Cass. pen., sez. V, sentenza 06/11/1998, n. 5929
CASS
Sentenza 6 novembre 1998

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La società "di comodo" in quanto costituisca lo strumento attraverso il quale il fallito continui a svolgere la propria attività imprenditoriale, non può in sè e per sè costituire oggetto di sequestro preventivo attesoché nulla vieta che il fallito prosegua fuori del fallimento una precedente attività o che ne intraprenda una nuova,fatte salve ,ovviamente le ragioni dei creditori concorsuali. Ne deriva che tra "società di comodo" e reato fallimentare non vi è un nesso strumentale essenziale, idoneo a giustificare il sequestro preventivo il quale, eventualmente potrà avere per oggetto i singoli mezzi strumentali della stessa società, qualora se ne paventi, in relazione all'addebito di bancarotta fraudolenta pre o post-fallimentare,l'avvenuto trapasso dal patrimonio del fallito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 06/11/1998, n. 5929
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5929
    Data del deposito : 6 novembre 1998

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