Sentenza 18 gennaio 2008
Massime • 1
L'inosservanza della disposizione di cui all'art. 8, comma terzo, della L. n. 977 del 1967, nella versione risultante dalla modifica ex art. 2 D.Lgs. n. 262 del 2000, secondo cui la visita medica dei minorenni da avviare al lavoro, il cui obbligo continua ad essere presidiato penalmente, è effettuata presso un medico del Servizio sanitario nazionale, non integra più illecito penale prevedendo l'art. 26 della L. n. 977 del 1967, come modificato dall'art. 14 D.Lgs. n. 345 del 1999, la sanzione penale unicamente per l'obbligo in generale della visita ma non anche per le concrete modalità della sua effettuazione.
Commentario • 1
- 1. Minorenne, bagnino, idoneità psicofisica, accertamento, brevetto, visita medicaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 6 giugno 2014
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/01/2008, n. 7469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7469 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 18/01/2007
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 78
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARINI Luigi - est. Consigliere - N. 40019/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SS GI, nato a [...] il [...];
Avverso la ordinanza in data 18-22 Maggio 2006 del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Padova, con cui è stata parzialmente accolta l'istanza di revoca della condanna inflitta dal Pretore di Dolo in data 26 Febbraio 1973 per violazione della L. 17 Ottobre 1967, n. 977, artt. 8 e 26;
Sentita la relazione effettuata dal Consigliere Dr. Luigi Marini;
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero nella persona del Cons. Dr. Iannelli Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RILEVA IN FATTO
Su istanza dell'interessato, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Padova con ordinanza del 22 maggio 2006 ha provveduto a revocare parzialmente la sentenza 26 febbraio 1973 con cui il Pretore di Dolo aveva condannato l'odierno ricorrente in ordine a due distinte ipotesi di violazione della L. 17 ottobre 1967, n. 977, artt. 8 e 9: a) la mancata visita medica presso ufficiale sanitario della Sig.na Cacco, minore di età; b) la mancata allegazione del certificato medico al libretto di lavoro della dipendente.
Ha ritenuto il G.i.p. che la seconda condotta risulti non più ricompresa tra le ipotesi di reato dopo le modifiche apportate alla L. n. 977 del 1967 dal D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345 e dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 262. Ha conseguentemente revocato parzialmente la sentenza del Pretore di Dolo limitatamente alla quota di pena relativa a detta violazione. Ha, viceversa, ritenuto che continui a rivestire carattere di illecito penale la condotta consistente nella mancata sottoposizione a visita medica dei lavoratori minorenni ad opera di personale autorizzato.
Avverso tale decisione presenta ricorso la difesa del Sig. Rossi, lamentando erronea interpretazione di legge e sostenendo che l'odierna formazione della citata L. n. 997 del 1967, artt. 26 e 8, quale risultante delle citate modifiche normative, escluda la sussistenza di rilevanza penale anche per la seconda delle condotte oggetto della sentenza del Pretore di Dolo.
OSSERVA IN DIRITTO
Con sentenza n. 5746 del 7 dicembre 2006 - 12 febbraio 2007, Perez, rv. 236174, questa Sezione ha già affrontato il problema di quali siano le condotte vietate dalla normativa vigente dopo le modifiche apportate alla L. n. 977 del 1967, dal D.Lgs. 4 Agosto 1999, n. 345 e dal D.Lgs. del 18 Agosto 2000, n. 262. Con tale sentenza la Corte ha provveduto ad esaminare un motivo di ricorso con cui il ricorrente sosteneva, tra l'altro, che "la L. 17 ottobre 1967, n. 977, art. 26, così come sostituito dal D.Lgs. n.345 del 1999, art. 14, aveva ritenuto penalmente rilevante soltanto la mancata osservanza di determinati commi, dalla L. 17 ottobre 1967, n. 977, art. 8 commi, - come modificato dal D.Lgs. n. 345 del 1999, art. 9, a sua volta modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 262, art. 2, tra cui non era compreso il comma 3, secondo cui "le visite mediche di cui al presenta, articolo sono effettuate a cura e spese del datore di lavoro presso un medico del servizio sanitario nazionale", sicché costituiva contravvenzione soltanto il fatto di ammettere al lavoro adolescenti la cui idoneità lavorativa per l'attività cui siano adibiti non fosse riconosciuta a seguito di visita medica. Il mancato richiamo anche alla L. n. 977 del 1967, art. 8, comma 3 (come sopra modificato) e l'applicazione del principio di legalità consentivano di affermare che l'idoneità all'attività lavorativa cui deve essere ammesso l'adolescente può essere riconosciuta, secondo la normativa vigente, anche da certificazione rilasciata da medico soltanto convenzionato con il servizio nazionale".
A fronte di tale prospettazione, la sentenza afferma:
"Rileva la Corte che il motivo è palesemente infondato e va quindi dichiarato inammissibile in quanto inconferente in ordine alla motivazione della sentenza impugnata.
Non è infatti in contestazione la qualifica di medico dell'Asl o convenzionato con la Asl del sanitario che ha redatto la certificazione e quindi la violazione di cui alla L. 17 ottobre 1977, n. 971, art. 8, comma 3, come sopra modificata, ma l'oggetto di tale certificazione. La L. 17 ottobre 1967, n. 977, art. 8, n. 1, di cui al capo di imputazione, così come sostituito dal D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345, art. 9, nel testo a sua volta sostituito dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 262, art. 2, prevede infatti che "i bambini nei casi di cui all'art. 4, comma 2, e gli adolescenti possono essere ammessi al lavoro purché' siano riconosciuti idonei all'attività lavorativa cui saranno adibiti a seguito di visita medica".
Il tenore letterale di tale norma impone che essa debba essere interpretata nel senso che il certificato richiesto per adibire minori ad attività lavorativa non possa ridursi ad una mera certificazione dello stato di buona salute psico-fisica del minore, come nel caso in esame, ma debba avere una portata più ampia, ricomprendendo anche un giudizio di idoneità del minore al lavoro e, nello specifico, per la mansione di lavapiatti.
Siccome in tal senso si è correttamente pronunciata la sentenza impugnata, il ricorso va dichiarato inammissibile, .... ". Il permanere della punibilità delle condotte sanzionate dalla L. n.977 del 1967, art. 8, comma 1, è stato confermato, sotto diverso profilo, anche dalla successiva sentenza di questa Sezione, n. 34900 del 6 giugno - 17 settembre 2007, PM in proc. LO (rv 237198), secondo cui in materia di avviamento al lavoro di minori le violazioni dell'obbligo di preventiva visita medica come previste dall'art. 26 sono adesso soggette alla procedura di estinzione. Venendo così alla specifica censura mossa alla sentenza impugnata, ritiene la Corte che essa risulti fondata, nel senso che il testo oggi vigente del citato art. 8, contenente il generale principio della obbligatorietà di visita medica preventiva per i minorenni da avviare al lavoro, distingua nei commi primo e terzo la previsione dell'obbligo di visita medica dalle concrete modalità della sua effettuazione, con la conseguenza che la rilevanza penale delle condotte omissive deve avere come riferimento il dato testuale contenuto nell'attuale art. 26, comma 2, là dove stabilisce la sanzione penale per la violazione dell'art. 8, comma 1, e non del comma 3.
Il ricorso va, pertanto, accolto, con conseguente obbligo della cancelleria del giudice competente di provvedere alle annotazioni previste dall'art. 193 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e revoca la sentenza emanata dal Pretore di Dolo il 26 Febbraio 1973, dichiarando che il fatto non è più previsto dalla legge come reato.
Dispone che la Cancelleria del Giudice che ha emesso la sentenza provveda alle annotazioni previste dall'art. 193 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2008.
Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2008