Sentenza 17 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 17/02/2004, n. 3064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3064 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DELLI PRISCOLI Mario - Primo Presidente f.f. -
Dott. GENGHINI Massimo - Presidente di sezione -
Dott. PAPA Enrico - Consigliere -
Dott. MENSITIERI Alfredo - Consigliere -
Dott. LUPO Ernesto - Consigliere -
Dott. NAPOLETANO Giandonato - Consigliere -
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Consigliere -
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Consigliere -
Dott. GRAZIADEI Giulio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL TRITONE 61, presso l'Ufficio di Rappresentanza della Regione Campania, rappresentata e difesa dagli avvocati ROCCO DE GIROLAMO, CORRADO GRANDE, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
CO GI, AR GI, ME NT, NC CO, MO ND, FALCO RAFFAELE, ASAM - AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI IDRICI INTEGRATI;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n^. 23836/02 proposto da:
ASAM - AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI IDRICI INTEGRATI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 144, presso lo studio dell'avvocato ALBERTO SEGANTI, rappresentata e difesa dall'avvocato NT FELEPPA, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
REGIONE CAMPANIA, CO GI, AR GI, ME NT, NC CO, MO ND, FALCO RAFFAELE;
- intimati -
avverso la sentenza n. 1138/01 del Giudice di pace di CASTELLAMMARE DI STABIA, depositata il 27/07/01;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 11/12/03 dal Consigliere Dott. Giulio GRAZIADEI;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. IO MARTORE, il quale chiede che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in Camera di consiglio, accolgano il ricorso dichiarando la giurisdizione delle commissioni tributarie, con le conseguenze di legge.
La Corte, a sezioni unite;
CONSIDERATO
che LU CO, LU RI, IO TO, CO CI, ND MO e FA CO hanno chiesto al Giudice di pace di Castellammare di Stabia la condanna in solido dell'Azienda speciale per i servizi idrici integrati - Asam e della Regione Campania al rimborso delle somme a loro avviso indebitamente riscosse a titolo di canone per il servizio di depurazione delle acque reflue negli anni 1996/1998;
che il Giudice di pace, con sentenza n. 1138 del 24/27 luglio 2001, ha affermato la propria giurisdizione, ritenendo che detto canone integrasse corrispettivo privatistico, non tributo, ha accolto le domande di ripetizione, sul rilievo che il canone medesimo non spettava nel periodo in cui non era ancora in funzione l'impianto di depurazione delle acque di scarico, ha condannato in solido le convenute alla restituzione in favore degli istanti delle somme, rispettivamente, di lire 122.500, 268.500, 163.300, 169.800, 357.000 e 211, 200, nonché al pagamento delle spese processuali, ed inoltre, in accoglimento di domanda di garanzia proposta contro la Regione dall'Azienda, ha condannato l'una a tenere indenne l'altra per quanto era obbligata a versare alle parti attrici in esito alla causa ed a rimborsarle la metà delle spese processuali;
che la Regione, mediante ricorso notificato il 10 luglio 2002, ha, chiesto la cassazione della sentenza del Giudice di pace, con sette motivi d'impugnazione, pregiudizialmente sostenendo, con il primo motivo, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, per essere la contesa devoluta alla cognizione del giudice tributario, e poi, con gli altri motivi, contestando le sfavorevoli pronunce a suo carico adottate;
che l'Azienda ha presentato controricorso e contestuale ricorso incidentale, con due motivi, facendo propria la deduzione della Regione sul difetto di giurisdizione e criticando l'affermazione della sua responsabilità in solido con la Regione stessa;
che, per la decisione sui ricorsi, è stata fissata l'odierna Camera di consiglio, ai sensi dell'art. 375 secondo comma (nuovo testo) cod. proc. civ., prospettandosi la manifesta fondatezza della tesi delle ricorrenti sulla giurisdizione;
che il Procuratore generale, con le conclusioni scritte, ha chiesto dichiararsi la giurisdizione delle commissioni tributarie;
che i ricorsi devono essere riuniti, a norma dell'art. 335 cod. proc. civ.;
che queste Sezioni unite, con indirizzo ormai univoco (da ultimo, ex pluribus, v. sentt. 22 ottobre 2002 n. 14896, 15 novembre 2002 n. 16157, 17 gennaio 2003 n. 691, 17 luglio 2003 n. 11188), hanno affermato che il canone per il servizio di scarico e depurazione delle acque reflue ha natura di componente del corrispettivo del servizio idrico solo a partire dal 3 ottobre 2000, per effetto dell'innovazione introdotta dall'art. 31 ventottesimo comma della legge 23 dicembre 1998 n. 448 e del differimento della sua iniziale decorrenza (1 gennaio 1999) disposto dall'art. 62 del d. lgs. 11 maggio 1999 n. 152, modificato dall'art. 24 del d. lgs. 18 agosto 2000 n. 258 (entrato in vigore alla predetta data del 3 ottobre
2000), mentre, per il periodo anteriore, integra un tributo comunale, sulla scorta delle previsioni prima dell'art. 17 ter della legge 10 maggio 1976 n. 319 (aggiunto dall'art. 3 del d.l. 28 febbraio 1981 n. 38, convertito con modificazioni in legge 23 aprile 1981 n. 153), e successivamente, dopo l'abrogazione di detta norma ad opera dell'art. 32 della legge 5 gennaio 1994 n. 36, dell'ultimo comma dello stesso art. 17, inserito dall'art. 2 terzo comma bis del d.l. 17 marzo 1995 n. 79 (convertito con modificazioni in legge 17 maggio 1995 n. 172),
di modo che la controversia attinente a quel canone, per l'indicato periodo anteriore, se promossa nel vigore dell'art. 2 del d. lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 (anche nel testo originario, poi riformulato dall'art. 12 della legge 23 dicembre 2001 n. 448), rientra nella giurisdizione delle commissioni tributarie;
che, ribadendosi in questa sede il riportato principio, si deve dichiarare la giurisdizione del giudice tributario sulla domanda attinente al canone di depurazione, con l'accoglimento dei ricorsi nella parte in cui sostengono tale giurisdizione e con l'assorbimento degli altri motivi;
che la cassazione della pronuncia del Giudice di pace sulla domanda principale, per difetto di giurisdizione, estende i suoi effetti, ai sensi dell'art. 336 secondo comma cod. proc. civ., non soltanto alla statuizione inerente al rimborso delle spese in favore delle parti che hanno proposto detta domanda principale, ma anche alla decisione sulla domanda di manleva avanzata dall'Azienda nei confronti della Regione e sulle connesse spese processuali;
che tale estensione discende dal rilievo che la pretesa di uno dei convenuti di essere sollevato dall'altro, con riguardo agli effetti dell'eventuale soccombenza nel rapporto con la parte attrice, introduce in causa una domanda di garanzia condizionata all'indicata evenienza, e che quindi l'annullamento della statuizione di accoglimento della domanda principale elide il presupposto della pronuncia sulla rivalsa, non suscettibile di vita autonoma una volta che sia venuta meno detta soccombenza (v. Cass. s.u. 17 gennaio 2003 n. 691 e 4 luglio 2003 n. 10615);
che si appalesa equa la compensazione fra tutte le parti delle spese dell'intero giudizio, in ragione dell'oggettiva complessità della questione di giurisdizione, a fronte del susseguirsi di norme di non agevole lettura, e del consolidarsi solo dopo l'instaurazione della controversia dell'orientamento giurisprudenziale in questa sede confermato;
P.Q.M.
riunisce i ricorsi, accoglie il primo motivo di entrambi, con assorbimento degli altri motivi, dichiara la giurisdizione del giudice tributario sulla domanda di rimborso del canone di depurazione, cassa senza rinvio la sentenza impugnata, e compensa le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione, il 11 dicembre 2003. Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2004