuta in primo grado, bensì anche del criterio dettato dall'art. 10, cpv, cod. proc. civ., che la convenuta invocava col primo motivo stessa d'appello per sostenere l'eccezione d'incompetenza. Tuttavia, l'indagine svolta, pur erronea, ha condotto ad una decisione corretta in diritto, poiché l'eccezione era priva di fondamento con riferimento all'uno ed all'altro dei menzionati ure profili: con riferimento all'art. 12, co. 1°, cod. proc. civ., perché la parte del rapporto dedotta in m l al giudizio ed oggetto di contestazione era solo quella relativa alla mancata esecuzione del camino M ed alla esistenza dei vizi e, quindi, in definitiva, valutata in L.
5.000.000 secondo la prospettazione fattane in domanda, a nulla rilevando che il prezzo dell'intero immobile fosse stato determinato in L. 200.000.000; con 8 riferimento all'art. 10, cpv., cod. proc. civ., perché l'inequivocabile contenimento della domanda nei limiti della competenza per valore del giudice di pace nelle controversi mobiliari consente di interpretare l'espressione "dal dovuto al saldo" usata dagli attori per fissare la decorrenza degli interessi e della rivalutazione nel senso che tali voci accessorie dovessero decorrere dal tempo successivo alla proposizione della domanda, con la conseguenza che, ai fini della competenza per valore, esse non dovessero sommarsi con la sorte capitale. Ritiene, infine, la Corte che non siano stati violati gli artt. 112 e 114 cod. proc. civ., perché: a) come ha esattamente rilevato il Tribunale, l'improprietà terminologica in cui era incorso il primo giudice, definendo come т и risarcitoria un'azione chiaramente volta alla riduzione del prezzo, nulla toglieva all'esattezza щ и della decisione in concreto adottata;
b) l'estrema modestia dell'inadempimento contrattuale giusti- ч ficava appieno il mancato ricorso а dispendiose indagini tecniche per accertare il valore del camino non realizzato ed il ricorso ad un criterio che, più che equitativo, appare fondato su dati 9 d'esperienza. Col secondo motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 1490, 1492, 1351, 1476 e 1477 cod. civ., sostenendo che il Tribunale, ritenendo che l'obbligazione d'installare il camino fosse sganciata dal contesto della vendita immobiliare, incorso in errore, perché: a) le obbligazioni assunte nel preliminare e non trasfuse b) gli nel definitivo s'intendono rinunciate;
pubblico acquirenti, dichiarando nell'atto definitivo di compravendita di "ricevere la cosa nello stato di fatto e di diritto in cui si trovava", ponevano fine al rapporto contrattuale;
c) il camino da installare e non installato non costituiva un vizio della casa, bensì un'opera da eseguire, sicchè non si trattava di danno risarcibile. т и Per quest'ultima considerazione la ricorrente inammissibile, в adduce che la domanda era и aggiungendo che trovava ragione 1'inammissibilità ж anche nella mancata prova del valore del camino, non determinabile in via equitativa. Il motivo è privo di fondamento. sostiene la Non v'è dubbio che, come conclusione ricorrente, quando le parti, dopo la 10 del contratto preliminare, siano addivenute alla stipulazione del contratto definitivo, solo quest'ultimo contratto costituisca la fonce delle obbligazioni sorte tra le parti. Per vero, poiché il contratto preliminare determina soltanto l'obbligo reciproco alla stipulazione del contratto definitivo, una volta adempiuto tale obbligo, esso resta superato dal contratto definitivo, la cui disciplina può anche non coincidere con quella del preliminare. Ma, com'è stato precisato da questa Suprema Corte con la sentenza n. 7206 del 9 luglio 1999, "il suddetto principio non può trovare applicazione nell'ipotesi in cui il contratto definitivo non esaurisca gli obblighi a contrarre previsti nel preliminare, occorrendo in tal caso accertare la volontà negoziale delle parti, valutando, tra ь т l'altro, il contenuto di detto preliminare". и Nel caso in esame, com'è stato accertato dal щ giudice d'appello, l'obbligo a realizzare il camino и costituiva oggetto di un accordo ulteriore rispetto ч a quello, principale ed attuato mediante il contratto definitivo, di trasferire la proprietà dell'immobile. E, poiché tale accertamento, immune vizi logici e giuridici, si sottrae allada 11 possibilità di sindacato in questa sede, deve ritenersi che correttamente il Tribunale di Monza abbia ritenuta la ricorrente obbligata alla realizzazione del camino e, quindi, l'abbia condannata а subire la riduzione del prezzo per l'inadempimento di tale obbligazione. Quanto, poi, al rilievo sub c) del motivo in già avuto modo di rilevarne esame, si nel corso dell'esame del primo 1'infondatezza motivo. Col terzo motivo la ricorrente lamenta violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., adducendo che l'"altalenante" domanda proposta ex adverso e la liquidazione equitativa costituivano giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite. Il motivo è inammissibile, poiché il mancato ит esercizio di un potere tipicamente discrezionale, qual è quello di compensare le spese processuali in щ а deroga dell'ordinario criterio della soccombenza, ч di censura in sede di non è suscettibile legittimità. Conclusivamente, il ricorso va respinto, senza tuttavia, alcun provvedimento in ordine alle spese del presente giudizio, poiché gli intimati non 12 hanno svolto attività difensive.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, addi 21 dicembre 2000, nella camera di consiglio della 2^ Sezione Civile. He Puricute Me Courture esterson лепти Grafolliau IL CANCELLIERE C1 Francesco Catania DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma & GPR 2001 80000 IL CANCELLIERE C1 CT 330000 cesco Catania UFFICIO DELLE ENTRATE RO Registrato in OTT 200 4 an 47647 330.000 versate S. (lire TRECENTO TRENTAMILA) P. #Dirigento Area Servizi (Dessa Man LPRO Il Responsabile Servit Gazian (Dr. M. RACUNING 13