Cass. pen., sez. III, sentenza 18/01/2008, n. 7469
CASS
Sentenza 18 gennaio 2008

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Massime1

L'inosservanza della disposizione di cui all'art. 8, comma terzo, della L. n. 977 del 1967, nella versione risultante dalla modifica ex art. 2 D.Lgs. n. 262 del 2000, secondo cui la visita medica dei minorenni da avviare al lavoro, il cui obbligo continua ad essere presidiato penalmente, è effettuata presso un medico del Servizio sanitario nazionale, non integra più illecito penale prevedendo l'art. 26 della L. n. 977 del 1967, come modificato dall'art. 14 D.Lgs. n. 345 del 1999, la sanzione penale unicamente per l'obbligo in generale della visita ma non anche per le concrete modalità della sua effettuazione.

Commentario1

  • 1Minorenne, bagnino, idoneità psicofisica, accertamento, brevetto, visita medicaAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 6 giugno 2014

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 18/01/2008, n. 7469
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7469
Data del deposito : 18 gennaio 2008

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