Sentenza 16 ottobre 2014
Massime • 1
In tema di reati urbanistici, il mutamento di destinazione d'uso di un immobile previa esecuzione di opere edilizie, senza il preventivo rilascio del permesso di costruire, integra il reato di cui all'art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001, essendo irrilevanti le modifiche apportate dall'art. 17 del D.L. n. 133 del 2014 (conv. in legge n. 164 del 2014) all'art. 3 del citato d.P.R. che, nell'estendere la categoria degli interventi di manutenzione straordinaria al frazionamento o accorpamento di unità immobiliari con esecuzione di opere, se comportante variazione di superficie o del carico urbanistico, richiede comunque che rimangano immutate la volumetria complessiva e la originaria destinazione d'uso. (Fattispecie relativa a trasformazione, attraverso opere interne ed esterne, di un immobile da deposito ad uso residenziale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/10/2014, n. 3953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3953 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FIALE Aldo - Presidente - del 16/10/2014
Dott. GRILLO Renato - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 3282
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SCARCELLA Alessio - rel. Consigliere - N. 25483/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
STATUTO IVAN, n. 5/04/1975 a NAPOLI;
avverso l'ordinanza tribunale del riesame di NAPOLI in data 14/10/2013;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessio Scarcella;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. BALDI Fulvio che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 14/10/2013, depositata in data 23/01/2014, il tribunale del riesame di NAPOLI rigettava la richiesta di riesame proposta dall'indagato STATUTO IVAN avverso il provvedimento emesso dal GIP del medesimo tribunale in data 10/09/2013 con cui era stato disposto il sequestro preventivo di un corpo di fabbrica di superficie di mq. 100 ed altezza di mt. 6, in relazione ai reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. C), e D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, per avere, nella qualità di titolare della ditta committente EDIL COLFI s.r.l., effettuato lavori di ristrutturazione edilizia in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ambientale, in assenza di permesso di costruire e di autorizzazione paesaggistica, trasformandolo da deposito ad unità abitativa.
2. Ha proposto ricorso l'indagato a mezzo di difensore fiduciario cassazionista, impugnando l'ordinanza predetta, deducendo tre motivi di ricorso, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. c.p.p.. 2.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., lett. b) e c), in relazione al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, e art. 125 c.p.p., comma 3. In sintesi, la censura investe l'impugnata ordinanza in quanto il tribunale del riesame, nel confermare il decreto di sequestro preventivo, non avrebbe assolutamente fatto riferimento nella motivazione al titolo abilitativo n. 5856 del 1928, prodotto dalla difesa in udienza ed oggetto di specifica doglianza, documento prodotto per la prima volta in sede di riesame;
ne', a giudizio del ricorrente, potrebbe giustificarsi l'omesso riferimento ricorrendo alla cd. motivazione implicita, in quanto dal tenore della motivazione sembrerebbe palese che il titolo abilitativo non sia stato neppure letto, tanto più che, ove fosse stato considerato, avrebbe escluso la sussistenza del fumus dei reati ipotizzati, in quanto il titolo abilitativo prevedeva che l'immobile avesse un uso residenziale abitativo;
l'omessa disamina di un p.d.c. integrerebbe comunque la violazione dell'art. 125 c.p.p.. 2.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., lett. b), in relazione al D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 10,
22 e 44, e D.Lgs. n. 42 del 2004, artt. 146 e 181. In sintesi, la censura investe l'impugnata ordinanza in quanto il tribunale del riesame, dopo aver inquadrato gli interventi edilizi in questione nel novero delle cc.dd. ristrutturazioni edilizie, avrebbe disatteso le doglianze difensive fondandole sulla normativa di dettaglio della Regione Campania, la cui violazione determinerebbe la rilevanza penale del fatto;
in particolare, trattandosi di mutamento di destinazione d'uso, non avendo comportato trasformazioni dell'aspetto esteriore, di volumi o di superfici, ben avrebbero potuto essere effettuati con d.i.a. (titolo di cui il ricorrente era munito) sicché nessuna sanzione penale era applicabile, con conseguente violazione della legge penale da parte del tribunale del riesame.
2.3. Deduce, con il terzo motivo, il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., lett. b), in relazione al D.Lgs. n. 42 del 2004, artt. 146 e
181.
In sintesi, la censura investe l'impugnata ordinanza in quanto il tribunale del riesame, dopo aver correttamente svolto in premessa una serie di esatte considerazioni in ordine alla necessaria offensività degli interventi ai fini della configurabilità del reato paesaggistico, avrebbero erroneamente ritenuto violate le norme richiamate sostenendo che solo i lavori interni di ristrutturazione edilizia, considerati impropriamente di notevole entità, integrerebbero la violazione de qua.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
4. Deve, preliminarmente, ricordarsi, che in sede di ricorso per cassazione proposto avverso provvedimenti cautelari reali, l'art. 325 cod. proc. pen. ammette il sindacato di legittimità solo per motivi attinenti alla violazione di legge. Nella nozione di "violazione di legge" rientrano, in particolare, la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui all'art. 606 c.p.p., lett. c) (v., per tutte: Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004 - dep. 13/02/2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226710; Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003 - dep. 10/06/2003, Pellegrino S., Rv. 224611).
Allo stesso modo, il travisamento del fatto da cui sarebbe derivata l'asserita falsa interpretazione della norma, non è censurabile in sede di legittimità, essendo pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che in tema di ricorso per cassazione, non è possibile dedurre come motivo il "travisamento del fatto", giacché è preclusa la possibilità per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. Mentre è consentito, (art. 606 c.p.p., lett. c), dedurre il "travisamento della prova", che ricorre nei casi in cui si sostiene che il giudice di merito abbia fondato il suo convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale. In quest'ultimo caso, infatti, non si tratta di re interpreta re gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se questi elementi esistano (v., tra le tante: Sez. 4, sentenza n. 4675 del 17/05/2006 - dep. 06/02/2007, P.G. in proc. Bartalini e altri, Rv. 235656).
5. Tanto premesso sui limiti del sindacato di questa Corte, può quindi procedersi all'esame dei singoli motivi di ricorso che, stante l'omogeneità dei profili di doglianza sollevati, possono essere oggetto di trattazione congiunta. La manifesta infondatezza dei motivi di ricorso emerge dalla stessa lettura dell'impugnata ordinanza.
Ed invero, emergono dall'impugnata ordinanza sia il fumus che il periculum in relazione ai reati per cui si procede;
gli agenti accertatori, in particolare, recatisi il 5 settembre 2013 presso la proprietà della società EDIL COFI s.r.l., all'interno di un corpo di fabbrica della consistenza descritta nell'imputazione provvisoria cautelare, riscontrarono l'esecuzione di lavori di ristrutturazione edilizia consistiti nella realizzazione di un angolo cottura, servizi igienici, impianti elettrico ed idrico, posa in opera di una scala di collegamento con un'area soppalcata di circa mq. 40, implicanti la trasformazione della destinazione d'uso da originario deposito ad unità abitativa;
in relazione ai predetti lavori, la proprietà esibiva una d.i.a. rilasciata nel 2012; si era tuttavia rilevato che, in difformità da quanto riportato nei grafici di progetto, un intervento di tompagnatura di un vano finestra al piano intermedio e l'apertura di un vano finestra al servizi di un vano WC al piano terra, integrante modifica di prospetto;
inoltre, sull'area pertinenziale scoperta dello stabile e sulla facciata prospiciente il panorama, si accertava la realizzazione di lavori di intonacatura della facciata, apposizione di gronda verticale ed orizzontale, installazione di infissi in alluminio, apposizione di ringhiera protettiva, pavimentazione del balcone al servizio del piano soppalco, pavimentazione di tutta l'area scoperta, originariamente adibita a terreno vegetale, con apposizione di ringhiera protettiva;
in relazione ai lavori esterni, veniva esibita una richiesta di p.d.c. con accertamento di conformità e richiesta di compatibilità paesaggistica del 2013, non esitata. Gli accertamenti successivamente svolti consentivano di appurare che i lavori di ristrutturazione edilizia finalizzati alla trasformazione dell'immobile da deposito ad abitazione, non potevano essere eseguiti con d.i.a. in quanto nella zona, classificata come (insediamenti di interesse storico), sono consentiti interventi unicamente di restauro e risanamento conservativo secondo quanto prescritto dall'art. 63 NTA alla variante al PRG. L'opera, peraltro, risultava realizzata in area ricadente nel perimetro del Parco della Colline di Napoli, zona definita A tutela integrale, istituita ai sensi della L.R. Campania n. 17 del 2003 e L.R. n. 22/del 1993, nonché tutelata ex D.Lgs. n. 42 del 2004. 5.1. Così descritta la consistenza delle opere e degli interventi edilizi realizzati, nonché i titoli abilitativi esistenti alla data dell'accertamento, non v'è dubbio che le attività edilizie in corso rientrassero nella ristrutturazione edilizia, non realizzabili dunque mediante semplice denuncia di inizio attività. Pacifico è, infatti, nella giurisprudenza di questa Corte che il mutamento di destinazione d'uso di un immobile (tale è quello in esame, in quanto gli interventi edilizi tendevano a trasformare l'immobile da deposito ad abitazione, con modifica parziale dei prospetti) attuato attraverso l'esecuzione di opere edilizie e realizzato dopo la sua ultimazione configura un'ipotesi di ristrutturazione edilizia che integra il reato di esecuzione di lavori in assenza di permesso di costruire (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, lett. b)), in quanto l'esecuzione di lavori, anche se di modesta entità, porta alla creazione di un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente (v., tra le tante: Sez. 3, n. 9894 del 20/01/2009 - dep. 05/03/2009, Tarallo, Rv. 243101). Sul punto, peraltro, va aggiunto che tutti gli interventi di ristrutturazione edilizia, sia se eseguibili mediante "semplice" denuncia di inizio attività ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 22, commi 1 e 2, sia se eseguibili in base alla cosiddetta super DIA, prevista dal comma 3 della citata disposizione, necessitano del preventivo rilascio dell'autorizzazione paesaggistica da parte dell'autorità preposta alla tutela del vincolo (Sez. 3, n. 8739 del 21/01/2010 - dep. 04/03/2010, Perna, Rv. 246218, in cui si chiarisce che solo per gli interventi di restauro e risanamento conservativo e per quelli di manutenzione straordinaria non comportanti alterazione dello stato dei luoghi o dell'aspetto esteriore degli edifici, la D.I.A. non deve essere preceduta dall'autorizzazione paesaggistica). E, nella specie, gli interventi riguardavano manufatto insistente in zona vincolata paesaggisticamente, con conseguente configurabilità non solo dell'illecito edilizio, ma anche del delitto paesaggistico, trattandosi di intervento ricadente in area dichiarata di notevole interesse pubblico, non rilevando la circostanza che si trattasse di opere interne (Sez. F, n. 43885 del 30/08/2012 - dep. 13/11/2012, Moscatelli, Rv. 253585) ne' la presentazione della richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica, non determinando il venir meno del cd. delitto paesaggistico (Sez. 3, n. 7216 del 17/11/2010 - dep. 25/02/2011, Zolesio e altro, Rv. 249526).
5.1.1. Deve, peraltro, osservarsi che, sulla questione della configurabilità del reato edilizio, nessuna concreta incidenza esplica la recente modifica normativa operata dal D.L. 12 settembre 2014, n. 133, recante "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive" (GU n. 212 del 12 settembre 2014), entrato in vigore il 13 settembre 2014 che, all'art. 17, nel modificare il D.P.R. n. 380 del 2001, art. 3 ha esteso la categoria degli interventi di manutenzione straordinaria ricomprendendovi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico, a condizione, tuttavia, che non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso. Nel caso di specie, infatti, escluso in fatto che si trattasse di mero frazionamento od accorpamento, in ogni caso sarebbe difettata proprio la seconda di queste condizioni, atteso il mutamento di destinazione d'uso che l'intervento era finalizzato ad attuare. E, del resto, che si tratti di mutamento di destinazione d'uso rilevante, è confermato, anche attualmente, dal disposto del nuovo D.P.R. n. 380 del 2001, art. 23 ter (introdotto dalla legge di conversione del predetto D.L., ossia dalla L. 11 novembre 2014, n. 164), che, sul punto, chiarisce come "costituisce mutamento rilevante della destinazione d'uso ogni forma di utilizzo dell'immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria, ancorché non accompagnata dall'esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l'assegnazione dell'immobile o dell'unita1 immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale tra quelle sotto elencate: a) residenziale;
a- bis) turistico-ricettiva; b) produttiva e direzionale;
c) commerciale;
d) rurale". Dunque, la trasformazione da deposito ad uso residenziale, come nel caso di specie, costituisce oggi ex lege, un mutamento rilevante della destinazione d'uso.
5.2. Evidente, dunque, che la presunta omessa disamina del titolo abilitativo edilizio (peraltro assai risalente nel tempo da parte del tribunale del riesame), lungi dal configurare un'ipotesi di omessa valutazione da parte del tribunale del riesame, non necessitava invece di un'espressa confutazione della sua rilevanza, attese le risultanze istruttorie e il percorso logico - argomentativo dell'impugnata decisione.
Deve, infatti, essere qui ribadito che in tema di difetto di motivazione, il giudice di merito non ha l'obbligo di soffermarsi a dare conto di ogni singolo elemento indiziario o probatorio acquisito in atti, potendo egli invece limitarsi a porre in luce quelli che, in base al giudizio effettuato, risultano gli elementi essenziali ai fini del decidere, purché tale valutazione risulti logicamente coerente. Sotto tale profilo, dunque, la censura di non aver preso in esame tutti i singoli elementi risultanti in atti, costituisce una censura del merito della decisione, in quanto tende, implicitamente, a far valere una differente interpretazione del quadro indiziario, sulla base di una diversa valorizzazione di alcuni elementi rispetto ad altri (v., tra le tante: Sez. 5, n. 2459 del 17/04/2000 - dep. 08/06/2000, PM in proc. Garasto L, Rv. 216367).
5.3. Analogamente prive di qualsiasi spessore argomentativo risultano le doglianze difensive attinenti il periculum, atteso che il tribunale del riesame ha ritenuto sussistenti in concreto le esigenze preventive atte a giustificare l'imposizione del vincolo reale, risultando ancora in corso, all'atto dell'intervento della polizia municipale, i lavori abusivi inerenti alla scala di accesso all'area soppalcata che si presentava priva di gradini nonché a tre pareti esterne, ancora al rustico. Tale situazione fattuale, come correttamente rilevato dal tribunale di riesame, era oggettivamente idonea a concretizzare il pericolo di aggravamento del reato e/o di protrazione delle sue conseguenze, derivanti dalla libera disponibilità delle opere abusive in capo all'indagato o dall'uso delle stesse, concretamente incidente sull'equilibrio urbanistico, sull'ordinato assetto e sviluppo del territorio. In tal senso, dunque, correttamente il tribunale ha motivato la sussistenza del periculum evidenziando come la modificazione del territorio e l'utilizzo del manufatto, con l'insediamento di nuovi abitanti, determinerebbero un aggravamento del carico urbanistico non programmato dalla P.A. ed ulteriori effetti lesivi dell'equilibrio ambientale. Infine, non va dimenticato che, essendo stato contestato anche il reato paesaggistico, per pacifica giurisprudenza di questa Corte, la sola esistenza di una struttura abusiva integra il requisito dell'attualità del pericolo indipendentemente dall'essere l'edificazione ultimata o meno, in quanto il rischio di offesa al territorio e all'equilibrio ambientale, a prescindere dall'effettivo danno al paesaggio e dall'incremento del carico urbanistico, perdura in stretta connessione con l'utilizzazione della costruzione ultimata (v., da ultimo: Sez. 3, n. 42363 del 18/09/2013 - dep. 15/10/2013, Colicchio, Rv. 257526).
6. Il ricorso deve essere, dunque, dichiarato inammissibile. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non emergendo ragioni di esonero, al pagamento a favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, di somma che si stima equo fissare, in Euro 1.000,00 (mille/00).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2015