Cass. pen., sez. II, sentenza 28/04/2011, n. 19105
CASS
Sentenza 28 aprile 2011

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Ai fini dell'adozione del sequestro preventivo, occorre un collegamento tra il reato e la cosa sequestrata e non tra il reato e la persona e non è indispensabile l'individuazione del responsabile del reato (Nella specie, la Corte ha ritenuto illegittimo il provvedimento di sequestro preventivo di conti correnti cointestati in cui si ometta la motivazione sulle modalità mediante le quali il denaro di provenienza illecita sia confluito sul conto corrente del terzo cointestatario e sulla necessità di sequestrare l'intero conto corrente del terzo e non solo le somme di provenienza illecita confluite sul predetto conto).

Commentario1

  • 1La disciplina del sequestro e della confisca nei reati tributari
    Rag. Lumia Luigia · https://www.fiscoetasse.com/ · 26 gennaio 2021

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 28/04/2011, n. 19105
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19105
Data del deposito : 28 aprile 2011

Testo completo