Sentenza 17 febbraio 1999
Massime • 1
L'ordinanza di sospensione dei termini di custodia cautelare ex art. 304, comma 2, cod. proc pen.,spiega, alla luce dell'interpretazione adeguatrice del succitato art.304 alla Costituzione,i suoi effetti anche nei confronti dell'imputato latitante,ponendo sin dall'inizio in posizione di parità gli imputati per i quali sia stata disposta la privazione della libertà personale e correlativamente evitando di privilegiare paradossalmente proprio quelli che si siano volontariamente sottratti alla custodia cautelare. Ne consegue che il provvedimento di sospensione ex art.304,comma 2, cod. proc. pen., che si pone come ricognitivo della particolare complessità del dibattimento, impedisce che il possibile , successivo arresto del latitante faccia scattare nei confronti di quest'ultimo il decorso dei termini di cui all'art.303 cod. proc. pen. prima che sia cessata la causa di sospensione. Ciò discende dalla natura oggettiva della causa di sospensione in questione che, in quanto tale prescinde dalla situazione dei singoli imputati ne' può essere alterata dal successivo arresto di uno di essi, sicché una possibile reiterazione del provvedimento di sospensione nei confronti dell'ex latitante si risolverebbe in un mero formalismo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/02/1999, n. 565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 565 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 1999 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. Luigi D'Asaro Presidente del 17/02/1999
Dott. Bruno Oliva Consigliere SENTENZA
Dott. Ugo Scelfo " N.565
Dott. Antonio Stefano Agrò " REGISTRO GENERALE
Dott. Giorgio Colla " N.42720/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da VI IC contro l'ordinanza 8 ottobre 1998 del Tribunale del riesame di Reggio Calabria. Udita la relazione del Consigliere Antonio Stefano Agrò. Udito il P.G. VI Martusciello che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e per i conseguenti provvedimenti.
Uditi per il IC gli avv.ti Nucera e Managò.
Ritenuto in fatto
1. VI IC ricorre contro l'ordinanza 8 ottobre 1998 con cui il Tribunale del riesame di Reggio Calabria ha respinto l'appello avverso il rigetto dell'istanza di scarcerazione, da lui avanzata per l'intervenuta scadenza del termine di fase (un anno e sei mesi) della custodia cautelare.
2. Lamenta che in violazione di legge sia stata ritenuta senz'altro operativa nei suoi confronti la sospensione dei termini di custodia cautelare, adottata, ai sensi dell'art. 304 comma 2 c.p.p., dalla Corte d'Assise di Reggio Calabria il 29 febbraio 1996. Osserva infatti che all'epoca dell'emanazione di questo provvedimento egli si trovava in stato di latitanza e che mai, successivamente al suo arresto avvenuto il 30 settembre 1996, si era estesa la sospensione nei suoi confronti.
Al riguardo sarebbe frutto di errore di diritto (come del resto riconosciuto da Cass. sez.I 10/7/98 Iamonte) ritenere, come invece ha fatto il Tribunale del riesame, che la sospensione dei termini di custodia, disposta per gli imputati detenuti a causa della complessità del dibattimento, riguardi oggettivamente anche gli imputati latitanti. Per costoro infatti sarebbe un assurdo pensare di potersi sospendere un termine che non è ancora cominciato a decorrere, stante il loro stato di persone sottrattesi alla custodia cautelare.
3. A sostenere il contrario, inoltre, il provvedimento di sospensione non sarebbe impugnabile dal latitante per difetto di interesse, a differenza di quanto accade per l'ordinanza che dispone la custodia cautelare. Con la conseguenza allora dell'illegittimità costituzionale dell'art. 304, comma 2, in parte qua, per violazione del diritto di difesa.
Considerato in diritto
1. Osserva la Corte che effettivamente il caso in esame trova un precedente specifico in quello deciso con sentenza 10 luglio 1998, ricorrente Iamonte.
In questa si ritenne di argomentare l'inefficacia del provvedimento di sospensione per complessità del dibattimento, rispetto a quanti fossero latitanti al momento della sua emanazione, dall'inutilità nei loro confronti di un provvedimento di sospensione di un termine che ancora non era cominciato a decorrere. E si è perciò affermato il principio per il quale, in caso di sospensione dei termini di custodia cautelare ai sensi dell'art.304 comma 2 c.p.p. "per tutti gli imputati in stato di custodia cautelare", debba necessariamente far seguito altro analogo provvedimento sospensivo nei confronti di quegli imputati, pure attinti dalla medesima misura ma precedentemente non detenuti in quanto latitanti, i quali sono legittimati, sotto il profilo dell'interesse, ad impugnare soltanto lo specifico provvedimento che li riguardi.
2. Simile argomentazione non puo tuttavia condividersi. Le cause di sospensione di un termine, a differenza di quelle interruttive, possono tanto intervenire una volta che il termine è cominciato a decorrere, quanto preesistere all'evento da cui il termine stesso prenderebbe inizio.
Nella prima ipotesi (quella che in genere viene descritta ed illustrata con la metafora della parentesi) l'efficacia della sospensione sta in ciò che essa interrompe il decorso del termine e che questo ricomincia a fluire, quando sia cessata la causa determinante la sospensione medesima.
Nella seconda ipotesi non può tuttavia dirsi che la previsione di una causa di sospensione sia inutile. Essa invece, fin quando permane, fa sì che all'evento, altrimenti produttivo di simile effetto, non consegua il decorso del termine. Si tratta, è da notare, di un'efficacia qualificatoria immediata del valore giuridico dell'evento in parola, anche se destinata ad operare concretamente nel momento in cui l'evento dovesse poi verificarsi. Tale ipotesi, per l'istituto prescrizione, è ben nota al diritto civile (artt.2941 e 2942 c.c.) ed egualmente a quello amministrativo, anche con riferimento alla decadenza (art. 20 d.l. 13 maggio 1976, n.336). Ma essa può verificarsi anche in diritto penale (come ad esempio nella latitanza del reo, preesistente all'eventuale commissione di un reato previsto dall'art.16 l. 22 maggio 1975, n.152).
3. Non è quindi esatto ritenere che una causa di sospensione dei termini sia inutilmente prevista per eventi futuri che ne determinerebbero, in assenza di tale causa, il decorso. Nè sembra che la conclusione debba mutare a seconda se l'individuazione della causa di sospensione avvenga ope legis ovvero ope iudicis, trattandosi pur sempre di fenomeni che l'ordinamento stima possano intralciare il normale svolgersi dell'attività rilevante giuridicamente e a cui ritiene di ovviare nella medesima maniera. Con la sola differenza che, nella prima specie, il giudizio sul fenomeno è espresso in via generale ed astratta dal legislatore e nella seconda lo stesso giudizio è rimesso alla concreta valutazione del caso, in relazione a rapporti ed a situazioni soggettive già individuate.
4. Portando il discorso sull'ordinanza di sospensione di cui all'art.304 comma 2 c.p.p. sì deve allora riconoscere che essa non è
inutilmente emessa verso il latitante. E ciò perché simile provvedimento, che si pone come ricognitivo della particolare complessità del dibattimento, ove volto nei suoi confronti, impedisce che il possibile successivo arresto del latitante faccia iniziare il decorso dei termini di cui all'art. 303 c.p.p., fino a quando non cessi la causa di sospensione (e, certo, nei limiti di durata massima previsti dall'art. 304 comma 6).
Si tratta dunque di un'efficacia qualificatoria immediata di un evento futuro (arresto) altrimenti foriero di diverse conseguenze, negare la quale equivarrebbe a confondere l'efficacia giuridica dell'ordinanza di sospensione con la pratica operatività del provvedimento.
5. Che poi l'ordinanza di sospensione abbia a destinatari tutti coloro per i quali si sia adottato un provvedimento restrittivo della libertà personale, siano o meno detenuti al momento della sua emanazione, discende da un'interpretazione della norma adeguata alla Costituzione. Infatti solo cosi intendendola si pongono sin dall'inizio in posizione di parità gli imputati per cui sia stata disposta la privazione della libertà personale, non privilegiando, paradossalmente, proprio quelli che si sono volontariamente sottratti alla custodia.
6. Di questa soluzione interpretativa (necessaria estensione al latitante della sospensione) potrebbe dubitarsi solo col ritenere che il provvedimento dichiarativo della particolare complessità del dibattimento deve essere adottato in vista della situazione dei singoli imputati e delle esigenze cautelari che sarebbero compromesse dalla loro rimessione in libertà per la prossima scadenza del termine.
Simile opinione, tuttavia, sarebbe in contrasto con il carattere oggettivo costantemente riconosciuto da questa valutazione che sta alla base del provvedimento di sospensione, per cui non debbono essere prese in considerazione posizioni individuali differenziate. Carattere del resto condiviso dalla sentenza n. 238 del 1997 della Corte Costituzionale. E proprio in relazione alla natura oggettiva dei presupposti del provvedimento deve ancora notarsi come una sua reiterazione nei confronti dell'ex latitante si risolverebbe in un mero formalismo. La particolare complessità del dibattimento non può infatti risultare in qualche modo alterata dal successivo arresto di uno dei coimputati.
7. Ciò posto si rivelano veri e propri pseudoproblemi (riconducibili alla categoria dei dilemmi circolari) quello della legittimazione ad impugnare la sospensione da parte del latitante ed il conseguente dubbio di legittimità costituzionale. L'interesse difetterebbe ove si concludesse che l'ordinanza non abbia efficacia nei confronti del latitante, ma una volta ritenuta fallace simile conclusione, è invece evidente la sussistenza dell'interesse in parola e l'immediata impugnabilità del provvedimento, con ogni salvaguardia del diritto di difesa.
8. Occorre dunque concludere che l'ordinanza di sospensione di cui al comma 2 dell'art. 304 c.p.p. spiega la sua efficacia nei confronti di tutti gli imputati per i quali sia stata disposta la privazione della libertà personale, siano o meno detenuti al momento della sua emanazione. Il ricorso va in conseguenza respinto ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.94 1 ter disp. att. c.p.p.
Così deciso in Roma, il 17 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 5 marzo 1999