Sentenza 15 dicembre 1999
Massime • 2
In tema di estinzione del reato, la declaratoria di falsità documentale, dovendo essere adeguatamente motivata, va emessa solo se le risultanze processuali siano tali da consentire di affermare che essa sia stata positivamente accertata, sulla base delle norme che regolano la acquisizione e la valutazione della prova nel processo penale. Essa dunque non può essere fatta meccanicamente conseguire, quale inevitabile effetto della causa estintiva, la cui applicazione nulla sta a significare, ne' in ordine alla sussistenza del fatto, ne' in ordine alla colpevolezza dell'imputato. (Fattispecie in tema di prescrizione, nella quale la Suprema corte ha annullato la statuizione di falsità documentale con riferimento ad imputati per i quali era stata applicata, nella fase di merito, la causa estintiva).
In tema di falso, gli statini di esame universitario rivestono natura di atto pubblico (e dunque ricadono nella previsione legislativa sanzionata dall'art 476 cod.pen.), in quanto provengono da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, non rilevando affatto che essi possano essere stati compilati "a ricalco", mediante un procedimento chimico, in base al quale, con un'unica scritturazione, si compilano più documenti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/12/1999, n. 2151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2151 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. VINCENZO G. PANDOLFO Presidente del 15/12/1999
Dott. RENATO L. CALABRESE Consigliere SENTENZA
Dott. PASQUALE PERRONE Consigliere N.2196
Dott. AN DI POPOLO Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. MAURIZIO FUMO Consigliere N.22555/99
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
1) ET NI, nato a [...] il [...], 2) IN DR, nato a [...] il [...], 3) D'AN IA LA, nato ad [...] il [...], 4) ON AL, nato a [...] il [...], 5) ON TO, nato a [...] il [...], 6) TO CE, nato a [...] il [...],
avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 16.2.1999, che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma del 3.10.1996, dichiarava non doversi procedere nei confronti di ON e AT, con riferimento al reato di concorso in falsità ideologica continuato, commessa per induzione in errore di pubblico ufficiale, in atto pubblico (artt. 81-110-48-479 cp, capo L), per essere detto reato estinto per prescrizione, assolveva TT dal predetto delitto (capo I), limitatamente all'episodio commesso in concorso con il coimputato Tessoni, perché il fatto non sussiste, eliminando la relativa pena, dichiarava non doversi procedere a carico del TT in ordine al predetto delitto del capo I, consumato tra l'85 e l'87, relativamente ai fatti concernenti i coimputati NA, AC, AT, ON e TE, eliminando la relativa pena, ed in ordine ad analogo reato (capo 1/2), relativamente al fatto concernente il coimputato VI, rideterminando, conseguentemente la pena per il TT, con la già ritenuta continuazione e le già concesse attenuanti generiche, in anni due e mesi dieci di reclusione, confermando, nel resto, la impugnato sentenza, e confermando quindi la condanna del BA e del PO alla pena di anni uno e mesi dieci di reclusione per il reato del capo H/3 (110-48-479 cp), con esclusione della contestato aggravante ex art. 112 n. 1 c.p. e con concessione di attenuanti ex art. 62 bis c.p., della D'NG alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione per il reato del capo L/4 (110-48-479 cp), condannando inoltre gli appellanti BA, D'NG e PO, in solido, al pagamento delle spese processuali del grado di appello. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Maurizio Fumo;
udito il Pubblico Ministero in persone del Sostituto procuratore generale Dott. Guglielmo Passacantando, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
uditi i difensori presenti
Avv. Antonio Capitella per TT
Avv. Nino Marazzita per ON.
Avv. Gianpaolo Filiani per AT,
i quali si sono riportati ai motivi dei rispettivi ricorsi, chiedendone l'accoglimento,
e l'avv. Vincenzo Crupi per PO, che, in via principale, riportandosi ai motivi del ricorso, ne ha chiesto l'accoglimento, e, in via subordinata, ha eccepito la prescrizione del reato. Svolgimento del processo
Con sentenza del 3.10.96, depositata il 7.12.96 il Tribunale di Roma, letti gli artt. 483, 488 del cpp del 1930, condannava, tra gli altri, NI TT allo pena di anni tre di reclusione, per il delitto di cui agli artt 81-110-112 n. 1- 48- 479 cp, tra il 1985 ed il 1987 (capi I, 1/1, 1/2), DR BA alla pena di anni uno e mesi dieci di reclusione, per il delitto di cui agli artt. 81-110-112 n.1- 48-479 cp, nel 1988 (capo H/3), IA LA D'NG alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione per il delitto di cui agli artt. 81 110-112 n.1-48-479 cp, tra il 1985 ed il 1988 (capo L/4), AL ON alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione. per il delitto di cui agli artt. 81-110-112 n. 1-48-479 cp, tra il 1985 ed il 1988 (capo L), TO PO alla pena di anni uno e mesi dieci di reclusione, per il delitto di cui agli artt. 81-110-112 n. 1-48-479 cp, nel 1988 (capo H/3), CE AT alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione, per il delitto di cui agli artt. 81-110-112 n.1-48-479 cp tra il 1985 ed il 1987 (capo L), con il beneficio della pena sospesa per tutti, tranne che per il TT, per il quale la predetta pena veniva dichiarato interamente condonato ai sensi dei DPR 865/86 e 394/90, dichiarava la falsità degli "statini" di esame, dei verbali, delle annotazioni effettuate dal centro elettronico dell'Università "La Sapienza" di Roma, nonché dei relativi diplomi di laurea.
Con la stesso sentenza, ai sensi dell'art. 479 cpp del 1930, il Tribunale, previa concessione delle attenuanti generiche, ritenute prevalenti, esclusa la aggravante di cui all'art. 112 cp, dichiarava non doversi procedere nei confronti di TT per i delitti di cui agli artt. 81-110-112 n. 1- 476, 319, 321, 478 cp (capi B, D, B/1, D/1, B/2, D/2, B/3, C/3, D/3, B/4, C/4, D/4, B/5, D/5), di BA(capo F/3), di D'NG(capo H/4 in relazione al capo B/%5, di ON (capo H in relazione al capo B), di PO (capo F/3), di AT (capo H), tutti per il delitto di cui agli artt 81-110-112 n. 1-476-319-321-478-490-61 n. 2 cp, per essere detti delitti estinti per prescrizione e dichiarava non doversi procedere a carico della D'NG in ordine al delitto di cui agli artt. 81-110-112 n. 1-319- 321 (capo H/4 in relazione al capo D/5), per essere stata la stesse già giudicata in separato processo per il medesimo reato. Dalla lettura della predetto sentenza si apprende che, con ordinanza in data 11.8.1993, il giudice istruttore presso il tribunale di Roma aveva rinviato a giudizio innanzi e quel tribunale alcune decine di persone, e tra queste il TT (bidello presso la facoltà di Economia e Commercio della università "la Sapienza" di Roma), il BA, la D'NG, il ON, il PO ed il AT (tutti studenti presso la medesima facoltà), perché rispondessero di vari reati, tra i quali, quelli sopra specificati.
La vicenda giudiziaria trasse origine da indagini, iniziate nel 1984, eventi ad oggetto la falsificazione di documenti relativi ad esami che risultavano essere stati sostenuti da numerosi studenti della predetto facoltà.
Quanto alle modalità con le quali i reati erano stati consumati, i giudici di primo grado accertarono, innanzitutto, quale fosse la procedura per la registrazione dei risultati degli esami e per l'ammissione alla seduta di laurea. Si legge infatti in sentenza che i verbali di esame - sui quali venivano registrati, appunto, le generalità dei candidati e l'esito delle prove di esame - erano composti di quattro "sezioni", utilizzate per quattro studenti, che recavano lo stesso numero, con sottonumerazione da 1 a 4. Detti verbali dovevano essere sottoscritti dalla intera commissione esaminatrice e dello studente. Ad ogni verbale era attaccata una copia (statino), che veniva riempito "a ricalco" e che dunque recava gli stessi estremi dei fogli superiori. Gli statini erano poi portati da un bidello, un paio di giorni dopo lo svolgimento degli esami, presso la così detta "Segreteria Studenti". Alla fine della intera sessione di esami, i verbali pervenivano, sempre tramite un bidello, alla suddetto segreteria e venivano quindi inseriti in appositi registri. Gli statini, viceversa, venivano adoperati per la trasmissione degli estremi, relativi ai singoli esami, al centro elettronico della facoltà, che registrava i dati, attribuendo i risultati degli esami ai singoli studenti che li avevano sostenuti. Quando poi uno studente doveva essere ammesso all'esame di laurea, un impiegato della segreterie controllava il relativo fascicolo, riscontrando che esso contenesse gli statini di tutti gli esami prescritti.
La falsificazione, sempre in base a quanto si legge nella sentenza di primo grado, avveniva ad opera di un bidello che, d'accordo con gli studenti interessati, e "probabilmente con le complicità di uno o più impiegati della segreteria", provvedeva alla scritturazione dei verbali e, conseguentemente, degli statini, facendo, in tal modo, apparire superati esami mai sostenuti. Sulla base dei falsi documenti, il centro elettronico immagazzinava detti non rispondenti al vero, che tuttavia potevano erano utilizzati, per il rilascio di certificazioni e, quindi, anche per la ammissione all'esame di laurea, a corredo della relativa domanda di ammissione proveniente dallo studente.
Avverso la sentenze di primo grado interponevano appello il PG e numerosi imputati, tra i quali gli odierni ricorrenti. la Corte di appello di Roma, con sentenze del 16.2.1999, depositata il 9.3.1999, in parziale modifica della sentenza di primo grado, dichiarava, tra l'altro, non doversi procedere a carico del AT e del ON, con riferimento al delitto di cui agli artt. 81-110-112 n.
1-479 cp (capo L), perché estinto per prescrizione;
assolveva, poi, il TT del delitto di cui agli artt. 81-110-112 n.1-48-479 cp (capo I), limitatamente ad un episodio concernente il coimputato,
RC TA;
dichiarava non doversi procedere a carico dello stesso TT, con riferimento al medesimo delitto, in quanto estinto per prescrizione, relativamente ai fatti concernenti i coimputati NA, AC, AT, ON e TE e in ordine al delitto di cui agli artt. 81-110-112 n. I48-479 cp (capo 1/2), limitatamente all'episodio relativo al coimputato VI, rideterminando la pena per il TT, in anni due e mesi dieci di reclusione;
confermava nel resto la sentenza nei confronti di BA, D'NG, PO ed altri.
Ricorrono per Cessazione contro la predetto sentenza NI, TT, DR BA, IA LA D'NG, AL ON, TO PO e CE AT, deducendo i seguenti motivi. TT - a) violazione e falsa applicazione degli artt. 42, 43, 48, 479 cp, in relazione all'art. 524 cpp del 1930, b) violazione e falsa applicazione degli artt. 152 e 475 cpp del 1930, nonché degli artt.81 e 133 cp, in relazione all'art 524 cpp del 1930;
BA - nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 475 n. 3 cpp del 1930, per difetto e contraddittorietà della motivazione;
D'NG - a) mancata assunzione di uno prova decisiva, b) erronea applicazione della legge penale sostanziale;
ON - inosservanza dell'art. 152 comma 2 cpp del 1930 e difetto di motivazione in ordine agli elementi che dimostrano la insussistenza del reato;
PO - a) nullità della sentenza per violazione dell'art. 524 n. 3 cpp, in relazione ali, art. 475 n. 3 cpp del 1930 in relazione egli artt. 48, 479, 319, 321 cp per difetto di motivazione, b) nullità della sentenza per violazione dell'art. 524 n. 3 in relazione all'art. 475 n. 3 cpp del 1930 ed agli artt. 48, 479 cp per difetto di motivazione, c) nullità della sentenza per violazione dell'art. 524 n. 1 e 3 in relazione all'art. 475 n. 3 cpp del 1930, per difetto di motivazione e violazione di legge in ordine al giudizio di valenza delle attenuanti generiche, alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art- 112 n. 1 cp ed alla commisurazione della pena;
AT - nullità della sentenza per difetto e contraddittorietà della motivazione (art. 524 n. 3 cpp in relazione all'art. 475 cpp del 1930, all'art. 254 disp. att. cpp del 1988 ed all'art. 192 cpp del 1988),
TT chiede l'annullamento della impugnate sentenza "con o senza rinvio", BA chiede che la Cassazione voglia annullare le impugnata sentenza "con le conseguenze di legge", D'NG chiede che la Corte voglia "mandarla assolta, riformando io sentenza della Corte di appello di Roma", ON chiede l'annullamento della sentenza di secondo grado "con tutte le conseguenze di legge", PO chiede l'annullamento della sentenza "quantomeno con rinvio", AT chiede l'annullamento con rinvio.
Alla odierna udienza, dopo la relazione sui fatti di causa, il PM ha concluso per il rigetto di tutti i ricorsi.
Quindi i difensori hanno illustrato i motivi dei ricorsi e ne hanno chiesto l'accoglimento; il difensore del PO ha rappresentato, in linea subordinato, che, in ogni caso, il reato contestato al predetto imputato risulta estinto per prescrizione.
Motivi della decisione
I singoli ricorsi vanno, ovviamente, esaminati separatamente;
tuttavia, per quanto riguarda la stessa ipotizzabilità, nei casi di specie, del delitto ex art. 479 cp, motivo che appare comune a più di un ricorrente, sarà opportuno, da un lato, trattarlo prima degli altri, in considerazione del suo carattere eventualmente risolutivo, dall'altro, per economici espositiva, trattarlo una volta sola e con riferimento a tutti i ricorrenti che lo hanno posto.
Al proposito, la D'NG lamenta che la Corte territoriale ha errato nel non rilevare che il diploma di laurea è un semplice atto amministrativo, assistito da presunzione di veridicità, al quale non può essere attribuito alcuna "funzione ricognitiva"; detto funzione, peraltro, se anche sussistesse, verrebbe a risolversi nella mera ricezione di una pregressa falsità. Ma in realtà il diploma di laurea nulla attesta in ordine al superamento degli esami;
esso si limita "alla constatazione di quanto la laureanda ha svolto nella vita universitario". Dunque, anche nella ipotesi che il diploma avesse i suoi presupposti in verbali falsi, esso deve essere semplicemente considerato un atto attestante l'esistenza dei verbali e del curriculum universitario e non l'effettivo superamento degli esami.
Il PO, per parte sua, con il secondo motivo, deduce che il giudice di secondo grado non ha in pratica motivato in ordine al capo G/3). Invero il verbale dell'esame di laurea ed il diploma di laurea non sono, per questo imputato, atti che attestino la verità del fatto presupposto, vale a dire il superamento degli escimi;
a ben vedere, la prova di ciò è affidata ad altri documenti (statini, verbali di esame). Viceversa, per quanto riguardo il diploma di laurea, il pubblico ufficiale si limita, senza operare verifica alcuna, a prendere atto di una situazione di fatto: il superamento degli esami richiesti, la cui prova, viceversa, come premesso, è desumibile da altra documentazione, allegato al fascicolo dello studente. E tuttavia lo statino, a suo volta, non può essere considerato atto pubblico, per via delle modalità di scritturazione, che avviene "a ricalco". In realtà, solo l'originare può essere considerato atto pubblico e non anche lo statino, compilato, per un procedimento chimico, da un unico originale. Su tale punto, invero la Corte di appello, secondo quanto lamento il PO, non ha minimamente motivato. Le censure sopra riassunte non possono essere condivise ed i ricorsi, sul punto, vanno conseguentemente rigettati. Invero, le giurisprudenza, ormai consolidato, di questa Corte, superando un preesistente contrasto ha statuito (cfr. S.U. 9501827 - RV 200117) che, anche con riferimento al contenuto dell'atto dispositivo, sia configurabile, entro determinati limiti, la falsità ideologica. Il precedente citato, cui hanno fatto seguito altre pronunzie (cfr., tra le altre, 9602725 - RV 204777; 9702043 - RV 208674), è
particolarmente significativo, in quanto relativo a fattispecie del tutto identica, vale a dire a verbale di esame di laurea e diploma di laurea che facevano riferimento all'adempimento, da parte del candidato, da tutte le condizioni stabilite dal regolamento universitario. I predetti atti sono stati ritenuti ideologicamente falsi in relazione alla attestazione implicita di verità dei documenti presupposti e richiamati, documenti concernenti esami di profitto, viziati gli falsità, materiale ed ideologica, non essendo stati i relativi esami, non solo superati, ma, in genere, nemmeno sostenuti. In sintesi, in base alla suddetta giurisprudenza, che questo Collegio condivide, si ritiene che anche l'atto dispositivo (quale certamente è il diploma di laurea, con il quale viene conferito al candidato il titolo di "dottore"), benché consistente essenzialmente in una manifestazione di volontà da parte della pubblica amministrazione, posso contenere affermazioni ideologicamente false, in quanto detta manifestazione di volontà non può prescindere da una parte descrittive, che rappresenta il presupposto giuridico della statuizione. Se la situazione di fatto e di diritto, richiamata o presupposto, nell'atto volitivo, non e conforme a verità, anche quest'ultimo dovrà inevitabilmente essere considerato affetto da falsità ideologica.
Quanto poi alla tesi in base alla quale gli statini di esame non rivestirebbero natura di pubblico, in quanto derivanti da un "procedimento chimico" che ne consente la riproduzione da un originale, l'argomento non ha alcun pregio, ne' logico, ne' giuridico. Invero, a parte il fatto che anche la scrittura "tradizionale" è, se si vuole, riconducibile ad un procedimento chimico (consistente nel versamento di inchiostro su corto), resta il fatto che, quale che sia la modalità di scritturazione, l'atto è pubblico se proviene da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni. È certo dunque che lo statino di esame sia atto pubblico, avente tutte le caratteristiche previste dalla legge per essere annoverato fra gli atti indicati nella previsione legislativa sanzionata dall'art. 476 cp (8006034 - RV 145282; 8800936 - RV 177478).
Tanto premesso sul punto, converrà ora esaminare separatamente i diversi ricorsi relativi a sei ricorrenti.
IN - Il difensore del BA lamenta che i giudici di appello non hanno adempiuto l'obbligo di motivazione, limitandosi a richiamare per relationem gli argomenti sviluppati dal Tribunale, senza sottoporli al vaglio critico che pure era stato richiesto nei motivi di impugnazione.
Peraltro, secondo questo imputato, i giudici hanno fondato il loro convincimento, non su effettivi riscontri probatori, ma su uno "valutazione congetturale" che si basa sulla apparente discrasia della documentazione esistente negli uffici della università, ed alla quale "certamente è rimasto estraneo il ricorrente". I giudici si sarebbero dunque fondati sul semplicistico criterio del cui prodest per colmare evidenti lacune probatorie e non hanno raggiunto quel grado di tranquillante certezza che si richiede per una sentenza di condanna. Peraltro, in considerazione del lungo periodo di tempo trascorso, i disconoscimenti di sottoscrizione, operati dai docenti davanti ad ufficiali di PG, devono considerarsi sostanzialmente inattendibili, anche per le modalità con le quali le prove di esame si svolgevano, modalità accertate nel corso della istruttoria dibattimentale.
Il ricorso non ha fondamento.
Invero, per quanto riguarda la lamentata motivazione per relationem, è da rilevare che la giurisprudenza di questa Corte ha affermato (cfr. 9706980 -RV 208257; 9413075 - RV 200737) che è ben possibile per il giudice di secondo grado motivare per relationem rispetto alla decisione impugnata, purché le censure formulate contro la sentenza del primo giudice non si articolino in argomenti sostanzialmente diversi da quelli già sottoposti alle suo attenzione e da lui disattesi. Il giudice di appello non è infatti tenuto a sottoporre a nuovo esame le questioni sollevate dall'appellante, quando su di esse si sia già pronunziato, in primo grado, il giudicante, sempre che le argomentazioni sviluppate da quest'ultimo siano ritenute corrette e la motivazione sia giudicata esente da vizi logici.
Nel caso di specie, non può negarsi che, in sede di appello, il BA abbia ritenuto di dover insistere sugli stessi punti che avevano formato oggetto della motivazione del Tribunale. Per quanto poi attiene agii altri rilievi formulati dal ricorrente, è da dire che trattasi, ad evidenza, di considerazioni che, investendo il merito della decisione o quantomeno, suggerendo una diverso ricostruzione dell'accaduto, si collocano, in pratica, al limite della inammissibilità. Invero il giudice di secondo grado, non diversamente da quello di prime cure, ha posto in evidenza quali siano i molteplici elementi che sono stati posti a base della decisione assunta (mancanza nel fascicolo dello studente di statini e verbali, denuncia di smarrimento del libretto, superamento di ben tre esami in meno di un mese, ecc.), elementi che, ad evidenza, vanno ben al di là del semplice disconoscimento di firma da parte di uno degli esaminatori.
Tanto premesso, è, tuttavia, da osservare che il reato ascritto al BA risulta prescritto, dal momento che esso fu consumato in dato 27.3.1984.
La impugnata sentenza, dunque, deve, con riguardo a questo imputato, essere annullata senza rinvio, in quanto il reato a lui addebitato è estinto ai sensi degli artt. 157-160 cp. D'AN - Attraverso il difensore, la ricorrente rappresenta che la richiesta di rinnovazione del dibattimento per l'ammissione di perizia grafica, necessaria per accertare la eventuale falsità della firma del prof. DE, è stata disatteso dalla Corte di appello di Roma. L'accertamento, viceversa, era indispensabile in quanto lo stesso DE, che pure aveva prospettato la ipotesi della falsificazione, rilevando la difformità della numerazione dello statino in relazione agli altri adoperati nella medesima sessione di esami, aveva ammesso poi, nel corso della suo deposizione, che, e volte, venivano adoperati statini che erano rimasti in possesso dei bidelli;
ciò avveniva nel caso in cui quelli in dotazione per la sessione di esame fossero esauriti. A ciò è da aggiungere che, in considerazione del gran numero di firme, che, nel corso delle giornate dedicate agli esami, i docenti sono obbligati ad opporre, ben può verificarsi la possibilità che, a volte, le firme, vergate in fretta e verso la fine della giornata, siano difformi rispetto a quelle usuali.
La Corte, nel respingere la richiesta, ha fondato la colpevolezza della D'NG, sulle dichiarazioni del TT che, secondo i giudici, avrebbe ammesso di aver falsificato un verbale di esami per conto della ricorrente, ricevendone in cambio denaro. La circostanza, tuttavia, non risponde la vero, dal momento che, in realtà, il TT ha dichiarato di non aver mai conosciuto la D'NG e di non avere mai ricevuto denaro da costei. Nè si comprende per qual motivo i giudici di secondo grado hanno ritenuto, per altri imputati, che il disconoscimento di firma da parte di alcuni docenti non fosse elemento sufficiente per una affermazione di colpevolezza, specie in presenza del "difetto di accusa" da parte del TT e del notorio stato di cattiva amministrazione e di conseguente confusione che regnava, all'epoca, nella facoltà di Economia e Commercio dell'università di Roma.
Neanche in relazione a tali motivi il ricorso di questa imputata appare fondato. È noto, infatti, che l'istituto della rinnovazione del dibattimento in appello ha carattere eccezionale, conseguente dalla assoluta necessità di assumere nuove prove ai fini della decisione. In altre parole, in presenza di una obiettiva incompletezza della istruttoria svolta in primo grado, ed, a seguito di una valutazione favorevole circa la potenziale rilevanza delle prove indicate e proposte dalla parte istante, il giudice di secondo grado è tenuto a riaprire la fase di raccolta della prova (cfr., tra le altre: 9607047 - RV205673; 9208511 - RV 202595; 9205521 - RV 190365).
Nel caso di specie, i giudici di seconde cure hanno ritenuto di essere di fronte e numerosi elementi, tutti convergenti nell'indicare la colpevolezza della D'NG (mancanza di statini e verbali di esame, disconoscimento delle firme da parte di più di un professore- esaminatore, impossibilità che l'imputato avesse sostenuto l'esame di scienza delle finanze nel giorno indicato dai documenti, in quanto in quella data, per tale disciplina, non si tennero esami, dichiarazioni al giudice istruttore del TT, il quale affermò di aver falsificato il verbale di esame per conto della D'NG per un corrispettivo in denaro ecc.). Ritennero, dunque, evidentemente, di avere un sufficiente quadro probatorio, un quadro tale da non necessitare di integrazione alcuna. D'altra parte, in base ai principi del vigente diritto processuale, il giudice di merito è libero non solo nella scelta dei mezzi di prova, ma anche nella loro valutazione, nel senso che egli può attribuire agli elementi raccolti il valore probatorio realisticamente rispondente al loro contenuto, nell'ambito di un ragionamento logico e giuridicamente corretto, rispecchiante gli esiti della istruttoria dibattimentale. È chiaro dunque che, con i motivi dedotti a sostegno del proposto ricorso, la D'NG mira sostanzialmente ad una rivalutazione delle emergenze processuali, rivalutazione cui, in presenza di motivazione della sentenza di appello congruo ed esente da cesure logiche, non può farsi luogo in sede di legittimità.
Il reato ascritto a questa imputato, risulta, peraltro, commesso in data 14.7.1984; esso è dunque prescritto e, per tale motivo, la sentenza di secondo grado va annullato senza rinvio, anche con riferimento alla D'NG.
ON - Il difensore di questo imputato segnala che il giudice di seconde cure ha violato la norma del "vecchio" codice di rito che impone la immediata declaratoria di proscioglimento, quando, nel corso del processo, non sono riscontrati elementi utili a sostenere la tesi delle accusa.
Invero quando, pur in presenza di una causa di estinzione del reato, l'imputato chiedo di essere prosciolto con formula ampia, suffragando tele richiesta con motivi in fatto ed in diritto, il giudice non può ignorare le istanze difensive, limitandosi ad affermare apoditticamente che non ricorre l'ipotesi di applicabilità dell'art.152 cpp abrogato.
Inoltre, in ordine alla credibilità del TT e, dunque, alla valenza delle sue chiamate in correità, la motivazione della Corte territoriale, sostiene il ricorrente, è contraddittoria. Ed invero, i giudici non danno credito a questo imputato per quanto riguarda le sue affermazioni relative al momento in cui egli avrebbe iniziato a falsificare anche gli statini relativi agli esami di diritto commerciale. Il TT, infatti, afferma che, già del 1982-83, egli aveva esteso la sua illecito attività agli escimi di diritto commerciale ed assume inoltre di avere, nell'ambito di tele attività, falsificato anche la documentazione relativa all'esame sostenuto del ON. Il ON tuttavia risulta aver sostenuto tale esame prima del 1982 e precisamente il 28.3.81. Al proposito la Corte romana ritiene l'argomento risolutivo per altro imputato, tale Bellotto, mentre per il ON, afferma che il TT falsificò, evidentemente, anche la dato.
Quanto poi ai riscontri, i giudici di appello recepiscono acriticamente l'impostazione della accusa e fondano il loro convincimento sul disconoscimento di firma operato da professori che certamente non parteciparono alla sessione di esame. Il ricorso, sul punto, non merito accoglimento.
Invero è obbligo del giudice, in presenza di una causa di estinzione del reato, pronunziare assoluzione nel merito quando: a) sussistano prove che rendano evidente che l'imputato non lo abbia commesso o che detto reato non si sia verificato, b) quando non siano acquisite prove in base alle quali posso affermarsi che l'imputato ha commesso il fatto o che esso sussista (Corte costituzionale, sentenza n. 5 del 1975, relativa all'art. 152 "vecchio" cpp). Nel caso di specie, i giudici di primo e secondo grado, con motivazioni esenti da vizi logici, hanno ritenuto che e carico del ON sussistesse una serie di elementi, sulla base dei quali non appariva scontato giungere alla declaratoria di insussistenza del fatto addebitatogli o, comunque, di non suo responsabilità. I giudicanti, infatti, hanno evidenziato la esistenza di chiamata in correità del parte del TT (a differenza di quanto avvenuto nei confronti del coimputato Bellotto, con il quale dunque il ricorrente impropriamente si paragono) ed hanno evidenziato il disconoscimento di sottoscrizione del verbale di esame di diritto commerciale da parte del prof. CC. Quanto al fatto che la data in cui il ON risulta aver superato detto esame, sia anteriore a quella indicato dal TT come la data in cui egli iniziò a falsificare i verbali e gli statini anche per gli esami di tele materia, la Corte di appello, ritiene tutt'altro che illogico che la falsificazione si sia potuta estendere anche alla indicazione della dato dell'esame stesso.
L'argomento non è, di per sè, come erroneamente ritiene il ricorrente, illogico;
esso, se non contraddetto da altre e diverse emergenze processuali (come, ad esempio, avviene per il AT, in base a quanto si dirci in seguito), si inserisce, senza contraddizione, nel contesto della ipotesi ricostruttiva messo a punto del giudicante;
ciò in quanto è logico ritenere, come implicitamente fanno i giudici del merito, che, nel confezionare i vari falsi documentali, il TT ed i suoi complici tendessero ad allontanare sospetti ed e "fabbricare" documenti in grado di superare un, sia pur sommario, vaglio critico, eli quale sarebbero stati inevitabilmente sottoposti nel momento in cui veniva in rilievo il loro contenuto.
Giustamente dunque, in presenza di un quadro probatorio quale quello sopra descritto, il giudice di appello, applicando al ON la maturata prescrizione, ha dichiarato le estinzione del reato. Viceversa, per quanto riguarda la declaratoria di falsità ideologica dei verbali e del diploma di laurea, la Corte territoriale ha sicuramente errato nel ritenere che esso fosse automatica conseguenza della intervenuta declaratoria di prescrizione.
Invero, la declaratorio di falsità, pur in presenza della applicazione della prescrizione, va emessa solo se le risultanze processuali siano univoche e certe. Anche la dichiarazione di falsità deve essere, infatti, adeguatamente motivato e non può esser fatta meccanicamente conseguire quale inevitabile effetto della predetta causa estintiva, la cui applicazione nulla sta a significare nè in ordine alla sussistenza del fatto, ne' in ordine alla colpevolezza dell'imputato. (cfr. 9505035 - RV 201319; 8409375 - RV 166390; 8302909 - RV 158304. Vedasi anche 9702827 - RV 208364). A prescindere, dunque, dalla estinzione del reato, perché possa farsi luogo alla declaratoria di falsità documentale, essa deve essere rimasta positivamente accertata, sulla base delle norme che regolano la acquisizione e la valutazione della prova nel processo penale. Tale non è, per le ragioni anzidette, la situazione del ON, nei cui confronti, nella fase di merito, non sono stati raccolti, per quanto si legge nella impugnata sentenza, elementi certi in base ai quali affermare la falsità ideologica del diploma di laurea da lui conseguito e del relativo verbale.
Consegue dunque, per questo ricorrente, l'annullamento della sentenza della Corte di appello di Roma, limitatamente olia statuizione di falsità documentale.
ON - Con il primo motivo, il difensore del PO lamento che la Corte territoriale ha richiamato solo per relationem la motivazione di primo grado, senza tenere in alcun conto le censure rivolte a tele sentenza con i motivi di appello;
in particolare i giudici di secondo grado non hanno considerato che, nei confronti del PO, non vi è stata idonea chiamato in correità da parte del TT. A carico del ricorrente, si sostiene, sussistono solo meri indizi e manca qualsiasi prova che questo imputato abbia dato o promesso somme di denaro al TT. Peraltro, in casi del tutto analoghi, in presenza - come per il PO - di disconoscimento di firma da parte dei docenti, ma in assenza di chiamata in correità da parte del TT, la Corte ha ritenuto di dover pronunciare sentenza di assoluzione.
Peraltro, per quanto riguarda il PO, lo stesso disconoscimento di firma da parte del professore, secondo la valutazione espresso del giudice di primo grado, con riferimento alla quale la Corte di merito nulla ha rilevato, non appare sicuro ed univoco. Nè la lacuna probatoria è stato colmata da un accertamento tecnico quale avrebbe potuto essere l'esperimento di una seria perizia grafologica. Con il terzo motivo, il difensore del PO rileva che erroneamente è stata contestato la aggravante di cui all'art. 112 cp. Sul punto, oggetto di specifica censura in appello, la Corte territoriale non ha reso motivazione. In realtà, non esiste prova del concorso di cinque o più persone nella attività delittuosa addebitato agli imputati. Già il giudice di primo grado, nel ricostruire i fatti, scriveva che il bidello ed il singolo studente avevano agito, "probabilmente", con la complicità di personale operante nelle segreteria. Ma lo stesso tribunale, esclusa la sussistenza del delitto di cui all'art. 416 cp (in ordine al quale pure era intervenuto rinvio e giudizio), ha ipotizzato la esistenza di singoli rapporti interpersonali che, di volta in volta, si concretizzavano per il raggiungimento dello scopo illecito che gli agenti si prefiggevano. Non si comprende, dunque, quale sia stato l'iter logico seguito per giungere alla conclusione che "gli operanti" fossero stati cinque o più.
Infine il giudice di secondo grado non spende una sola parola di motivazione con riferimento ai motivi di appello relativi al giudizio di equivalenza delle circostanze generiche (che erroneamente considera negate) e sulla concreta commisurazione della pena. Orbene: quanto al primo motivo di doglianza (motivazione per relationem), esso e in parte comune al BA. Si rimando dunque a quanto scritto a proposito di tale imputato. Per il resto, la impugnazione del PO si risolve o in non consentite censure nel merito, o nella doglianza di mancato rinnovazione del dibattimento - necessaria, a dire dell'imputato, per un più approfondito accertamento sulla effettiva falsità delle firme degli esaminatori - ovvero in rilievi manifestamente infondati, lì dove ci si lamenta del fatto che arbitrariamente è stata contestata e calcolata ai fini del trattamento sanzionatorio l'aggravante ex art. 112 cp, mentre, in realtà, la stessa è stata, solo che si legga con attenzione la sentenza del Tribunale, esclusa dal giudice di primo grado. Ovviamente, per quanto riguarda la doglianza relativa alla mancata rinnovazione del dibattimento, si richiamano le considerazioni sopra svolte a proposito della D'NG, mentre, con riferimento a quelle che, in sostanza sono censure relative al convincimento ed alla motivazione espressa dalla Corte di appello, da un lato, si devono richiamare, ancora una volta, le considerazioni svolte quando si è esaminato il ricorso della predetta imputata, dell'altro, si deve rilevare che, anche in questo caso, l'apparato argomentativo sviluppato nelle sentenze di primo e secondo grado appare logico, congruo ed esente da contraddizioni (i giudici pongono in rilievo che, per ben nove escimi, mancano gli statini o i verbali, ovvero entrambi tali documenti, che le firme sono state disconosciute dei professori, che l'esame di diritto della navigazione risulta sostenuto in una data nella quale, certamente, per detto materia, non si svolsero esami ecc.).
Il reato ascritto al PO risulta commesso in dato 16.7.1984. Lo stesso dunque risulta prescritto, come, d'altra parte, ha fatto rilevare all'odierno udienza il difensore, che, in linea subordinato, ha chiesto proprio la applicazione dello causa estintiva. Anche nei confronti del PO, dunque, la sentenza deve essere annullato senza rinvio, in quanto il reato risulta estinto per prescrizione.
TO - Il difensore di questo imputato deduce difetto di motivazione della sentenza di secondo grado in ordine alla dichiarata prescrizione del capo L) ed in ordine alla conferma della sentenza di primo grado quanto alla prescrizione del reato di cui al capo H), nonché con riferimento alla falsità degli atti relativi all'esame di diritto commerciale sostenuto dal AT ed alla conseguente falsità del diploma di laurea.
La Corte di appello, secondo il ricorrente, non ha tenuto conto della sentenza n. 5 del 16.1.1975 della Corte costituzionale e, nonostante lo specifico motivo di gravame, non motivo minimamente in ordine allei dichiarato falsità dei documenti.
Ma la stessa prescrizione del reato, si sostiene, è stato erroneamente applicata, del momento che il Giudice delle leggi, con la ricordata sentenza, ebbe a dichiarare la illegittimità costituzionale dell'art. 152 cpp del 1930 nella parte in cui non prevedeva la assoluzione "nel merito" dell'imputato, in mancanza di prova che lo stesso avesse commesso il fatto. Orbene il AT sostenne l'esame di diritto commerciale in dato 8.7.1980, mentre il TT, per sua stessa ammissione, iniziò a falsificare i verbali di esame relativi a tele materia solo a far tempo dal 1982. Lo stesso, poi, ha dichiarato, secondo quanto afferma il difensore del ricorrente, di non aver mai conosciuto il AT. D'altronde, anche il disconoscimento di paternità delle firme dei docenti non è, nel caso del AT, univoco e certo.
È pur vero, osserva la difesa, che i giudici di secondo grado hanno affermato che le falsificazioni operate dal TT ben potevano riguardare la data stesso in cui si faceva risultare sostenuto l'esame, ma, per quel che riguarda il AT, l'assunto è smentito per tabulas, dai momento che esiste in atti un certificato della Segreteria in data 16.7.1980 con il quale si attesta che il ricorrente, in data 8 dello stesso mese ed anno, aveva superato l'esame di diritto commerciale.
Anche il certificato, dunque, risulta rilasciato in dato anteriore a quella che, per stesso ammissione del TT, deve essere considerato come quella in cui egli iniziò a falsificare i verbali relativi e diritto commerciale. In ordine a tale rilievo, la Corte territoriale, per vero, ha messo in dubbio la piena attendibilità del TT, il quale non darebbe, dunque, pieno affidamento quando fisso nel 1982 l'anno in cui egli avrebbe "esteso" la suo illecito attività alla cattedra di diritto commerciale, ma è da notare che tale rilievo la Corte formula con riferimento ad altro imputato, il ON, non al AT, con riferimento al quale, dunque, l'argomento non è, secondo il ricorrente, utilizzabile. D'altronde, sostiene sempre il AT, è arbitraria la intera operazione ricostruttiva con la quale la Corte romana, in presenza di una chiamate in correità del TT nei confronti del solo ON, equipara, travisando inspiegabilmente le risultanze processuali, la posizione di costui a quella del AT.
È poi da rilevare che con l'atto di gravame fu richiesta la parziale rinnovazione del dibattimento, allo scopo di esaminare il teste prof. D'DR ed il coimputato TT e per procedere ad un esame comparativo delle firme apposte sui verbali di esame. Sul punto, i giudici di secondo grado non hanno fornito risposta. Da ultimo, il ricorrente deduce la nullità del giudizio di secondo grado e, conseguentemente, della sentenza di appello, in quanto il decreto di citazione fu notificato al AT, presso il difensore, ritenuto domiciliatario, laddove il ricorrente non procedette mai ad elezione di domicilio.
Il ricorso è fondato e merita, quindi, accoglimento. Invero, decisivo è il rilievo, esposto dalla difese e sul quale la motivazione di secondo grado tace, relativo alla esistenza in atti di un certificato della segreteria centrale della Facoltà di Economia e Commercio che attesta, a distanza di otto giorni dalla data dell'87.1980, che, appunto in tale ultima dato, il AT aveva superato l'esame di diritto commerciale.
Pertanto, delle due, l'unico anche tale certificato è da considerare falso (ma la circostanza, non solo non è contestato, ma non è neanche sostenuta in motivazione), ovvero detto certificato rispecchia il. vero ed allora risulta superato ogni ipotesi relativa alla possibilità che il TT ebbe di falsificare anche la data dell'esame in questione.
Esisteva dunque in atti ed era presente nelle prospettazioni della difese del AT la prova della insussistenza del fatto, in presenza della quale, l'imputato avrebbe dovuto essere assolto, nei gradi di merito, con la corrispondente formula. Si è viceversa l'atto, erroneamente, luogo al la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
Mentre dunque gli altri motivi di ricorso dedotti da questo imputato restano assorbiti, deve, nei confronti del AT, essere pronunziata sentenza di annullamento senza rinvio perché il fatto non sussiste.
Consegue la eliminazione della statuizione di falsità documentale pronunziata nei confronti dello stesso.
ET - Con il primo motivo dedotto, l'imputato osserva che la Corte di merito ha ritenuto, immotivatamente, che il falso finalizzato al conseguimento del diploma di laurea fosse imputabile anche a lui. La motivazione della sentenza di secondo grado, e dire del ricorrente, è stese in maniera apodittica in ordine all'elemento psicologico del reato, in quanto dà per scontato che il fine propostosi del TT trascendesse la attività di falsificazione dei singoli verbali di esame. Ma in tal maniera, ipotizzando che la volontà del ricorrente fosse orientata ad un evento ulteriore, la Corte romana ha introdotto, addirittura una connotazione del dolo come dolo specifico, estraneo alla fattispecie contestata all'imputato. Ma, osserva la difesa del TT, per giungere a tale conclusione, i giudici di seconde cure hanno dovuto desumere il dolo non, come usualmente avviene, della condotta dell'agente, bensì dagli effetti di tale condotta, effetti che, tuttavia, sono addebitabili anche e soggetti diversi dai TT, vele a dire ai singoli studenti in favore dei quali la falsificazione materiale fu compiuta. In realtà, non deve essere ignorato, a parere del ricorrente, che, dai momento della iscrizione di uno studente, fino al momento del rilascio del diploma di laurea, vengono posti in essere numerosissimi provvedimenti amministrativi, logicamente e cronologicamente concatenati;
e certamente, per ritenere il TT corresponsabile del risultato ultimo che gli studenti eventualmente si fossero proposti con il sollecitare la falsificazione dei verbali di esame, bisognerebbe fornire la prova della suo partecipazione alle finalità perseguite dai singoli studenti;
solo in tal maniera risulterebbe integrato, a dire della difesa di questo imputato, anche per il TT, l'elemento soggettivo del reato di falso ideologico. Ma in realtà nelle sentenze dei giudici di merito non vi è traccia di una indagine volta ad accertare se effettivamente il TT si fosse prefigurato tutti i successivi passaggi burocratici che, dalla falsificazione dei verbali di esame e degli statini, conducevano al rilascio dei diploma di laurea.
Osserva il Collegio che l'assunto, pur suggestivo, non può essere minimamente condiviso.
È certamente vero, che la condotta del TT si limitò alla materiale falsificazione dei verbali e degli statini dei singoli esami (diritto commerciale, diritto privato ecc.) e che ciò egli fece, in genere, contro corrispettivo di denaro, ma ritenere che egli debba essere chiamato e rispondere dei soli delitti di falso materiale e di corruzione è assolutamente irragionevole. Appare infatti di tutto evidenza, sulla base della lettura delle sentenze di merito, che la falsa "produzione" di statini e verbali di esame delle singole materie aveva funzione strumentale rispetto al conseguimento del diploma di laurea E, d'altra parte, non poteva essere diversamente, dato che, secondo l'id quod plerumque accidit, ci si iscrive all'università per conseguire la laurea, dal momento che la preparazione universitario è, essenzialmente, preparazione professionale.
Pertanto, mentre il falso materiale, relativo al singolo esame, è da considerarsi reato-mezzo, il falso ideologico, relativo al verbale ed al diploma di laurea, è certamente reato-fine. Tra i due reati esiste, nel caso di specie, un evidente nesso teleologico che dà significato al primo e lo orienta finalisticamente. Il TT forni ad un numero non irrilevante di studenti lo "strumento" per conseguire in maniera illecita la laurea, ne' ha mai sostenuto di essere inconsapevole di ciò.
Sono dunque semplicemente le norme che regolano il concorso di persone nel reato quelle che conducono alla affermazione della corresponsabilità del TT nel reato ex artt. 48-479 cp, non diversamente da quanto avviene, ad esempio, e chi, consapevolmente, fornisca l'orma per la commissione di un reato.
Per quanto specificamente riguarda il dolo del reato ex art. 479 cp, basta ricordare che appare sufficiente che la immutatio veri sia avvenuto consapevolmente e volontariamente. Per quanto sopra detto, sulla base della impugnato sentenza, non può esservi dubbio che il ricorrente abbia agito con piena consapevolezza di ciò che faceva e che la sua volontà tendesse proprio a consentire ai "clienti" di conseguire il risultato (illecito) che essi - si proponevano: trarre in inganno le autorità universitarie allo scopo di conseguire la laurea, senza aver regolarmente superato tutti gli esami previsti. D'altronde, poiché la destinazione naturale dei falsi documenti confezionati del TT era l'uso illecito degli stessi da parte delle persone nel cui interesse il falso materiale venivo posto in essere, certamente il bidello agiva nella piena consapevolezza dell'uso illecito che altri avrebbe fatto dei documenti che egli "metteva al mondo".
Con il secondo motivo, il ricorrente rileva che ha errato il giudice di seconde cure nel dichiarare prescritti i reati di cui ai capi I), I/1), I/2), mentre in ordine agli stessi il TT avrebbe dovuto essere assolto con formula ampia, dal momento che essi costituiscono il presupposto sul quale si poggiava l'accusa di falso materiale e corruzione, reciti per i quali il ricorrente è stato assolto. Il rilevo non è esatto, dal momento che per i reati di cui ai capi vale e dire quelli ai quali fa riferimento il ricorrente (falso materiale e corruzione) è intervenuta declaratoria di prescrizione e non di assoluzione.
Sotto altro profilo poi, il TT, rileva che, con l'atto di gravame, egli aveva censurato la sentenza di primo grado anche per quel che riguarda la determinazione del quantum della pene;
infatti, a suo dire egli ere stato pregiudicato da valutazioni relative ad altri fatti estranei al processo e per i quali, per altro, era stato separatamente giudicato, ottenendo un trattamento più favorevole, con concessione di attenuanti generiche e determinazione della pena in complessivi anni due di reclusione a fronte di diciannove episodi. Nel processo in corso, peraltro, la Corte territoriale ha basato, secondo il ricorrente, la sua decisione su erronee valutazioni che hanno influito sulla determinazione della pene;
infatti i giudici di secondo grado hanno ritenuto, sbagliando, che il tribunale avesse cif fermato la responsabilità del TT per i reciti dei capi I), I/1), I/2, per i quali, viceversa, egli non ha riportato condanna;
la Corte romanci, poi, non ha rilevato che, per il EY ed il CO, è stata dichiarata l'improcedibilità, mentre per il TT era stata pronunciato erroneamente dal tribunale condanno per gli episodi relativi e tali due imputati, ne' ha rilevato che è maturata la prescrizione per i reati contestati in concorso con TE IN, NO e AP.
La pena da infliggere, in concreto, al TT, dunque, andava rideterminato, secondo quanto lo stesso prospetta, tenendo conto della assoluzione del AN per il capo I, della prescrizione dei capi I e I/2, in concorso con ON, OR, CO, TE, AT, IN, AP, EY;
a tal punto, rimane, a parere del ricorrente, il solo delitto di falso ideologico in concorso con il Filippetti, per il quale reato il Tribunale (anche per il TT) ha concesso le attenuanti generiche ed ha eliminato l'aggravante di cui all'art. 112 c.p. A ciò conseguirebbe, secondo l'assunto della difesa di questo imputato, che la pena erogate in secondo grado è da considerarsi illegittima e la motivazione, nel suo riferimento all'art. 133 c.p., assente. La Corte di merito, infatti, come premesso, avrebbe equivocato sui delitti per i quali il TT era stato effettivamente condannato e sulla sussistenza dell'aggravante che, in recitò, è stata esclusa nel giudizio di comparazione per la dichiarato prevalenza delle attenuanti generiche. I giudici di appello, quindi, hanno conseguentemente errato nell'individuare i delitti residui, da porre a base della pena da calcolare, ed in vero, in primo grado, l'aggravante del numero dei concorrenti è stato esclusa, mentre quella esclusa nel giudizio di comparazione per la prevalenza delle generiche, è l'aggravante ex artt. 479-476 co. 2 c.p., incidente sulla pena edittale, la quale passa dunque da quella prevista con un minimo di tre anni ed un massimo di dieci (art. 479- 476 co. 2 c.p.) a quella da 1 e 6 anni (ex co. 1 art. 476 c.p. in forzo del rinvio quoad poenam del 479). Pertanto, anche se il giudice è "partito" da una pena di anni due, quella "finale" di anni due e mesi dieci è illegittima, perché, in sede di appello, non si è tenuto conto della pene edittale del delitto contestato dopo la comparazione delle circostanze eterogenee;
la pena oltretutto sarebbe stata, secondo tale prospettazione, erroneamente aumentata per la continuazione con reati estinti per prescrizione.
Orbene, osserva il Collegio che i presupposti dei quali muove tale ultimo rilievo sono, in parte, esatti, ma che la conclusione cui giunge il ricorrente non è del tutto corretto.
È infatti esatto che, in sede di appello, nella rideterminazione della pene da infliggere al TT, il giudice non ha tenuto conto del fatto che taluni episodi di concorso tra il TT ed altri imputati erano "caduti", a seguito della assoluzione pronunciato nei confronti di questi ultimi. È il caso, ad esempio, di ON RC, assolto dalla Corte di appello dal delitto dei capo L) perché il fatto non sussiste. Orbene, poiché al delitto sub L) è legato il delitto sub I) (trattasi in effettì dello stesso reato ex art 110, 48, 479 cp e degli stessi episodi, suddivisi, per "comodità di contestazione", in due capi), l'assoluzione del AN avrebbe dovuto comportare, necessariamente, il ridimensionamento della sanzione nei confronti del TT che, nel capo I), è imputato di concorso con altri sei soggetti ed, attraverso il legame tra i capi I) ed L), di concorso con altri ventisei (tra i quali il ON ed il AT). Ovviamente anche la assoluzione del AT, determinatosi, come sopra premesso, in questa sede di legittimità, in conseguenza dell'annullamento senza rinvio della sentenza di secondo grado, nella parte che riguarda tele ultimo imputato, deve essere "computata" ai fini della rideterminazione della pena da infliggere al TT;
nei confronti di costui poi, evidentemente, va dichiarata la insussistenza del fatto, limitatamente alle imputazioni di falso contestategli in concorso con AN e AT.
Si deve, in conseguenza, pronunciare sentenza di annullamento senza rinvio per quanto riguarda la pena inflitto al ricorrente dal giudice di seconde cure, pena che, tuttavia, in base a quanto di seguito si dirà, ben può essere determinata da questo Collegio. Non deve farsi, viceversa, luogo a proporzionali diminuzioni di pene per il TT con riferimento a quei casi di concorso con imputati per i quali è intervenuta la prescrizione. Invero, mentre, per gli studenti, il delitto di falso ideologico per induzione in errore del pubblico ufficiale si è concretato in un singolo episodio (quello relativo ai verbali ed al diploma di laurea di ciascuno), per il TT - che deve rispondere a titolo di concorso di tutti gli episodi contestati ai singoli studenti in favore dei quali egli falsificò statini e verbali di esami - si tratto, ovviamente, di reato continuato. Invero le pronunzie di primo e secondo grado pronunciate a suo carico riconoscono la esistenza del vincolo ex art.81 cp. Orbene, per il reato continuato, la prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui è venuto a cessare la continuazione, con la conseguenza, che per il TT, limitatamente ai delitti "residui", della cui cognizione è stato investita questa Corte, non si è verificato prescrizione.
Tanto premesso, poiché, comunque, appare intellegibile il criterio seguito dal giudice di merito nella concreto quantificazione della pena inflitto al TT, questa Corte, nell'annullare, per questo imputato, la impugnata sentenza con riferimento alla pena, ben può, essa stessa, determinare il quantum della sanzione penale che in concreto deve essere applicate, una volta che si sia tenuto conto delle intervenute assoluzioni dei singoli concorrenti, assoluzioni delle quali il giudice di merito non ha tenuto conto, per errore, ovvero perché si sono verificate (come nel caso del AT) in conseguenza della pronuncia in sede di legittimità. La pena per il TT viene dunque determinata, in considerazione di quanto sopra esposto, in anni due e mesi nove di reclusione. Le altre osservazioni fatte, al proposito, del TT sono erronee o irrilevanti, del momento che delle dedotte circostanze hanno, evidentemente già tenuto conto i giudici di merito nella determinazione della pena;
così dicasi per l'esclusione della aggravante di cui all'art. 112 cp (si veda quanto sopra scritto a proposito del ricorso di PO TO) e del giudizio di prevalenza tra le concesse attenuanti generiche e le aggravanti contestate. Non sussistono i presupposti per porre a carico di nessuno tra i ricorrenti le spese processuali, dal momento che dal proposto ricorso ciascuno ha tratto beneficio.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio l'impugnata sentenza nei confronti di AT CE perché il fatto non sussiste, in nei confronti di BA DR, PO TO, D'NG IA LA, perché i reati sono estinti per prescrizione e nei confronti di OT NI limitatamente alla pena che determina in anni due e mesi nove di reclusione.
Elimina la statuizione sulla falsità documentale nei confronti di AT e ON AL.
Rigetta nel resto i ricorsi.
Così deciso in Roma, il 15 dicembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2000