Cass. civ., sez. II, sentenza 06/04/2001, n. 5179
CASS
Sentenza 6 aprile 2001

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Il principio del cumulo delle domande ex art. 10 cod.proc.civ. determina uno spostamento della competenza del giudice adito al giudice superiore ove l'attore non dichiari di voler contenere l'intero "petitum" nei limiti della competenza dello stesso (nella specie, l'attore aveva adito il giudice di pace con una domanda valutata in L. 5.000.000, oltre gli interessi e la rivalutazione "dal dovuto al saldo", con la precisazione del contenimento della domanda entro i limiti della competenza dello stesso; la S.C., nell'enunciare il principio sopra citato, ha interpretato la sopraevidenziata espressione nel senso che le voci accessorie dovessero decorrere dal tempo successivo alla proposizione della domanda, con la conseguenza che le stesse non dovessero sommarsi con la sorte capitale).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 06/04/2001, n. 5179
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5179
    Data del deposito : 6 aprile 2001

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