Sentenza 2 marzo 2006
Massime • 1
In tema di indagini preliminari, l'acquisizione delle scritture di comparazione preordinate ad accertamenti tecnici diversi da quelli inerenti alla falsità in atti - per i quali solo vale la disciplina dettata dall'art. 75 disp. att. cod. proc. pen. - può essere liberamente disposta dal Pubblico Ministero, considerato che si tratta di atto di parte liberamente valutabile dal giudice come elemento indiziario e che le relative modalità acquisitive possono avere rilievo solo ai fini dell'attendibilità della consulenza tecnica, la quale non ha valore di prova e non è equiparata alla perizia.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/03/2006, n. 22540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22540 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2006 |
Testo completo
40
22540 06 Camera di consiglio
2 marzo 2006
REPUBBLICA ITALIANA SENTENZA
628 N. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE REGISTRO
GENERALE
N.44434/05 VI PENALE SEZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Presidente Dott. Giovanni De Roberto
1.Dott. Saverio Mannino Consigliere
2.>>Francesco Gramendola
3.» Giovanni Conti
->>>
4.» Domenico Carcano
^
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da AN ER, nato in [...] il [...], contro l'ordinanza 3 novembre 2005 del Tribunale di
Bologna. Sentita la relazione svolta dal Consigliere Domenico Carcano. Udito il pubblico ministero, in persona del dr. Aurelio Galasso sostituto Procuratore
generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Ония
contro
Ritenuto che il difensore di IM AL propone l'ordinanza 3 novembre 2005 del Tribunale di Bologna con la quale è stata confermato il provvedimento cautelare 18 ottobre 2005 del giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Bologna perché indagato del delitto di detenzione al fine di spaccio di kg
1,038 di cocaina;
che, ad avviso del giudice d'appello, a carico di IM AL sussistono
✓
gravi indizi di colpevolezza risultanti dagli atti d'indagine e in particolare dal rinvenimento il 28 settembre 2004 all'interno di una un'auto parcheggiata nei sotterranei di un residence e pacificamente da sempre utilizzata da AL pur se formalmente intesta ad altra persona, tale US TA e usata in precedenza da
AR CZ nel periodo in cui aveva convissuto con il predetto AL e fino all'aprile 2004 - di circa un chilogrammo di cocaina e di varie buste tra cui una di plastica con sopra apposta la scritta "taglio” e contenente “mannitolo” e altra busta con l'intestazione di un hotel di Merano ove si è poi accertato aveva alloggiato AL nel giugno 2004; che, pone in rilievo il giudice di riesame, all'interno del garage del residence - posto nello stesso stabile ove AL aveva preso in locazione un appartamento da tale
AR TI TI dall'aprile 2004 - è stato video registrato più volte l'ingresso di auto Porsche analoga a quella di AL;
che l'ordinanza impugnata precisa ancora che il pubblico ministero ha prodotto in udienza camerale l'esito di intercettazioni ambientali effettuate nella sala colloqui della casa circondariale di Bologna da cui emerge che AL parlava con la madre dell'autovettura all'interno della quale era occultata la droga e di espedienti che avrebbero a suo tempo potuto realizzare per sviare le indagini;
che il giudice del riesame ha condiviso e fatto proprio la prognosi espressa dal giudice cautelare sulla sussistenza di incontrovertibile pericolo di reiterazione e dell'adeguatezza della sola custodia in carcere, fondata sul notevole quantitativo di cocaina e sul profilo della personalità di AL tracciato negli atti di indagine in base a concrete circostanze risultanti da pregressa attività investigativa;
che il ricorrente, con un primo motivo, ha denunciato la manifesta illogicità della motivazione e la violazione di legge processuale e sostanziale e mette in risalto la irregolarità della operazioni di sequestro e acquisizione agli atti della “busta”, riportante l'indicazione a stampa di un hotel di Merano e la scritta "Medicinali” a penna, in quanto anzitutto tale oggetto non risulta indicato nel verbale redatto il 29 settembre 2004 ed è stato trasmesso il 7 ottobre 2004 dagli organi di polizia alla competente autorità giudiziaria con l'annotazione delle ragioni del mancato contestuale e tempestivo inoltro e con la precisazione del rinvenimento nel corso della perquisizione operata il 28 settembre 2004;
che, nonostante la trasmissione del sequestro fosse avvenuta con notevole ritardo rispetto ai tempi stabiliti dalla disciplina processuale, il pubblico ministero ha illegittimamente convalidato il sequestro con provvedimento del 16 ottobre 2004; che per la difesa, come dedotto con i motivi di riesame, la irregolarità della procedura seguita dagli organi di polizia e il ritardato provvedimento di convalida dovevano comportare la perdita di efficacia del sequestro adottato in violazione delle norme processuali e oltre i termini stabiliti dalle medesime disposizioni processuali, attuative dell'art. 13, secondo comma, della Costituzione;
che gli argomenti posti a fondamento della regolarità del sequestro, per il ricorrente, sarebbero contraddittori e lesivi del diritto di difesa, in quanto, nonostante il giudice del riesame definisca giuridicamente il provvedimento del pubblico ministero un atto di sequestro poi rileva l'infondatezza della doglianza sottolineando che il sequestro era stato operato il 28 settembre 2004, in tal modo superando le sanzioni processuali previste per la mancata convalida e per il provvedimento di sequestro adottato il 16 ottobre 2004 contro ignoti dopo l'iscrizione a mod.21 di AL disposta alcuni giorni prima (il 13 ottobre e materialmente operata il 14 ottobre) dallo stesso pubblico ministero;
che, con un secondo motivo, il ricorrente deduce la mancanza di motivazione, in quanto il provvedimento di convalida o comunque di sequestro probatorio sarebbe stato privo di motivazione e ciò in violazione di quanto affermato dalle Sezioni unite 13
дей 3 febbraio 2004, n.58676 secondo cui il sequestro probatorio del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato deve essere sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione circa le finalità in concreto perseguite con l'atto adottato;
che, con un terzo motivo, si deduce l'errata applicazione dell'art. 188 c.p.p., in quanto, nonostante illegittima acquisizione della scrittura di comparazione utilizzata per effettuare la perizia grafica con lo scritto "medicinali" riportato sulla busta in sequestro e posta a fondamento dell'ordinanza cautelare, il giudice del riesame ha ritenuto legittimo l'utilizzo di una scrittura di comparazione ottenuta dagli organi di polizia attraverso un'inusitata compilazione, da parte del medesimo destinatario AL, in
"stampatello" e su modulo ad hoc del "verbale di identificazione e di elezione di domicilio e di nomina del difensore" al momento della contestuale consegna dell'informazione di garanzia;
che, ad avviso del difensore, le modalità di acquisizione di tale scrittura di comparazione sarebbero state contrarie alla libertà di autodeterminazione, espressamente sancita dall'art. 188 c.p.p., perché il saggio comparativo avrebbe potuto essere rilasciato soltanto con il consenso dell'interessato e, in ogni caso, non avrebbe potuto essere utilizzato per la comparazione un atto a garanzia dell'imputato; che, per il ricorrente, il saggio grafico richiesto "in stampatello" dopo un primo accertamento dello stesso consulente tecnico effettuato su altre scritture di comparazione le quali non fornivano la certezza di identità con lo scritto "medicinali riportato sulla busta in sequestro" - è stato ottenuto in violazione dell'art. 75, comma 2, disp. att. c.p.p. che sancisce una scelta consapevole dell'indagato e consente solo di trarre dal rifiuto del rilascio di tale scrittura diverse considerazioni;
che, ad avviso del ricorrente, è priva di fondamento la risposta resa sul punto dal giudice del riesame secondo cui i metodi usati non sarebbero stati contrari alla "libertà di autodeterminazione", perché è indubbia la violazione della libertà dell'imputato non messo in condizione di validamente esprimere o meno il proprio consenso, circostanza che avrebbe dovuto far concludere per l'inutilizzabilità dell'atto probatorio;
Carr che, con un quarto motivo, il ricorrente deduce la mancanza dei gravi indizi di colpevolezza, in quanto, dopo il rinvenimento di cocaina all'interno dell'auto abbandonata nei sotterranei di un residence a seguito di una informazione confidenziale, furono attivate indagini di polizia, mediante appostamenti e intercettazioni telefoniche, con esiti negativi e l'arresto di AL fu operato soltanto dopo gli accertamenti i sull'attribuibilità della busta nella quale era avvolta la sostanza contenuta all'interno dell'auto, unico elemento essenziale posto a fondamento della richiesta del pubblico ministero e dell'ordinanza di custodia cautelare;
che, ad avviso del ricorrente, non sono stati effettuati altri atti di indagine e l'elemento valorizzato nel provvedimento cautelare non avrebbe potuto essere decisivo ai fini dei gravi indizi, tenuto conto che trattatasi di un'auto abbandonata, aperta e coperta di polvere e calcinacci sulla quale avrebbe potuto essere effettuati altri rilievi dalla polizia scientifica, circostanza del tutto non considerata dal giudice del riesame;
che non è stato affatto valutato l'esito negativo delle intercettazioni telefoniche effettuato sulle utenze di AL, mentre sono state valorizzate le riprese effettuate nel garage del residence ove è stata vista entrare una OR analoga a quella di AL senza che però fossero stati rilevati, oltre a elementi dai quali trarre la certezza che si fosse trattato della stessa auto, anche movimenti sospetti per avvalorare l'ipotesi di un'attività di spaccio;
che, con un quinto e ultimo motivo, il ricorrente rileva l'arbitrarietà della motivazione del giudice del riesame sulla sussistenza delle esigenze cautelari, desunte esclusivamente dalle modalità esecutive del fatto e dal quantitativo della sostanza sequestrata senza uno specifico e doveroso riferimento alla personalità dell'indagato, come prescritto dalla lettera c) dell'art. 274 c.p.p.; che, ad avviso della difesa, il riferimento alla personalità “allarmante" di AL
è stato effettuato in base a mere illazioni prive di riscontri obbiettivi e desunti da episodi già archiviati e in ogni caso privi di ogni rilievo e senza tenere conto della regolare attività lavorativa svolta da AL e della sostanziale mancanza di precedenti condanne;
с а che la prognosi formulata dal giudice del riesame sarebbe errata e frutto di affermazioni prive di consistenza oggettiva e non terrebbe conto del tempo di circa un anno trascorso tra la commissione dei fatti, 28 settembre 2004, e l'arresto di AL
avvenuto il 19 ottobre 2005 che farebbe venir meno l'attualità della pericolo di reiterazione posta a fondamento del provvedimento restrittivo;
che tale è la sintesi ex art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p. delle questioni poste.
Considerato che il ricorrente ripropone questioni di diritto e censure riguardanti la ricostruzione della vicenda alle quali il giudice del riesame ha fornito corrette, esaurienti e coerenti risposte circa la loro infondatezza;
che la questione relativa al sequestro della busta all'interno della quale era custodita la cocaina è priva di fondamento, poiché il provvedimento adottato dal pubblico ministero è inquadrabile, come correttamente ritenuto dal giudice del riesame, nella fattispecie processuale di cui all'art.253 c.p.p.; che il ritardo nella trasmissione di reperti acquisiti dagli organi di polizia giudiziaria nell'immediatezza dell'intervento se, da un lato, preclude la convalida del sequestro operato d'iniziativa, dall'altro non impedisce all'autorità giudiziaria di disporre autonomamente, in applicazione dell'evocato art.253 c.p.p. il sequestro 5 probatorio dei medesimi reperti come "cose" ritenute pertinenti al reato, senza che possa avere rilievo alcuno il pregresso modus operandi degli organi di polizia giudiziaria e l'insindacabile valutazione del pubblico ministero di avere ritenuto non ancora identificato il soggetto nei cui confronti il provvedimento di sequestro era adottato;
-che il provvedimento di sequestro de quo la cui motivazione è da ritenere integrata per relationem dal verbale trasmesso dagli organi di polizia una volta posto a fondamento dell'ordinanza cautelare e quindi individuato il soggetto nei cui confronti era stato disposto il vincolo ex art.253 c.p.p, avrebbe dovuto, al fine di ottenere la verifica di legittimità impropriamente dedotta in sede di riesame, essere autonomamente impugnato a norma dell'art.257 c.p.p. entro i termini stabiliti, la cui decorrenza era da individuare con la data del deposito degli atti a norma del terzo comma dell'art. 293
c.p.p.;
che la consulenza tecnica disposta dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari non ha valore di prova e non è equiparata alla perizia, costituendo un atto di parte liberamente valutabile dal giudice come elemento indiziario proveniente dalla parte che l'ha prodotto;
che le modalità di acquisizione delle scritture di comparazione, peraltro prescritte dall'art. 75, comma 2, disp. att.c.p.p solo nei procedimenti per falsità in atti, debbono essere rispettate nel caso di perizia disposta dal giudice, in considerazione del valore di prova a esse formalmente riconosciuto, e, in ogni caso, la violazione delle predette modalità non rende, per la mancanza di un'espressa disposizione al riguardo, inutilizzabili gli esiti degli accertamenti tecnici compiuti e può al più essere considerate ai fini dell'attendibilità del mezzo di prova;
che l'acquisizione delle scritture di comparazione per gli accertamenti tecnici diversi da quelli inerenti alla falsità di atti non può che essere liberamente disposta dal pubblico ministero ovvero d'iniziativa dagli organi di polizia giudiziaria, tenuto conto della natura di atto di parte e dell'esclusivo rilievo che le modalità acquisitive possono avere ai fini dell'attendibilità dell'accertamento tecnico che nella specie è stato effettuato su una scrittura di comparazione fatta rilasciare dall'interessato al momento della redazione del verbale di identificazione con scrittura in stampatello per verificarne l'identità con la parola "medicinali" scritta sulla busta sequestrata;
che, infine, la dedotta violazione dell'art. 188 c.p.p, come correttamente ritenuto dal giudice del riesame è priva di fondamento, poiché la disposizione invocata attiene alla libertà morale riconosciuta alla persona coinvolta nell'atto probatorio da compiere nell'ipotesi di atti acquisibili soltanto come espressione di una "libera determinazione", riconducibile a diritti e libertà fondamentali e non anche ad atti che per la loro materiale incoercibilità, come il rilascio di una scrittura, possono essere legittimamente acquisiti al di fuori di schema legali tipici e sempre che le modalità e le tecniche investigative adoperate non siano illecite;
che le censure di difetto di motivazione sono anch'esse infondate tanto da lambire l'inammissibilità in quanto volte ad ottenere una complessiva rilettura delle risultanze processuali allo scopo di raggiungere una diversa ricostruzione dei fatti e una valutazione della consistenza indiziaria diverse rispetto a quelle effettuate dal giudice cautelare e, poi, confermata dal giudice del riesame;
che il giudice del riesame ha posto in risalto i singoli elementi oggetto di contestazione da parte della difesa e la complessiva valutazione dell'impostazione difensiva dell'indagato e, pertanto, la decisione è stata resa all'esito di tale ulteriore approfondimento dei complessivi atti d'indagine; che, come sintetizzato già in narrativa, il Tribunale ha descritto compiutamente e correttamente i canoni logici in base ai quali ha operato le proprie valutazioni e ha esposto nei singoli punti i risultati raggiunti nel corso dell'attività investigativa dai quali emerge la conferma della grave prognosi indiziaria formulata a carico di
IM AL;
che gli elementi acquisiti si caratterizzano per il loro notevole significato probatorio che a essi va riconosciuto in ragione della notevole, indubbia univocità, anche a prescindere dall'esito della consulenza grafica, e che per la loro concludenza sotto il profilo probatorio hanno legittimamente indotto il giudice cautelare e il giudice del riesame a formulare una corretta prognosi cautelare a carico di AL;
che le ricostruzioni alternative, al pari delle censure sulla selezione e la interpretazione del materiale probatorio, non possono essere configurate come vizio di motivazione, allorché la stessa sia nei suoi contenuti fondamentali coerente, plausibile e corrispondente alle risultanze processuali in essa richiamate e riassunte e, a fronte di una plausibile ricostruzione della vicenda in questa sede, non è ammessa alcuna incursione nelle risultanze processuali per giungere a diverse ipotesi ricostruttive dei fatti, dovendosi la Corte di legittimità limitare a ripercorrere l'iter argomentativo svolto dal giudice di merito per verificarne la completezza e la insussistenza di vizi logici ictu
8 oculi percepibili, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (ex plurimis, Sez. un., 23 febbraio 2003, Petrella, rv. 226074); che, come noto, qualora venga impugnato dall'imputato con ricorso per cassazione il provvedimento del tribunale per il riesame di conferma di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, é improponibile innanzi alla Corte di cassazione ogni questione che sconfini nella verifica degli indizi di colpevolezza che hanno legittimato ex art. 273, comma primo, c.p.p. l'adozione della misura coercitiva, travalicando i limiti del sindacato consentito sulla motivazione della decisione impugnata, poiché il controllo di legittimità deve essere limitato al riscontro dell'esistenza di una motivazione logica in ordine ai punti censurati dall'ordinanza del tribunale, senza possibilità di compiere alcuna valutazione degli elementi indizianti e alcun apprezzamento dello spessore degli stessi, giustificativo dell'applicazione della misura cautelare;
che altrettanto manifestamente infondata è la censura relativa alla mancanza di esigenze cautelari e al difetto di motivazione, tenuto conto che il giudice del riesame ha compiutamente esposto le molteplici e fondate ragioni per le quali ha ritenuto ulteriormente sussistenti le esigenze cautelari consistenti nel pericolo di reiterazione in relazione a elementi, risultanti dagli atti trasmessi dalla polizia giudiziaria e da pregressi procedimenti per fatti delittuosi analoghi, i quali concretamente dimostrano l'inserimento di IM AL nel traffico di stupefacenti;
che le carenze argomentative lamentate dal ricorrente sono insussistenti e la motivazione al riguardo espressa dal giudice del riesame é congrua e logica;
che al riguardo, non può che essere ribadito che il limite del sindacato di legittimità in ordine alla gravità degli indizi - inteso nel senso che alla Corte di cassazione spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario (ex plurimis, Sez. un., 22 marzo 2000, Auduino rv. 215828) - deve essere esteso anche delle esigenze cautelari, essendo compito primario ed esclusivo del giudice di merito e, in particolare, prima del giudice al quale è richiesta l'applicazione della misura e, poi, eventualmente, del giudice del riesame o dell'appello, valutare "in concreto" la sussistenza delle esigenze cautelari e rendere un adeguata e logica motivazione al riguardo;
che il ricorso é, dunque, infondato e, a norma dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.94, comma 1 ter disp.att. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 2 marzo 2006.
Il Consignere estensore Il Presidente
Domenico, Carcano Giovanni De Roberto
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggl 27 GIU 2006
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