Cass. pen., sez. V, sentenza 27/10/2011, n. 3222
CASS
Sentenza 27 ottobre 2011

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Massime1

In tema di responsabilità del medico per intervento chirurgico effettuato da collaboratore privo della prescritta abilitazione ed in difetto di valido consenso informato, ai fini della individuazione degli elementi costitutivi del dolo indiretto assume rilievo sintomatico l'esito infausto, la lunghezza del trattamento, la dissimulazione della qualifica professionale con conseguente svolgimento di attività abusiva, la delicatezza e la invasività degli interventi praticati sul paziente nonché il difetto di un valido consenso informato da parte di quest'ultimo. (Fattispecie relativa alla responsabilità per lesioni dolose del medico responsabile di uno studio dentistico che aveva affidato il paziente a proprio collaboratore privo della necessaria abilitazione ed in difetto di valido consenso informato dello stesso paziente - non essendo provata la volontà di cagionare la malattia ed i postumi invalidanti poi verificatisi; la S.C. ha sottolineato che il dolo concerneva - non già l'attività del medico - ma quella abusiva del collaboratore, che non era medico e che, pertanto, elevava il rischio di complicazioni con potenziali e forse probabili effetti lesivi che il medico non poteva non rappresentarsi, nonché il fatto che l'aver taciuto al paziente che il collaboratore non era un medico può rappresentare un indizio della consapevolezza in capo all'agente che il paziente avrebbe potuto negare il proprio consenso ed essere indice dell'accettazione degli effetti lesivi dell'attività abusiva pur di conseguirne gli elevati vantaggi economici).

Commentario1

  • 1L’elemento oggettivo della colpa
    Marino Giancarlo · https://www.diritto.it/ · 3 aprile 2023

    La misura oggettiva della colpa riguarda i profili concernenti la regola cautelare che doveva esser osservata dall'agente. Oltre alla misura oggettiva, in funzione di una maggiore personalizzazione del rimprovero, vi è anche una misura soggettiva, attinente alle caratteristiche individuali incidenti sulla capacità di risposta dell'agente[1]. Nell'attuale società del rischio, si sta assistendo ad un processo di tipizzazione che ha portato alla proliferazione delle regole cautelari in numerosi settori, in particolare quello della prevenzione degli infortuni sul lavoro, delle malattie professionali, della circolazione stradale, dell'attività medico chirurgica. Da questo fenomeno …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 27/10/2011, n. 3222
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3222
Data del deposito : 27 ottobre 2011

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