Sentenza 28 aprile 2011
Massime • 1
Ai fini dell'adozione del sequestro preventivo, occorre un collegamento tra il reato e la cosa sequestrata e non tra il reato e la persona e non è indispensabile l'individuazione del responsabile del reato (Nella specie, la Corte ha ritenuto illegittimo il provvedimento di sequestro preventivo di conti correnti cointestati in cui si ometta la motivazione sulle modalità mediante le quali il denaro di provenienza illecita sia confluito sul conto corrente del terzo cointestatario e sulla necessità di sequestrare l'intero conto corrente del terzo e non solo le somme di provenienza illecita confluite sul predetto conto).
Commentario • 1
- 1. La disciplina del sequestro e della confisca nei reati tributariRag. Lumia Luigia · https://www.fiscoetasse.com/ · 26 gennaio 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/04/2011, n. 19105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19105 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIRENA Pietro A. ? Presidente - del 28/04/2011
Dott. TADDEI Margherita ? Consigliere - SENTENZA
Dott. BRONZINI Giuseppe ? Consigliere - N. 942/
Dott. CHINDEMI Domenico ? rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VERGA Giovanna ? Consigliere - N. 50004/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IA AR N. IL 08/11/1978;
1) FU EL N. IL 30/11/1966;
avverso l?ordinanza n. 1652/2010 TRIB. LIBERTA? di NAPOLI, del 16/09/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO CHINDEMI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Sante Spinaci che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA IN FATTO
Il Tribunale del riesame di Napoli, con ordinanza in data 16/9/2010, confermava il decreto di sequestro preventivo del conto corrente intestato a PI AR, destinato, in base alla prospettiva accusatorie, a far confluire somme indebitamente erogate dall?INPS nell?ambito di un procedimento penale per truffa derivante dalla accredito di fittizi contributi previdenziali e indebite liquidazione dell?indennita? di disoccupazione, molte delle quali mediante accredito su diversi conti correnti. Proponeva ricorso per cassazione PI AR deducendo violazione di legge e difetto di motivazione in mancanza di indizi sulla titolarita? solo formale del conto corrente in capo allo stesso e alla strumentalita? del conto corrente ai fini della commissione di reati, trattandosi di conto corrente appartenente a terzo estraneo al reato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso e? fondato.
Oggetto del sequestro preventivo di cui all?art. 321 c.p.p., comma 1, puo? essere qualsiasi bene - a chiunque appartenente e, quindi, anche a persona estranea al reato - purche? esso sia, sebbene indirettamente, collegato al reato e, ove lasciato in libera disponibilita?, idoneo a costituire pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di ulteriori fatti penalmente rilevanti (Sez. 4, Sentenza n. 32964 del 01/07/2009 Cc. (dep. 12/08/2009) Rv. 244797; Sez. 5, Sentenza n. 11287 del 22/01/2010 Cc. (dep. 24/03/2010) Rv. 246358). Il ricorrente risulta intestatario di uno dei conti correnti sequestrati, indicato nel decreto di sequestro preventivo di urgenza emesso dal PM in data 11 giugno 2010, in quanto destinato a ricevere somme indebitamente erogate dall?INPS.
Il difensore ha contestato il nesso di pertinenzialita? tra il conto corrente intestato al proprio assistito e i reati per i quali si procede. Per legittimare il sequestro preventivo, invero, occorre un collegamento tra il reato e la cosa sequestrata e non tra il reato e una persona, giacche? a norma dell?art. 321 c.p.p.: a) non e?
indispensabile per adottare la misura che sia individuato il responsabile del reato stesso;
b) la misura puo? colpire anche cose di proprieta? di terzi estranei al reato, purche? la loro libera disponibilita? possa favorire la prosecuzione del reato. Nella fattispecie non vi motivazione, nel provvedimento impugnato, delle modalita? con cui importi di denaro di provenienza illecita siano confluiti sul conto corrente del ricorrente e della necessita?
di sequestrare l?intero conto corrente del terzo e non solo le somme di provenienza illecita confluite sul predetto conto. Anche se in sede cautelare, l?esigenza di prevenire la commissione dei reati prevale sulla tutela del diritto di proprieta? del terzo incolpevole, occorre che il diritto del terzo non venga sacrificato oltremisura, ove siano possibili misure gradate e diverse che, salvaguardando le esigenze cautelari, consentano un minor sacrificio del diritto del terzo.
Va, conseguentemente, annullata l?ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo esame.
P.Q.M.
annulla l?ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo esame.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 aprile 2011. Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2011