Sentenza 6 novembre 1998
Massime • 1
La società "di comodo" in quanto costituisca lo strumento attraverso il quale il fallito continui a svolgere la propria attività imprenditoriale, non può in sè e per sè costituire oggetto di sequestro preventivo attesoché nulla vieta che il fallito prosegua fuori del fallimento una precedente attività o che ne intraprenda una nuova,fatte salve ,ovviamente le ragioni dei creditori concorsuali. Ne deriva che tra "società di comodo" e reato fallimentare non vi è un nesso strumentale essenziale, idoneo a giustificare il sequestro preventivo il quale, eventualmente potrà avere per oggetto i singoli mezzi strumentali della stessa società, qualora se ne paventi, in relazione all'addebito di bancarotta fraudolenta pre o post-fallimentare,l'avvenuto trapasso dal patrimonio del fallito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/11/1998, n. 5929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5929 |
| Data del deposito : | 6 novembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. Giuseppe V. Pandolfo Presidente del 6/11/1998
1. Dott. Bruno Foscarini Consigliere SENTENZA
2. " Renato L. Calabrese " N. 5929
3. " Pasquale Perrone " REGISTRO GENERALE
4. " NU ET " N. 25685/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di S.Maria C.V. nei confronti di LE MB e AS avverso l'ordinanza emessa il 29 maggio 1998 da detto tribunale in sede di riesame
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dr. Renato Calabrese udito il Pubblico Ministero nella persona del dr.Antonio Albano che ha concluso per il rigetto del ricorso.
udito il difensore Avv. Antonio Barletta
O S S E R V A
Per quanto risulta dal testo dell'impugnato provvedimento, si procede
contro
LE MB e LE AS in relazione al fallimento di una società per avere costoro - tra l'altro - destinato merci e danaro della compagine fallita ad altre tre società, utilizzate per il proseguimento della precedente attività commerciale.
In riferimento a tanto, il P.M. ha chiesto il sequestro preventivo di dette tre società, ma sia il Gip che, in sede d'appello, il Tribunale hanno disatteso l'istanza. Ricorre per cassazione il P.M. denunciando violazione dell'art.321 c.p.p. e mancanza di motivazione.
Il ricorso non merita accoglimento.
Premesso che in subiecta materia non possono essere dedotti, in sede di legittimità, i vizi della motivazione (cfr. Cass. Sez. II, 20 agosto 1996, Ced 205608), va detto che non è di certo ravvisabile la lamentata violazione di legge.
In riferimento ad una società, che si assuma "di comodo", per costituire essa lo strumento attraverso il quale il fallito continui a svolgere la sua attività imprenditoriale, oggetto di sequestro preventivo, quale cosa pertinente al reato fallimentare, non può configurarsi la società in sè.
Questa, infatti, non presenta una pericolosità "intrinseca" in quanto - com'è noto - nulla vieta che il fallito prosegua, fuori del fallimento, una precedente attività, o che ne intraprenda una nuova (salve, ovviamente, le ragioni dei creditori concorsuali), conseguendone che in base a tale solo fatto la strumentalità tra la società e il reato non è specifica, ne' strutturale, ne' essenziale, e nemmeno, a ben vedere, meramente occasionale, e non è quindi sufficiente per giustificare il sequestro preventivo. Oggetto del quale, semmai, potranno essere i singoli mezzi strumentali della società medesima, qualora se ne paventi - in relazione all'addebito di bancarotta fraudolenta per o posto fallimentare - l'avvenuto trapasso dal patrimonio del fallito. Se non che, nella fattispecie concreta, non alla specifica acquisizione di tali beni (bensì a quella, come detto, delle intere compagini sociali), era diretta la denegata misura cautelare reale. S'impone, pertanto, il rigetto del ricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 6 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 1999