Sentenza 5 agosto 2002
Massime • 1
In tema di locazione di immobili urbani, il conduttore che, convenuto in un giudizio di sfratto per morosità, abbia richiesto la concessione del cd. "termine di grazia", manifesta implicitamente, per ciò solo, una volontà incompatibile con quella di opporsi alla convalida, sicché, al mancato adempimento nel termine fissato dal giudice, consegue, "ipso facto", l'emissione, da parte di questi, dell'ordinanza di convalida ex art. 663 cod. proc. civ., senza che possano assumere rilievo (in quanto irrituali e tardive) eventuali eccezioni o contestazioni circa la sussistenza e/o l'entità del credito vantato dal locatore sollevate dopo la predetta richiesta di termine per sanare la morosità, e senza, ancora, che sia possibile alcun rinvio della causa per un'ulteriore trattazione di merito. L'ordinanza di rilascio così pronunciata non è, poi, impugnabile ne' con l'appello, ne' con il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., ma soltanto con l'opposizione tardiva di cui all'art. 668 del codice di rito (qualora ne ricorrano, nella specie, i presupposti, tra i quali, anzitutto, la convalida in assenza dell'intimato), atteso che il conduttore, in caso di attestazione dell'intimante di mancata od incompleta sanatoria nel termine assegnato, può fondare la sua opposizione (volta ad impedire, appunto, l'emissione del provvedimento definitivo di rilascio ex art. 663 cod. proc. civ.) soltanto su eccezioni relative al completo adempimento dell'obbligazione nella forma qualificata derivata dal provvedimento di assegnazione del termine, salva l'ipotesi che l'ordinanza di convalida sia stata emessa fuori o contro le condizioni previste dagli artt. 55 e 56 della legge 392/1978 (nel qual caso detto provvedimento risulta impugnabile con l'appello, e non direttamente con il ricorso per cassazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 05/08/2002, n. 11704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11704 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITO GIUSTINIANI - Presidente -
Dott. LUIGI FRANCESCO DI NANNI - Consigliere -
Dott. ANTONIO SEGRETO - Consigliere -
Dott. ALBERTO TALEVI - Consigliere -
Dott. ALFONSO AMATUCCI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CC LS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA E. Q. VISCONTI 8, presso lo studio dell'avvocato LEO LELI, difeso dall'avvocato FULVIO CARLO MAJORCA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ET EL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA FERDINANDO DI SAVOIA 3, presso lo studio dell'avvocato ANDREA MELUCCO, difesa dall'avvocato LUIGI F2RRETTI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso il provvedimento emesso all'udienza del 27.07.1999 dal Tribunale di PERUGIA (G.O.T. dr. Serpolla;
R.G.758/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/02/02 dal Consigliere Dott. Alberto TALEVI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di intimazione di sfratto per morosità, notificato in data 10.3.99, PE LA citava CH EL avanti il ET di Perugia per l'udienza del 20 aprile 1999 per ivi sentir convalidare lo sfratto per morosità ed mettere ingiunzione di pagamento dei canoni a norma dell'art. 664 cpc. Adduceva l'intimante che il CH si era reso moroso, dal mese di luglio 1998, nel pagamento dei canoni (ed inoltre nel pagamento in taluni periodi degli oneri condominiali) relativi al contratto di locazione avente ad oggetto l'immobile di proprietà dell'istante PE LA, stipulato con il CH in data 1.1.87.
All'udienza del 20.4.1999 compariva il CH personalmente il quale chiedeva la concessione di termine di grazia al fine di saldare integralmente il proprio debito.
Il ET assegnava termine di 90 gg e rinviava la causa al 27 luglio 99.
In tale udienza il CH si costituiva in giudizio, opponendosi alla convalida di sfratto, adducendo di avere proposto opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto nei suoi confronti dalla locatrice e di avere chiesto, in via riconvenzionale, la somma di L. 11.052.830 per canoni pagati in misura superiore all'equo canone e, quindi, maggiore di quella per cui, nei suoi confronti, la locatrice deduceva la morosità. Concludeva, pertanto, previa riunione dei due procedimenti, perché il G.O.T: 1) respingesse la convalida di sfratto;
2) respingesse "...la domanda di ingiunzione..." per canoni scaduti e 3) revocasse l'opposto decreto ingiuntivo. Il G.O.T, con ordinanza 27.7.99, respingeva tutte le deduzioni ed istanze dell'intimato CH e convalidava lo sfratto. Contro questo provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il CH.
Ha resistito con controricorso la PE.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso il CH denuncia "Violazione dell'art. 360, 1^ co. n. 4 cpc - nullità del procedimento per violazione degli artt. 667, 665, 177, 426 cpc, 24 Cost." esponendo le seguenti doglianze. L'art. 667 recita testualmente: "Pronunciati i provvedimenti previsti dagli artt. 665 e 666 il giudizio prosegue nelle forme del rito speciale, previa ordinanza di mutamento di rito ai sensi dell'art. 426". Stante la chiara previsione dell'articolo, non v'è dubbio che l'ordinanza avrebbe dovuto contenere due statuizioni: 1) la fissazione dell'udienza di prosecuzione della causa, anche in esecuzione dell'art. 665 che prevede che il giudice si riservi sulle eccezioni del convenuto e 2) l'ordinanza di mutamento del rito ai sensi dell'art. 426. La totale omissione di entrambi i provvedimenti nell'ordinanza, rende nullo l'intero procedimento e, pertanto, trattandosi di ordinanza non impugnabile a norma dell'art. 665 e non modificabile, ne' revocabile a norma dell'art. 177, la stessa è solo ricorribile per Cassazione, trattandosi di ordinanza definitiva, che ha pregiudicato la decisione della causa, in violazione del divieto espresso dal cit. art. 177 1^ co.. La definitività dell'ordinanza, poi, va individuata nella chiusura del procedimento, determinata dalla mancata fissazione della udienza di discussione. L'impugnata ordinanza, infine, non contemplando il rinvio per la trattazione del merito all'udienza di discussione, ha eliminato alla radice il diritto di difesa del CH (Cost. art. 24), le cui questioni di merito, sollevate con l'atto di costituzione in giudizio per opporsi all'intimazione di sfratto, non saranno più decise.
Il ricorso in esame deve ritenersi inammissibile.
Infatti, in tema di locazione d'immobili urbani, qualora il conduttore cui sia stato intimato lo sfratto per morosità nel pagamento del canone chieda la concessione del c.d. "termine di grazia", dimostra con tale comportamento una volontà incompatibile con l'opposizione alla convalida, per cui ove egli non adempia al pagamento nel termine fissato dal giudice, questi deve pronunciare ordinanza di convalida di sfratto ai sensi dell'art. 663 cod. proc. civ., senza che possano assumere alcun rilievo (in quanto irrituali e tardive) eventuali eccezioni o contestazioni circa la sussistenza c/o l'entità della somma dovuta sollevate dopo l'udienza in cui ha richiesto detta concessione (infatti il conduttore, in caso di attestazione dell'intimante di mancata o incompleta sanatoria nel termine assegnato, può fondare la sua opposizione, volta ad impedire la emissione a suo carico del provvedimento definitivo di rilascio ex art. 663, primo comma, cod. proc. civ., solo su eccezioni relative al completo adempimento della obbligazione nella forma qualificata derivata dal provvedimento di assegnazione del termine); e senza possibilità di rinvio della causa per un'ulteriore trattazione del merito;
detta ordinanza non è impugnabile ne' con l'appello ne' con il ricorso per cassazione ex art. 111 cost., ma soltanto con l'opposizione tardiva ai sensi dell'art. 668 cod. proc. civ. (ovviamente qualora ne ricorrano i presupposti, tra i quali anzitutto la convalida in assenza dell'intimato), tranne nelle ipotesi in cui si sostenga che essa sia stata emessa fuori o contro le condizioni previste dagli artt. 55 e 56 della legge n. 392 del 1978 e 663 cod. proc. civ., nel qual caso è impugnabile con l'appello e non direttamente con il ricorso per cassazione (cfr. Cass. n. 13538 del giorno 11/10/2000: "In tema di locazione di immobili urbani, la legge 27 Luglio 1978, n. 392, all'art. 55, ha inserito, nel procedimento speciale per convalida di sfratto, un subprocedimento di sanatoria, stabilendo modalità e termini entro i quali è consentito al conduttore di evitare la convalida dello sfratto o, successivamente, la emissione dell'ordinanza di rilascio, attraverso la corresponsione dei canoni dovuta con la conseguenza che, ove il conduttore non abbia manifestato alcuna opposizione all'intimato sfratto, limitandosi a richiedere il termine per sanare la morosità, non potrà, in caso di attestazione dell'intimante di mancata o incompleta sanatoria nel termine assegnato, fondare la sua opposizione, volta ad impedire la emissione a suo carico del provvedimento definitivo di rilascio ex art. 663, primo comma, cod. proc. civ., che su eccezioni relative al completo adempimento della obbligazione nella forma qualificata derivata dal provvedimento di assegnazione del termine"; cfr. inoltre Cass. n. 4646 del 23/05/1990: "In tema di locazione &immobili urbani, qualora il conduttore cui sia stato intimato lo sfratto per morosità nel pagamento del canone, pur opponendosi alla convalida per l'eccepita inesistenza della morosità affermata dal locatore, provveda a corrispondere i canoni dovuti e chieda termine per il pagamento delle spese processuali, previa liquidazione delle stesse da parte del giudice, dimostra con tale comportamento una volontà incompatibile con l'opposizione alla convalida, per cui ove egli non adempia al pagamento delle spese nel termine fissato dal giudice, questi, ai sensi dell'art. 663 cod. proc. civ., deve pronunciare ordinanza di convalida di sfratto, senza possibilità di rinvio della causa per un'ulteriore trattazione del merito;
detta ordinanza non è impugnabile ne' con l'appello ne' con il ricorso per cassazione ex art. 111 cost., ma soltanto con l'opposizione tardiva ai sensi dell'art. 668 cod. proc. civ., tranne nelle ipotesi in cui si sostenga che essa sia stata emessa fuori o contro le condizioni previste dagli artt. 55 e 56 della legge n. 392 del 1978 e 663 cod. proc. civ., nel qual caso è impugnabile con l'appello e non direttamente con il ricorso per cassazione").
Nella specie il conduttore CH EL è comparso personalmente e non ha sollevato alcuna eccezione o contestazione, ma si è limitato a chiedere "...che il sig. ET voglia concedere termine di grazia al fine di saldare integralmente il proprio debito...". Le eccezioni, contestazioni e domande proposte successivamente (v. in particolare nella comparsa datata 27.7.99) debbono dunque ritenersi tardive ed irrituali;
e quindi giuridicamente irrilevanti.
Sulla base di quanto sopra esposto deve concludersi che il ricorso per cassazione in esame è inammissibile.
Non si deve provvedere sulle spese in quanto la controparte PE LA (il cui difensore non ha partecipato alla discussione) ha depositato il controricorso (notif. in data 20.9.99) in data 6.11.99 e quindi oltre il termine di 20 gg stabilito dall'art. 370 c.p.c.; con la conseguenza che detto controricorso deve ritenersi improcedibile.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
dichiara improcedibile il controricorso;
nulla per le spese. Così deciso a Roma, il 15 febbraio 2002.
Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2002